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Messaggio numero 2856 del 17-07-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-07-2020
Messaggio n. 2856
OGGETTO:

Decreto-legge n. 18/2020. Articolo 22-quater, comma 1. Richiesta di ulteriori settimane di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate. Modalità di presentazione delle domande per trattamento di cassa integrazione in deroga

   

 

Con il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 2 luglio 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale ha disciplinato la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

 

Nello specifico, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al citato articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, il citato decreto interministeriale ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all’Istituto.

 

Ad integrazione di quanto disposto dal messaggio n. 2489/2020, a cui si rimanda per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e a quant’altro disciplinato per la CIG in deroga, si precisa che anche le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane, come più avanti precisato in dettaglio) con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che intendono richiedere una proroga della prestazione di cassa integrazione in deroga, devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’INPS, con le modalità fornite con il presente messaggio.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro che siano stati autorizzati per l’intero periodo spettante – 22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. zone rosse); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. regioni gialle); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale - possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

 

I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane.

 

In ragione quindi della recente attribuzione all’INPS della domanda relativa alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande.

 

In considerazione dei nuovi e più stringenti termini previsti dal decreto-legge n. 52/2020 per la presentazione delle domande, in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

 

Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende in commento è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. Si ricorda, che nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, per le cui specifiche, nonché per i termini di pagamento dell’anticipo o per il saldo del pagamento dell’integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020, nonché alla circolare n. 78/2020.

 

Con successiva comunicazione verranno inoltre fornite le indicazioni relative al flusso di gestione dell’autorizzazione della prestazione.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele