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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3137 del 21-08-2020


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-08-2020
Messaggio n. 3137
OGGETTO:
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi. Modalità di presentazione delle domande
 
 
 
 
Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020 sono state illustrate le novità apportate all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e sono state fornite, inoltre, indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.
 
Successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti”, ha abrogato il comma 7 dell’articolo 98 e inserito il comma 1-bis all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale: “
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020
”.
 
Tanto rappresentato, nel rinviare ad una successiva comunicazione per la disciplina di dettaglio della prestazione in commento, con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e si forniscono le relative istruzioni operative.
 
La domanda è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
 
Al portale “Servizi per aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
 
All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande di cui all’oggetto deve essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.
 
Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.
 
Si evidenzia che al trattamento in parola possono accedere esclusivamente le aziende aventi Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08.
 
Per il trattamento di CIG in deroga in commento, al momento, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.
 
L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione.
 
Si precisa che, stante la novella normativa introdotta dal citato articolo 2, le domande già presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro assegnate.
 
Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in parola presentate all’INPS si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, eccetto nei casi in cui la novella normativa di cui al decreto-legge n. 104/2020 offra un regime più favorevole.
 
 
 
Il Direttore Generale vicario
 
 
Vincenzo Caridi