Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 6208 del 22-07-2014


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Roma, 22-07-2014
Messaggio n. 6208
OGGETTO:
D.P.R. 30 luglio 2009, n.189 – regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.148 – riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum “ai fini previdenziali” - art.2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.184 - riscatto dei periodi di studio universitario compiuti all’estero- chiarimenti.
 
 
1 - Premessa        
 
La legge 11 luglio 2002, n.148 ( pubblicata nella Gazz.Uff. 25 luglio 2002, n.173, S.O.)  dispone la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
 
Il D.P.R. 30 luglio 2009, n.189, in esecuzione dell’art.5 della predetta legge, disciplina  tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum “ai fini previdenziali”.
 
A seguito di richieste di chiarimento da parte di alcune sedi territoriali si illustrano le disposizioni introdotte dal D.P.R. n.189/2009, con particolare riguardo alla materia del riscatto dei corsi universitari compiuti all’estero. Si precisa che le presenti istruzioni si estendono a tutti gli iscritti alle forme previdenziali gestite dell’Istituto, compresi gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici.
 
2 - Valore legale dei titoli e riconoscimento ai sensi del D.P.R.189/2009 - chiarimenti ai fini del riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.184    
 
Il comma 1 dell’art.170 del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933 n.1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno “valore legale” in Italia, salvo il caso di legge speciale o di Accordi bilaterali.
 
In base al punto 1 della circolare n.468 C. e V. del  1978, i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
 
Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri
ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il D.P.R. 189/2009
( vedi p.3 ).
 
Difatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento
“ai fini previdenziali”
dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca ( art.1, comma 1, e art.3, comma 1,
lett. b
., D.P.R.n.189/2009 )   
 
Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.184/1997 solo quando siano oggetto
di specifico riconoscimento “a fini previdenziali”
  ai sensi dell’ art.3, comma 1,
lettera b.,
del D.P.R. n.189/2009.
Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto
,
quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti dal D.P.R in parola, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’art.2 della legge n.148/2002, ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 19 agosto 1999, n.394.
 
3 – Determinazioni preliminari - Ambito di applicazione: i Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona dell’11.4.1997 – Distinzione dei Titoli in base all’origine – Limiti alla valutazione delle Sedi.   
 
Il procedimento di cui al D.P.R. n.189/2009 si applica
esclusivamente
ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei
Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997”
(art.1, comma 2 ).
 
La Sede di competenza,
pertanto, procede ai sensi del D.P.R. 189/2009
solo
quando risulti che il Paese in cui è stato conseguito il titolo aderisce alla citata convenzione; in caso contrario procede secondo le regole comuni.
Si precisa che la data di conseguimento del titolo è irrilevante ai fini delle summenzionate determinazioni preliminari.
 
Poiché, come detto, le valutazioni per il riconoscimento dei suddetti titoli sono di competenza ministeriale, la Sede si astiene dal compiere valutazioni che attengano al merito della riconoscibilità del titolo ( natura, grado, valore legale in loco ecc…).   
      
4 – Procedimento - Istruttoria. 
 
Qualora si debba procedere ai sensi del D.P.R. in esame, la struttura territoriale di competenza invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’art.3, comma 1,
lett. b
del D.P.R. 30 luglio 2009, n.189, corredata dai documenti indicati dal comma 2 dell’art.3 del medesimo DPR n.189/2009, di seguito specificati.
 
In particolare, ove il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese non appartenente all’Unione Europea
o
allo Spazio Economico Europeo
o
alla Confederazione Svizzera ( art.1, comma 1,
lett. c
, e art.3, comma 2,
lett. a
:     
 
1)  titolo di studio, tradotto e legalizzato;
 
2)  certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
 
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
 
Ove il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese aderente alla Unione Europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione Svizzera ( art.1, comma 1,
lett. b
, e art.3, comma 2,
lett. b
):
 
1)  titolo di studio tradotto;
 
2)  certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è  stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
 
La Sede provvede all’acquisizione della documentazione facendone richiesta all’interessato.
 
La nota istruttoria deve essere espressamente finalizzata alla procedura di riconoscimento di cui all’art.3, comma 1, lett. b del D.P.R. 30 luglio 2009 n.189, e deve richiedere la sola documentazione mancante in relazione al caso specifico fissando un termine di 60 giorni per l’adempimento.
Tuttavia, in assenza di riscontro, la sede respinge la domanda di riscatto solo quando manchino
tutti
i documenti elencati nel presente punto. In tutti gli altri casi, la Sede, in via prudenziale, trasmette la pratica
“allo stato degli atti di cui è in possesso”
. Le possibili conseguenze del mancato riscontro alla richiesta devono essere fatte palesi all’assicurato.     
 
Definita l’istruttoria, la Sede
invia
la documentazione acquisita, la documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento, l’eventuale nota istruttoria, al
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
– Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca –
Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio IX
– Piazza Kennedy, 20 (indirizzo Posta elettronica certificata :
studiuniversitari@postacert.istruzione.it

)
 
Il MIUR adotta il provvedimento conclusivo  entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e provvede a darne comunicazione all’interessato e all’ente richiedente. Ricevuto il provvedimento di riconoscimento o di diniego, la sede procederà ai conseguenti adempimenti di competenza.
 
Per quanto superfluo, si precisa che la sede si asterrà dall’attivare lo speciale procedimento in esame qualora la domanda di riscatto debba comunque essere respinta per mancanza degli altri requisiti previsti dalla normativa in materia, se agli atti è già presente il riconoscimento del titolo a fini previdenziali ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lett. b
., D.P.R. n.189/2009 o l’istanza in tal senso presentata direttamente dall’interessato al MIUR.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori