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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 3277 del 05-09-2018


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-09-2018
Messaggio n. 3277
OGGETTO:
Eventi sismici del 2016. Articolo 1-
ter
della legge 24 luglio 2018, n. 89. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018 a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
 
 
La legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha introdotto l’articolo 1-
ter
, rubricato“Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito”.
 
La citata norma, nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nell’annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle predette misure.
 
Si ricorda che gli eventi sismici oggetto della norma si riferiscono anche agli accadimenti verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016.
 
Tanto premesso, facendo riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 83 del 4 maggio 2017 al paragrafo 2
“Art. 2 della Convenzione - Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo”
, che si richiamano integralmente, si rende noto che, con esclusivo riferimento all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, le Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele