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Messaggio numero 2389 del 13-06-2018


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13-06-2018
Messaggio n. 2389
OGGETTO:

Corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

   

Con il presente messaggio si comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018, l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rimanda alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

 

1. Requisiti reddituali per l’anno 2018

 

1.1  Anno di riferimento del reddito

 

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, e,  nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2018 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:

  • nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2018 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
  • nel caso di concessione successiva alla prima:
    • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nel 2018;
    • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2017.

Sono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.

Per i redditi diversi sono presi in esame quelli dell’anno 2017 ovvero, per le prime concessioni, i redditi dell’anno 2018. Se tali dati non sono disponibili sono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

 

1.2    Limiti

 

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

1.3    Tabella

 

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2018 calcolati in base all’indice di rivalutazione previsionale per l’anno 2018, pari all’1,1%.

Anno 2018 (TM mensile € 507,42)

Anni di contribuzione

TM annuo x 1,5 (tabella A)

TM annuo x 2(tabella B)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a 9.894,69

Tra

€9.894,70 e €9.995,68

Tra

9.995,69 e

€ 13.192,92

Oltre 13.192,92

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

437,00

Max €10.331,69 

336,00

Max €13.528,92

           

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a 9.894,69

Tra

€9.894,70 e €10.020,68

Tra10.020,69 e

€ 13.192,92

Oltre 13.192,92

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

 

(> 937 <1.456 ctr.)

546,00

Max €10.440,69

420,00

Max €13.612,92

           

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

fino a 9.894,69

Tra

€9.894,70 e €10.045,68

Tra

€10.045,69 e

€ 13.192,92

Oltre 13.192,92

> 25 anni

(>1.301 ctr.)

> 28 anni

(>1.457 ctr.)

655,00

Max €10.549,69

504,00

Max €13.696,92 

 

 

 

2. Pensioni della Gestione privata e della Gestione spettacolo e sport

 

2.1    Platea interessata

 

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni della ex SPORTASS.

 

2.2    Redditi utilizzati

 

In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi delle ultime campagne reddituali elaborate, ossia i redditi del 2015 e, in subordine, del 2014.

In assenza di tali redditi, la posizione è stata scartata.

 

2.3    Registrazione delle attività sul fascicolo elettronico di pensione

 

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

  • GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
  • GP1FMPNTIP il valore 1;
  • GP1DMPN la data di elaborazione;
  • GP1CPRD il valore M2018.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

codice

descrizione

0710

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio € xxx,00

0711

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio corrisposto su pensione cat/sede/numero

0712

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: scartata al calcolo per (motivazione)

 

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima viene memorizzato l’importo corrisposto:

GP3EDISP = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

 

2.4    Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

 

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, la quattordicesima del 2018 viene utilizzata per recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo a suo tempo notificato.

 

2.5    Apertura procedura “BOOKING” per l’anno 2018

 

La procedura per l’anno 2018 viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 19 giugno 2018.

 

3. Pensioni erogate dalle Casse della Gestione pubblica

 

3.1 Platea interessata

 

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2018, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI”, sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

  • soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
  • soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.

 

3.2 Redditi utilizzati

 

In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2015.

In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.

 

4. Comunicazioni ai pensionati

 

Ai beneficiari sarà inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.

 

5. Corresponsione d’ufficio e a domanda

 

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2018.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un patronato.

Come di consueto, le Strutture territoriali provvederanno ad esaminare le domande e, qualora spettante, ad attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato