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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1421 del 06-04-2021


Direzione Centrale Entrate
Roma, 06-04-2021
Messaggio n. 1421
OGGETTO:
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
 
 
 
 
 
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
 
 
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
 
 
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, riguardanti l’ambito di applicazione della misura di esonero, ad integrazione di quanto previsto nella sopra richiamata circolare, si rappresenta quanto segue.
 
 
 
 
 
 
 
1.  
Rapporti di lavoro incentivati
 
 
 
 
Come già previsto nella circolare n. 32/2021, l’incentivo in esame spetta per:
 
le assunzioni a tempo determinato;
le assunzioni a tempo indeterminato;
le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
 
 
Nella medesima circolare è stato altresì chiarito che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “
priva di impiego
”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
 
 
In virtù delle sopra esposte argomentazioni, si precisa ulteriormente, ad integrazione di quanto già chiarito nella richiamata circolare, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
 
 
Infine, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Misura dell’incentivo
 
 
 
Nella circolare n. 32/2021, con riferimento ai premi dovuti all’INAIL, si è provveduto a richiamare quanto già previsto strutturalmente per l’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013 e dalla circolare n. 28/2014 dell’INAIL.
 
 
Con il presente messaggio si rende noto che, riguardo all’applicazione della nuova agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele