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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1703 del 21-04-2020


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-04-2020
Messaggio n. 1703
OGGETTO:
Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Durc on Line
con validità prorogata
ope legis
al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa
 
 
Con il messaggio n. 1546 dell’8 aprile 2020, l’Istituto ha comunicato il rilascio dell’implementazione procedurale della funzione <Consultazione> sull’applicativo
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, preannunciata con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, resa necessaria per dare attuazione alla previsione dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per effetto della quale i
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con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 
Attraverso la funzione <Consultazione> sono resi disponibili sia i
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in corso di validità, definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata
ope legis
al 15 giugno 2020.
 
 
Nell’ambito degli accordi di servizio in atto, la gestione delle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un
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con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. 
In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema.
 
 
 
L’acquisizione del
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con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale Inps attraverso la procedura
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, accedendo alla funzione <Consultazione> previa autenticazione con il PIN già in dotazione.
 
 
Come già precisato con il messaggio n. 1374/2020, i
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che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
  
 
Le indicazioni sopra riportate sono riconducibili alla temporanea operatività della previsione adottata nell’ambito delle misure emergenziali da COVID-19. Per ogni altro aspetto si rinvia ai contenuti dei citati messaggi n. 1546/2020 e n. 1374/2020.
 
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele