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Messaggio numero 2568 del 24-06-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-06-2020
Messaggio n. 2568
OGGETTO:

Assistenza fiscale 2020. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al prospetto 730/4

   

 

Con il presente messaggio si comunica che i contribuenti muniti del PIN dell’Istituto, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2020, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione ed i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

 

Tale servizio è inoltre disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App Store.

 

Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:

 

  • avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente ed i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si ricorda quanto segue.

 

Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

 

Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/3 al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

 

Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2020, il servizio in esame consentirà ai contribuenti di trasmettere on line la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la nuova scadenza prevista per il 10 ottobre 2020.

 

La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o variazione della seconda rata di acconto è legata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre.

 

Qualora la richiesta pervenga successivamente alla predisposizione del pagamento della mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento nel mese successivo.

 

Si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora, nell’anno di presentazione del modello 730, sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante; è bene precisare a tal proposito che tale rapporto non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali, che sono redditi esenti da imposte, quali ad esempio: assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare.

 

L’Istituto potrà, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/2020, se nel corrente anno il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF, quali ad esempio: una pensione di vecchiaia, di reversibilità, una NASpI.

 

Diversamente l’Istituto dovrà respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”), qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, come, ad esempio: un assegno sociale, un “bonus bebè”, un “bonus baby sitter”, oppure se nel corrente anno non venga erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

 

A tal proposito, per ulteriori approfondimenti, si richiamano le istruzioni fornite con il manuale d’uso 730 con sostituto d’imposta INPS pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella scheda dedicata all’assistenza fiscale.

 

Si informa altresì che da quest’anno l’INPS riceverà le risultanze contabili esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, in conformità al provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stata disposta l’unificazione dei flussi informatici relativi ai modelli 730, con abolizione dei canali telematici INPS riservati all’invio diretto dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Pertanto, a decorrere dal corrente anno, l’INPS riceverà esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate i risultati finali delle dichiarazioni dei soggetti sostituiti.

 

Conseguentemente, a differenza di quanto accaduto fino allo scorso anno, l’Istituto non restituirà più ai CAF o ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale, che hanno trasmesso le dichiarazioni, le risultanze contabili relative ai contribuenti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli, bensì comunicherà tale evenienza direttamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli previsti nel prospetto 730/4 (ad esempio a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti spettanti) invierà una apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con il modello F24.

 

A tale proposito, si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31 dicembre 2019, richiamata in tali comunicazioni, fornisce chiare indicazioni relativamente alle modalità di versamento degli importi a debito e l’eventuale compensazione degli importi a credito.

 

Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante, in presenza di dichiarazione congiunta con coniuge o unito civilmente, il debito del superstite dovrà essere tempestivamente versato, mentre il credito potrà essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

 

Infine, si segnala che l’articolo 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha anticipato l’applicazione al 2020 del nuovo calendario per la presentazione del modello 730, previsto in precedenza a partire dal 2021: dunque, il termine ultimo di presentazione del modello 730 è stato fissato al 30 settembre 2020 (il precedente termine cadeva il 23 luglio 2020).

 

In merito, si ricorda che, come previsto al punto 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

 

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’abbinamento dei conguagli alle prestazioni erogate, operazione effettuata nei primi giorni del mese precedente la valuta di pagamento delle stesse, si precisa che non è possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele