Circolare numero 88 del 9-5-2002
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Coordinamento Generale
LEGALE
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 9 Maggio 2002
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 88
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e
ai Membri del Consiglio
di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e
ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
4
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in
materia di riduzione delle sanzioni civili.
SOMMARIO
:
1) PREMESSA.2) INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 388/2000.3)
CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE.4)ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA
DECISIONALE ALLE SEDI REGIONALI.5) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI
DI PROCEDURA CONCORSUALI. 6) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI DI ENTI NON ECONOMICI E DI ENTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI
FINI DI LUCRO.
1)
PREMESSA.
Prima dell'entrata in vigore della legge
23.12.2000, n. 388 (1) la riduzione delle sanzioni civili, originariamente
disciplinata dall’art.3 del D.L. 29
marzo 1991 n.103 (2), convertito con modificazioni nella legge 1° giugno
1991 n.166 (3) e sostituito dall’art.1, comma 224 della legge 23 dicembre 1996
n.662 (4), era demandata alla competenza del Ministero del Lavoro che, di
concerto con il
__________________________
(1) G.U. n. 302 del 29.12.2000.
(2) G.U. n. 77 del 2.4.1991.
(3) G.U. n. 127 del 1°.6.1991.
(4) G.U. n. 303 del 28.12.1996.
Suppl. Ord. n. 233.
Ministero del Tesoro e sentiti gli Enti
impositori, deliberava con apposito decreto la concessione del beneficio,
determinando l’entità della riduzione fino alla misura dell’interesse legale.
Contestualmente era deliberata anche l’eliminazione delle eventuali sanzioni
amministrative comminate in occasione dell’omissione contributiva. La decisione
favorevole era condizionata al pagamento dell’importo dei contributi e delle
somme aggiuntive al tasso dell’interesse legale o in caso di domanda di
dilazione, alla concessione della rateazione ed al regolare pagamento delle
rate alle scadenze prefissate.
Il parere dell’Istituto era
formulato, sentita l’unità periferica competente, dalla Direzione Centrale
delle Entrate Contributive ed inviato al Ministero; quest’ultimo adottava la
decisione per decreto e la trasmetteva alla Sede Centrale perché la comunicasse
alla Sede competente.
2)
INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 388/2000.
L’art.116 della legge finanziaria 23 dicembre 2000
n.388 in oggetto, che ha apportato notevoli modifiche al sistema sanzionatorio
in materia di omissioni ed evasioni contributive, al comma 15, ha assegnato ai
Consigli di Amministrazione degli Enti impositori il compito di fissare criteri
e modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad omissioni
contributive di cui al comma 8 dello stesso art.116, in base ad apposite
direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.
Con la circolare n. 110 del 23.5.2001, è stato
illustrato il nuovo regime sanzionatorio ed è stata fatta riserva di fornire
ulteriori istruzioni nella materia in argomento, non appena fossero state
emanate le direttive in discorso ed il Consiglio di Amministrazione le avesse
recepite con un'apposita delibera.
La direttiva in discorso è
stata emanata il 19.4.2001 ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 134 del
12.6.2001(All.1) .
Con deliberazione n.1 dell'8.1.2002 (All.2) il
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
ha recepito le linee guida ivi
enunciate stabilendo i criteri e le modalità di attuazione che di seguito si
illustrano.
La decisione
delle domande di riduzione è attribuita, in analogia a quanto stabilito per le
rateazioni, al Direttore della Sede Regionale, cui le domande stesse dovranno
pervenire, corredate del parere del Direttore della Sede con la quale il
debitore intrattiene il rapporto assicurativo.
Al fine di assicurare continuità all’attività
amministrativa, le domande di riduzione riguardanti crediti in essere ed
accertati al 30 settembre 2000, purché pervenute entro l’11 agosto 2001 e cioè
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della direttiva
interministeriale (12 giugno 2001)
continuano ad essere esaminate e decise dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Quelle riguardanti crediti accertati dal 1° ottobre 2000,
indipendentemente dalla data di presentazione, nonché quelle relative ai
crediti accertati prima di tale data,
ma presentate dal 12 agosto 2001 in poi, saranno tutte decise dai
Direttori Regionali.
Sarà cura di
questa Direzione trasmettere direttamente
alle varie Sedi Regionali le richieste, non rientranti nella competenza
del Ministero, eventualmente ricevute già istruite e fornite del parere del
direttore della Sede di produzione. Tutte le altre domande che non presentano
tali caratteristiche saranno, invece,
inviate alle Sedi di produzione per l'istruttoria e l'accertamento delle
condizioni previste per la riduzione.
Fatta eccezione per i casi in cui il mancato
pagamento sia stato causato da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi o da fatto lesivo del terzo, nei casi di crisi,
riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, occorre che l'accertamento della effettiva
sussistenza delle condizioni sia effettuato dall'Ispettorato del Lavoro.
A tal fine la Sede competente formulerà una richiesta di accertamento completa della
denominazione della ditta e di tutti gli elementi necessari all’esatta
individuazione del debitore e la trasmetterà alla locale Direzione Provinciale
del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro. Alla richiesta va allegata la
domanda della ditta e la documentazione presentata.
La riduzione delle sanzioni civili, come precisa la
direttiva ministeriale, è limitata alle ipotesi previste dal comma 8 lettera
a), mentre relativamente alle fattispecie contemplate nella lettera b) dello
stesso comma, la riduzione può essere concessa solo nei casi in cui l’evasione
contributiva commessa venga spontaneamente denunciata prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi; la tardiva denuncia deve
essere seguita dal pagamento in unica soluzione o dalla domanda di rateazione
entro i successivi trenta giorni.
Resta salvo quanto disposto
con la circolare n.107 del 16 maggio 1988 laddove si è disposto che “le
sanzioni civili fatte oggetto di giudicato ( decreto ingiuntivo non opposto o
sentenza) rimangono cristallizzate nella misura fissata nel giudicato stesso”.
Le
motivazioni contemplate dal comma 15 del citato art.116 per l’esercizio del
potere riduttivo, così come recepite e disciplinate dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto, sono le seguenti:
a) Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad
oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo (comma 15, lettera a, prima parte).
La fattispecie in esame, descritta al punto 3.1
della direttiva ministeriale citata,
non si realizza quando su questioni controverse si sia formato un
orientamento giurisprudenziale costante, applicato anche nella prassi
amministrativa, ma occorre che se ne consolidi uno diverso e contrastante con
quello precedentemente affermatosi sia in sede amministrativa che in sede
giudiziaria, come ad esempio quando sulla materia esistono sentenze della Corte
di Cassazione discordanti e successivamente interviene una pronuncia delle
Sezioni Unite che afferma un diverso principio tale da rendere necessario anche
un adeguamento della prassi amministrativa. La riduzione è possibile anche
quando vengono emanate norme su materie nuove per fattispecie particolarmente
complesse, quando la difficoltà di interpretazione delle norme di settore sia
obiettivamente esistente ed infine quando, a causa di indicazioni o avvertenze
fuorvianti degli uffici competenti, si
sia formato l’obiettivo ed inesatto
convincimento di non essere obbligati al pagamento, ma successivamente tale
obbligo sia stato invece riconfermato, in via definitiva, in sede
giurisdizionale o amministrativa. Ovviamente la ricezione di istruzioni
fuorvianti deve essere documentata.
Può considerarsi ulteriore esempio della fattispecie
anche una direttiva comunitaria che intervenga successivamente a disciplinare
una materia in modo difforme, quando sulla stessa si sia già instaurata una
prassi
basata su una diversa interpretazione della
stessa disposizione normativa.
b) Mancato o ritardato
pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (comma 15,
lettera a, ultima parte).
Per ottenere il beneficio della riduzione non è più
sufficiente la presentazione all’autorità giudiziaria della denuncia entro tre
mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato ex articolo 124, primo comma, del
Codice Penale, ma occorre altresì che il procedimento promosso in base
alla denuncia abbia avuto il suo corso
e sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo o, in mancanza di
definizione, che sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione
delle sanzioni. Ovviamente il beneficio della riduzione non potrà essere
concesso in presenza di una sentenza di archiviazione perché il fatto non
sussiste o perché il terzo non lo ha commesso. La direttiva ministeriale
prevede che l’interessato esibisca documentazione idonea ad attestare la
situazione processuale.
Da varie parti è stato sollevato il problema
dell’applicabilità, nel caso, del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28
dicembre 2000 n.445, che disciplina i casi in cui una dichiarazione del soggetto
interessato sostituisce un certificato (art.46) e quelli in cui sostituisce un
atto notorio ( art.47). Al riguardo si precisa che le fattispecie contemplate
dall’art.46 riguardano qualità e fatti
personali del dichiarante, mentre quelle previste dall’art. 47 si riferiscono a
stati, qualità o fatti noti per diretta
conoscenza; circostanza quest’ultima che non può certamente verificarsi per gli
atti processuali nei confronti del terzo.
c)
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi,
riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (comma 15, lettera b).
Il potere di ridurre le sanzioni
civili, in caso di crisi, può essere esercitato quando all’impresa, soggetta
alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni, sia stato riconosciuto
il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Per
gli altri casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione
aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
del settore, la riduzione è subordinata all’esito dell’accertamento da parte
del Servizio Ispezione del Lavoro dell’effettiva sussistenza di uno stato di
crisi aziendale, dovuto a cause non imputabili alla conduzione dell’azienda,
espressamente indicate nella direttiva ministeriale,( vi figura anche il
ritardato introito documentato di crediti verso lo Stato e gli enti pubblici
per lavori svolti ed per altre obbligazioni contrattuali), nonchè di un
processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, per
l’individuazione del quale si
richiamano i criteri elaborati dal CIPE con la Deliberazione 18 ottobre
1994 pubblicata sulla G.U.n.14 del 18 gennaio 1995 che, per completezza, si
espongono di seguito:
per la riorganizzazione
l’azienda è tenuta a presentare un programma di investimenti volti a
fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato
produttivo, commerciale e amministrativo;
- il programma di investimenti
dovrà essere predisposto anche in dipendenza della ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale,
nonché della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione
produttiva;
-
il valore medio annuo degli investimenti
previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura
significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio
precedente l’avvio del programma stesso;
-
dovranno
essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
per la riconversione o ristrutturazione aziendale,
il programma presentato dall’impresa deve essere caratterizzato dalla
preminenza, in termini percentuali di
valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature
direttamente impegnate nel processo produttivo, rispetto al complesso degli investimenti
previsti nell’arco temporale di esecuzione del programma aziendale;
-
il
valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e
materiali previsti nel programma aziendale deve essere superiore, in misura
significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti
operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso;
-
debbono
essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
In ogni caso, il periodo di
riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione,
deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di
concessione previsto, per i casi di crisi, in un anno e per i casi di
riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione, in due anni.
Il periodo di fruizione è
individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente come
specificato nei provvedimenti concessori o nella relazione del Servizio
Ispezione del Lavoro.
3) CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE.
Qualora ricorrano le
condizioni sopra illustrate ed in base ad una valutazione complessiva del
comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte :
1)
fino alla misura degli
interessi legali, vigenti alla data di
presentazione dell’istanza;
2)
fino alla misura dei
predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza,
maggiorati del 50%.
Allo scopo di facilitare e
omogeneizzare i criteri di giudizio, la
direttiva interministeriale e la Delibera del C.d.A. individuano i seguenti
specifici indicatori sui quali va valutato il debitore e quindi l’opportunità
di definire positivamente la richiesta:
-
comportamento pregresso dell’azienda in relazione al
rispetto degli obblighi contributivi;
-
correntezza
dei versamenti contributivi;
-
situazione
patrimoniale complessiva;
-
rilevanza
delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei
contributi;
- riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero
sulla ripresa dell’attività
produttiva;
- importo delle somme da recuperare;
-
incidenza
della concessione del beneficio sul recupero del credito.
Il parere favorevole alla
massima riduzione potrà essere espresso qualora il comportamento del richiedente nei confronti degli obblighi
contributivi possa ritenersi corretto sulla base di una valutazione complessiva
della situazione aziendale che tenga conto dei suddetti indicatori.
Da più parti è pervenuta la
richiesta di fornire precisazioni in tema di valutazione dell’indicatore
costituito dall’entità della contribuzione per la quale si chiede la riduzione
delle sanzioni civili; in proposito, per evitare sperequazioni tra imprese di
diverse dimensioni, si ritiene di
considerare di notevole entità una somma almeno pari al 100% delle
contribuzioni versate nell’anno
precedente l’inizio del periodo di omissione contributiva.
Nei casi in cui, al
contrario, dalla valutazione complessiva dei citati indicatori, emerga che il
richiedente non abbia costantemente
mantenuto un comportamento corretto, ed
a condizione che l’inadempienza
per la quale chiede la riduzione non derivi da evasione contributiva, il
beneficio potrà essere accordato in misura pari all’interesse legale maggiorato
del 50% .
Il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato che, in attesa dei provvedimenti concessivi della
riduzione delle sanzioni civili, i soggetti che abbiano proposto motivata e
documentata istanza, possano in via provvisoria e salvo conguaglio, versare in
unica soluzione o ratealmente la contribuzione omessa e le somme dovute a
titolo di sanzioni in misura pari all’interesse legale vigente alla data della
domanda; in caso di rateazione è, ovviamente, richiesto il puntuale versamento
delle rate.
4
) ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA
DECISIONALE ALLE SEDI REGIONALI.
L’attribuzione
della competenza a decidere le domande di riduzione delle sanzioni, in analogia
alle domande di rateazione, si colloca
nel quadro generale del decentramento ai Direttori Regionali di funzioni
prima esercitate dagli Organi centrali.
Il polo regionale si pone
come garante dell’uniformità di comportamento e della funzionalità delle Sedi
provinciali e subprovinciali operanti nel territorio amministrato ed, in tale
veste, è apparso il più adatto all’assolvimento dei nuovi compiti che la
direttiva ministeriale ha attribuito all’Istituto.
A tal fine le Sedi di
produzione debbono compiere una
completa istruttoria delle domande che
vanno trasmesse alla Sede regionale, corredate dal parere del Direttore e di
quello obbligatorio dell’Ufficio legale, se interessato al recupero anche in via giudiziale.
Il parere e le motivazioni debbono essere espressi in
modo circostanziato in relazione alle condizioni richieste per ottenere il
beneficio. I Direttori Regionali, cui è demandato il controllo e la
puntuale e scrupolosa osservanza delle
disposizioni emanate in modo da garantire uniformità ed omogeneità di
comportamenti su tutto il territorio, devono decidere nei 15 giorni successivi alla ricezione delle schede e la decisione
adottata è assunta in via definitiva. Qualora la decisione sia difforme dal
parere espresso dal Direttore della
sede competente, la delibera deve contenere le relative motivazioni.
In attesa di un programma automatizzato di prelievo delle informazioni,
copia dei provvedimenti adottati da ogni Sede Regionale dovrà essere tenuta in
apposita evidenza.
Trattandosi di un nuovo
adempimento da misurare a fini statistici e gestionali, le relative pratiche
saranno inserite nella statistica mensile secondo le particolari disposizioni
che saranno emanate dalla Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di
Gestione.
La domanda di riduzione e la
scheda istruttoria per la Sede Regionale dovranno essere redatte secondo gli
schemi allegati ( all. 3 e 4 ) .
La più volte citata delibera
del Consiglio di Amministrazione, per
omogeneità di materia e per completezza, ha preso in esame e deciso alcune
modifiche anche nei casi di riduzione delle sanzioni, la cui competenza decisionale
è sempre stata e resta tuttora delle Sedi di produzione provinciali e
sub-provinciali, come la determinazione degli oneri accessori da richiedere in
caso di procedure concorsuali o di regolarizzazioni contributive effettuate
dagli Enti sovvenzionati dallo Stato, descritte nei paragrafi successivi.
5) RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI NEI CASI DI PROCEDURE
CONCORSUALI.
Nei confronti delle aziende
sottoposte a procedure concorsuali, in virtù del richiamo all’art.1 c.220 della
legge 662/96 contenuto nel citato art.116 c.16, le sanzioni civili previste dal
comma 8 dell’art. 116 in oggetto
possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello degli
interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le
spese e secondo criteri stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti.
Il
tenore della norma porta a ritenere che la sanzione ridotta sostituisca
completamente la sanzione irrogata in misura ordinaria.
Il
Consiglio di Amministrazione, nel determinare la misura della riduzione, ha
tenuto conto congiuntamente dei criteri
contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n.68/89 cui si è, a suo
tempo, uniformato il Comitato Esecutivo con la delibera n.75 del 17 gennaio 1991,
nonché della delibera consiliare n.197 del 18 febbraio 1997 ed ha stabilito che
attualmente debba essere preso in considerazione il tasso ufficiale di
riferimento fissato dalla Banca d’Italia.
In vigenza della citata delibera, infatti, la riduzione era commisurata
al "prime – rate" .
Considerato che il
D.Lgv.24.06.1998 n.213 ha
sostituito al prime –rate il TUR( Tasso
Ufficiale di Riferimento), l’importo
delle sanzioni ridotte dovrà essere
commisurato al suddetto TUR . Quanto alle modalità, il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di non effettuare alcuna distinzione tra le diverse
procedure concorsuali e di disciplinare la riduzione come segue:
Mancato o tardivo
versamento
(art.116, comma 8, lett. a, L.n.388/2000)
- TUR
Evasione
(art.116, comma 8, lett. b, L. n.388/2000)
- TUR
aumentato di due punti
Le sanzioni così calcolate si
cristallizzano alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la
procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura stessa
sono dovuti soltanto gli interessi legali sui crediti privilegiati,ai sensi dell’art.55 della legge
fallimentare, indipendentemente dalla qualificazione dell’omissione contributiva.
Tuttavia, per quanto concerne
la procedura di amministrazione controllata, la Suprema Corte di Cassazione ha
stabilito che tale principio non può trovare applicazione e, pertanto, nel corso della citata procedura continuano
a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.
In
nessun caso, comunque, la riduzione può scendere al di sotto dell’interesse
legale e quindi, qualora per effetto della diminuzione del TUR, il tasso
applicabile nel caso concreto sia complessivamente inferiore all’interesse
legale, dovrà essere applicato quest’ultimo.
Resta
confermato quanto disposto con la circolare n. 28 del 2 febbraio 1991, lett.
A), paragrafo 1.
6) RIDUZIONE DELLE
SANZIONI CIVILI NEI CASI DI ENTI NON
ECONOMICI, DI ENTI , FONDAZIONI E
ASSOCIAZIONI NON AVENTI
FINI DI LUCRO.
Il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, nei casi in esame, il beneficio
può essere concesso quando l’
inadempienza contributiva sia dipesa da
ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge
o convenzione tenendo conto dei seguenti criteri:
1)
applicazione
di interessi legali nei confronti degli Enti i cui proventi finanziari
consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni
2)
applicazione
degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri Enti per i
quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito della
“prevalenza” allorché le entrate complessive dell’Ente siano rappresentate per
almeno due terzi, dall’ammontare dei finanziamenti pubblici.
L’accertamento del requisito dovrà avvenire a cura della
Sede di produzione competente
attraverso l’esame dei bilanci o
di altra idonea documentazione contabile esibita dagli enti interessati.
3) il beneficio della riduzione deve trovare applicazione
solo nell’ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell’ipotesi di
evasione contributiva;
4) i contributi e i finanziamenti tardivamente erogati
devono essere previsti da leggi o
convenzioni;
5) l’inadempienza deve essersi verificata nel
periodo oggetto di finanziamento e deve risultare da apposita documentazione;
A fini statistici, le
riduzioni di sanzioni riguardanti le procedure concorsuali e gli Enti Pubblici
saranno, come di consueto, comprese tra le domande di regolarizzazione
contributiva.
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to
PRAUSCELLO
allegato 1
l2-6-001 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie genera/e N.. 134
DIRETTIVA 19 aprile 2001.
Direttiva in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad
inadempienze contributive, adottata ai sensi dell’art. 116, comma 15, della
legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001). (Direttiva n. 1/2001
).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI
CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO e DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
1Premessa.
L’art. 116, commi da 8 a 19, della legge 23 dicembre
2000. n. 388 (legge finanziaria 2001), apporta modifiche al regime
sanzionatorio (da ultimo disciplinato dall’art. 1, commi 217 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni) da applicare ai
soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei
contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare, il comma 15 del citato art. 116
assegna ad organi diversi il potere discrezionale di ridurre l’ammontare delle
sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, demandandolo ai Consigli
di amministrazione dei singoli enti impositori, sulla base di apposite
direttive emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Pertanto, oggetto della presente direttiva è la
definizione delle linee guida cui dovranno attenersi i nuovi competenti organi
nella fissazione dei criteri e delle modalità per la riduzione delle sanzioni
civili nelle fattispecie previste nelle lettere a) e b) del citato comma 15.
2. Soggetti destinatari e campo di applicazione.
La presente direttiva trova applicazione nei
confronti degli enti pubblici previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI,
IPSEMA ed ENPALS). L’esercizio del potere riduttivo è limitato alle ipotesi di
cui al comma 8, lettera a) del citato art. 116, con la conseguente esclusione
dei casi di evasione contributiva come configurata dal legislatore al comma 8,
lettera b)
,
del medesimo articolo,
salvo che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque,
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi
che dovranno essere versati entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
3. Casi per i quali è prevista la riduzione
dell’importo delle sanzioni civili.
3.1. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o
premi dovuti ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo (comma 15, lettera a), prima parte.
La disposizione in esame, facendo espresso riferimento
al requisito «della particolare rilevanza delle incertezze interpretative che
hanno dato luogo all’inadempienza induce a circoscrivere l’ammissibilità al
beneficio allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie.,da obiettiva
difficoltà d'interpretazione delle norme di settore, ovvero da comportamenti,
indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e
supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto
convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo successivamente
riconosciuto, in via definitiva in sede giurisdizionale o amministrativa.
Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le
ipotesi in cui sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo si sia formato un
orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in
cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme.
3.2. Mancato
o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo
(comma 1
5,
lettera
a),
ultima parte.Il beneficio della riduzione deve essere
condizionato alla presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria entro
tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex art. 124,
primo comma, del codice penale e semprechè l’interessato esibisca
certificazione dell’autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è
pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
3.3. Mancato
o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione,
riconversioni o ristrutturazioni aziendali (comma 15, lettera
b).
Il beneficio
della riduzione delle sanzioni civili è previsto:
a)
per i casi di crisi, riorganizzazione, riconversione
o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti concessori d'
interventi di integrazione salariale;
b)
per i casi di crisi,
riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati
dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro,
territorialmente competente.
Relativamente alle ipotesi di cui al punto
b),
la concessione del beneficio è
subordinata all’esito dell’accertamento da parte del Servizio ispezione del
lavoro sull'effettiva sussistenza:
1) di uno
stato di crisi aziendale, dovuto ad una delle seguenti cause: contrazione o
sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non
imputabili all’azienda; da situazioni temporanee di mercato; da crisi
economiche settoriali e locali; da una carenza di liquidità finanziaria
connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati nei confronti delle
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici derivanti da obbligazioni
contrattuali. Lo stato di crisi deve ricavarsi dagli indicatori
economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo:
indebitamento) complessivamente considerati da cui dovrà emergere un andamento
a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda;
2) di un
processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale per
l’individuazione del quale si fa rinvio a quanto previsto nei punti 1.1.1,
1.1.2, 1.1. 4, 1. 21, 1.2.2 e
1.2..4. primo periodo, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18
gennaio 1995.
In entrambe le ipotesi di cui alle lettere
a)
e b)per effetto del rinvio all’art. 1commi 3 e 5 della legge 23 luglio
1991, n. 223, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della
concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo
al periodo massimo di concessione previsto per i casi di crisi in un anno e per
i casi di riorganizzazione, ristrutturazione, o riconversione in due anni.
Il periodo di
fruizione è individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente
come specificati nei provvedimenti concessori o nella relazione del Servizio
ispezione del lavoro.
4. Graduazione della riduzione delle sanzioni.
La riduzione delle sanzioni nelle ipotesi sopra indicate
può avvenire fino alla misura degli interessi legali vigente alla data di
presentazione dell’istanza ovvero fino alla misura pari ai predetti interessi
legali maggiorati del 50 % avuto
riguardo ai seguenti indicatori:
a)
al comportamento pregresso dell’azienda in relazione
al rispetto degli obblighi contributivi;
b)
alla correntezza dei versamenti contributivi:
c)
alla situazione patrimoniale complessiva;
d)
alla rilevanza delle cause che hanno determinato il
mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;
e)
ai riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali
ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;
f)
all’importo delle somme da recuperare;
g)
all’incidenza della concessione del beneficio sul
recupero del credito.
E’ rimessa alla discrezionalità dei singoli enti
impositori, in attesa dell’adozione, nei tempi autonomamente fissati dai
predetti enti, dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle
sanzioni civili di consentire, ai soggetti che abbiano proposto motivata e
documentata istanza, di procedere alla corresponsione delle somme a tale
titolo dovute, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura degli
interessi legali.
5. Regime transitorio.
Al fine di assicurare continuità all’attività amministrativa
e certezza ai rapporti giuridici, ed agevolare lo snellimento delle procedure,
stante quanto previsto nel comma 18 del menzionato art. 116, il potere
riduttivo in materia, come disposto dall’art. 1, comma 224, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e secondo la procedura ivi prevista, continua ad essere esercitato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, limitatamente ai crediti in essere
ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per tali quelli che hanno
formato oggetto di formale contestazione o di richiesta di pagamento da parte
degli Uffici, e relativamente alle domande pervenute al Ministero del lavoro e
alla previdenza sociale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente direttiva.
Roma, 19 aprile
2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI
p.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
SOLAROLI
Registrato alla Corte dei conti il 1°giugno 200]
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 235
Allegato 2
D E L I B E R A Z I O N
E N. 1
OGGETTO:
Riduzione delle sanzioni
civili connesse ad inadempienze contributive ai sensi
dell’art. 116, commi 15 e 16, della L. 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria
2001).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta dell’8 gennaio 2002)
-
visto
l’art. 1, comma 224, della legge 23.12.1996, n. 662 che, sostituendo l’art. 3
del D.L. 29.3.1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1°.6.1991, n. 166, demandava al
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del
Tesoro, sentiti gli Enti impositori, il compito di ridurre con apposito decreto
l’importo delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali;
-
visto
l’art. 116 comma 15, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)
che ha demandato ai Consigli di Amministrazione degli Enti impositori la
determinazione dei criteri per la riduzione delle sanzioni civili sulla base di
direttive ministeriali;
- visto, altresì, il comma 16
del medesimo art. 116, che mantiene fermo quanto stabilito dall’art. 1, commi 220 e 221, della
legge n. 662/1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma
8 dello stesso art.116 della legge 388/2000 rispettivamente nei casi di
procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi
o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro;
-
vista
la Direttiva n. 1 del 19 aprile 2001 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze in materia di
riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata
ai sensi del citato articolo 116 comma 15 della legge n. 388/2000;
-
vista
la delibera del Comitato Esecutivo dell’Istituto n.75 del 17 gennaio 1991 e la
delibera di codesto Consiglio n.197 del 18 febbraio 1997;
- ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni all’evoluzione
normativa sopravvenuta;
-
rilevato
che in base alla citata Direttiva interministeriale n.1 del 19 aprile 2001, è
rimessa alla discrezionalità dei singoli Enti impositori, in attesa
dell’adozione dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle
sanzioni civili, di consentire ai soggetti che abbiano proposto motivata e
documentata istanza, di procedere alla corresponsione delle somme a tale titolo
dovute, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura degli interessi
legali;
-
vista
la relazione predisposta dagli Uffici sull’argomento in oggetto;
-
su
proposta del Direttore Generale
D E L I B E R A:
Le sanzioni civili previste
dall’art. 116, commi 15 e 16, della legge 23.12.2000, n. 388 devono essere
applicate secondo i criteri di seguito esposti.
1)
ART.
116, COMMA 15.
a)
la
riduzione delle sanzioni civili è effettuata secondo i criteri contenuti nella
direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e Finanze, che costituisce parte integrante della
delibera;
b)
la
competenza a decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili ai sensi
della legge n.388/2000 è attribuita ai Direttori Regionali relativamente alle
domande presentate con decorrenza 12 agosto 2001;
c)
l’istruttoria
delle richieste spetta alla Sede presso la quale l’azienda risulta iscritta ed
il Direttore della Sede deve esprimere il proprio motivato parere tenendo conto
dei criteri contenuti nella citata Direttiva interministeriale del 19 aprile
2001;
d)
la
riduzione è concessa se sussistono le ipotesi descritte al punto 3 della citata Direttiva e purché si siano
realizzate tutte le condizioni cui fanno riferimento le disposizioni
ministeriali;
e)
la
misura della riduzione è correlata alla
valutazione dei seguenti indicatori e con riferimento al comportamento
complessivo del richiedente:
-
costante
rispetto degli obblighi contributivi;
-
correntezza
dei versamenti contributivi;
-
situazione
patrimoniale complessiva;
- rilevanza delle cause che
hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
-
riflessi
sul mantenimento dei livelli occupazionali ovvero sulla ripresa dell’attività
produttiva;
-
importo
delle somme da recuperare;
-
incidenza
della concessione del beneficio sul recupero del credito.
f)
la
riduzione massima consentita è pari all’interesse legale in vigore alla data di
presentazione dell’istanza e spetta quando sia espressa una valutazione globale
o complessivamente positiva sugli
indicatori di cui al punto e);
g) la riduzione minima sarà pari all’interesse legale vigente alla
data di presentazione dell’istanza, maggiorato del 50%, quando sia espressa una
valutazione complessivamente non positiva tenendo conto degli indicatori di cui
al punto e).
h) nelle more della decisione
sull’istanza, i soggetti che abbiano presentato motivata e documentata istanza,
dovranno provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento in
unica soluzione o a rate, dell’importo dei contributi e della sanzioni nella
misura degli interessi legali;
2)
ART.
116, COMMA 16. PROCEDURE CONCORSUALI.
Con
riferimento a tutte le procedure concorsuali, non saranno prese in
considerazione ed andranno quindi respinte, le istanze delle aziende sottoposte
alle citate procedure per le quali non
risulti soddisfatta la condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento
dei contributi e delle spese.
L’importo delle sanzioni, senza alcuna distinzione tra le
diverse procedure concorsuali, sarà commisurato al TUR come segue:
Mancato o tardivo versamento (art.116, comma 8, lett.a)
L. n.388/2000)
-
Sanzione pari al TUR;
Evasione ( art.116, comma 8, lett. b, L. n.388/2000)
-
sanzione pari al TUR
aumentato di due punti;
Il limite massimo della riduzione, che è pari
all’interesse legale, comporta che qualora il tasso del TUR scenda al di sotto
del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso
legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due
punti.
Le sanzioni così calcolate, si cristallizzano alla data
in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale. Per il
periodo di svolgimento della procedura sono
dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art.55 della legge fallimentare.
3) ART. 116, COMMA 16. ENTI
NON ECONOMICI; ENTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO.
a)
la
riduzione delle sanzioni civili viene concessa:
-
nella
misura pari agli interessi legali nei confronti di quegli Enti i cui proventi
finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato e di altre
pubbliche amministrazioni;
-
nella
misura degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri Enti
per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito
della “prevalenza” allorché le entrate complessive dell’Ente siano
rappresentate, per almeno due terzi, dall’ammontare dei finanziamenti pubblici.
Tale requisito deve risultare attraverso l’esibizione, da parte degli Enti
interessati, dei bilanci o altra idonea documentazione contabile.
b)
Il
beneficio della riduzione trova applicazione solo nell’ipotesi di ritardato
pagamento dei contributi e non nell’ipotesi di evasione contributiva.
c)
I
contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da
leggi o convenzioni.
d)
L’inadempienza
deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento. La verifica
dell’esistenza del requisito in parola deve risultare da documentazione
presentata in originale o in copia debitamente autenticata.
e)
La
regolarizzazione contributiva deve essere effettuata entro il ventesimo giorno
successivo a quello di erogazione del finanziamento. Ove tale termine non venga
rispettato, configurandosi un’inadempienza contributiva, dovranno essere
pretese le normali sanzioni previste dall’art. 116, comma 8, della legge
23.12.2000, n. 388.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
F.to Fumarola
F.to Paci
Allegato 3
SEDE DI _______________________________
ALLA SEDE REGIONALE PER _____________________
SEDE _____________________________UNITA’ DI
PROCESSO______________________________
SCHEDA ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI RIDUZIONE SANZIONI CIVILI DEL__________________
Denominazione del richiedente
:
__________________________________________________________________
Domicilio:
____________________________________________________________________________________
Matricola:___________________________________Codice
____________________________________________
Attività svolta:
________________________________________________________________________________
1)numero dipendenti o
collaboratori _______________
2)
importo contributi:
________________________periodo_______________________________________
3)
provenienza del
credito___________________________________________________________________
4)
motivazione della richiesta:
= incertezza = fatto doloso = crisi
5)
importo sanzioni ordinarie:
_______________________________________________________________
6)
versamenti effettuati
____________________________________________________________________
7)
esito accertamenti Ispettorato del Lavoro _________________________________________________
SONO SODDISFATTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE PER
L’ACCOGLIMENTO?
SI - ha versato i contributi e gli interessi al
tasso legale /ha in corso una rateazione
e versa regolarmente le rate.
NO
________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI SUL COMPORTAMENTO AZIENDALE
1) eventuali precedenti
inadempienze di rilievo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2) eventuali altre notizie
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3)
eventuale
parere Ufficio Legale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4) parere del Direttore
la Sede:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
IL
DIRETTORE DELLA SEDE
Allegato 4
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Sede di _______________________________________________
DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE
SANZIONI CIVILI
.1..
sottoscritt. __________________________ nat..
a _________________pr.__il _______________
domiciliat.. in _____________________ Via ___________________________________n.__________
legale rappresentante della ditta
________________________________________________________________
con sede in __________________________________Via
____________________________tel.____________
esercente_________________________ C.F ______________________________________________
iscritta quale
datore di lavoro con
dipendenti con MATR_____________________ CSC
________________
lavoratore autonomo
artigiano o commerciante con CODICE _____________________________________
impresa agricola con
dipendenti con CODICE _________________________________________________
lavoratore autonomo
agricolo (CD/CM/IATP) con CODICE ______________________________________
committente (gestione
separata) con CODICE
_________________________________________________
professionista iscritto
nella gestione separata con CODICE FISCALE _______________________________
__________________________________________________________________
CHIEDE:
LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER I SEGUENTI CREDITI:
(1)PROVENIENZA PERIODO
IMPORTO CTR. IMPORTO
SANZIONE
DEL CREDITO ADDEBITATO
_______________ ______________
__________________
_________________________
…………………………………………………………………………………………………………...
(1) Casi di provenienza da
indicare
• accertamento ispettivo da
specificare
• DM insoluto /mancato
versamento contributi agr. art. comm.
• denuncia spontanea
• denuncia del lavoratore
• modelli rettificativi di
denunce
MOTIVAZIONE DELLA RJCHIESTA
a)
INCERTEZZA SULLA RICORRENZA DELL’ OBBLIGO CONTRIBUTIVO
(L.388/2000 art.116 c.15 lett. a prima parte)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b)
FATTO DOLOSO DEL TERZO
(L.388/2000 art. 116 c.15lett.
a seconda parte)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
c)
CRISI, RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE. (L.388/2000 art.116 c.
15 lett. b)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PERIODO IN CUI SI E’
VERIFICATO L’EVENTO
___________________________________________________
d)
PROCEDURE CONCORSUALI
(art.116 c. 16)
(2)
Tipo di procedura _______________________________________________________________
DATA DELLA SENTENZA
_______________________________________________________________________
e)
ENTI NON ECONOMICI - ENTI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI
FINI DI LUCRO
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA:
Di essere a conoscenza che nelle more della decisione dell’istanza, il
richiedente é tenuto a pagare l’intero debito contributivo e le sanzioni
calcolate provvisoriamente al tasso degli interessi legali vigente al momento
della domanda oppure a presentare domanda di dilazione comprensiva dei
contributi e delle sanzioni, calcolate sempre al tasso degli interessi legali,
e a mantenersi in regola con le rate provvisorie e/o definitive.
FIRMA
IL
LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
L’identità del Sig
____________________________________________________ é stata attestata mediante
esibizione del documento/fotocopia del documento
d’identità____________________________ n._______________________
rilasciato il
___________________ da _______________________________
………………………………………………………………………………………………………………………….
(2)
fallimento
liquidazione coatta
amministrativa
concordato preventivo
amministrazione controllata