Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 13399 del 10-08-2012


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10-08-2012
Messaggio n. 13399
OGGETTO:

precisazioni in merito ai riflessi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 sui Fondi Speciali.

   

Con circolare n. 35 del 14 marzo 2012 sono state illustrate le innovazioni previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Con il presente messaggio si forniscono alcune precisazioni in merito ai riflessi della predetta legge sui Fondi Speciali.



 

1. Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

 

1.1 Pensione di vecchiaia anticipata del personale viaggiante.


Come noto, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età determina una diversa decorrenza del trattamento pensionistico.

Si rammenta che la perdita del titolo abilitante si verifica sia nell’ipotesi in cui al compimento dei 60 anni di età l’interessato non si sottoponga agli accertamenti medici previsti dalla legge, sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, sottoposto a visita medica, non venga riconosciuto idoneo alla guida.

Nei casi in cui viene meno il titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, la decorrenza del trattamento pensionistico è quella disciplinata dalla legge n. 247/2007.

Nei casi in cui l’interessato venga sottoposto a visita e riconosciuto idoneo alla guida l’accesso al pensionamento avviene trascorsi dodici mesi dalla data del compimento dell’età di 60 anni, secondo quanto previsto dalla legge n. 122/ 2010. Ciò anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro se prima dei predetti 12 mesi (v. in proposito msg. 5891/2011).

Le lavoratrici che rivestono la qualifica di personale viaggiante, accedono al pensionamento solo con la decorrenza di cui alla legge n. 122/ 2010, potendo condurre il veicolo sino al compimento di 60 anni di età.



ETA’ PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE
LAVORATRICI LAVORATORI
55 ANNI + FINESTRA DI 12 MESI* - 60 ANNI** + FINESTRA DI CUI ALLA LEGGE 247/2007 SE PERDONO IL TITOLO ABILITANTE

- 60 ANNI* + FINESTRA DI 12 MESI DI CUI ALLA LEGGE 122/2010 NEGLI ALTRI CASI


* Questi requisiti saranno adeguati dal 1° gennaio 2013 alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
** Questo requisito non sarà adeguato alla speranza di vita in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’adeguamento non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

 



1.2. Riliquidazione

 



Nei casi di liquidazione delle pensione di vecchiaia del personale viaggiante, della pensione di invalidità specifica e della pensione anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 414/1996, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, la predetta riliquidazione non potrà essere effettuata prima del compimento dell'età prevista per il conseguimento del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore nel Fondo lavoratori dipendenti. Ciò anche quando si tratta di riliquidare un trattamento pensionistico cha ha una decorrenza anteriore alla predetta legge.



2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea

 




2.1 Pensione di vecchiaia per il personale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 164/1997 (soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)

 



Con riferimento a tali soggetti si precisa che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.

Per i requisiti anagrafici, si rinvia al punto 11.2.1 della circolare n. 35/2012.

 



2.2 Pensione di vecchiaia per il personale di cui al comma 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 164/1997 (soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996)

 



Si rammenta che ai sensi del comma 11 dell’art. 3 del d.lgs. n. 164/1997, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica - in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dalla medesima norma, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

Pertanto, l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012 è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995:



- Per le lavoratrici:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Fino a 57 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 Fino a 57 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Fino a 58 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 Fino a 60 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 Fino a 61 anni e 3 mesi**


* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’adeguamento alla speranza di vita non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.



- Per i lavoratori:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Fino a 61 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 Fino a 61 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 Fino a 61 anni e 3 mesi**


* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’adeguamento alla speranza di vita non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

Giova rammentare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, nel regime generale si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni .
Per gli iscritti al Fondo volo, conseguentemente a quanto sopra illustrato, il predetto requisito di 70 anni diventa di 69 anni in presenza di cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

Rimane fermo l’adeguamento alla speranza di vita del predetto requisito anagrafico, come indicato al punto 1.2, lett. b della circolare n. 35/2012.

Si precisa infine che per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, fermo restando il meccanismo di riduzione dell’età anagrafica sopra ricordata, non è richiesto il possesso del requisito (c.d. specifico) di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, requisito previsto dal comma 7 dell’art 3 del d.lgs. n. 164/1997 per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo anteriormente alla data del 1 gennaio 1996.

 




2.3 Pensione anticipata

 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 164/1997, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo; i medesimi lavoratori tuttavia possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

 

2.3.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995



Tali soggetti conseguono il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità:


Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 38 anni e 1 mese (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 1 mese (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 1 mese (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
36 anni e 1 mese (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 38 anni e 5 mesi* (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 5 mesi* (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 5 mesi * (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
36 anni e 5 mesi* (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 38 anni e 6 mesi* (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 6 mesi* (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 6 mesi* (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
36 anni e 6 mesi* (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
Dal 1° gennaio 2016 38 anni e 6 mesi** (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 6 mesi** (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
37 anni e 6 mesi** (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)
36 anni e 6 mesi** (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’adeguamento alla speranza di vita non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.



Come è noto, il comma 10, dell’art. 24, della legge n. 211/2011, prevede una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.
Tale riduzione, per gli iscritti al Fondo volo, si applica con la seguente articolazione:

per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età dall’età di 58 anni con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo
per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età dall’età di 57 anni con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo



Si precisa che rimane in vigore la previsione di cui al comma 5 del d.lgs. n. 164/1997, in base alla quale in caso di accesso alla pensione anticipata con una somma dei requisiti di età e anzianità contributiva inferiore a 87, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui tabella B allegata al predetto decreto.

 




2.3.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

 



Come è noto, ai sensi del comma 11 della legge n. 214/2011, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito altresì al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 .

Si rammenta che anche in questo caso è richiesto, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 164, il possesso dell’ulteriore requisito specifico dei 20 anni (15 per tecnici di volo e piloti collaudatori). I due requisiti contributivi coincideranno pertanto solo nell’ipotesi che i 20 anni di contribuzione effettiva richiesti dalla legge n. 214 siano composti da sola contribuzione obbligatoria e/o volontaria.

Il predetto requisito anagrafico di sessantatré anni potrà essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 164/1997.

Nei confronti dei iscritti al Fondo volo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 non trovano applicazione le riduzioni del trattamento pensionistico di cui al punto 2.3.1.

 




2.4 Sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012

 



Anche per gli iscritti al Fondo volo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Giova rammentare che l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, in legge n. 291/2004, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Non esistendo nel sistema contributivo una retribuzione pensionabile, il predetto limite massimo di pensione dovrà essere calcolato sulle retribuzioni pensionabili esistenti ed applicato sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo.

Vale la pena altresì ricordare che, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 38/2009, per i trattamenti pensionistici relativi ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni interi ovvero ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, continuano a trovare applicazione i tetti pensionistici (con riferimento all’ammontare complessivo della pensione e non a una quota della pensione) di cui all’art. 24 della legge n. 859/1965.


2.5 Art. 24 comma 15-bis


L’art. 24 comma 15-bis, come noto, prevede - in via eccezionale – specifici requisiti per il conseguimento della pensione per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive (punto 6 della circ. n. 35/2012).
Al riguardo si precisa che il predetto meccanismo di riduzione dei requisiti anagrafici nonché contributivi, previsto dal d.lgs. n. 164/1997, opera solo rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria (e non via eccezionale) dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
Quindi, i requisiti previsti dal predetto art. 24 comma 15-bis per il conseguimento della pensione anticipata (compimento del 64° anno di età, con il possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012 e maturazione entro la medesima data dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243) non possono essere ridotti di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.



3. Lavoratori Marittimi. Riliquidazione prestazioni


Si rammenta che ai sensi del comma 4 dell’art. 36 della legge n. 413/1984, le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate, previa domanda, al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

In seguito all’entrata in vigore della legge n. 214/2011, tale riliquidazione potrà essere effettuata al verificarsi dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla medesima riforma.

4. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette


Come noto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 377/1958, l’iscritto al Fondo esattoriali, che cessi dal prestare servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 587/1971, la predetta facoltà può essere esercitata anche dall’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio, abbia
conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. Tuttavia la anzidetta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno
precedente il compimento dell’età pensionabile.
Essendo stato elevato tale limite di età dalla più volte citata legge n. 214/2011, per determinare il termine entro il quale il soggetto può legittimamente richiedere il predetto rimborso, dovrà farsi riferimento ai nuovi requisiti. Pertanto per l’anno 2012 la facoltà non potrà più essere esercitata dai soggetti che abbiano compiuto i 62 anni di età, se uomini e 58 anni di età, se donne.



5. Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

 



Con il comma 18, dell’art. 24, della legge n. 214/2011, il Legislatore ha armonizzato i requisiti di accesso al sistema pensionistico degli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con quelli previsti per gli iscritti all’AGO.
Pertanto, come confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche le disposizioni di cui al comma 15-bis, del predetto art. 24, trovano applicazione nei confronti degli iscritti al citato Fondo speciale.



6. Decorrenze delle prestazioni




Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 non ha innovato in materia di decorrenze delle prestazioni dei Fondi speciali.

Giova ricordare, pertanto, che:
per gli iscritti alFondo volo, la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
per gli iscritti al soppresso Fondo elettrici la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio;
per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.
Per gli iscritti agli altri fondi speciali si applicano, in materia di decorrenza, le regole vigenti nel regime generale (circ. n. 35/2012, punto 3).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori