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Circolare numero 105 del 03-07-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 03/07/2017
Circolare n. 105
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Gestione diretta delle attività ex Ipsema. Questioni varie.

SOMMARIO:

La circolare, volta ad agevolare l’armonizzazione delle lavorazioni sul territorio nazionale, è divulgativa dei principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema, in riscontro ai quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali coinvolte nelle attività in argomento.

Si tratta, in particolare, delle istruzioni sulle voci retributive valorizzabili ai fini del calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito, con particolare riguardo alle prestazioni a tutela della malattia; sui rapporti tra prestazioni di malattia e percezione di trattamenti pensionistici; sulla gestione della fatturazione elettronica effettuata dal Ministero della Salute e pervenuta nell’ambito dei flussi di gestione relativamente agli oneri a carico Inps, in presenza di visite mediche di controllo; sul rimborso delle spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia in Italia, costituenti voci di spesa non a carico Inps; sull’incompatibilità della temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune - cosiddetta Legge Focaccia - con lo svolgimento di attività lavorativa (che fornisca una  fonte di sostentamento alternativa al lavoro marittimo, con la correlata tutela previdenziale ed assistenziale) nonché con la tutela dello stato di disoccupazione - N.A.S.P.I.-

 

Indice:

 

    Premessa

 

1) Voci retributive valorizzabili.

 

2) Rapporti tra prestazioni di malattia e pensioni.

 

2.1) Compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e prestazioni di malattia.

 

2.2) Incompatibilità delle pensioni di inabilità con le prestazioni di malattia.

 

2.3) Incumulabilità.

 

3) Fatturazione elettronica visite mediche di controllo richieste per i lavoratori marittimi.

 

4) Rimborso spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia.

 

5) Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune. Legge Focaccia.

Premessa

 

In forza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a far data dal 1° gennaio 2014 all’ Inps è stata attribuita la gestione diretta delle attività già di propria competenza ma gestite, sulla base di specifica Convenzione, dapprima dalle Casse marittime, successivamente dall’Ipsema e da ultimo dall’ Inail.

A tali attività l'Inps provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4, articolo 10, della legge n. 99/2013 citata).

Le prime istruzioni operative al riguardo, fornite con la circolare congiunta Inps/Inail n. 179 (n. 65 per l’Inail) del 23 dicembre 2013, sono state seguite da successive integrazioni su specifici aspetti gestionali.

 

Si forniscono di seguito alcuni indirizzi operativi su questioni varie.

 

1.   Voci retributive valorizzabili

 

Riguardo al calcolo della prestazione, le indennità a tutela della malattia sono attualmente erogate nelle percentuali di legge, sulla base della denuncia delle retribuzioni effettuata dal datore di lavoro a tale fine.

 

Come per la generalità dei lavoratori, anche per gli assicurati ex Ipsema, il datore di lavoro è il responsabile della comunicazione all’Istituto degli elementi retributivi del periodo di riferimento previsto per le specifiche prestazioni, pur con le particolarità attualmente in uso nelle modalità di trasmissione in presenza di eventi indennizzabili ai lavoratori del settore marittimo.

 

Tale categoria di lavoratori presenta evidenti specificità retributive, con una molteplicità di voci riconducibili, innanzitutto, alla contrattazione collettiva nazionale di settore, integrata dalla contrattazione aziendale e, molto frequentemente, da contratti di lavoro individuali che prevedono bonus economici erogati sulla base delle professionalità possedute e delle responsabilità di bordo.

 

Per il calcolo delle percentuali di legge non è pertanto escludibile, a priori, la valorizzazione di somme esposte in misura elevata o, apparentemente, non in linea con gli standard retributivi del settore, atteso che, pur in presenza di medesime qualifiche possedute dai lavoratori, possono rinvenirsi differenze retributive anche talvolta in misura considerevole.

 

Tanto premesso, conformemente alle modalità in uso alle Casse marittime, all’Ipsema e all’Inail, le Strutture territoriali dovranno effettuare gli opportuni supplementi istruttori per l’acquisizione, presso il datore di lavoro, di elementi di dettaglio riguardo al contratto aziendale, se presente, nonché ai contratti individuali di arruolamento, alle lettere di incarico e a ogni altra documentazione utile allo scopo di agevolare le verifiche amministrative.

 

Qualora i datori di lavoro abbiano ottemperato all’obbligo di documentare le voci retributive, si ritiene che, all’esito dell’istruttoria, se ne sussistono i requisiti, le somme potranno essere valorizzate per il calcolo della prestazione, avendo cura di acquisire agli atti la relativa documentazione.

 

Diversamente, qualora, pur a seguito dell’invio della produzione documentale da parte del datore di lavoro, permangano motivi di contestazione riguardanti singole componenti retributive, la Struttura territoriale competente metterà comunque in lavorazione la pratica per la definizione e comunicherà al lavoratore l’esclusione dal calcolo delle prestazioni delle voci retributive non adeguatamente documentate, fornendone la motivazione.

 

 

2. Rapporti tra prestazioni di malattia e pensioni

 

Non è infrequente la richiesta di prestazioni di malattia da parte di lavoratori marittimi percettori di trattamento pensionistico.

 

Le istruzioni operative riguardo alla cumulabilità di indennità di malattia e pensioni sono rinvenibili nella circolare n. 134406 del 23 luglio 1983 (punto 7) e nella successiva circolare 95-bis del 6 settembre 2006 (paragrafo 3), nella quale viene chiarito che il diritto alle prestazioni di malattia non compete per gli eventi insorti successivamente alla data di estinzione del rapporto di lavoro, anche se la malattia ha avuto inizio entro il termine di copertura assicurativa.

 

Tale previsione è applicabile anche alla categoria dei lavoratori marittimi pur facendo salve le relative particolarità, consistenti nella coincidenza, che in linea generale sussiste tra sbarco e cessazione del rapporto di lavoro (ad esclusione dei lavoratori in continuità di rapporto di lavoro) nonché nella durata della copertura assicurativa pari a 28 giorni.

 

Diversamente, le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro sono indennizzabili anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

 

E’ opportuno evidenziare, inoltre, che, in linea generale, sulla base della vigente normativa relativa al collocamento della gente di mare, è possibile instaurare rapporti di lavoro - con conseguente sottoposizione a contribuzione obbligatoria ai sensi di legge - in presenza di percezione dei trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa. In tali ipotesi, pertanto, si potrà procedere al riconoscimento della tutela della malattia fondamentale che, come noto, spetta per eventi iniziati in costanza di rapporto di lavoro.

 

Inoltre, per la categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in virtù della permanenza del rapporto di lavoro anche dopo lo sbarco, sussiste la compatibilità tra trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa e il diritto alle indennità a tutela della malattia.

 

Si rammenta inoltre che, in materia di tutela per gli eventi di malattia ai lavoratori a tempo determinato, l’articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, contiene misure previdenziali di contenimento della spesa con limitazioni riguardo alla possibilità di corrispondere trattamenti economici e indennità di malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Per espressa previsione normativa del suindicato articolo 5, comma 7, le citate limitazioni “non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n.1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n.831”.

 

2.1       Compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e prestazioni di malattia

 

Relativamente alla compatibilità tra le indennità per inabilità temporanea ai marittimi e l’assegno di invalidità, si confermano le istruzioni operative fornite con la circolare n.182 del 4 agosto 1997, paragrafo 7 e con la successiva circolare n. 95-bis del 6 settembre 2006, paragrafo 3. Le stesse  prevedono la riconoscibilità dell’indennità di malattia per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità.

 

2.2       Incompatibilità delle pensioni di inabilità con le prestazioni di malattia

 

Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (disciplinato per i lavoratori della gestione privata dall’articolo 2, della legge n. 222 del 12 giugno 1984 e per quelli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 dell’ 8 agosto 1995), come principio generale  è incompatibile - rispettivamente ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 222/1984 e ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 dell’ 8 maggio 1997 - con i compensi per attività di lavoro in Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della pensione.

 

Ne consegue che, di regola, i trattamenti di inabilità risultano incompatibili anche con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, ivi compresa l’indennità di malattia, considerato che questa ha natura sostitutiva della retribuzione (cfr. messaggio n. 17790 del 5.7.2007).

 

Nel caso in cui si verifichi una causa di incompatibilità, il pensionato è, quindi, tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto, che provvede a revocare la pensione di inabilità; il trattamento pensionistico di inabilità è, altresì, revocato qualora l'interessato recuperi la capacità fisica per lo svolgimento di attività lavorativa.

 

Per i trattamenti pensionistici della categoria dei lavoratori marittimi sono previste regole specifiche e più articolate, di seguito esposte.

 

Il quadro normativo vigente distingue la gente di mare in tre categorie.

 

  • Per l’iscrizione alla Ia e alla IIa categoria sono previsti specifici requisiti, taluni dei quali riferiti all’idoneità fisica (combinato disposto dell’art. 119 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 238 del Regolamento di esecuzione del Codice medesimo approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773) la cui perdita comporta la cancellazione dalle matricole della gente di mare (art. 120, lett. d), Codice della navigazione citato);

 

  • per l’iscrizione alla IIIa categoria sono invece previsti requisiti meno incisivi (art. 244 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione citato).

 

In linea generale, pertanto, è possibile l’iscrizione alla IIIa categoria pur in presenza di cancellazione, per sopravvenuta carenza di requisiti di idoneità fisica, dalla Ia e IIa categoria della gente di mare.

 

Giova ricordare che l’accertamento della sussistenza dei requisiti è effettuato dalle Autorità Marittime sulla base della vigente normativa sul collocamento della gente di mare che prevede il rilascio delle relative attestazioni di idoneità all’esercizio delle mansioni.

 

Sotto il profilo dei trattamenti pensionistici, per effetto delle speciali disposizioni vigenti:

 

  •  un lavoratore marittimo di Ia e IIa, avente i requisiti di legge, può ottenere la pensione di inabilità alla navigazione previo accertamento sanitario effettuato - ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 413/1984 -  dalle Commissioni mediche di cui al Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e ss.mm. ii.

 

  • per gli altri lavoratori marittimi l’accertamento sanitario è effettuato dall’Inps.

 

In entrambi i casi il riconoscimento della pensione ordinaria per inabilità alla navigazione è subordinata al possesso del requisito di 520 settimane di contribuzione, rimanendone esclusi, pertanto, i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione.

 

Tutto ciò premesso, pertanto, è possibile riconoscere al lavoratore titolare di pensione di inabilità alla navigazione - qualora iscritto nella IIIa categoria della gente di mare - il diritto alle prestazioni temporanee di malattia eventualmente spettanti.

 

Da ultimo si sottolinea che qualora i titolari di pensione per inabilità (ordinaria o privilegiata) alla navigazione vengano iscritti nelle matricole della gente di mare di Ia   o di IIa categoria, la pensione deve essere revocata con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa.

 

  2.3 Incumulabilità

 

Riguardo all’incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’ articolo 1 della  L. 222/1984 con le indennità di malattia, non sussistono particolarità per la categoria dei lavoratori marittimi e si applicano, pertanto, le medesime istruzioni valide per la generalità dei lavoratori (v. messaggio n. 17790 del 5 luglio 2007).

 

Per quanto riguarda gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

 

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni svolte (art. 13 della  legge n. 274 dell’ 8 agosto 1991, ovvero art. 27 della legge n. 177 del 29 aprile 1976 per i dipendenti civili dello Stato).

 

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma 2, della legge n.388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente.

 

Il richiedente, all’atto della compilazione dell’istanza di pensione, da inoltrare telematicamente all’Istituto, è tenuto a sottoscrivere l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 della legge n. 177/1976 sopracitata).

 

3.   Fatturazione elettronica visite mediche di controllo richieste per i lavoratori marittimi

 

Riguardo alle visite mediche di controllo richieste per la categoria dei lavoratori marittimi, in attuazione della circolare n. 100 del 21 maggio 2015 e delle correlate istruzioni fornite riguardo allo stanziamento a disposizione delle singole Strutture territoriali, il pagamento delle relative fatture emesse dal Ministero della Salute potrà legittimamente avvenire esclusivamente in presenza di fatturazione effettuata in modalità elettronica, secondo il dettato normativo di cui alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

Per le istruzioni operative si fa rinvio alla circolare n. 66 del 28 maggio 2014, che riguarda  la generalità dei pagamenti oggetto di fatturazione.

 

4.   Rimborso spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia

 

Non è infrequente che nell’ambito della gestione delle domande di prestazioni per i lavoratori marittimi, unitamente alle indennità di malattia, vengano richieste somme ulteriori imputabili a titolo di  rimborso spese di viaggio sostenute in caso di sbarco per malattia.

 

Tali voci di spesa erano già oggetto di rimborso da parte della gestione delle Casse marittime, per effetto dell’articolo 26 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1938, n. 831.

 

Tuttavia, l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l’attribuzione all’Inps della competenza all’erogazione delle sole prestazioni economiche per malattia che, in virtù delle relative peculiarità, sono state gestite dalle Casse marittime in virtù di specifica convenzione.

 

Tale attività, dal 1° gennaio 2014, per effetto della sopravvenuta evoluzione normativa descritta in premessa, è effettuata direttamente dall’Istituto, che riconosce le prestazioni previdenziali a tutela della malattia, senza alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese di viaggio non rientranti nella competenza istituzionale.

 

Pertanto, nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi, come detto, di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.

 

Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune. Legge Focaccia

 

Per l’indennità specifica ed esclusiva della categoria dei lavoratori marittimi, prevista dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 – c.d. legge Focaccia - si fa rimando alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013.

 

Al riguardo si rappresenta che tale indennità  è riconosciuta al lavoratore marittimo che per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia  inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo della nave. La stessa si configura come forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela  nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione e assistenza. In tale fattispecie, sentito il parere dei Ministeri Vigilanti,  l’indennità di cui trattasi non può ritenersi compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella marittima.

 

Analogamente, l’indennità in argomento è incompatibile con la percezione dell’indennità N.A.S.P.I., trattamento previdenziale, quest’ultima, compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del mancato reddito da lavoro.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele