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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 824 del 24-02-2017


Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Roma, 24-02-2017
Messaggio n. 824
OGGETTO:
Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Rilevanza della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata
ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.
 
 
L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, disciplina la
definizione agevolata
(cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
 
In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della
definizione agevolata
con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR:
“i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”
.
 
Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della
definizione agevolata
.
 
La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di
“capitale e
interessi”
di cui pertanto è imposto il pagamento.
 
Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle “
sanzioni
”, di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le
ulteriori somme aggiuntive
definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli “
interessi per ritardata iscrizione a ruolo
” che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, "
sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte”),
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le
ulteriori somme aggiuntive
disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016.
 
Diversamente, gli interessi calcolati “
nella misura degli interessi di mora”
ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovutidopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della
definizione agevolata
.
 
L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della
definizione agevolata
.
 
Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.
 
Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
 
Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la
definizione agevolata
il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.
 
Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la
definizione agevolata
si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
 
La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 - termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.
 
Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata
nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.
 
La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 
Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente d.m. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della
“sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”
-art. 3, comma 2, lett. b).
 
Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la
definizione agevolata
esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015.
 
Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della
definizione agevolata
e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla
definizione agevolata
.
 
Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di “
rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”
.
 
Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.
 
La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con Inail, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.
 
Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che
“non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”
. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e per l’Inail attestare la regolarità contributiva
“al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.
 
In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della
definizione agevolata
e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016).
 
Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele