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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 115 del 11-01-2018


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 11-01-2018
Messaggio n. 115
OGGETTO:
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017 concernente l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017.
 
 
Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e ss.mm.ii., ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
 
Il medesimo art. 48, comma 13, come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, ha altresì fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – precedentemente previsto al 30 ottobre 2017 – alla data del 31 maggio 2018, in unica soluzione, o, in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018 (cfr. Mess. n. 4080/2017).
 
Pertanto, in considerazione dell’assetto normativo vigente, i soggetti destinatari delle previsioni concernenti la sospensione contributiva in trattazione, fatta salva istanza di rateizzazione, dovranno provvedere entro la data del 31 maggio 2018 al versamento in unica soluzione dei contributi sospesi.
 
Ciò premesso, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, che hanno istituito la zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici di cui all’oggetto. In particolare, le suddette disposizioni hanno previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nei periodi 1° settembre - 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. 189) alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente
.
 
Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
 
Le predette agevolazioni sono riconosciute con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammissibili (2017 e 2018), sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e  soggette, per ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
 
Le istruzioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità competente, con le circolari n. 99473/2017 e n. 114735/2017, con le quali sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle relative istanze.
 
Successivamente, con Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2017, il citato Dicastero ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni in argomento previste per la zona franca urbana fruibili, dalle imprese e dai datori di lavoro autonomi, secondo le modalità applicative stabilite con il decreto del MISE del 10 aprile 2013, ovverosia mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24.
 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni di cui si tratta, tramite modello F24 – da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia medesima – ha provveduto ad istituire il nuovo codice tributo “
Z148
” avente il significato di “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”. Il suddetto codice, in coerenza con le precisazioni contenute nella citata Risoluzione, dovrà essere esposto nella sezione “
Erario
” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “
importi a credito compensati
” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “
importi a debito versati
”.
 
Ciò segnalato in ordine alla agevolazioni contributive nella zona franca urbana regolamentate dal MISE e dall’Agenzia delle Entrate, si fa presente che l’Istituto, come di consueto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. (31 maggio 2018), fornirà le istruzioni operative  per il corretto versamento della contribuzione con riferimento alle diverse Gestioni interessate dalla sospensione medesima.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele