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Circolare numero 105 del 2-12-2008.htm

  
Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall’art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)   

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Direzione centrale

Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 2 Dicembre 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  105

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall’art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)

 

SOMMARIO:

-         premessa

-         quadro di riferimento

-         disposizioni operative

-         ambito di applicazione

-         requisito della residenza stabile e continuativa

 

 

Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Supplemento ordinario n.196) è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

 

L’art.20 co. 10 della citata legge n.133/2008, ha stabilito che per gli aventi diritto all’assegno sociale, disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a decorrere dall’1.1.2009, sia necessario l’ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

 

 

Quadro di riferimento

 

 

Come è noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335, hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge (circolari n. 303 del 14.12.1995 e n. 208 del 24 11.2006).

 

Sono equiparati ai cittadini italiani, nella fruizione dell’assegno sociale, gli stranieri che si trovino nelle condizioni che di seguito si riepilogano:

 

-         stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria” ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circolare n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e 22 d.lgs. 251/2007, messaggio n. 4090 del 18.2.2008);

 

-         stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno” (circolare n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001) o del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che ha sostituito la “carta di soggiorno” stessa come disposto dal decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 109/CE /2003 (messaggio n. 7742 del 23.3.2007);

 

-         cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del decreto n. 30/2007 (messaggio n. 4602 del 25.2.2008);

 

-         cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.

 

 

Disposizioni operative – ambito di applicazione.

 

Con decorrenza dall’1.1.2009, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 10 della legge n.133/2008, citato in premessa, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, come in appresso individuati, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

 

La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall’1.1.2009.

 

Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell’arco vitale in cui la stessa si è verificata.

 

In particolare, la nuova normativa interessa:

 

a) i cittadini italiani;

 

b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;

 

c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 

d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.

 

La verifica dell’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino domanda dall’1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall’1.1.2009.

 

Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni  si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa istanza.

 

Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, come di seguito meglio specificato, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 (circolare n.12 del 10 gennaio 2002).

 

Si rammenta in proposito che tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono risultare, al momento della domanda, residenti con stabilità e continuità sul territorio.

 

Si precisa inoltre, che

 

1 – gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti, devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria;

 

2 - gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani, devono risultare, al momento della domanda, titolari:

 

a) della carta di soggiorno rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007 e valida fino alla scadenza o

 

b) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo introdotta dal citato d.lgs.3/2007.

 

3 - i cittadini comunitari devono risultare, al momento della domanda:

 

a) iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs.30/2007 ovvero

 

b) titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base alle precedenti disposizioni normative (DPR n.54/2002).

 

Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati all’atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza). 

 

Per il computo dei dieci anni di cui all’art. 20, co.10 legge 133/2008, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio  dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti), facendo riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia.

 

In ogni caso, le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente, per l’individuazione del periodo di soggiorno legale.

 

Ai fini della decorrenza del beneficio dell’assegno sociale per gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti deve tenersi conto, salvo diversa attestazione dell’Autorità competente, della data di rilascio della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria.

 

E’ rimessa alla valutazione delle sedi dell’Istituto l’inoltro di richieste di accertamenti e/o verifiche alle Autorità competenti sulla documentazione prodotta.

 

Le Sedi dovranno comunque prestare la massima attenzione nell’applicare la normativa suesposta oltre che nella verifica di tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio.

 

Requisito della residenza stabile e continuativa

 

Per tutti i richiedenti l’assegno sociale ed i titolari del medesimo, si ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella presente circolare, dell’ulteriore requisito di cui all’art.20, co.10 della legge 133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.

Si confermano pertanto le disposizioni impartite dall’Istituto con il messaggio 12886 del 4 giugno 2008  in ordine agli accertamenti da effettuare a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza di tale requisito.

 

 

Il Direttore generale

Crecco