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Circolare numero 89 del 07-06-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Roma, 07/06/2013
Circolare n. 89
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Integrazione del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi professionisti. Regolamentazione e livelli di competenza decisionale dei procedimenti amministrativi in materia di entrate contributive.

SOMMARIO:

1.  Premessa

2.  Ricorsi amministrativi

3.  Altri procedimenti in materia di entrate contributive

1.    Premessa

 

Con la circolare n. 81 del 14 maggio 2013 è stato avviato il processo di integrazione delle funzioni governate dalla Direzione generale del soppresso ENPALS nelle omologhe strutture dell’Istituto. In questo ambito, a partire dall’1 giugno 2013, le attività normative, di indirizzo, coordinamento e monitoraggio facenti capo alla funzione contributi della Direzione generale del predetto Ente verranno incardinate nell’ambito della Direzione Centrale Entrate dell’Istituto.

 

Allo scopo di rafforzare l’efficacia dell’assetto di indirizzo e monitoraggio delle attività istituzionali in materia di entrate contributive afferenti alle gestioni pensionistiche del soppresso ENPALS e favorire l’integrazione della prassi amministrativa e delle procedure operative, con Determinazione n.28 del 20.5.2013 è stata istituita un’apposita Area dirigenziale.

 

Per assicurare la continuità delle attività istituzionali di controllo e di servizio rivolte ai lavoratori ed ai soggetti contribuenti, con la presente circolare vengono dettate le prime disposizioni in ordine alla disciplina ed ai livelli di competenza decisionale dei procedimenti amministrativi in materia di entrate contributive afferenti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti.

 

 

2.    Ricorsi amministrativi avverso provvedimenti in materia di entrate contributive

 

Facendo seguito alla Circolare n. 29 del 18/02/2013, recante “Interventi per la normalizzazione del flusso operativo del contenzioso amministrativo”, ove si faceva espressa riserva di dare ulteriori disposizioni in merito all’iter procedurale dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi relativi ai Fondi Speciali di competenza dei Poli specialistici, si provvede a delineare la nuova procedura per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive afferenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, in vigore a partire dall’1 giugno 2013.

 

Avverso i provvedimenti amministrativi in materia di entrate contributive adottati dalle Sedi dell’Istituto in relazione agli iscritti ai Fondi sopra menzionati (verbali ispettivi, accertamenti amministrativi, etc.), è proponibile ricorso in unica istanza al Presidente dell’Istituto, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.

 

I ricorsi devono essere presentati tramite il canale telematico - procedura RiOL (“Ricorsi On Line”) – sulla base delle istruzioni contenute nelle circolari nn. 32 e 132 del 2011.

 

Alla luce della peculiare articolazione territoriale e dell’assetto organizzativo/funzionale dei “Poli Specialistici per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”, stabilito con Circolare n. 15 del 30/01/2013, i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati al “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico” (per brevità, “Polo PALS”) territorialmente competente in relazione alla sede legale del soggetto contribuente, il quale, una volta effettuate le attività propedeutiche alla definizione dell’istruttoria, li inoltra, per gli adempimenti ulteriori, alla Direzione Regionale di riferimento.  La tabella seguente riporta gli ambiti di competenza territoriale dei Poli PALS e delle Direzioni regionali.

 

 

Ambito territoriale

Polo PALS competente

Direzione Regionale competente

Sardegna

Cagliari

Sardegna

Sicilia (prov. PA, AG, CL, TP)

Palermo

Sicilia

Sicilia (prov. CT, EN, ME, RG, SR) - Calabria (prov. RC)

Catania

Sicilia

Calabria (prov. CZ, CS, KR, VV) – Campania - Molise

Napoli

Campania

Puglia - Basilicata

Bari

Puglia

Lazio – Umbria – Marche - Abruzzo

Roma

Lazio

Toscana

Firenze

Toscana

Emilia Romagna

Bologna

Emilia Romagna

Liguria

Genova

Liguria

Lombardia

Milano

Lombardia

Piemonte - Valle d’Aosta

Torino

Piemonte

Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto

Venezia

Veneto

 

Il procedimento istruttorio, che deve essere gestito secondo le istruzioni dettate con Messaggio n. 2734 del 15/02/2012 (“Procedura DicaWeb - gestione ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive”), è articolato sulla base dell’iter di seguito indicato.

Sul piano operativo, il Polo PALS che ha ricevuto il ricorso compila la scheda istruttoria e la trasmette, congiuntamente al ricorso, alla Direzione Regionale competente. La scheda istruttoria dovrà descrivere e, nel caso, integrare le motivazioni del provvedimento nonché esporre il parere del Direttore provinciale in ordine alle eccezioni formulate nel ricorso. Nel caso di ricorso avverso verbale di accertamento ispettivo, all’istruttoria potrà essere chiamato a collaborare l’Ispettore che ha redatto il verbale impugnato (cfr. circolare n. 108 del 31/08/2012).

 

La Direzione regionale, esaminato il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione da sottoporre al Presidente e trasmette gli atti alla Direzione Centrale Entrate mediante la procedura automatizzata.

 

La Direzione Centrale Entrate esamina gli atti predisposti dalle Direzioni Regionali, rilevando eventuali comportamenti difformi sul territorio, e, sempre avvalendosi della citata procedura automatizzata, provvede al loro inoltro alla Segreteria della Presidenza dell’Istituto.

 

Le decisioni del Presidente sui ricorsi amministrativi sono assunte in via definitiva, pertanto contro di esse è ammesso esclusivamente ricorso all’Autorità giudiziaria secondo le disposizioni di legge vigenti.

 

Ai ricorsi amministrativi avverso gli atti in materia di entrate contributive già notificati ma non ancora impugnati alla data dell’1 giugno 2013, si applicano le disposizioni sopra dettate.  I ricorsi amministrativi in materia di contributi, che, alla predetta data, siano già stati presentati presso le strutture dell’ex Enpals competenti secondo la previgente disciplina, tanto in prima, quanto in seconda istanza, e che non siano ancora stati definiti alla data medesima, sono decisi dal Presidente in ultima e definitiva istanza, previa istruttoria da espletarsi secondo le disposizioni sopra dettate.

 

 

3.    Altri provvedimenti amministrativi in materia di entrate contributive

 

A partire dall’1 giugno 2013, i procedimenti e le attività in materia di entrate contributive e di servizi al soggetto contribuente afferenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti sono regolati dalle disposizioni amministrative che, per analogia di materia, sono vigenti nell’Istituto opportunamente integrate dalle direttive che verranno diramate nel corso del processo di integrazione delle predette attività istituzionali.[1]

 

Fanno eccezione gli istituti giuridici tipici del settore dello spettacolo e dello sport professionistico ovvero i provvedimenti caratterizzati da profili normativi peculiari, per i quali continuano ad operare le regole amministrative adottate dall’ex ENPALS. In particolare, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni ex ENPALS i seguenti procedimenti:

 

a)   rilascio del certificato di agibilità a titolo oneroso, a titolo gratuito, in esenzione contributiva;[2]

b)   accantonamento delle somme erogate a titolo di sovvenzioni/finanziamenti da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC);[3]

c)   attestazione di regolarità contributiva dell’impresa.[4] Nelle more del completamento dell’estensione del sistema DURC anche al settore dello spettacolo e dello sport, e sino a nuove disposizioni, la regolarità contributiva continua ad essere attestata sulla base della prassi amministrativa e delle procedure operative vigenti presso l’ex ENPALS;

d)   attestazione di regolarità contributiva dell’attività di impresa.[5]

 

Le competenze decisionali relative all’adozione dei provvedimenti amministrativi ovvero degli atti a rilevanza esterna relativi al soggetto contribuente nonché, in generale, alle entrate contributive afferenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti sono regolate sulla base delle disposizioni amministrative che, per analogia di materia, sono vigenti nell’Istituto.  Fanno eccezione le attestazioni di regolarità contributiva dell’impresa e/o dell’attività di impresa dei settori in discorso rilasciate alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (MIBAC; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ecc.) ovvero ad enti, associazioni e soggetti giuridici con i quali vigono apposite convenzioni, per le quali il responsabile del provvedimento è individuato nel Direttore della Direzione Centrale Entrate.

 

Per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali nonché il rispetto degli obblighi informativi correlati all’esercizio dei diritti di cui alla Legge n. 241/1990, il prospetto seguente riporta, in relazione ai procedimenti amministrativi afferenti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, l’individuazione del responsabile del provvedimento/procedimento e i termini per la conclusione dei medesimi.

 

 

Procedimento

Responsabile del Provvedimento

Responsabile del procedimento

Termini conclusione procedimento

Immatricolazione dell’impresa / variazione anagrafica

 

Responsabile Polo PALS

Responsabile Polo PALS

30 giorni

Sgravio/sospensione da iscrizione a ruolo[6]

 

Responsabile Polo PALS

Responsabile Polo PALS

60 giorni

Dilazione rateale[7]

Direttore sede / regionale / Centrale Entrate[8]

Responsabile Polo PALS

60 giorni

Riduzione sanzioni civili[9]

Direttore sede / regionale / Centrale Entrate [10]

Responsabile Polo PALS

90 giorni

Rimborso e trasferimento contributi

 

Responsabile Polo PALS

 

Responsabile Polo PALS

60 giorni

Rilascio del modello A1

 

 

Responsabile Polo PALS

Responsabile Polo PALS

30 giorni

Accantonamento MIBAC

 

 

Responsabile Polo PALS

 

Responsabile Polo PALS

60 giorni

Certificato agibilita' telematico a titolo oneroso/ a titolo gratuito/ in esenzione contributiva

Responsabile Polo PALS

 

Responsabile Polo PALS

in tempo reale

Sospensione riscossione coattiva ex l.228/2012[11]

 

Responsabile Polo PALS

Responsabile Polo PALS

60 giorni

Attestazioni di regolarita' contributiva

 

Responsabile Polo PALS

 

Responsabile Polo PALS

45 giorni

Attestazioni di regolarità contributiva a Pubbliche Amministrazioni territoriali

Responsabile Polo PALS

 

Responsabile Polo PALS

30 giorni

Attestazione di regolarità contributiva a Pubbliche Amministrazioni Centrali

Direttore Centrale Entrate

Responsabile del Team controllo regolarità contributiva

30 giorni

Attestazione regolarità contributiva a enti nazionali in convenzione

Direttore Centrale Entrate

Responsabile del Team controllo regolarità contributiva

30 giorni

 

A partire dall’1 giugno 2013 lo svolgimento dei procedimenti di rimborso/trasferimento della contribuzione indebitamente/erroneamente versata è integralmente attribuito alle strutture territoriali.

 

Per quanto concerne, poi, il recupero dei crediti relativi al settore dello spettacolo e dello sport professionistico, l’emissione degli Avvisi di addebito ricade al momento nella responsabilità, ai sensi della legge n.241/1990, del Direttore di sede, mentre l’emissione delle diffide da accertamento amministrativo è attribuita al Responsabile del Polo PALS.

 

Con riferimento alle denunce alla Procura della Repubblica relative alle ipotesi di reato di cui agli artt. 37 della Legge n. 689/1981 e 2 comma 1-bis del Decreto Legge n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983, nonché alle altre fattispecie a rilevanza penale, il responsabile del provvedimento è individuato nel Direttore della struttura nella quale è incardinato il Polo PALS.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 



[1] Ferma restando la disciplina di carattere generale in vigore presso l’Istituto, nelle more del completamento del processo di telematizzazione dei servizi nonché dell’integrazione delle relative procedure di back office, al fine di favorire la continuità dei servizi, le istanze saranno presentate secondo le modalità attualmente in uso e la gestione delle stesse continuerà ad avvenire con l’ausilio degli applicativi di back office attualmente a disposizione degli operatori dei Poli PALS.

[2] Artt. 6, 9 e 10 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 708/1947. Si vedano anche le Circolari Enpals nn. 16 e 17 del 2007 e la Circolare n. 144 del 2012.

[3] Art. 39, commi 3 e 4, della Legge n. 800/1967; art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 7/1979.

[4] Art. 10 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 708/1947; Art. 39 della Legge n. 800/1967, art. 2 della Legge n. 7/1979, D.M. 9/11/2007, D.M. 20/11/2007, D.M. 12/11/2007, D.M. 8/11/2007, come modificati dal D.M. 3 agosto 2010; Art. 11 della Legge n. 67/1987; artt. 4 e 8 della Legge n. 250/1990 e art. 2, comma 36 della Legge n. 549/1995; art. 20 del D.P.R. n. 223/2010; art. 23, comma 3 della Legge n. 223/1990; art. 45, comma 3 della Legge n. 448/1998, D.M. n. 292/2004; art. 52, comma 18 della Legge n. 448/2001, D.M. n. 225/2002.

[5] Art. 10 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 708/1947; Art. 39 della Legge n. 800/1967; art. 2 della Legge n. 7/1979.

[6] Cfr. Circolare n. 108/2010.

[7] Per l’iter amministrativo si vedano le Circolari n. 106/2005, n. 106/2010, n. 148/2010, n. 4/2011.

[8] Il Responsabile del provvedimento varia in funzione dell’importo del debito contributivo oggetto di dilazione rateale (cfr. Circolare n.106/2005).

[9] Cfr. Circolari n. 88/2002, n. 106/2005.

[10] Il Responsabile del provvedimento varia in funzione dell’importo del debito contributivo oggetto di dilazione rateale (cfr. Circolare n.106/2005).

[11] Per le istruzioni operative, si veda il Messaggio Hermes n. 1636/2013.