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Messaggio numero 981 del 02-03-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 02-03-2016
Messaggio n. 981
OGGETTO:

Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti D.lgs n. 148/2015 – Trasporto Pubblico, SOLIMARE e Ferrovie dello Stato - Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione.

   

Premessa e quadro normativo

 

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art. 3 della legge 92/2012.

 

Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201/2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) a carico dei Fondi già operativi nei seguenti settori:

 

  • settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
  • settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
  • settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
  • settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

 

Con nota n. 29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.

 

In data 30 novembre 2015, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’art. 36, c. 3, del D.Lgs. 148/2015 sono stati nominati i comitati dei seguenti Fondi:

 

  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
  • Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

 

Tali Fondi, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, sono pienamente operativi dalla data del 30 novembre 2015.

 

Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 122/2015, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione (per i fondi che la prevedono) per i Fondi di nuova istituzione citati.

 

Per la disciplina delle singole prestazioni, in relazione alla concreta possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario e/o dei finanziamenti per i programmi formativi, ivi comprese le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni di attività lavorativa, si rimanda alla normativa di dettaglio contenuta nelle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.

 

2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini.

 

A norma dell’art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica sulla base delle indicazioni fornite al successivo par. 3.

 

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

 

In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 30 novembre 2015 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nella citata nota ministeriale n. 29/530, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.

 

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

 

Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2015 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

3. Programmi Formativi

 

A norma dell’art. 26, c. 9, lett. c) del D.Lgs. 148/2015, i Fondi di solidarietà bilaterali possono, oltre alla finalità di garantire una tutela in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, contribuire al finanziamento di programmi formativi.

 

La possibilità di accedere a tale prestazione è prevista dal Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali, e dal Fondo di solidarietà bilaterale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. I dettagli relativi a tale prestazione saranno descritti nelle circolari concernenti ciascun fondo interessato.

 

Ai fini della presentazione delle domande, nessun termine è previsto per la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi.

 

4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione

 

La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.

 

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

 

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

 

Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alla circolare n. 122/2015 sopra richiamata.

 

  Il Dirigente Generale Vicario  
  Vincenzo Damato