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Messaggio numero 2831 del 29-01-2010

  
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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

 





         Roma, 29-01-2010



         Messaggio n. 2831

 


 

OGGETTO:

Sisma Abruzzo: proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010. Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

1)  proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010.

L’art.1, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.  3837 del 30 dicembre 2009, pubblicata nella G.U.  n. 6 del 9 gennaio 2010, così come modificato ed integrato dall'art.9 dell'OPCM 3843/2010, dispone, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei territori interessati (cfr. circ  n. 59/2009 e n. 96/2009), il differimento del termine di  sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al 30 giugno 2010.

 Il citato comma precisa  che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Il successivo comma 2 dell’articolo in esame,  ha stabilito che le nuove disposizioni  non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.

Pertanto, tali soggetti, la cui sospensione contributiva è terminata il 30 novembre 2009 (competenza ottobre 2009), proseguiranno nel versamento dei contributi correnti per il mese di novembre 2009 (scadenza 16 dicembre 2009).

Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M.7/10/1993, il versamento dei contributi già scaduti può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, senza l’aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Le sedi avranno cura di eliminare da tali posizioni contributive, con decorrenza “novembre 2009”, il codice di autorizzazione “2Q”.

Il comma 3 dello stesso articolo,  rinvia la disciplina delle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 1  dicembre 2009 al 30 giugno 2010, ad un successivo provvedimento. 

Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “dicembre 2009 a maggio 2010”  inseriranno  nell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N954” e le relative <SommeACredito>.

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare  con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Le aziende che utilizzano per il mese di dicembre il mod. DM10 indicheranno i contributi sospesi con lo stesso codice “N954”, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 59/2009.

Per gli artigiani ed i commercianti, per le aziende agricole ed i lavoratori autonomi agricoli nonché per i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata valgono i criteri comunicati con la citata circolare n. 59/2009.

2) Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.

Il comma 198 dell’art.2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – finanziaria 2010 – pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.

Infatti, la citata norma ha modificato l’art. 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, al comma 3 dispone che “la riscossione dei contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’art. 2,comma 1, dell’OPCM n.3754 del 9 aprile 2009, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010”.

Il pagamento della prima rata  dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2010 ed  i successivi pagamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati.

Si fa riserva di fornire le istruzioni operative per il recupero delle predette somme.

3) Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 59 del 21 aprile 2009 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/114 cui viene opportunamente modificata la denominazione (vedi allegato).

 

 

 

                                                                        Il Direttore generale

                                                                        Nori

      

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                               

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                Allegato

 

 

                                          VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

V

 

 

Codice conto

GPA 00/114

 

 

Denominazione completa

Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009 e art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3837/2009

 

 

Denominazione abbreviata

CRED.CTR.SOSP.AZ.ABRUZZO-OPCM 3754/09 E 3837/09