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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 327 del 24-01-2017


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-01-2017
Messaggio n. 327
OGGETTO:
D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
 
 
1. Premessa e quadro normativo
 
L’art. 40 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo.
 
In attuazione del citato disposto, in data 21 dicembre 2015, presso la sede della provincia di Trento è stato stipulato, tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, l’accordo sindacale con il quale si è convenuto di costituire il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito presso l’INPS con D.I. n. 96077/2016 e denominato Fondo di solidarietà del Trentino.
 
Con circolare n. 197/2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo anzidetto e sono state fornite, inoltre, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il versamento del contributo ordinario di finanziamento dovuto al Fondo.
 
Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle istanze di assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà del Trentino.
 
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini.
 
A norma dell’art. 6, c. 7, del D.I. n. 96077/2016, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica sulla base delle indicazioni fornite al successivo par. 3.
 
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.
 
In particolare, in caso di presentazione tardiva della domanda, l’art. 6, c. 8 del citato decreto dispone che l’assegno ordinario non può essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente).
 
A norma dell’art. 5, c. 3, del D.I. 96077/2016 le domande di concessione delle prestazioni possono essere presentate successivamente alla piena operatività del Fondo.
 
A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale, l’operatività dei Fondi di solidarietà bilaterali è subordinata alla nomina del Comitato amministratore del Fondo; una volta nominato il Comitato, il Fondo può dirsi pienamente operativo.
 
In data 27 settembre 2016 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo.
 
Pertanto, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire dal 27 settembre 2016, data del Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla medesima data.
 
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
 
Infine si ricorda che, così come specificato nella richiamata circolare n. 197/2016, in attesa del completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle prestazioni, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
 
3. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario
 
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
 
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
 
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
 
L’azienda, al momento della presentazione della domanda, dovrà scegliere il Fondo del Trentino e la prestazione di assegno ordinario, indicare il periodo, il numero dei lavoratori interessati, distinti per qualifica, e le ore di sospensione e/o riduzione.
 
Costituiscono parte integrante della domanda:
la comunicazione preventiva, il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (rif. circ. n. 197/2016);
 
il file in formato .CSV, reperibile nell’area download della procedura, contenente l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, distinti tra beneficiari e non, integrato con le informazioni richieste dal file stesso. A tal fine si precisa che, stante il disposto dell’art. 6, c. 10, del D.I. n. 96077/2016, in base al quale l’accesso alle prestazioni è subordinato al previo utilizzo da parte del datore di lavoro degli strumenti di flessibilità ordinaria, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue, la colonna ferie anno precedente del richiamato file .CSV deve essere intesa come ferie residue. Pertanto, all’atto dell’inoltro della domanda, nel file .CSV il datore di lavoro avrà cura di certificare, per ciascun lavoratore beneficiario, il previo utilizzo delle ferie residue;
 
la relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 2 del D.M. n. 95442/2016 (per le causali della CIGO) e la scheda causale (per le causali della CIGS). A tal ultimo fine si precisa che, per la causale della Riorganizzazione aziendale, al punto 2, lett. a), della corrispondente scheda, deve essere indicato l’importo trimestrale degli investimenti previsti nel programma di riorganizzazione e al punto 2, lett. b), l’importo trimestrale  degli investimenti riferito alla stessa tipologia di interventi del programma di riorganizzazione posti in essere nei 6 mesi antecedenti l’avvio del programma stesso. I
fac-simile
della relazione tecnica dettagliata e delle schede causali sono reperibili nell’area
download
della procedura di inoltro delle istanze
on-line
e devono essere compilati sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga.
 
autocertificazione attestante sia il previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, di cui al citato art.6, c.10, sia il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva per ciascun lavoratore beneficiario (da  allegare nel Quadro G – Ulteriori allegati).
 
I predetti documenti dovranno essere allegati alla domanda. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione.
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele