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Messaggio numero 1652 del 14-04-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 14-04-2017
Messaggio n. 1652
OGGETTO:

Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017. Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio. Gestione del periodo transitorio.

   
  1. Quadro normativo

Come noto, il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 aveva abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del Decreto legislativo n. 276/2003, al fine di una nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio, per consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi e garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. L’Istituto aveva fornito indicazioni in merito a tale fattispecie con circolare n. 149/2015.

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

 

La norma prevede, altresì, che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

 

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.   

 

  1. Istruzioni operative

 

Alla luce della normativa sopra citata, per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.

 

Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.

 

Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.

 

Si evidenzia che, per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.

 

Fino alla data del 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro la data del 17 marzo 2017 per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante", in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante", approvata con Determinazione presidenziale n. 8 del 2 aprile 2015 e rinnovata con Determinazione presidenziale n. 63 del 07 marzo 2017.

 

Le strutture territoriali dell’Istituto non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi data versamento successiva al 17 marzo 2017. Le procedure informatiche sono state conseguentemente modificate.

 

Inoltre, anche per l’acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al giorno 17 marzo 2017 la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi.

 

Nel caso i datori di lavoro formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it. L’acquisizione verrà effettuata a livello centrale.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele