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Messaggio numero 610 del 18-02-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-02-2020
Messaggio n. 610
OGGETTO:

Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni

   

 

 

1.   Premessa

 

Nel corso del mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (USMAF-SASN) del Ministero della Salute hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti, lavoratori marittimi e aeronaviganti.

 

Tali certificati telematici pervengono all’Istituto con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori.

 

Di conseguenza, a regime, la certificazione cartacea dei SASN assumerà carattere del tutto marginale e residuale.

 

La telematizzazione dei certificati di malattia, dunque, determina dei cambiamenti rilevanti anche per i lavoratori assicurati, relativamente agli adempimenti a loro carico ai fini dell’ottenimento delle prestazioni di malattia.

 

 

2.   Modalità di richiesta delle prestazioni

 

 

Con il passaggio ai certificati telematici, a regime, i SASN non emetteranno più i modelli cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3.

 

Poiché i certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori, nel caso dei marittimi essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-IPSEMA, in quanto non contengono le necessarie, ulteriori informazioni aggiuntive, finora documentate con i modelli MAL1, MAL2 e MAL3.

 

Di conseguenza, le suddette informazioni non previste sul CDM telematico dovranno essere fornite e documentate direttamente dal lavoratore, anziché con i modelli MAL, attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari.

 

Riepilogando, per ottenere le prestazioni il lavoratore, oltre a produrre alla Struttura territoriale competente dell’INPS il modello “SR163” per la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, scaricabile dal sito INPS, dovrà anche:

 

  • comunicare il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC);
  • esibire il libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e produrne copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei modelli MAL.

 

Nell’eventualità in cui il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”.

 

In proposito, si precisa che l’iscrizione al “turno generale” è generalmente rilevabile dall’apposito timbro apposto sul libretto di navigazione del lavoratore marittimo.

 

Anche in tali casi di CDM del SSN, il marittimo deve fornire alla Struttura territoriale INPS anche il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare (PUC). In completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del SSN e le altre categorie di lavoratori, gli uffici USMAF-SASN sono, infatti, tenuti a rilasciare al lavoratore marittimo il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico (PUC).

 

Permane, inoltre, la necessità di produrre i verbali in formato cartaceo per la richiesta della prestazione di cui alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, c.d. “Legge Focaccia”.

 

Si fa presente, infine, che è in fase di sviluppo l’applicativo informatico che consentirà ai lavoratori marittimi di presentare in via telematica la documentazione sopra indicata, necessaria all’erogazione delle prestazioni.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele