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Messaggio numero 8447 del 16-05-2012


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Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 16-05-2012
Messaggio n. 8447
OGGETTO:

chiarimenti alla Circolare 31 del 2 marzo 2012.

   

Sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti in ordine alla circolare n. 31 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.

Si ribadisce che la circolare in parola recepisce mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati, alla luce dei quali la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.

Ne consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.

In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

 

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.

L’ atto interruttivo (come indicato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e reiterato nella circolare dell’1 marzo 2000, n. 55) dovrà  contenere:

  • l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
  • il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
  • il regime sanzionatorio applicabile;
  • gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

 

Si ribadisce, altresì, che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto.

Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.

 

Tutto ciò premesso, si precisa che Sedi dovranno trattare le denunce in carico, indipendentemente dalla data di presentazione, ai sensi della Circolare 31 del 2 marzo 2012 e dei presenti chiarimenti, ivi comprese quelle per le quali pende procedimento giudiziario, provvedendo a dare le necessarie indicazioni all’Avvocatura per la prosecuzione o meno dei giudizi.

 

Parimenti devono essere rivisti in autotutela, prima dell’iscrizione a ruolo, tutti i crediti derivanti da verbali ispettivi qualora non ispirati ai criteri sopra enunciati.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori