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Versione Grafica

Circolare numero 88 del 9-5-2002
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Coordinamento Generale
LEGALE
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 9 Maggio 2002
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  88
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Art. 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili.
 
SOMMARIO
:
1) PREMESSA.2) INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 388/2000.3) CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE.4)ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DECISIONALE ALLE SEDI REGIONALI.5) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI DI PROCEDURA CONCORSUALI. 6) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI  DI ENTI NON ECONOMICI E DI ENTI,      FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO. 
 
1) PREMESSA.
 
                Prima dell'entrata in vigore della legge 23.12.2000, n. 388 (1) la riduzione delle sanzioni civili, originariamente disciplinata dall’art.3 del D.L. 29  marzo 1991 n.103 (2), convertito con modificazioni nella legge 1° giugno 1991 n.166 (3) e sostituito dall’art.1, comma 224 della legge 23 dicembre 1996 n.662 (4), era demandata alla competenza del Ministero del Lavoro che, di concerto con il   __________________________
(1) G.U. n. 302 del 29.12.2000.
(2) G.U. n. 77 del 2.4.1991.
(3) G.U. n. 127 del 1°.6.1991.
(4) G.U. n. 303 del 28.12.1996.
Suppl. Ord. n. 233.
Ministero del Tesoro e sentiti gli Enti impositori, deliberava con apposito decreto la concessione del beneficio, determinando l’entità della riduzione fino alla misura dell’interesse legale. Contestualmente era deliberata anche l’eliminazione delle eventuali sanzioni amministrative comminate in occasione dell’omissione contributiva. La decisione favorevole era condizionata al pagamento dell’importo dei contributi e delle somme aggiuntive al tasso dell’interesse legale o in caso di domanda di dilazione, alla concessione della rateazione ed al regolare pagamento delle rate alle scadenze prefissate.
Il parere dell’Istituto era formulato, sentita l’unità periferica competente, dalla Direzione Centrale delle Entrate Contributive ed inviato al Ministero; quest’ultimo adottava la decisione per decreto e la trasmetteva alla Sede Centrale perché la comunicasse alla Sede competente.
 
2) INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 388/2000.
 
L’art.116 della legge finanziaria 23 dicembre 2000 n.388 in oggetto, che ha apportato notevoli modifiche al sistema sanzionatorio in materia di omissioni ed evasioni contributive, al comma 15, ha assegnato ai Consigli di Amministrazione degli Enti impositori il compito di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad omissioni contributive di cui al comma 8 dello stesso art.116, in base ad apposite direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.
Con la circolare n. 110 del 23.5.2001, è stato illustrato il nuovo regime sanzionatorio ed è stata fatta riserva di fornire ulteriori istruzioni nella materia in argomento, non appena fossero state emanate le direttive in discorso ed il Consiglio di Amministrazione le avesse recepite con un'apposita delibera.
La direttiva in discorso è stata emanata il 19.4.2001 ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 134 del 12.6.2001(All.1) .
 
Con deliberazione n.1 dell'8.1.2002 (All.2) il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto  ha recepito le linee guida  ivi enunciate stabilendo i criteri e le modalità di attuazione che di seguito si illustrano.  
La  decisione delle domande di riduzione è attribuita, in analogia a quanto stabilito per le rateazioni, al Direttore della Sede Regionale, cui le domande stesse dovranno pervenire, corredate del parere del Direttore della Sede con la quale il debitore intrattiene il rapporto assicurativo.   
Al fine di assicurare continuità all’attività amministrativa, le domande di riduzione riguardanti crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, purché pervenute entro l’11 agosto 2001 e cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della direttiva interministeriale (12 giugno 2001)  continuano ad essere esaminate e decise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quelle riguardanti crediti accertati dal 1° ottobre 2000, indipendentemente dalla data di presentazione, nonché quelle relative ai crediti accertati prima di tale data,  ma presentate dal 12 agosto 2001 in poi,  saranno tutte  decise dai Direttori Regionali.
Sarà cura  di questa Direzione trasmettere direttamente  alle varie Sedi Regionali le richieste, non rientranti nella competenza del Ministero, eventualmente ricevute già istruite e fornite del parere del direttore della Sede di produzione. Tutte le altre domande che non presentano tali caratteristiche  saranno, invece, inviate alle Sedi di produzione per l'istruttoria e l'accertamento delle condizioni previste per la riduzione.
Fatta eccezione per i casi in cui il mancato pagamento sia stato causato da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi o da fatto lesivo del terzo, nei casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, occorre che l'accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni sia effettuato dall'Ispettorato del Lavoro.
A tal fine la Sede competente formulerà una  richiesta di accertamento completa della denominazione della ditta e di tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del debitore e la trasmetterà alla locale Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro. Alla richiesta va allegata la domanda della ditta e la documentazione presentata.
La riduzione delle sanzioni civili, come precisa la direttiva ministeriale, è limitata alle ipotesi previste dal comma 8 lettera a), mentre relativamente alle fattispecie contemplate nella lettera b) dello stesso comma, la riduzione può essere concessa solo nei casi in cui l’evasione contributiva commessa venga spontaneamente denunciata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi; la tardiva denuncia deve essere seguita dal pagamento in unica soluzione o dalla domanda di rateazione entro i successivi trenta giorni.
                Resta salvo quanto disposto con la circolare n.107 del 16 maggio 1988 laddove si è disposto che “le sanzioni civili fatte oggetto di giudicato ( decreto ingiuntivo non opposto o sentenza) rimangono cristallizzate nella misura fissata nel giudicato stesso”.
Le motivazioni contemplate dal comma 15 del citato art.116 per l’esercizio del potere riduttivo, così come recepite e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sono le seguenti:       
a) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (comma 15, lettera a, prima parte).
 
La fattispecie in esame, descritta al punto 3.1 della direttiva ministeriale citata,  non si realizza quando su questioni controverse si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante, applicato anche nella prassi amministrativa, ma occorre che se ne consolidi uno diverso e contrastante con quello precedentemente affermatosi sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, come ad esempio quando sulla materia esistono sentenze della Corte di Cassazione discordanti e successivamente interviene una pronuncia delle Sezioni Unite che afferma un diverso principio tale da rendere necessario anche un adeguamento della prassi amministrativa. La riduzione è possibile anche quando vengono emanate norme su materie nuove per fattispecie particolarmente complesse, quando la difficoltà di interpretazione delle norme di settore sia obiettivamente esistente ed infine quando, a causa di indicazioni o avvertenze fuorvianti degli uffici competenti,   si sia formato  l’obiettivo ed inesatto convincimento di non essere obbligati al pagamento, ma successivamente tale obbligo sia stato invece riconfermato, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Ovviamente la ricezione di istruzioni fuorvianti deve essere documentata.
Può considerarsi ulteriore esempio della fattispecie anche una direttiva comunitaria che intervenga successivamente a disciplinare una materia in modo difforme, quando sulla stessa si sia già instaurata una prassi
basata su una diversa interpretazione della stessa disposizione normativa.              
 
b) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (comma 15, lettera a, ultima parte).
 
Per ottenere il beneficio della riduzione non è più sufficiente la presentazione all’autorità giudiziaria della denuncia entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza  del fatto che costituisce reato ex articolo 124, primo comma, del Codice Penale, ma occorre altresì che il procedimento promosso in base alla  denuncia abbia avuto il suo corso e sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo o, in mancanza di definizione, che sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. Ovviamente il beneficio della riduzione non potrà essere concesso in presenza di una sentenza di archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo non lo ha commesso. La direttiva ministeriale prevede che l’interessato esibisca documentazione idonea ad attestare la situazione processuale.
Da varie parti è stato sollevato il problema dell’applicabilità, nel caso, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28 dicembre 2000 n.445, che disciplina i casi in cui una dichiarazione del soggetto interessato sostituisce un certificato (art.46) e quelli in cui sostituisce un atto notorio ( art.47). Al riguardo si precisa che le fattispecie contemplate dall’art.46 riguardano qualità  e fatti personali del dichiarante, mentre quelle previste dall’art. 47 si riferiscono a stati, qualità  o fatti noti per diretta conoscenza; circostanza quest’ultima che non può certamente verificarsi per gli atti processuali nei confronti del terzo.
 
c)
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali  (comma 15, lettera b).
 
              Il potere di ridurre le sanzioni civili, in caso di crisi, può essere esercitato quando all’impresa, soggetta alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni, sia stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per gli altri casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, la riduzione è subordinata all’esito dell’accertamento da parte del Servizio Ispezione del Lavoro dell’effettiva sussistenza di uno stato di crisi aziendale, dovuto a cause non imputabili alla conduzione dell’azienda, espressamente indicate nella direttiva ministeriale,( vi figura anche il ritardato introito documentato di crediti verso lo Stato e gli enti pubblici per lavori svolti ed per altre obbligazioni contrattuali), nonchè di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, per l’individuazione del quale si  richiamano i criteri elaborati dal CIPE con la  Deliberazione  18 ottobre 1994 pubblicata sulla G.U.n.14 del 18 gennaio 1995 che, per completezza, si espongono di seguito:
per la riorganizzazione
l’azienda è tenuta a presentare  un programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale e amministrativo;
-   il programma di investimenti dovrà essere predisposto anche in dipendenza della     ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, nonché della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
-
        
il  valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso;
-
        
dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
 
per la riconversione o ristrutturazione aziendale,
il programma presentato dall’impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini  percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo, rispetto al complesso degli investimenti previsti nell’arco temporale di esecuzione del programma aziendale;
-
        
il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel programma aziendale deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso;
-
        
debbono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.        
In ogni caso, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto, per i casi di crisi, in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione, in due anni.
Il periodo di fruizione è individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente come specificato nei provvedimenti concessori o nella relazione del Servizio Ispezione del Lavoro.
 
3) CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE.
 
Qualora ricorrano le condizioni sopra illustrate ed in base ad una valutazione complessiva del comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte :
1)
   
fino alla misura degli interessi legali,  vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
2)
   
fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, maggiorati del 50%.       
Allo scopo di facilitare e omogeneizzare i criteri di  giudizio, la direttiva interministeriale e la Delibera del C.d.A. individuano i seguenti specifici indicatori sui quali va valutato il debitore e quindi l’opportunità di definire positivamente la richiesta:
-
        
comportamento pregresso dell’azienda in relazione al rispetto degli obblighi    contributivi;
-
        
correntezza dei versamenti contributivi;
-
        
situazione patrimoniale complessiva;
-
        
rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei
     contributi;
-   riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell’attività                                                        
     produttiva;
-    importo delle somme da recuperare;
-
        
incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Il parere favorevole alla massima riduzione potrà essere espresso qualora il  comportamento del richiedente nei confronti degli obblighi contributivi possa ritenersi corretto sulla base di una valutazione complessiva della situazione aziendale che tenga conto dei suddetti indicatori.
Da più parti è pervenuta la richiesta di fornire precisazioni in tema di valutazione dell’indicatore costituito dall’entità della contribuzione per la quale si chiede la riduzione delle sanzioni civili; in proposito, per evitare sperequazioni tra imprese di diverse dimensioni, si ritiene  di considerare di notevole entità una somma almeno pari al 100% delle contribuzioni versate nell’anno  precedente l’inizio del periodo di omissione contributiva.
Nei casi in cui, al contrario, dalla valutazione complessiva dei citati indicatori, emerga che il richiedente non  abbia costantemente mantenuto un comportamento corretto, ed  a condizione che  l’inadempienza per la quale chiede la riduzione non derivi da evasione contributiva, il beneficio potrà essere accordato in misura pari all’interesse legale maggiorato del 50% .
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, in attesa dei provvedimenti concessivi della riduzione delle sanzioni civili, i soggetti che abbiano proposto motivata e documentata istanza, possano in via provvisoria e salvo conguaglio, versare in unica soluzione o ratealmente la contribuzione omessa e le somme dovute a titolo di sanzioni in misura pari all’interesse legale vigente alla data della domanda; in caso di rateazione è, ovviamente, richiesto il puntuale versamento delle rate.
4
                                          
) ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DECISIONALE ALLE SEDI REGIONALI.
 
L’attribuzione della competenza a decidere le domande di riduzione delle sanzioni, in analogia alle domande di rateazione, si colloca  nel quadro generale del decentramento ai Direttori Regionali di funzioni prima esercitate dagli Organi centrali.
Il polo regionale si pone come garante dell’uniformità di comportamento e della funzionalità delle Sedi provinciali e subprovinciali operanti nel territorio amministrato ed, in tale veste, è apparso il più adatto all’assolvimento dei nuovi compiti che la direttiva ministeriale ha attribuito all’Istituto.
A tal fine le Sedi di produzione debbono  compiere una completa istruttoria  delle domande che vanno trasmesse alla Sede regionale, corredate dal parere del Direttore e di quello obbligatorio dell’Ufficio legale, se interessato  al recupero anche in via giudiziale.
Il parere  e le motivazioni debbono essere espressi in modo circostanziato in relazione alle condizioni richieste per ottenere il beneficio. I Direttori Regionali, cui è demandato il controllo e la puntuale  e scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in modo da garantire uniformità ed omogeneità di comportamenti su tutto il territorio, devono decidere  nei 15 giorni successivi alla ricezione delle schede e la decisione adottata è assunta in via definitiva. Qualora la decisione sia difforme dal parere  espresso dal Direttore della sede competente, la delibera deve contenere le relative motivazioni.
 In attesa di un programma automatizzato di prelievo delle informazioni, copia dei provvedimenti adottati da ogni Sede Regionale dovrà essere tenuta in apposita evidenza.
Trattandosi di un nuovo adempimento da misurare a fini statistici e gestionali, le relative pratiche saranno inserite nella statistica mensile secondo le particolari disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione.
La domanda di riduzione e la scheda istruttoria per la Sede Regionale dovranno essere redatte secondo gli schemi allegati ( all. 3 e 4 ) .
La più volte citata delibera del Consiglio di Amministrazione,  per omogeneità di materia e per completezza, ha preso in esame e deciso alcune modifiche anche nei casi di riduzione delle sanzioni, la cui competenza decisionale è sempre stata e resta tuttora delle Sedi di produzione provinciali e sub-provinciali, come la determinazione degli oneri accessori da richiedere in caso di procedure concorsuali o di regolarizzazioni contributive effettuate dagli Enti sovvenzionati dallo Stato, descritte nei paragrafi successivi.  
 
5) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI DI PROCEDURE    
    CONCORSUALI.  
 
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, in virtù del richiamo all’art.1 c.220 della legge 662/96 contenuto nel citato art.116 c.16, le sanzioni civili previste dal comma 8 dell’art. 116 in oggetto  possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti.
                Il tenore della norma porta a ritenere che la sanzione ridotta sostituisca completamente la sanzione irrogata in misura ordinaria.
                Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare la misura della riduzione, ha tenuto conto congiuntamente dei  criteri contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n.68/89 cui si è, a suo tempo, uniformato il Comitato Esecutivo con la delibera n.75 del 17 gennaio 1991, nonché della delibera consiliare n.197 del 18 febbraio 1997 ed ha stabilito che attualmente debba essere preso in considerazione il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca d’Italia.
                  In vigenza della citata delibera, infatti, la riduzione era commisurata al "prime – rate" .  Considerato che il  D.Lgv.24.06.1998 n.213  ha sostituito al prime –rate  il TUR( Tasso Ufficiale di Riferimento),  l’importo delle sanzioni ridotte dovrà essere  commisurato al suddetto TUR . Quanto alle modalità, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non effettuare alcuna distinzione tra le diverse procedure concorsuali e di disciplinare la riduzione come segue:                        
Mancato o tardivo versamento
(art.116, comma 8, lett. a, L.n.388/2000)  
  -  TUR
Evasione
  (art.116, comma 8, lett. b, L. n.388/2000)
  -  TUR  aumentato di due punti
 
Le sanzioni così calcolate si cristallizzano alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura stessa sono dovuti soltanto gli interessi legali sui crediti privilegiati,ai sensi dell’art.55 della legge fallimentare, indipendentemente dalla qualificazione dell’omissione  contributiva.
Tuttavia, per quanto concerne la procedura di amministrazione controllata, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che tale principio non può trovare applicazione e, pertanto,  nel corso della citata procedura continuano a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.
                In nessun caso, comunque, la riduzione può scendere al di sotto dell’interesse legale e quindi, qualora per effetto della diminuzione del TUR, il tasso applicabile nel caso concreto sia complessivamente inferiore all’interesse legale, dovrà essere applicato quest’ultimo.
            Resta confermato quanto disposto con la circolare n. 28 del 2 febbraio 1991, lett. A), paragrafo 1.
 
6) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI DI ENTI NON    
    ECONOMICI, DI ENTI , FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI
    FINI DI LUCRO.
                Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, nei casi in esame, il beneficio può essere concesso  quando l’ inadempienza contributiva sia dipesa  da ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione tenendo conto dei seguenti criteri:
1)
     
applicazione di interessi legali nei confronti degli Enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
2)
     
applicazione degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri Enti per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito della “prevalenza” allorché le entrate complessive dell’Ente siano rappresentate per almeno due terzi, dall’ammontare dei finanziamenti pubblici.
L’accertamento del requisito dovrà avvenire a cura della Sede di produzione competente  attraverso l’esame dei bilanci  o di altra idonea documentazione contabile esibita dagli enti interessati.
3) il beneficio della riduzione deve trovare applicazione solo nell’ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell’ipotesi di evasione contributiva;
4) i contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o    
     convenzioni;
5)  l’inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento e deve risultare da apposita documentazione;
A fini statistici, le riduzioni di sanzioni riguardanti le procedure concorsuali e gli Enti Pubblici saranno, come di consueto, comprese tra le domande di regolarizzazione contributiva.
 
 
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegato 1
 
l2-6-001 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                  
Serie genera/e N.. 134
 
 
 
 
DIRETTIVA 19 aprile 2001.
 
Direttiva in materia di riduzione delle sanzioni civili con­nesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001). (Direttiva n. 1/2001
).
 
 
                 IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                                              DI CONCERTO CON
 
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO e DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
1Premessa.
 
L’art. 116, commi da 8 a 19, della legge 23 dicembre 2000. n. 388 (legge finanziaria 2001), apporta modifi­che al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato dal­l’art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni) da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabi­lito, al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provve­dono in misura inferiore a quella dovuta.
 
In particolare, il comma 15 del citato art. 116 assegna ad organi diversi il potere discrezionale di ridurre l’am­montare delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, demandandolo ai Consigli di amministra­zione dei singoli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione econo­mica. Pertanto, oggetto della presente direttiva è la definizione delle linee guida cui dovranno attenersi i nuovi competenti organi nella fissazione dei criteri e delle modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie previste nelle lettere a) e b) del citato com­ma 15.
 
2. Soggetti destinatari e campo di applicazione.
 
La presente direttiva trova applicazione nei confronti degli enti pubblici previdenziali (INPS, INAIL, INP­DAP, INPDAI, IPSEMA ed ENPALS). L’esercizio del potere riduttivo è limitato alle ipotesi di cui al com­ma 8, lettera a) del citato art. 116, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva come confi­gurata dal legislatore al comma 8, lettera b)
,
del mede­simo articolo, salvo che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi che dovranno essere versati entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
 
3. Casi per i quali è prevista la riduzione dell’importo delle sanzioni civili.
 
3.1. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giu­risprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’ob­bligo contributivo (comma 15, lettera a), prima parte.
 
La disposizione in esame, facendo espresso riferi­mento al requisito «della particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’ina­dempienza induce a circoscrivere l’ammissibilità al beneficio allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie.,da obiettiva difficoltà d'interpretazione delle norme di settore, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto, in via defi­nitiva in sede giurisdizionale o amministrativa. Conse­guentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esempli­ficativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurispru­denziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpreta­zione delle norme.
3.2.    Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (comma 1
5,
let­tera
a),
ultima parte.Il     beneficio della riduzione deve essere condizionato alla presentazione della denuncia all’autorità giudizia­ria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex art. 124, primo comma, del codice penale e semprechè l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
3.3.    Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (comma 15, lettera
b).
Il  beneficio della riduzione delle sanzioni civili è pre­visto:
a) 
per i casi di crisi, riorganizzazione, riconver­sione o ristrutturazione aziendale comprovati da for­mali provvedimenti concessori d' interventi di integra­zione salariale;
 
b)
per i casi di crisi, riorganizzazione, riconver­sione o ristrutturazione aziendale che presentino parti­colare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione pro­duttiva del settore comprovati dalla Direzione provin­ciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, territo­rialmente competente.
 
Relativamente alle ipotesi di cui al punto
b),
la con­cessione del beneficio è subordinata all’esito dell’accer­tamento da parte del Servizio ispezione del lavoro sull'effettiva sussistenza:
 
1)  di uno stato di crisi aziendale, dovuto ad una delle seguenti cause: contrazione o sospensione dell’at­tività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili all’azienda; da situazioni temporanee di mercato; da crisi economiche settoriali e locali; da una carenza di liquidità finanziaria connessa al documen­tato ritardato introito di crediti maturati nei confronti delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici deri­vanti da obbligazioni contrattuali. Lo stato di crisi deve ricavarsi dagli indicatori economico-finanziari (risul­tato di impresa; fatturato; risultato operativo: indebita­mento) complessivamente considerati da cui dovrà emergere un andamento a carattere negativo o involu­tivo dell’attività dell’azienda;
2)  di un processo di riorganizzazione, ristruttura­zione o riconversione aziendale per l’individuazione del quale si fa rinvio a quanto previsto nei punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1. 4, 1. 21, 1.2.2 e 1.2..4. primo periodo, della deli­bera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
In entrambe le ipotesi di cui alle lettere
a)
e b)per effetto del rinvio all’art. 1commi 3 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della ridu­zione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto per i casi di crisi in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione, o riconversione in due anni.
Il  periodo di fruizione è individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente come specificati nei provvedimenti concessori o nella relazione del Ser­vizio ispezione del lavoro.
 
4. Graduazione della riduzione delle sanzioni.
La riduzione delle sanzioni nelle ipotesi sopra indi­cate può avvenire fino alla misura degli interessi legali vigente alla data di presentazione dell’istanza ovvero fino alla misura pari ai predetti interessi legali maggio­rati del 50 %  avuto riguardo ai seguenti indicatori:
a) 
al comportamento pregresso dell’azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi;
b) 
alla correntezza dei versamenti contributivi:
c) 
alla situazione patrimoniale complessiva;
d) 
alla rilevanza delle cause che hanno determi­nato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;
e) 
ai riflessi sul mantenimento dei livelli occupa­zionali ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;
f)  
all’importo delle somme da recuperare;
g) 
all’incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
E’ rimessa alla discrezionalità dei singoli enti imposi­tori, in attesa dell’adozione, nei tempi autonomamente fissati dai predetti enti, dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di consentire, ai soggetti che abbiano proposto motivata e documentata istanza, di procedere alla correspon­sione delle somme a tale titolo dovute, in via provviso­ria e salvo conguaglio, nella misura degli interessi legali.
5. Regime transitorio.
Al fine di assicurare continuità all’attività ammini­strativa e certezza ai rapporti giuridici, ed agevolare lo snellimento delle procedure, stante quanto previsto nel comma 18 del menzionato art. 116, il potere riduttivo in materia, come disposto dall’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e secondo la procedura ivi         prevista, continua ad essere esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma­zione economica, limitatamente ai crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per tali quelli che hanno formato oggetto di formale contesta­zione o di richiesta di pagamento da parte degli Uffici, e relativamente alle domande pervenute al Ministero del lavoro e alla previdenza sociale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.
 
Roma, 19 aprile 2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI
p. 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
SOLAROLI
 
Registrato alla Corte dei conti il 1°giugno 200]
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 235
 
 
Allegato 2     
 
D E L I B E R A Z I O N E  N. 1
 
 
 OGGETTO:  
Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze                                      contributive ai sensi dell’art. 116, commi 15 e 16, della L. 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
 
 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta dell’8 gennaio 2002)
 
 
 
-
        
visto l’art. 1, comma 224, della legge 23.12.1996, n. 662 che, sostituendo l’art. 3 del D.L. 29.3.1991, n. 103 convertito, con modificazioni,  dalla legge 1°.6.1991, n. 166, demandava al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti gli Enti impositori, il compito di ridurre con apposito decreto l’importo delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali;
 
-
        
visto l’art. 116 comma 15, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha demandato ai Consigli di Amministrazione degli Enti impositori la determinazione dei criteri per la riduzione delle sanzioni civili sulla base di direttive ministeriali;
 
-  visto, altresì, il comma 16 del medesimo art. 116, che mantiene fermo quanto                    stabilito dall’art. 1, commi 220 e 221, della legge n. 662/1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dello stesso art.116 della legge 388/2000 rispettivamente nei casi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;    
-
        
vista la Direttiva n. 1 del 19 aprile 2001 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi del citato articolo 116 comma 15 della legge n. 388/2000;
 
-
        
vista la delibera del Comitato Esecutivo dell’Istituto n.75 del 17 gennaio 1991 e la delibera di codesto Consiglio n.197 del 18 febbraio 1997;
- ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni all’evoluzione normativa        sopravvenuta;
 
-
        
rilevato che in base alla citata Direttiva interministeriale n.1 del 19 aprile 2001, è rimessa alla discrezionalità dei singoli Enti impositori, in attesa dell’adozione dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle sanzioni civili, di consentire ai soggetti che abbiano proposto motivata e documentata istanza, di procedere alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura degli interessi legali;
 
-
        
vista la relazione predisposta dagli Uffici sull’argomento in oggetto;
 
-
        
su proposta del Direttore Generale
 
 
 
D E L I B E R A:
 
 
Le sanzioni civili previste dall’art. 116, commi 15 e 16, della legge 23.12.2000, n. 388 devono essere applicate secondo i criteri di seguito esposti.
1)
    
ART. 116, COMMA 15.
 
a)
    
la riduzione delle sanzioni civili è effettuata secondo i criteri contenuti nella direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, che costituisce parte integrante della delibera;
 
b)
   
la competenza a decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge n.388/2000 è attribuita ai Direttori Regionali relativamente alle domande presentate con decorrenza 12 agosto 2001;
 
c)
    
l’istruttoria delle richieste spetta alla Sede presso la quale l’azienda risulta iscritta ed il Direttore della Sede deve esprimere il proprio motivato parere tenendo conto dei criteri contenuti nella citata Direttiva interministeriale del 19 aprile 2001;
 
d)
   
la riduzione è concessa se sussistono le ipotesi descritte al punto 3  della citata Direttiva e purché si siano realizzate tutte le condizioni cui fanno riferimento le disposizioni ministeriali;
 
e)
    
la misura della riduzione è correlata  alla valutazione dei seguenti indicatori e con riferimento al comportamento complessivo del richiedente:
 
-
        
costante rispetto degli obblighi contributivi;
-
        
correntezza dei versamenti  contributivi;
-
        
situazione patrimoniale complessiva;
-   rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
-
        
riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;
-
        
importo delle somme da recuperare;
-
        
incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
 
f)
     
la riduzione massima consentita è pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione dell’istanza e spetta quando sia espressa una valutazione globale o complessivamente positiva sugli  indicatori di cui al punto e);
g)  la riduzione minima sarà pari all’interesse legale vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato del 50%, quando sia espressa una valutazione complessivamente non positiva tenendo conto degli indicatori di cui al punto e). 
 
h)  nelle more della decisione sull’istanza, i soggetti che abbiano presentato motivata e documentata istanza, dovranno provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento in unica soluzione o a rate, dell’importo dei contributi e della sanzioni nella misura degli interessi legali;
 
2)
    
ART. 116, COMMA 16. PROCEDURE CONCORSUALI.
 
Con riferimento a tutte le procedure concorsuali, non saranno prese in considerazione ed andranno quindi respinte, le istanze delle aziende sottoposte alle citate procedure  per le quali non risulti soddisfatta la condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.  
L’importo delle sanzioni, senza alcuna distinzione tra le diverse procedure concorsuali, sarà commisurato al TUR come segue:
 
Mancato o tardivo versamento (art.116, comma 8, lett.a) L. n.388/2000)
-
        
Sanzione pari al TUR;
 
Evasione ( art.116, comma 8, lett. b, L. n.388/2000)
-
        
sanzione pari al TUR  aumentato di due punti;
 
Il limite massimo della riduzione, che è pari all’interesse legale, comporta che qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
Le sanzioni così calcolate, si cristallizzano alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura sono  dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art.55 della legge fallimentare.
 
3) ART. 116, COMMA 16. ENTI NON ECONOMICI; ENTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO.
 
 
a)
    
la riduzione delle sanzioni civili viene concessa:
-
        
nella misura pari agli interessi legali nei confronti di quegli Enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni;
-
        
nella misura degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri Enti per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito della “prevalenza” allorché le entrate complessive dell’Ente siano rappresentate, per almeno due terzi, dall’ammontare dei finanziamenti pubblici. Tale requisito deve risultare attraverso l’esibizione, da parte degli Enti interessati, dei bilanci o altra idonea documentazione contabile.
b)
   
Il beneficio della riduzione trova applicazione solo nell’ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell’ipotesi di evasione contributiva.
c)
    
I contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni.
d)
   
L’inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento. La verifica dell’esistenza del requisito in parola deve risultare da documentazione presentata in originale o in copia debitamente autenticata.
e)
    
La regolarizzazione contributiva deve essere effettuata entro il ventesimo giorno successivo a quello di erogazione del finanziamento. Ove tale termine non venga rispettato, configurandosi un’inadempienza contributiva, dovranno essere pretese le normali sanzioni previste dall’art. 116, comma 8, della legge 23.12.2000, n. 388.
 
IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
F.to Fumarola                                                                     F.to Paci
 
Allegato 3      
 
    SEDE DI _______________________________
 
                                                                                                                                                                   ALLA SEDE REGIONALE PER _____________________
 
SEDE _____________________________UNITA’ DI PROCESSO______________________________
 
 
SCHEDA ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI RIDUZIONE SANZIONI CIVILI  DEL__________________
 
Denominazione del richiedente
: __________________________________________________________________
 
Domicilio:
____________________________________________________________________________________
 
Matricola:___________________________________Codice
____________________________________________
 
 
Attività svolta:
  ________________________________________________________________________________
 
1)numero dipendenti o collaboratori _______________
2)
      
importo contributi: ________________________periodo_______________________________________
3)
      
provenienza del credito___________________________________________________________________
4)
      
motivazione della richiesta:  =   incertezza  = fatto doloso  = crisi
5)
      
importo sanzioni ordinarie: _______________________________________________________________
6)
      
versamenti  effettuati ____________________________________________________________________
7)
      
esito accertamenti Ispettorato del Lavoro    _________________________________________________
 
SONO SODDISFATTE  LE CONDIZIONI   RICHIESTE PER L’ACCOGLIMENTO?

SI   -  ha versato i contributi e gli interessi al tasso legale /ha in corso una rateazione e versa regolarmente le rate.
 

NO ________________________________________________________________________________________
 
INFORMAZIONI SUL COMPORTAMENTO AZIENDALE
1) eventuali precedenti inadempienze di rilievo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
2) eventuali altre notizie
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
3)
      
eventuale parere Ufficio Legale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
4) parere del  Direttore  la Sede:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
IL DIRETTORE DELLA SEDE
Allegato 4
 
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
Sede di  _______________________________________________                         
 
 
 
DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI
 
.1.. sottoscritt. __________________________                nat.. a _________________pr.__il _______________
domiciliat.. in _____________________              Via ___________________________________n.__________
legale rappresentante della ditta ________________________________________________________________
con sede in __________________________________Via ____________________________tel.____________
esercente_________________________            C.F ______________________________________________
iscritta quale

datore di lavoro con dipendenti con MATR_____________________                       CSC ________________

lavoratore autonomo artigiano o commerciante con CODICE _____________________________________

impresa agricola con dipendenti con CODICE _________________________________________________

lavoratore autonomo agricolo (CD/CM/IATP) con CODICE ______________________________________

committente (gestione separata) con CODICE  _________________________________________________

professionista iscritto nella gestione separata con CODICE FISCALE _______________________________
 

__________________________________________________________________
 
CHIEDE:
        LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER I SEGUENTI CREDITI:
 
(1)PROVENIENZA        PERIODO               IMPORTO CTR.             IMPORTO SANZIONE
     DEL CREDITO         ADDEBITATO
 
_______________         ______________     __________________    _________________________
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………...
(1) Casi di provenienza da indicare
•       accertamento ispettivo da specificare
•       DM insoluto /mancato versamento contributi agr. art. comm.
•       denuncia spontanea
•       denuncia del lavoratore
•       modelli rettificativi di denunce
 
MOTIVAZIONE DELLA RJCHIESTA
 
a)
     INCERTEZZA SULLA RICORRENZA DELL’ OBBLIGO CONTRIBUTIVO (L.388/2000 art.116 c.15 lett. a prima parte)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 
 
b)
     FATTO DOLOSO DEL TERZO
(L.388/2000 art. 116 c.15lett. a seconda parte)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 
c)
     CRISI, RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE. (L.388/2000 art.116 c. 15 lett. b)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 
PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO L’EVENTO  ___________________________________________________
 
d)
     PROCEDURE CONCORSUALI
       (art.116 c. 16)
(2)
                                         
Tipo di procedura ­­­­­­­­_______________________________________________________________
 
DATA DELLA SENTENZA  _______________________________________________________________________
 
e)
  ENTI NON ECONOMICI - ENTI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO ________________________________________________________________________________________________
 
DICHIARA:
 
Di essere a conoscenza che nelle more della decisione dell’istanza, il richiedente é tenuto a pagare l’intero debito contributivo e le sanzioni calcolate provvisoriamente al tasso degli interessi legali vigente al momento della domanda oppure a presentare domanda di dilazione comprensiva dei contributi e delle sanzioni, calcolate sempre al tasso degli interessi legali, e a mantenersi in regola con le rate provvisorie e/o definitive.
 
                                                                                                                                           FIRMA
                                                                                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                                                                                                 _____________________________
 
L’identità del Sig ____________________________________________________ é stata attestata mediante esibizione del documento/fotocopia del documento d’identità____________________________ n._______________________
rilasciato il ___________________ da _______________________________
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
(2)             

fallimento

liquidazione coatta amministrativa

concordato preventivo

amministrazione controllata