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Messaggio numero 2243 del 31-05-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-05-2017
Messaggio n. 2243
Allegati n.2
OGGETTO:

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

   

 Premessa

 

Con il presente messaggio, anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017, si forniscono le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (testo unico dell’apprendistato), nonché  dagli adeguamenti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati).

 

In particolare, in base all’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto al riguardo (circ. n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

 

Di seguito, nell’evidenziare i profili di novità rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 167/2011 (art. 7, comma 4), illustrata ai par. 4 e 7.2 della circolare n. 128/2012, si coglie l’occasione per operare la ricognizione sistematica delle assunzioni di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione degli incentivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, i cui effetti sono stati peraltro analizzati nell’ambito della circolare n. 137 del 12 dicembre 2012. Infine, allo scopo di migliorare le attività di vigilanza documentale condotte dall’Istituto, viene introdotto, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.

  

1.   Beneficiari di indennità di mobilità

 

Come ampiamente illustrato nell’ambito della circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’art. 7, comma 4, dell’abrogato d.lgs. n. 167/2011 prevedeva che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”, fruendo del “regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”, con esclusione dell’estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.[1]

 

Gli unici profili di novità rispetto alla predetta disciplina recati dal d.lgs. n. 81/2015 con l’art. 47, commi 4 e 7, riguardano:

  1. l’utilizzo della sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso. Nella previgente disciplina potevano essere utilizzate, per le assunzioni di lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge;
  2. la legificazione della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato.[2] Peraltro, nel contesto della previgente disciplina del d.lgs. n. 167/2011, detta prospettiva di applicazione della norma era stata già fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il riscontro a interpello n. 21 del 1° agosto 2012, di cui si è dato conto con la citata circolare n. 128/2012 (par. 4).

 

Pertanto, ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il regime contributivo illustrato con la circolare n. 128/2012 (par. 4) e che, in questa sede, si riassume:

 

  • per effetto dell’applicazione dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. Al riguardo, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo periodo dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%;
  • in forza dell’art. 2, comma 37, legge n. 92/2012,[3] non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “…promuovere l’occupazione giovanile…” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’art. 47, comma 4, del citato decreto 81 del 2015;
  • per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%),[4] per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell’incentivo, si rinvia alle disposizioni già adottate al riguardo dall’Istituto.

 

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

 

Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

 

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

 

Per i criteri di determinazione e ripartizione dell’aliquota contributiva si rinvia alla circolare n. 22/2007, al messaggio n. 25374/2007 e alla circolare n. 140/2012.

 

Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, d.lgs. n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. mess. n. 3112/2016).

 

Si ricorda, infine, che la legge n. 92/2012 ha abrogato, fra l’altro, le nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2017 (cfr. circolare n. 137/2012, par. 3.1).

 

Al riguardo, appare utile chiarire come l’intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l’assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1° gennaio 2017, non determini il venir meno del regime previsto dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità. Ciò in quanto il comma 4 del citato articolo 47, nell’introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato in deroga ai limiti di età per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, opera il rinvio agli abrogati art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.

 

Pertanto le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

  

2.   Beneficiari di trattamento di disoccupazione

 

 Sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria, con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al d.lgs. n. 22/2015, che ha portato a sostituire le preesistenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità, l’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei “…lavoratori beneficiari…di un trattamento di disoccupazione”, allo scopo di favorirne la “…qualificazione o riqualificazione professionale”. Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:

 

  1. limiti di età (comma 4);
  2. disposizioni in materia di licenziamenti individuali (comma 4);
  3. estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (comma 7).

 

I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Fanno invece riferimento alla fattispecie già esaminata nel paragrafo precedente i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, ai quali il legislatore, come già riferito, riserva un regime agevolato specifico.

 

Inoltre, in linea con le indicazioni già fornite con la circolare n. 175/2013 (par. 2) e con il messaggio n. 4441/2015 (par. 3), l’assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

 

Come anticipato in premessa, l’orientamento amministrativo adottato dall’Istituto in relazione alle assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità – che presentano forti profili di analogia con quelli qui esaminati -è stata quella di considerare applicabile la disciplina contributiva vigente per gli apprendisti assunti sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In tal senso vanno le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2012, in base alle quali la misura della contribuzione agevolata, sia quella a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore, corrisponde all’aliquota ordinaria dei contratti di apprendistato, senonché la fruizione della prima riguarda il periodo che l’abrogato art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 167/2011 riduce a 18 mesi dall’assunzione, mentre la fruizione della misura agevolata a carico del lavoratore, in assenza di deroghe, si estende a tutto il periodo massimo di 36 mesi (60 per l’artigianato) previsto dalle norme ordinarie (cfr. circ. n. 128/2012, par. 4).

 

Pertanto, in linea di continuità con la prassi amministrativa adottata dall’Istituto per la regolazione delle assunzioni agevolate di cui si tratta, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

 

In particolare:

 

a)  per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. Anche in questo caso, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo. Per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “…promuovere l’occupazione giovanile…” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’art. 47, comma 4, del citato decreto 81 del 2015;

b)  sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, con particolare riguardo all’art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25, della legge n. 845/1978;

c)   per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%),[5] per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;

d)  in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015,  è prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

 

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

 

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

 

Per i criteri di determinazione e ripartizione dell’aliquota contributiva si rinvia alla circolare n. 22/2007, al messaggio n. 25374/2007 e alla circolare n. 140/2012.

 

Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, d.lgs. n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del d.lgs. n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. mess. 3112/2016).

 

Infine, si precisa che - diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità – l’art. 47. co. 4, D. Lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

  

3.   Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

 

Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le disposizioni già in uso, che di seguito di ribadiscono.

 

In particolare, per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati, il cui mero significato è stato ampliato per tenere conto dei cambiamenti riportati nella presente circolare.

 

J3

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J5

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K3

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K5

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

 

 

 

Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati.

 

 

J0 (J zero)

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

J1

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

J2

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

K0 (K zero)

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

K1

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

K2

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

 

 

Come specificato al paragrafo 2 del presente messaggio, si rammenta che per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non si applicano le agevolazioni di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011.

Pertanto, per tali apprendisti, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7, J8 nonché K6, K7, K8.

  

4.   Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni in apprendistato professionalizzate ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2015

 

Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l’Istituto sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un’apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell’indennità di mobilità, comunica al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.

 

In attesa dell’avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format allegato (allegato n. 1), alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione redatta sulla base del format allegato (allegato n. 2).

 

A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”. La Sede INPS competente provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché all’eventuale ulteriore riconoscimento – per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità - del contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso.

 

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

 

Si fa, al riguardo, presente che, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la Sede competente, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, dovrà attribuire alla posizione contributiva interessata il C.A. 5Q, dandone comunicazione al richiedente, come da indicazioni già fornite nella circolare n. 128/2012.

 

Diversamente, nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, la Sede di competenza della posizione contributiva non procede ad alcuna attribuzione del C.A..

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

[1] Per completezza, si ricorda che il d.lgs. n. 167/2011 disponeva altresì l’applicazione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966, previsione anch’essa riproposta dal d.lgs. n. 81/2015, ancorché vada ora opportunamente riferita alla disciplina in tema di licenziamenti individuali risultante a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 23/2015.

[2] Si ricorda che, sulla base del regime ordinario, possono essere assunti in apprendistato professionalizzante i lavoratori che, all’atto dell’assunzione, hanno un’età compresa fra i 18 e i 29 anni (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e, nel quadro legislativo precedente, art. 4, comma 1, d.lgs. n. 167/2011).

[3] “L’aliquota contributiva … di finanziamento dell’ASpI non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti”.

 

[4] Si ricorda che, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista non subisce l’incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell’art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal).

[5] Si ricorda che, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista non subisce l’incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell’art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal).