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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 6340 del 16-04-2013


Direzione Centrale Pensioni
Roma, 16-04-2013
Messaggio n. 6340
Allegati n.1
OGGETTO:
Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di “personale viaggiante”.
Precisazione con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.
 
 
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimento in merito al requisito della perdita del titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, per gli iscritti al fondo autoferrotranvieri che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di“personale viaggiante”.
Sono inoltre pervenute richieste di precisazioni con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma, lettera a) della legge 28 luglio 1961, n. 830.
 
1 - PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE
 
Non essendo stata  modificata dalle recenti riforme pensionistiche la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che, in materia di età pensionabile, conferma quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.
 
Per quanto disposto dall’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tali requisiti anagrafici  devono essere  necessariamente adeguati  alla cosiddetta “speranza di vita”. Tuttavia, tale adeguamento, per espressa previsione normativa, non opera “per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età”.
 
I lavoratori per i quali
viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina di cui alla Legge n. 247/2007.
 
Per  i lavoratori per i quali, invece,
non viene meno il titolo abilitante
  allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l’accesso al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (finestra mobile di cui all’art. 12 del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n° 122/2010).
 
Si precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è  espressamente previsto, normativamente,  un limite massimo di età.
 
Ciò ricorre nelle seguenti ipotesi:
 
- L’art. 115 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della strada) prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato: “
anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento
”;
 
- Ai sensi dell’art. 1 dell’All. B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.
 
Da quanto sopra detto, risulta che:
 
A.
 
Il  titolo abilitante viene meno nell’ipotesi  in cui
:
l’autista di autobus  o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione del limite di età;
l’autista di autobus o il conducente di tram sottoposto a 60 anni a visita per l’elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione;
In tali situazioni l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di età di 60 anni +  la finestra di cui alla  legge n°247/2007
.
La domanda di pensione, in questi casi,  andrà 
anche
corredata da
(rif. MSG n°11010/2012)
:
dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età, ovvero
documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l’elevazione del limite di età.
 
B. Il titolo abilitante non viene meno:
 
nell’ipotesi in cui l’autista di  autobus o il conducente di tram al compimento di  60 anni  ha ottenuto  l’elevazione del limite di età (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate);
per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).
 
In tali situazioni l’accesso al trattamento pensionistico si consegue a  60 anni + incremento per l’adeguamento alla speranza di vita ( pari per  il triennio 2013/2015 a 3 mesi) + finestra di cui alla legge n° 122/2010.
 
 
Qualora la perdita del titolo abilitante avvenga successivamente al compimento del 60° anno di età, le modalità di accesso al pensionamento sono quelle sopra descritte  (60 anni + speranza di vita + finestra di 12 mesi).   
 
Si precisa da ultimo che il personale viaggiante che continua a svolgere tale attività anche successivamente alla maturazione delle predette condizioni di accesso al pensionamento, consegue il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, senza applicazione di ulteriori finestre di uscita.   
 
Si richiamano, inoltre, le istruzioni fornite con i messaggi nn. 5891/2011, 11010/2012 e 13399/2012
 
2 - PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
 
Gli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in pensione per invalidità (c.d. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.
 
Con riguardo al personale viaggiante, si precisa che tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (comprese l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra).
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1