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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 97 del 01-06-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01/06/2017
Circolare n. 97
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l’INPS con D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Sommario

1.     Premessa e quadro normativo

2. Finalità e ambito di applicazione

3. Prestazioni

3.1 Tipologia

3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni

3.3. Beneficiari

3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento

4. Prestazioni integrative della misura

4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità

4.1.1. Durata

4.1.2. Presentazione domanda

4.1.3. Modalità di pagamento

4.1.4. Compatibilità e cumulabilità

4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI

4.2.1. Durata

4.2.2. Presentazione domanda

4.2.3. Modalità di pagamento

4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato

5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di ASpI/NASpI

5.1. Disciplina applicabile

5.2. Contribuzione correlata

5.3. Presentazione domanda

5.4. Modalità di pagamento

6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS

6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso

6.3. Modalità di pagamento

6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito

7. Istruzioni Operative

7.1. Istruttoria della domanda

7.2 Delibera di concessione

8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa

9. Regime Fiscale

10. Norme transitorie e finali

11. Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa e quadro normativo

 

Il D.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 26, co. 9 lett. a) e c) ha previsto la possibilità per i fondi di solidarietà di “assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente” e di “contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea”.

 

Il successivo co. 10 ha previsto altresì che per le finalità suesposte i fondi di solidarietà possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinario.

 

Infine l’art. 40, c. 9, nel confermare quanto già previsto dall’art. 3, comma 44, della L. n. 92/2012, dispone l’adeguamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all’art. 1-ter del DL n. 249/2004 alle disposizioni del medesimo D.lgs. 148/2015. 

 

Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata adeguata alle disposizioni del decreto legislativo medesimo.

 

Con circolare n. 132 del 14/07/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con particolare riferimento alle modalità, condizioni e termini di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo connesse alle prestazioni integrative di CIGS, Mobilità, Aspi/Naspi, nonché a quelle integrative di durata.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni integrative previste dal Decreto Interministeriale n. 95269/2016. Successivamente verranno rese note le modalità di presentazione delle domande per l’accesso agli interventi formativi e le relative istruzioni operative.

 

A seguito dell’adeguamento, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di Solidarietà per il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.

 

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps.

 

2. Finalità e ambito di applicazione

 

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, finalizzati a:

a)   assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o dell’indennità di mobilità;

b)   assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c)   prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d)   contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.

 

Come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016, la data di entrata in vigore del decreto di adeguamento coincide con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: nel caso di specie la nuova disciplina si applica dal 6 giugno 2016, salvo quanto previsto dall’art. 8 del decreto medesimo, secondo il quale le disposizioni dello stesso si applicano alle prestazioni a carico del fondo che decorrono dal 1 gennaio 2016. Dalla data di entrata in vigore del decreto n. 95269/2016, il Comitato Amministratore del Fondo speciale del Trasporto aereo è decaduto, mentre il Fondo di solidarietà è diventato pienamente operativo solo con la nomina del nuovo Comitato Amministratore. 

 

3. Prestazioni

 

3.1 Tipologia

 

Ai sensi dell’art. 5 del d. i. n. 95269/2016 il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

 

  1. prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di riferimento;
  2. prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, per i soggetti che, al 1 gennaio 2016, sono beneficiari dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, eventualmente estendibile, previa specifica valutazione della sostenibilità economica da parte del Comitato, a quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014, sono cessate alla data del 31 dicembre 2015;
  3. assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  4. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Le prestazioni integrative della misura, di cui al punto 1, sono correlate alle prestazioni pubbliche di riferimento e, in quanto accessorie alla prestazione principale, sono subordinate alla loro sussistenza e ne seguono le sorti. La durata massima complessiva dei trattamenti integrativi della misura erogati dal Fondo è pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di riferimento per ciascun lavoratore beneficiario (art. 5, D.I. n. 95269/2016).

 

3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni.

 

Le domande di accesso alle prestazioni integrative sono deliberate nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo stabilito dell’ art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, per cui il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del decreto 95269/2016, qualora le disponibilità finanziarie del Fondo non siano sufficienti a far fronte alle prestazioni richieste dalle aziende, i finanziamenti verranno concessi nel rispetto del seguente ordine di priorità:

 

1)   per le prestazioni integrative dell’indennità ASpI/NASpI e mobilità: quest’ultima per gli eventi di licenziamento collettivo fino al 30 dicembre 2016;

2)   per le prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria;

3)   per le prestazioni integrative dei trattamenti derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà;

4)   per i programmi di incentivazione all’esodo;

5)   per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

 

A parità di istituto, prevale la data di presentazione all’INPS della domanda da parte dell’azienda e, a parità di data, la priorità di protocollo.

Detti criteri, peraltro, sono stati integrati con la delibera n. 100 del 22 novembre 2016 (allegato 1), adottata dal Comitato Amministratore del Fondo sulla scorta di quanto indicato dal Ministero del Lavoro con nota dell’8 novembre 2016, prot. 21301, la quale, con riferimento alle prestazioni integrative della durata della mobilità ordinaria e dell’ASpI/NASpI, di cui all’art. 5, comma 1 lett. b) del decreto interministeriale n. 95269/2016, ha disposto:

 

  • l’integrazione dei criteri di priorità di cui all’art. 7 del decreto n. 95269/2016, disponendo che nell’ambito delle prestazioni di cui al comma 1, punto 1), del citato articolo 7, le prestazioni integrative della durata vengano deliberate prendendo in considerazione i lavoratori posti in mobilità secondo l’ordine di conclusione del periodo di mobilità ordinaria;
  • la facoltà di adottare deliberazioni aventi periodi di durata inferiori rispetto all’arco temporale interessato dalla prestazione in oggetto.

 

A norma dell’art. 5, comma 7, del D.I., le aziende accedono alle prestazioni del Fondo solo se in possesso della regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali, ad esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, per le quali il Ministero del Lavoro, con nota del 20 aprile 2017, prot. n. 2738, ha chiarito che non devono essere in possesso di un DURC regolare ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo.

 

Per tutte le altre aziende, la regolarità contributiva viene verificata con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, nonché dal Decreto Interministeriale 30/01/2015 (cfr. sul punto circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015).

 

In particolare, si evidenzia che l’intero procedimento di verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla richiesta che lo ha attivato.

    

Sempre al fine di accedere alle prestazioni del Fondo, l’azienda dovrà avere integralmente corrisposto all’INPS i versamenti relativi all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 6 quater, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, dalla L. n. 43/2005 e all’art. 4, comma 75, della Legge n. 92/20012.

 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fosse destinatario di un provvedimento di reiezione della domanda a causa delle accertate irregolarità sopra specificate, potrà procedere alla presentazione di una nuova domanda di accesso, solo previa regolarizzazione della propria posizione debitoria. In tal caso, ai soli fini del rispetto degli eventuali termini decadenziali di presentazione della domanda, senza che sia pregiudicato l’ordine di priorità stabilito dall’art. 7, comma 2 del decreto interministeriale, sarà considerata efficace la prima domanda.

 

La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione degli assegni integrativi si compone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur e dalla Direzione generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda della prestazione che si va ad integrare.

 

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda e resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.

 

3.3. Beneficiari

 

Per l’individuazione della platea dei beneficiari si richiamano le disposizioni contenute al punto 4 della citata Circolare n. 132/2016, per cui le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche di riferimento.

 

Tuttavia, con riferimento ai destinatari delle prestazioni integrative sia della misura che della durata dell’indennità di mobilità ordinaria e di ASpI/NASpI, il Ministero del Lavoro, con la nota del 20 aprile 2017, prot. n. 2738, ha precisato che le stesse possono essere riconosciute solamente ai lavoratori che siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo.

 

3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento

 

Nella circolare n. 132/2016, par. 5, nonché nell’allegato 1 alla circolare medesima, sono state date le prime indicazioni, coerentemente con quanto disposto dal D.I. n. 95269/2016, per il calcolo della prestazione integrativa e per la determinazione della retribuzione lorda di riferimento.

 

La medesima retribuzione viene utilizzata per calcolare la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.

 

Detta retribuzione, come già illustrato nella citata circolare 132/2016, è data dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza.

 

Nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria, ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, si dovrà fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita.

 

4. Prestazioni integrative della misura

 

Le prestazioni integrative della misura della mobilità, ASpI/NASpI, CIGS sono prestazioni integrative di una prestazione ordinaria e sono pertanto subordinate al riconoscimento ed alla erogazione dell’indennità principale.

 

4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità.

 

La prestazione integrativa nella misura connessa all’indennità di mobilità è rivolta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223 del 1991.

 

Le condizioni di accesso alla prestazione integrativa sono le medesime previste per l’indennità di mobilità ordinaria e, pertanto, oltre all’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori licenziati devono avere la qualifica di operai, impiegati e quadri, nonché un’anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, comma 1 della legge n.223 del 1991).

 

4.1.1. Durata

 

La durata della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità, come per il trattamento pubblico di riferimento, è commisurata all’età anagrafica del lavoratore al momento del licenziamento, nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dalla procedura di licenziamento collettivo.

 

Ai fini del calcolo della durata dell’indennità di mobilità e della prestazione integrativa, la data da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento.

 

Considerato che l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4 della legge n.223 del 1991, anche la prestazione integrativa connessa non può avere una durata superiore.

 

Si rappresenta in ultimo che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 223/1991, l’indennità di mobilità ordinaria non può essere percepita una volta raggiunto il requisito per il pensionamento di vecchiaia.

 

Dal 1 gennaio 2017, l’istituto della mobilità è stato abrogato (art. 2, comma 71, lett. b), L. 92/2012); pertanto i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo a partire dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere iscritti nelle liste di mobilità, ma potranno beneficiare, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione NASpI, ed eventualmente, della prestazione integrativa a carico del Fondo.

 

Ad ogni modo, per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto l’Istituto ha già disciplinato con la circolare n. 2/2013 e con il messaggio n. 009916 del 24/12/2014.

 

4.1.2. Presentazione domanda

 

Per le modalità di presentazione della domanda di accesso per la prestazione integrativa su indennità di mobilità ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla  circolare n. 132/2016.

 

In particolare, si ribadisce che le domande pervenute con modalità diverse da quelle disposte dall’Istituto con la citata circolare dovranno essere inviate all’Istituto dal datore di lavoro, accedendo alla procedura Assegno Emergenziale/integrativo per Fondi di Solidarietà, nel rispetto dei termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale, ovvero, entro 60 giorni dalla data di licenziamento.

 

4.1.3. Modalità di pagamento

 

Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procederà al pagamento mensile del trattamento integrativo.

 

Come noto, l’importo dell'indennità di mobilità ordinaria è pari al trattamento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro nei limiti dei “massimali” previsti per le due fasce di retribuzione percepita prima del licenziamento e adeguati annualmente. Tale importo è corrisposto nella misura del cento per cento per i primi 12 mesi e dell’ottanta per cento a decorrere dal tredicesimo mese fino al termine della prestazione.

 

In caso di riduzione della misura dell’indennità di mobilità ordinaria, così come disciplinato nelle circolari n. 148/1994 e n. 115/2008, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. 

 

La prestazione integrativa nella misura della mobilità verrà liquidata mensilmente, tramite la procedura DsWeb ARCHIVI CENTRALI, dalla struttura competente a liquidare l’indennità di mobilità ordinaria, contestualmente al pagamento di quest’ultima. A tal fine la procedura proporrà all’operatore l’elenco delle domande di competenza della struttura da prendere in carico.

 

La modalità di pagamento (accredito su c/c, libretti postali, …) della prestazione integrativa sarà la medesima utilizzata per il pagamento della prestazione di mobilità sottostante.

 

Diversamente, per le prestazioni già deliberate dal Fondo Speciale, nonché per quelle deliberate dal vigente Fondo di Solidarietà, ma riferite a domande presentate durante la vigenza del precedente Fondo Speciale, rimangono invariate le modalità di pagamento previste dal previgente Regolamento. Pertanto, ai fini del pagamento, l’azienda dovrà inviare le relative domande tramite la procedura Fondo Trasporto Aereo secondo le istruzioni fornite con i messaggi n. 24937/2007 e n. 25039/2007.

 

Si evidenzia che, in quanto non espressamente previsto dal decreto n. 95269/2016, in caso di corresponsione anticipata in unica soluzione del trattamento di mobilità ordinaria  di cui all’articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, il pagamento della prestazione integrativa continuerà ad essere effettuato con cadenza mensile.

 

In particolare, si ricorda che il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 7, comma 5, della L. n. 223/1991, ottenendo la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, e che, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, instauri un rapporto di lavoro subordinato, sarà tenuto a restituire, oltre all’indennità anticipata per intero, anche tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati ulteriori pagamenti residui a titolo di prestazione integrativa della misura.

 

4.1.4. Compatibilità e cumulabilità

 

In quanto accessoria all’indennità di mobilità, la prestazione integrativa nella misura erogata dal Fondo segue le sorti della prestazione principale nelle ipotesi di rioccupazione del lavoratore beneficiario, secondo il regime di compatibilità disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 67 del 14 aprile 2011, nella parte in cui disciplina le ipotesi di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, nella parte in cui disciplina la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità, e con la circolare n. 207 del 28 dicembre 2015 in materia di compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità.

 

Al riguardo si ricorda che, al pari di quanto previsto per il trattamento di mobilità, la prestazione integrativa non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto. In caso di titolarità di trattamento previdenziale di invalidità, invece, il lavoratore dovrà esercitare l’opzione a favore del trattamento di mobilità ordinaria, pena la decadenza dallo stesso e dalla relativa integrazione, secondo quanto disciplinato dall’Istituto con circolare n. 178 del 9 giugno 1994.

 

Si richiama, altresì, quanto previsto dalla circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, in materia di comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, e art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche, attività lavorativa svolta all’estero dal personale navigante e personale di terra; nonché dalla circolare n. 57 del 06 maggio 2014, in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

 

4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI.

 

L’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI avviene ad integrazione dell’indennità di ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell’indennità di NASpI, ed è subordinata al riconoscimento delle citate indennità, nonché, come già evidenziato al paragrafo 3.3, al fatto che i lavoratori siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo.

 

4.2.1. Durata.

 

La durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle predette indennità.

 

In particolare, con riferimento all’ASpI la durata è collegata all’età anagrafica del lavoratore e, per gli eventi di disoccupazione involontaria intercorsi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015, si applicano le durate previste nella circolare n. 142/2012.

 

La prestazione integrativa correlata alla NASpI, invece, ha una durata massima pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.

 

Ai fini del calcolo della durata della NASpI, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

 

4.2.2. Presentazione domanda.

 

La domanda di accesso alla prestazione integrativa Aspi/Naspi deve essere inviata telematicamente dal datore di lavoro secondo i termini e le modalità di presentazione già indicate nella  circolare n. 132 del 14 luglio 2016.

 

Le domande pervenute all’INPS attraverso modalità diverse da quella telematica dovranno essere replicate dal datore di lavoro accedendo alla procedura Assegno emergenziale/Integrativo, entro i termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale (60 giorni dalla data di licenziamento).

 

In considerazione della sussistenza del termine di decadenza, è onere del lavoratore richiedere al datore di lavoro (titolare o rappresentante legale dell’azienda) copia della domanda di accesso alla prestazione integrativa.

 

4.2.3. Modalità di pagamento

 

Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procederà al pagamento mensile del trattamento integrativo.

 

In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, così come disciplinato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento. 

 

Non trova applicazione alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, in quanto non espressamente previsto dal D.I. n. 95269/2016. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia diritto alla corresponsione anticipata dell’indennità ASpI/NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo della prestazione integrativa del Fondo, spettante e non ancora erogato. In tali casi, infatti, la prestazione integrativa continuerà ad essere erogata mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione, per il corrispondente periodo di durata del diritto all’ASpI/NASpI.

 

A tal fine si precisa che la definizione di “Stato di disoccupazione” è quella contenuta all’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 il quale  stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, così come delineata nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 34/2015, e dell’INPS n. 194/2015.

 

In particolare, si ricorda che il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 8 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, ottenendo la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI, e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità  erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati ulteriori pagamenti residui a titolo di prestazione integrativa della misura. È fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

 

La liquidazione della prestazione avviene mensilmente, tramite la procedura DSWeb, con le modalità previste per il pagamento diretto.

 

La modalità di pagamento della prestazione integrativa (accredito su c/c, libretti postali, …) sarà la medesima utilizzata per il pagamento della prestazione ASpI/NASpI sottostante.

 

4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato

 

La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI, in quanto accessoria alla prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, la cui disciplina, alla quale si rimanda, è compiutamente delineata nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, nella parte in cui disciplina le ipotesi di nuova attività lavorativa in corso di prestazione, e nella circolare n. 142 del 29 luglio 2015, che disciplina più nel dettaglio gli effetti del lavoro occasionale, del lavoro intermittente e del lavoro all’estero sull’indennità NASpI, nonché nel messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, che fornisce ulteriori precisazioni in materia di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI.

 

Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché dalla circolare n. 57 del 6 maggio 2014 in materia validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

 

Si ribadisce, infine, che, in quanto accessoria all’indennità di disoccupazione, la prestazione integrativa, al pari della prestazione che integra, non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto. In ogni caso, si ricorda che, a seguito della sentenza n. 234 del 22 luglio 2011 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, conv. con modificazioni dalla L. n. 236/1993, nonché dell’art. 1 della legge medesima, nella parte in cui non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, il lavoratore può esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nella circolare n. 138/2011.

 

5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di ASpI/NASpI.

 

Il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo eroga una prestazione integrativa della durata, per un massimo di due anni, ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI siano state richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014 fino al 30 giugno 2016 e che alla data del 1° gennaio 2016 ne siano beneficiari.

 

Alla prestazione integrativa di durata, dunque, possono accedere solo quei lavoratori per i quali sia la data del licenziamento che la data della domanda di prestazione a sostegno del reddito si collochino nel suddetto periodo.

 

Alla predetta prestazione possono accedere altresì quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute con decorrenza dal 1 luglio 2014, siano già concluse alla data del 31 dicembre 2015.

 

Presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non potranno accedere alla prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della prestazione pubblica di riferimento che il Fondo integra nella durata, nonché quelli che abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità o di NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.

 

5.1. Disciplina applicabile.

 

L’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale stabilisce che alla prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI erogata dal Fondo si applica la medesima disciplina dettata per l’indennità di mobilità in materia di requisiti, sospensione per rioccupazione e decadenza.

 

Il decreto prevede, inoltre, per la prestazione integrativa di durata una specifica ipotesi di cessazione dell’erogazione nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto ad un qualsiasi trattamento pensionistico: a tal fine, si ritiene che i trattamenti pensionistici incompatibili siano individuabili in quelli di vecchiaia o di pensione anticipata.

 

Al riguardo, si precisa che anche alle prestazioni integrative delle durata si applica il regime dell’opzione con l’assegno o pensione di invalidità, così come disciplinato nelle circolari n. 178 del 9 giugno 1994, in materia di mobilità ordinaria e degli altri trattamenti di disoccupazione, e n. 138 del 26 ottobre 2011, in materia diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione.

 

Con particolare riferimento alla disciplina delle sospensioni per i beneficiari della prestazione di mobilità, eventuali periodi di rioccupazione, che intervengono nel corso della percezione della prestazione integrativa della durata di mobilità, sono disciplinati dall’articolo 8 della legge n. 223 del 1991. Ciò significa che tutte le giornate di lavoro prestato con contratto a tempo determinato o parziale (determinato/indeterminato) dovranno essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell’indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Pertanto, tenendo conto della durata della prestazione in parola, che è di 2 anni, i lavoratori che svolgano attività a tempo determinato o parziale pari o inferiore ai 2 anni, hanno diritto a percepire l’indennità per l’intera durata, mentre i periodi eccedenti i 2 anni devono essere detratti dalla durata.

 

Alle prestazioni integrative nella durata si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria che integrano nella durata con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, secondo le disposizioni già richiamate ai paragrafi 4.1.4. e 4.2.4. in merito alle prestazioni integrative di misura.

 

Stante il disposto dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto n. 95269/2016, che prevede l’applicazione alla prestazione integrativa nella durata delle sole regole in materia di sussistenza dei requisiti, sospensione e decadenza previste per l’indennità di mobilità e di ASpI/NASpI, non trova applicazione l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal citato decreto. Il lavoratore, quindi, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento integrativo della durata, spettante e non ancora erogato. La prestazione integrativa continuerà, pertanto, ad essere erogata mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione come sopra specificato.

 

Per la medesima ragione, non trova altresì applicazione la normativa in materia di agevolazione alle imprese che assumono i lavoratori in mobilità di cui alla L. 223 del 23 luglio 1991.

 

Parimenti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 46, della legge n. 92 del 2012, sul regime transitorio della durata dell’indennità di mobilità (décalage) e quelle relative alla progressiva riduzione dell’indennità di ASpI/NASpI in ragione del trascorrere del tempo della fruizione, per cui l’importo della prestazione integrativa  rimane cristallizzato alla misura originaria senza l’applicazione di alcuna riduzione.

 

Durante il periodo di percezione della prestazione integrativa nella durata, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

 

5.2. Contribuzione correlata

 

L’art. 5 del Decreto Interministeriale citato ha stabilito che il Fondo versi alla gestione di iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata per il periodo di erogazione della prestazione integrativa della durata.

 

La contribuzione versata è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura.

 

L’INPS determina il valore della contribuzione correlata con le medesime modalità stabilite per la prestazione pubblica da integrare.

 

5.3. Presentazione domanda.

 

Relativamente alle modalità di presentazione della domanda di accesso, anche per la prestazione integrativa di durata, si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 132/2016.

 

A tale proposito si rappresenta ad errata corrige che al punto 6.3 della citata circolare il riferimento ai dati e requisiti essenziali indicati “al precedente paragrafo 2.1” deve intendersi sostituito con “al precedente paragrafo 6.2”.

 

5.4. Modalità di pagamento

 

Il pagamento della prestazione integrativa della durata è subordinato, oltre all’adozione da parte del Comitato di una delibera che autorizzi la domanda presentata dall’azienda, anche alla conclusione del periodo relativo alla prestazione pubblica di riferimento di Mobilità o di ASpI/NASpI.

 

La liquidazione della prestazione avviene mensilmente, tramite la procedura DSWeb, con le modalità previste per il pagamento diretto.

 

Essendo la prestazione integrativa della durata una prestazione autonoma, non più collegata con il pagamento della prestazione pubblica di riferimento, qualora il beneficiario scelga come modalità di pagamento l’accredito su c/c, libretti postali, carte prepagate, dovrà compilare e inviare all’INPS il modello “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”(codice SR163), disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione modulistica del sito www.inps.it, secondo le modalità indicate nel Messaggio n. 001652 del 14/04/2016.

 

6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), il Fondo eroga una prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS, a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta.

 

In quanto accessoria alla prestazione pubblica di riferimento, l’accoglimento della domanda aziendale al Fondo presuppone la verifica circa l’esistenza del trattamento di Cassa Integrazione straordinaria del quale si richiede l’integrazione.

 

Pertanto, presupposto per l’accoglimento della relativa domanda sarà la verifica della presenza, oltre che del decreto di concessione ministeriale che autorizzi il trattamento di CIGS per il medesimo periodo richiesto al Fondo, anche del rilascio dell’autorizzazione INPS al pagamento della prestazione pubblica sottostante.

 

6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS.

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016, le delibere emesse dal Comitato Amministratore per prestazioni integrative relative alla CIGS e ai trattamenti derivanti dai contratti di solidarietà  non possono avere durata superiore ai 12 mesi.

 

Di conseguenza, qualora il periodo autorizzato dal Ministero del Lavoro avesse ad oggetto un arco temporale maggiore, l’azienda dovrà procedere con distinte domande, ciascuna delle quali riferita a periodi non superiori a 12 mesi; diversamente, la domanda sarà accolta in maniera parziale.

 

6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso

 

In riferimento ai termini, alle modalità e alle condizioni di presentazione della domanda di accesso alle singole prestazioni, si rinvia a quanto previsto nella  circolare n. 132/2016.

 

Si ribadisce, al riguardo, che le domande pervenute all’INPS, entro i termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale n. 95269/2016 (60 giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di concessione della CIGS), attraverso modalità diverse da quella telematica, dovranno essere replicate dal datore di lavoro accedendo alla procedura “Assegno emergenziale/Integrativo”.

 

6.3. Modalità di pagamento

 

Una volta deliberata la prestazione integrativa, la procedura effettuerà automaticamente il pagamento mensile dell’assegno integrativo soltanto dopo che si sia  proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione della prestazione di cassa integrazione, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno integrativo. L’art. 5, comma 8, del decreto n. 95269/2016, stabilisce che le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS. Di conseguenza, potranno essere rimborsate alle aziende soltanto le somme anticipate ai lavoratori, a titolo di prestazione integrativa della CIGS, scaturenti da accordi stipulati entro il 31/12/2015.

 

Al riguardo, si chiarisce che saranno oggetto di pagamento diretto anche le prestazioni integrative di trattamenti di CIGS previsti da accordi sindacali di proroga qualora stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ancorché riferiti ad accordi stipulati prima di tale data.

 

Restano invariate le modalità di pagamento per le prestazioni già deliberate alla data del 31 dicembre 2015 durante la vigenza del precedente Fondo Speciale del Trasporto Aereo, nonché quelle deliberate durante il periodo transitorio autorizzato dal Ministero e conclusosi con l’entrata in vigore del nuovo Fondo di solidarietà e quelle deliberate dal Comitato mministratore del vigente Fondo di Solidarietà, ma riferite a domande presentate durante la vigenza del precedente Fondo Speciale.

 

Infine, con riferimento ai pagamenti anticipati dal datore di lavoro per i quali si richiede il rimborso, si richiama quanto stabilito dalla circolare n. 198/2016 relativamente ai termini di decadenza.

 

6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito

 

In quanto accessoria all’integrazione salariale straordinaria, la prestazione integrativa della CIGS garantita dal Fondo segue le sorti della prestazione principale sottostante nelle ipotesi di rioccupazione del lavoratore beneficiario, secondo quanto disciplinato dall’Istituto con le circolari n. 130 del 04 ottobre 2010, nella parte in cui disciplina la compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e  la cumulabilità del relativo reddito con e integrazioni salariali, e n. 170 del 13 ottobre 2015, che disciplina la compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.

 

Si richiama, altresì, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché dalla circolare n. 57 del 06 maggio 2014 in materia di  validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.

 

7. Istruzioni Operative

 

L’istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo riferito all’erogazione di tutte le prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato amministratore della proposta di deliberazione, fino al pagamento della prestazione.

 

7.1. Istruttoria della domanda

 

All’atto della ricezione della domanda di finanziamento di una delle domande di prestazioni integrative erogate dal Fondo, la Filiale di Coordinamento di Roma Eur provvederà alla relativa istruttoria, controllando  nello specifico:

 

  • il rispetto dei termini di presentazione della domanda, laddove previsti;
  • la completezza della domanda;
  • che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
  • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
  • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo.
  • la regolarità di tutti i versamenti dovuti all’Istituto, anche procedendo alla verifica di regolarità contributiva (DURC con esito positivo);
  • la presenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai lavoratori.

 

La domanda presentata dalla singola azienda è accolta esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

 

Al riguardo, si richiama quanto evidenziato al paragrafo 3.2. rispetto all’integrazione dei criteri di priorità fissati nella delibera n. 100 del 22 novembre 2016, con riferimento alle prestazioni integrative della durata della mobilità ordinaria e dell’ASpI/NASpI, di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto interministeriale n. 95269/2016.

 

Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile, così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.

 

Dopo l’approvazione da parte del Comitato, la struttura territoriale dell’INPS comunicherà  all’azienda interessata l’esito della domanda, inviando la deliberazione tramite PEC.

 

7.2 Delibera di concessione

 

La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

 

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del fondo.

 

Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

 

8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa

 

L’art. 35, comma 1, del D.Lgs 148/2015, stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il Comitato può proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni, ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi deliberati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo deliberato, infatti, sarà sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione potrà  considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc. etc.).

 

Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione. In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, dovranno  comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. 

 

In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo rimborso, stante il termine decadenziale di cui al all’art. 7, c. 3, del D. lgs. n. 148/2015, come già indicato nella circolare n. 198 del 14/09/2016, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.

 

9. Regime Fiscale

 

Le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, in quanto proventi conseguiti in sostituzione di redditi, costituiscono redditi alla stregua di quelli sostituiti (art. 6, comma 2, del TUIR) e pertanto sono assoggettate a tassazione come redditi di lavoro dipendente ed alle ritenute di acconto IRPEF di cui all’art. 23 del DPR 1973 n.600.

 

Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto già disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 102 del 9 luglio 2007, paragrafo 7, e con i messaggi n. 9706 del 29 marzo 2006 e n. 1720 del 17 gennaio 2007.

 

10.Norme transitorie e finali.

 

La disciplina prevista dal D.I. n. 95269/2016 si applica alle prestazioni integrative a carico del Fondo che decorrono dalla data del 1° gennaio 2016.

 

Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del citato decreto e non ancora decise, si applicheranno le nuove o le vecchie regole a seconda della data di decorrenza delle prestazioni: se precedente al 1° gennaio 2016, si applicherà il vecchio regolamento, se successiva si applicherà il nuovo decreto.

 

Le prestazioni integrative già deliberate dal precedente Fondo Speciale del Trasporto aereo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 potranno essere oggetto di nuova delibera del nuovo Fondo di Solidarietà (art. 8. D.I. n. 95269/2016), mentre le prestazioni già deliberate sotto la vigenza del vecchio regolamento e aventi decorrenza precedente al 1° gennaio 2016 restano disciplinate dal vecchio regolamento.

 

11. Istruzioni contabili

 

Per le imputazioni contabili inerenti all’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e b), del D.I. n. 95269/2016, con la modalità di pagamento diretto, si rinvia a quanto già illustrato in occasione della pubblicazione dei messaggi n. 5131 del 19 dicembre 2016, in materia di erogazione diretta di prestazioni integrative della durata dell’indennità di mobilità o di AsPi/NASpI di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.I. n. 95269/2016 e n. 432 del 30 gennaio 2017, in materia di erogazione diretta di prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto Interministeriale.

 

Si precisa che le istruzioni contabili connesse con le prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera d), del D.I. n. 95269/2016 (programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale) saranno fornite nell’ambito della stessa circolare che definirà le relative istruzioni operative, di cui è cenno al penultimo capoverso del paragrafo 1.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele