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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2831 del 29-01-2010
  


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
 
         Roma, 29-01-2010
         Messaggio n. 2831
 
 
OGGETTO:
Sisma Abruzzo: proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010. Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
 
1)
 
proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010
.
L’art.1, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.
 
3837 del 30 dicembre 2009, pubblicata nella G.U.
 
n. 6 del 9 gennaio 2010, così come modificato ed integrato dall'art.9 dell'OPCM 3843/2010, dispone, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei territori interessati (cfr. circ
 
n. 59/2009 e n. 96/2009), il differimento del termine di
 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al 30 giugno 2010.
 
Il citato comma precisa
 
che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
Il successivo comma 2 dell’articolo in esame,
 
ha stabilito che le nuove disposizioni
 
non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.
Pertanto, tali soggetti, la cui sospensione contributiva è terminata il
30 novembre 2009
(competenza ottobre 2009),
proseguiranno nel versamento dei contributi correnti per il mese di novembre 2009 (scadenza 16 dicembre 2009).
Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M.7/10/1993, il versamento dei contributi già scaduti può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, senza l’aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Le sedi avranno cura di eliminare da tali posizioni contributive, con decorrenza “novembre
2009”
, il codice di autorizzazione “2Q”.
Il comma 3 dello stesso articolo,
 
rinvia la disciplina delle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 1
 
dicembre 2009 al 30 giugno 2010, ad un successivo provvedimento.
 
Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “dicembre
2009 a
maggio
2010”
 
inseriranno
 
nell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice
“N954”
e le relative <SommeACredito>.
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare
 
con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
Le aziende che utilizzano per il mese di dicembre il mod. DM10 indicheranno i contributi sospesi con lo stesso codice “N954”, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 59/2009.
Per gli artigiani ed i commercianti, per le aziende agricole ed i lavoratori autonomi agricoli nonché per i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata valgono i criteri comunicati con la citata circolare n. 59/2009.
2) Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.
Il comma 198 dell’art.2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – finanziaria 2010 – pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.
Infatti, la citata norma ha modificato l’art. 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, al comma 3 dispone che “
la riscossione dei contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’art. 2,comma 1, dell’OPCM n.3754 del 9 aprile 2009, avviene, senza applicazione di oneri accessori,
mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
2010”
.
Il pagamento della prima rata
 
dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2010 ed
 
i successivi pagamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati.
Si fa riserva di fornire le istruzioni operative per il recupero delle predette somme.
3) Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 59 del 21 aprile 2009 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/114 cui viene opportunamente modificata la denominazione (vedi allegato).
 
 
 
        
                                                              
Il Direttore generale
       
                                                                
Nori
      
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
                                                                          
                    
 
                                                                           
                    
 
 
 
 
                                                                          
                    
Allegato
 
 
                                         
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
 
 
Tipo variazione
V
 
 
Codice conto
GPA 00/114
 
 
Denominazione completa
Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009 e art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3837/2009
 
 
Denominazione abbreviata
CRED.CTR.SOSP.AZ.ABRUZZO-OPCM 3754/09 E 3837/09