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Messaggio numero 3898 del 10-10-2017


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Direzione Generale
Roma, 10-10-2017
Messaggio n. 3898
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Precisazioni concernenti la compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende con dipendenti.

   

 

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data del suddetto evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

 

Il medesimo art. 48 del D.L. 189/2016 al comma 13 ha, altresì, fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.

 

L’Istituto ha regolamentato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi riferiti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 con circolare n. 204/2016, mentre con riferimento ai territori colpiti dal sisma nel periodo 26 – 30 ottobre 2017, la sospensione in materia contributiva è stata disciplinata con circolare n. 2/2017. Infine, il messaggio n. 2174/2017 ha regolamentato la sospensione contributiva per i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

 

Con messaggio n. 3124/2017 sono state, invece, fornite le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 30 ottobre 2017, rinviando a successivo messaggio la disciplina in materia di richiesta di rateazione del debito sospeso.

 

Ciò premesso, si ribadisce che – in coerenza con la suddetta previsione di legge e con l’impianto generale delineato dalle relative disposizioni amministrative sopra citate – i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire sino al periodo di paga di agosto 2017.

 

Pertanto, l’utilizzo della causale “N964” – finalizzata all’esposizione dell’importo dei contributi sospesi nella denuncia aziendale – cessa con il predetto periodo di paga (agosto 2017). Contestualmente, cessa di avere validità il codice di autorizzazione “2J” contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione contributiva in trattazione.

 

 

Il Direttore Centrale Entrate e Recupero crediti

Maria Sandra Petrotta