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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2276 del 01-06-2017


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 01-06-2017
Messaggio n. 2276
OGGETTO:
Domande di integrazione salariale ordinaria – semplificazione allegato .CSV – pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa – applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela.
 
 
1) All. 3 circ. n. 197/15 (cosiddetto “file CSV”) – semplificazione della compilazione.
 
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 148/15, che non ha previsto un periodo di
vacatio
, si è reso necessario reperire una serie di ulteriori informazioni rispetto alla normativa previgente, per consentire l’immediata applicazione delle nuove regole (ad esempio, limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile). A tal fine, come noto, è stato predisposto un file formato CSV, costituente l’allegato 3 della circ. 197/15, in cui le aziende devono riportare le nuove informazioni richieste.
 
Tenuto conto, per quanto riguarda le ferie (colonna J), di quanto previsto dalla circ. n. 139/16 (parte seconda, punto 6) e, per quanto riguarda le informazioni relative ai lavoratori ai fini delle politiche attive (colonne B – C – D – E – F – K), dell’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 148/15 alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), come chiarito anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile compilare in modo semplificato il suddetto file formato CSV secondo le indicazioni che seguono.
 
colonna K: indicare sempre ‘N’
colonne B – C – D – E – F – J: non compilare
 
Pertanto, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, gli operatori di sede che istruiscono le domande non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel CSV all’interno di tali colonne.
 
A seguito del completamento e dell’applicazione generale del nuovo sistema di gestione della CIG con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con ticket), sarà prevista, infine, l’abolizione del predetto file CSV a corredo dell’istanza di CIGO, di cui sarà data notizia con successivo messaggio.
 
2) Pubblicazione link per reperimento bollettini meteo
 
Come chiarito con messaggio n. 1856 del 3.5.17, l’Istituto deve acquisire d’ufficio i bollettini meteo per l’istruttoria delle istanze di CIGO presentate per tale causale.
 
Nei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base del quale si individua la sede  competente all’istruttoria, è possibile che quest’ultima debba acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni.
 
Al fine di facilitare l’istruttoria di tali istanze, si comunica che è stato pubblicato in intranet (processi à prestazioni a sostegno del reddito à home page CIG Fondi e CISOA à bollettini meteo per istruttoria domande CIGO) l’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo.
 
3) Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa
 
Con riferimento alle richieste di CIGO riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (es. aziende del settore calzaturiero) è stata avanzata dall’Istituto una richiesta di chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, se le aziende in parola sembrano soddisfare il requisito della transitorietà, più incerta risulta l'analisi volta a verificare se le caratteristiche del processo produttivo di determinati prodotti merceologici siano imputabili all'impresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto n. 95442.
 
Al riguardo il MLPS ha ritenuto che, nell'ambito della casistica evidenziata, non è riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale.
 
Pertanto, anche alla luce del contesto economico e produttivo in cui l'impresa si trovi ad operare, non si ha imputabilità nel caso in cui le caratteristiche proprie del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento abbiano per loro stessa natura a dover subire delle contrazioni di attività anche ricorrenti.
 
Tale contrazione di attività dunque non deriva dalla negligenza o dalla imperizia dell'imprenditore o dalle modalità organizzative dell'impresa ma dallo stesso settore in cui l'impresa si trova ad operare, dal prodotto e dal mercato di riferimento di per sé ciclico.
 
Tali elementi connaturati al processo produttivo sono, quindi, estranei alla gestione economica dell'impresa e non dipendono dalla organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore cui non si può imputare, quindi, neppure per imperizia o negligenza, la produzione in un settore caratterizzato da andamento ciclico.
 
Pertanto, è possibile in presenza di tali fattispecie, riferibili ad aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno, causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla CIGO.
 
Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre, come detto, l'andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.
 
Pertanto, le aziende ricomprese nella tipologia sopra enucleata, nella relazione tecnica allegata all’istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, dovranno descrivere: la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale.
 
 
4) Applicabilità nuove linee guida: decorrenza e autotutela
 
Le linee guida e i chiarimenti forniti sia nel presente messaggio, sia nel messaggio n. 1856 del 3.5.17, devono essere applicati a tutte le istanze di CIGO non ancora definite e quindi in corso di istruttoria.
 
Con riferimento alle domande di CIGO già definite ed oggetto di ricorso è comunque possibile operare in regime di autotutela secondo le istruzioni diramate con circolare n. 146 del 15.12.2006.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele