940421 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE Circolare n. 110. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI CENTRALI E PERIFE- RICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza: AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COM. PROV.LI AI PRESIDENTI DEI COM. REG.LI Estensione ai medici "a capitolato" in servizio presso l'INPS del D.P.R.28 marzo 1990,n.316: Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833. DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZE Roma, 6 aprile 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 110. AI COORDINATORI CENTRALI E PERIFE- RICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza: AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COM. PROV.LI AI PRESIDENTI DEI COM. REG.LI All.3 OGGETTO: Estensione ai medici "a capitolato" in servizio presso l'INPS del D.P.R.28 marzo 1990,n.316: Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il Commissario straordinario dell'Istituto, con deter- minazione n.2180 del 24 febbraio 1994 (all.1), ha approvato la Convenzione (all.2) stipulata con la FNOMCeO e con il SUMAI per la regolamentazione dei rapporti con i medici liberi professionisti con compiti di accertamento medico legale, operanti presso l'Inps, che recepisce l'Accordo collettivo nazionale ex art. 48 della L.833/1978, reso esecutivo con D.P.R.28 settembre 1990, n.316 (all.3), pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.260 del 7 novembre 1990. A completamento, integrazione e modifica del predetto Accordo, la Convenzione comprende le norme particolari per l'Inps ed un Atto aggiuntivo. L'Accordo collettivo nazionale trova applicazione per l'Istituto -agli effetti normativi- dalla data di approva- zione dell'Accordo medesimo da parte del Commissario straor- dinario ed -agli effetti economici- dalle date indicate nell'Accordo per i singoli istituti retributivi. Si ritiene di dover preliminarmente sottolineare il contenuto dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione, nel quale e' precisato che l'Istituto - tenuto conto della completezza degli organici nella qualifica di assistente medico-legale e del netto miglioramento dei carichi di lavoro registrati nelle aree sanitarie - intende pervenire, anche nell'ambito del generale ridimensionamento degli organici, al progressivo affrancamento dal ricorso ai medici esterni. Pertanto, dovranno essere revocati gli incarichi ai medici "a capitolato" in tutti quei contesti in cui sono venute meno, nel tempo, le esigenze che ne avevano postulato la utilizzazione. Potranno essere mantenuti temporaneamente, in via eccezionale, - valutando anche la possibilita' di una riduzione delle ore di attivita' degli specialisti - gli incarichi in quelle strutture nelle quali continuino a sussistere gravi carenze che dovranno essere rappresentate a questa Sede centrale per la necessaria, preventiva autoriz- zazione. In ordine alle principali innovazioni di carattere economico si segnala quanto segue: - a norma dell'art.32 del D.P.R. 316/1990, a decorrere dal 1 luglio 1988 il compenso forfettario per ogni ora d'incarico viene elevato da L. 17.900 a L. 19.200, fermi restando i meccanismi di incremento periodico preesistenti (aumenti biennali del 2,50 % ed incrementi per fasce triennali di anzianita' nella misura del 6% fino ad un massimo di sette fasce con riassorbimento degli aumenti biennali al consegui- mento delle fasce di anzianita' successive). A decorrere del 1 gennaio 1989, 1 gennaio 1990 e 1 gennaio 1991 il compenso in parola viene poi rispettivamente portato a L. 19.300, a L. 20.600 e a L. 21.100. A decorrere dal 1 gennaio 1989 inoltre gli aumenti periodici per fasce biennali di anzianita' vengono portati nella misura costante del 6% fino ad un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava fascia. L'indennita' di programmazione sanitaria prevista, per l'importo di L. 600 orarie, dal precedente contratto, non e' piu' prevista in quanto accorpata nel nuovo compenso orario di base; - a norma dell'art.33 del D.P.R.316/1990, le quote di caro- vita continuano ad essere determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 ed all'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 come peraltro gia' stabilito con il precedente Accordo collettivo e con le ulteriori specifica- zioni contenute nel medesimo art.33 e nella dichiarazione a verbale n.5 dello stesso D.P.R.316/1990; - a norma dell'art.34 del D.P.R.316/1990, l'indennita' di disponibilita' prevista per gli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi dell'Accordo di cui si tratta viene portata, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, da L. 3.000 a L. 3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, a L. 4.000 dal 1 gennaio 1989 ed a L. 5.000 dal 1 gennaio 1991; - a norma dell'art.37 del D.P.R.316/1990, il rimborso delle spese di accesso viene elevato da L. 341 a L. 360 per ogni chilometro. I conguagli dovuti agli interessati sulla base delle istruzioni di cui sopra, saranno liquidati e posti in paga- mento dalle sedi interessate con imputazione al capitolo 10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di previsione dell'anno 1994. TRATTAMENTO FISCALE In ordine al trattamento fiscale degli emolumenti di cui si tratta si precisa che tali emolumenti sono assoggettabili alla ritenuta di acconto IRPEF operata alla fonte con le modalita' ed i criteri previsti per il personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. La base imponibile, ai fini dell'IRPEF, e' costituita da tutti gli emolumenti spettanti nel corso di ciascun mese, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. La determinazione della ritenuta d'acconto da operare, risulta dall'applicazione alla base imponibile come sopra determinata, delle aliquote d'imposta in vigore. . La ritenuta d'acconto cosi' calcolata, dovra' poi essere diminuita delle eventuali detrazioni d'imposta spettanti, nella misura in vigore. Il conguaglio d'imposta dovra' essere operato con i consueti criteri vigenti per il personale a rapporto d'im- piego a tempo indeterminato. Inoltre, gli emolumenti arretrati dovranno essere assoggettati allo speciale regime della tassazione separata secondo quanto stabilito allo riguardo dalle vigenti norme e successive circolari. Ai medici in esame dovra', infine, essere rilasciato apposito mod.101 attestante gli emolumenti percepiti e le ritenute d'acconto operate nel corso dell'anno, nonche' l'eventuale mod. 102, in occasione della cessazione del rapporto professionale con l'Istituto. Copia della presente circolare dovra' essere notificata a ciascun medico specialista ambulatoriale con rapporto libero professionale che dovra' rilasciare espressa dichiarazione di accettazione della disciplina derivante dalla Convenzione stipulata tra INPS, FNOMCeO e SUMAI approvata dal Commissario straordinario con determinazione n.2180 del 24 febbraio 1994. IL DIRETTORE GENERALE f.f. TRIZZINO ALL.1 I.N.P.S. GESTIONE COMMISSARIALE DETERMINAZIONE N. 2180 DEL 24/2/1994 OGGETTO: Estensione ai medici "a capitolato" in servizio presso l'Inps del D.P.R.28 marzo 1990, n.316 : Accordo collettivo nazionale per la regolamenta- zione dei rapporti con i medici specialisti ambu- latoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'I.N.P.S. - Visto il Decreto interministeriale 30 settembre 1993 con il quale sono stati attribuiti al Commissario straordinario i poteri inerenti la gestione dell'Isti- tuto; - considerato che tra detti poteri sono comprese le attribuzioni gia' proprie del Comitato esecutivo; - vista la deliberazione del Comitato esecutivo n.1141 del 19.10.1989 con al quale e' stata estesa ai medici "a capitolato" in servizio presso l'Inps la disciplina dell'Accordo collettivo nazionale per i medici specia- listi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 8 giugno 1987, n.291 e completato con le modificazioni ed inte- grazioni di cui alle norme particolari per l'Inps e all'atto aggiuntivo INPS-FNOMCeO-SUMAI; - visto il successivo Accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R.28 marzo 1990, n.316; - ravvisata l'opportunita' di estendere all'Inps la nuova normativa contenuta nell'Accordo di cui alla precedente premessa, secondo quanto previsto anche nella Dichia- razione a verbale n.4 dell'Accordo medesimo contenente una "raccomandazione" in tal senso, con gli adattamenti resi necessari dalla tipicita' delle prestazioni dei medici incaricati di svolgere la propria attivita' professionale presso l'Istituto; - vista l'ipotesi di Accordo convenuta con le predette Organizzazioni di categoria nel contesto della quale viene debitamente puntualizzato che l'Istituto intende pervenire - di pari passo con il generale ridimensiona- mento degli organici secondo le linee di politica ge- stionale deliberate dagli organi di amministrazione - al progressivo affrancamento dal ricorso all'utilizzazione di tali medici laddove non sussistano concrete esigenze di servizio; - vista la relazione predisposta sull'argomento; - su proposta del Direttore generale, D E T E R M I N A I - E' approvata la Convenzione tra la FNOMCeO, il SUMAI e l'INPS per la regolamentazione dei rapporti con i medici liberi professionisti con compiti di accertamento medico legale nel testo di cui all'Accordo collettivo nazionale ex art.48 della L.833/1978, reso esecutivo con D.P.R.28 settembre 1990, n.316 nonche' delle Norme particolari per l'Inps e dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione medesima, allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante. II - L'onere della presente determinazione, valutabile in circa L 650 milioni gravera' per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 sul capitolo 10419 del bilancio di previsione del 1994. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (MARIO COLOMBO) ALL.2 Estensione all'INPS dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali TRA L'INPS, LA FNOMCeO E IL SUMAI - preso atto della stipula presso il Ministero della Sanita' dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 aprile 1978, n. 833 reso esecu- tivo con D.P.R. 28 settembre 1990; - tenuto conto della dichiarazione a verbale n.4 dell'Accordo medesimo e del precedente Accordo stipulato tra FNOMCeO, SUMAI e INPS in data 19 ottobre 1989, SI CONVIENE di dare applicazione nell'ambito dell'INPS all'Accordo collettivo nazionale sottoscritto presso il Ministero della Sanita' l'11 aprile 1990 ed il 12 settembre 1990, reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990. A completamento, integrazione e modifica delle norme del predetto Accordo si convengono altresi' le norme particolari per l'INPS e l'atto aggiuntivo allegati che formano parte integrante del presente Accordo. Art. 1 - Le presenti norme fanno parte della regolamentazione del rapporto libero-professionale con i medici specialisti ambulato- riali o equiparati, di cui all'Accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali sottoscritto in sede mini-steriale l'11 aprile 1990 ed il 12 settembre 1990, che trova applicazione per l'INPS agli effetti normativi dalla data di approvazione dell'Ac-cordo da parte del competente Organo di gestione dell'INPS medesimo e agli effetti economici dalle stesse date indicate nell'Accordo per i singoli istituti retributivi. Art. 2 - La facolta' dell'Ente di ridurre - in base alle proce- dure previste dall'Accordo - l'orario di attivita' dello specia- lista, prevista dall'art. 5 dell'Accordo stesso, va esercitata, per quanto riguarda l'INPS, in relazione alla effettiva contra- zione delle esigenze di prestazioni professionali presso l'INPS medesimo. Art. 3 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2 dell'Accordo nazionale unico, si trovano in situazione di incompatibilita' per la peculiare natura dell'attivita' espletata presso l'INPS da parte dei medici ambulatoriali: a) i proprietari, comproprietari, amministratori, direttori o gestori di stabilimenti termali convenzionati con l'INPS, siti in qualsiasi localita' del territorio nazionale; b) gli specialisti che hanno rapporto di dipendenza o di tipo professionale con cliniche, laboratori, poliambulatori, centri radiologici o altre strutture sanitarie private conven- zionate con l'INPS per gli esami specialistici esterni o che sono titolari in proprio di convenzioni di questo tipo con l'INPS medesimo. Art. 4 - Oltre al rispetto degli obblighi previsti dall'Accordo nazionale - da intendersi riferiti al particolare tipo delle prestazioni erogate dall'INPS - lo specialista incaricato deve astenersi dallo svolgimento concreto di qualsiasi attivita' in contrasto con le finalita' istituzionali dell'INPS medesimo (ad es. medico di patronato, consulente tecnico di controparte o di ufficio in giudizi che interessano l'INPS), nonche' dalla compi- lazione dei moduli in uso presso l'INPS per l'ottenimento delle prestazioni erogate dall'Istituto stesso e previste in via istituzionale. L'obbligo di cui al precedente comma non si riferisce ai medici convenzionati con l'INAIL che effettuano prestazioni specialistiche in base alla convenzione INPS-INAIL di cui alla deliberazione consiliare dell'INPS n.178 del 25.7.1984. Art. 5 - L'incarico ambulatoriale presso l'INPS e' revocato di diritto e con effetto immediato oltre che nei casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo nazionale anche nei casi di incompat- ibilita' previsti dall'art.3 delle presenti norme particolari dell'INPS e per l'inosservanza di quanto prescritto all'art.4 delle stesse norme. Art. 6 - Per le assenze previste dall'Accordo nazionale, l'INPS ha facolta' di non provvedere alla sostituzione dello specialista. Art. 7 - L'incarico e' revocato ai medici che, alla data di decorrenza del presente Accordo, sono ancora sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina legale e medicina del lavoro. Art. 8 - L'INPS provvede ad assicurare i medici a capitolato contro i rischi previsti dal primo comma dell'art.31 dell'Accordo con assunzione a proprio carico dei relativi eventuali oneri di risarcimento senza stipulare quindi apposita polizza con Societa' di assicurazioni, alle condizioni e nei massimali che saranno stabiliti con deliberazione del competente Organo di gestione d'intesa con il sindacato firmatario del presente Accordo. Art. 9 - Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 32, quinto comma, dell'Accordo e' valutata con effetto dal 1 gennaio 1982 anche l'anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso Enti che, pur non essendo firma- tari dell'Accordo dell'11 giugno 1975, lo abbiano integralmente applicato per la regolamentazione dei rapporti dei propri medici a capitolato, a condizione che venga rilasciata apposita certi- ficazione da parte degli Enti medesimi. Nell'anzianita' di servizio utile di cui all'Accordo nazionale non sono comunque valutabili a qualsiasi effetto i periodi di attivita' eventualmente prestati in qualita' di medico incaricato a prestazione. Art. 10 - La rilevazione della presenza dei medici incaricati a capitolato e' effettuata con le stesse modalita' previste per il personale a rapporto d'impiego. Art. 11 - Tenuto conto della peculiarita' delle visite effettuate presso gli ambulatori dell'INPS, che richiedono un accertamento approfondito e completo dei vari sistemi, organi e apparati, a puro titolo indicativo, si ritiene che il tempo medio occorrente ad effettuarle possa cosi' essere parametrato: per 1 visita per accertamento invalidita' o inabilita': minuti 50. Cio' determinato si precisa inoltre che: - 1 visita collegiale o diretta per ricorso corri-sponde a 1 visita per invalidita'; - 10 pareri sugli atti corrispondono ad 1 visita per invalidita'; - 10 pareri sugli atti per cure termali corrispon-dono ad 1 visita per invalidita'; - 2 visite per cure termali corrispondono ad una visita per invalidita'; - 15 pareri per tbc corrispondono ad una visita per invalidita'. Per il riesame delle pratiche di invalidita' a seguito della richiesta di eventuali accertamenti e' previsto un ulte- riore periodo di tempo occorrente da valutarsi in 20 minuti per pratica. - ATTO AGGIUNTIVO - Le parti concordano nel considerare il presente atto convenzionale come adeguamento della disciplina che regola il rapporto con i medici specialisti ambulatoriali per la gestione residuale dei servizi svolti dall'Inps attraverso tali medici. Il SUMAI prende atto della completezza degli organici nella qualifica di assistente medico legale, del netto miglioramento dei carichi di lavoro che si riscontra nelle aree sanitarie dell'Istituto nonche' dell'intendimento dell'Inps di pervenire, di pari passo con il generale ridimensionamento degli organici previsto nell'ambito delle linee di politica gestionale delibe- rata dagli organi di amministrazione, al progressivo affranca- mento dal ricorso all'utilizzazione dei medici esterni. Le parti si impegnano a favorire la realizzazione di tale processo con la progressiva cessazione dei rapporti nelle situa- zioni in cui non sussistano concrete possibilita' di utilizzazione dei medici di cui si tratta. - DICHIARAZIONI A VERBALE - Nelle riunioni nel corso delle quali i Comitati di cui agli artt. 13, 14 e 16 dell'Accordo nazionale debbono esaminare questioni concernenti le branche specialistiche di interesse dell'INPS o rapporti tra gli specialisti e lo stesso INPS, le parti raccomandano che dette Commissioni siano integrate da due membri in rappresentanza di detto Istituto e designati dallo stesso. Per ogni eventuale problema di applicazione e gestione della Convenzione si dara' luogo a incontri successivi su ri- chiesta di una delle parti. - DISPOSIZIONE FINALE - La presente ipotesi di convenzione diverra' esecutiva dopo la sua approvazione da parte del competente Organo di gestione dell'INPS. TO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA settembre 1990, n. 316. cordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della e 23 dicembre 1978, n. 833. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA sto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina trattamento economico e normativo del personale a rapporto enzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di rdi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle oni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo onale, delle categorie interessate; sto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente osizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nte nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato uddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione onale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza e comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' tarie locali; sto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. sta la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla aguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. tuzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della e; eso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti latoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con enza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio diritto di sciopero; sto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi onali; lla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la lamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato testo allegato. presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito a Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rvare. ato a Roma, addi' 28 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri o, il Guardasigilli: VASSALLI istrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 i di Governo, registro n. 81, foglio n. 17 _________________ RDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA ISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI OTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREAMBOLO Area dall'attivita' specialistica extra-degenza ll'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, sa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della ettivita', il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale l'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di ispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non ieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica ntegrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione quella ospedaliera e degli altri servizi. tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto enzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli ialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina ialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie rogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per pletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, entivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al vero. lo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area 'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti nseguire: 'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della rta ai reali bisogni dei cittadini; na consistente politica di investimenti volta a completare, nziare e qualificare le strutture pubbliche; l coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori ressati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle vita' piu' complesse e di maggiore impegno. Art. 1. Campo di applicazione Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e inuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario onale (SSN), tra le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i ci specialisti, per la erogazione in forma diretta delle tazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, entivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli tti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' i di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e ntita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli rchici. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza ialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della ca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse integrazione interprofessionale a livello di distretto e di rtimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla ificazione regionale e locale. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto 'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 595/85, devono lersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei ci specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il enimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore ale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale data di pubblicazione del decreto del Presidente della bblica che rende esecutivo il presente Accordo. Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della onente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla rtura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva 'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, ndo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione taria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la ecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per curare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono nti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui art. 14. Art. 2. Incompatibilita' Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della e 23 dicembre 1978, n. 833, non e' conferibile l'incarico al co che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente lico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera ta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti 'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera ta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo ibuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie liche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e non adottino le clausole normative ed economiche del presente rdo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con S.L.. L'incompatibilita' non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non ano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la inuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.; g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai i del decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 no 1987 e successive modificazioni; h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal eto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988 e essive modificazioni; i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, nistratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di ratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e ochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di cina nucleare o radioterapia, convenzionati con il Servizio tario nazionale a mente del decreto del Presidente della bblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni; l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o tuzioni private convenzionate con le UU.SS.LL. per l'esecuzione prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa iagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia ca e di fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione ialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai i dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni ncompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei isiti previsti dall'art. 8, ad eccezione del requisito di cui lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la ca dell'incarico. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla L., sentiti il comitato di cui all'art. 13 e lo specialista ressato. Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei ronti dello specialista e' sospesa l'eventuale incompatibilita' vante da altre attivita', a condizione che lo specialista simo non eserciti tali attivita' nel periodo in esame. Art. 3. Massimale orario e limitazioni L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario imo settimanale non superiore a quello previsto per il personale empo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed e' etabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore imanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' ui all'art. 34. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra vita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza o enzionale, non puo' superare l'impegno orario settimanale isto per il personale a tempo pieno in base al contratto ettivo ex art. 47 della legge n. 833/78. Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi 'EMPAM l'incarico ambulatoriale e' conferibile fino a un massimo 8 ore settimanali. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il imale orario di attivita' settimanale espletabile dallo ialista, l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, e presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la aborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna pposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di i gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di gimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianita' dell'incarico latoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia o assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' volgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le S.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore onale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del tato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei medici e degli toiatri della provincia, indicandone la decorrenza. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di golarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate nche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' latoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non ormi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte ee ad assicurare il rispetto del presente accordo. Art. 4. Mobilita' Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere osta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli ressati su proposta del comitato di cui all'art. 13, la entrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso ne, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario lessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso o ionamento di turni. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro a U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso o frazionamento urni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di enziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, vanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e' ammessa opposizione al lare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine ntorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve unciarsi entro trenta giorni. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle enze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilita' interna isti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato le di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' le, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero rico di cui lo stesso e' titolare. Contro il provvedimento l'interessato puo' interporre sizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. o il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della nicazione della decisione di cui al comma 6. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza ltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in re con la U.S.L. di appartenenza. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico. . Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque onibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa uatoria. . La mancata accettazione della nuova sede di servizio, viduata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la denza dall'incarico. . Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L. cura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura ea senza danno economico per l'interessato. Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico L'U.S.L. sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di vita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del ro delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di otazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la L., non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di ialisti o strutture specialistiche convenzionati ai sensi del eto del Presidente della Repubblica n. 119/88 o del decreto del idente della Repubblica n. 120/88 e successive modificazioni in ra superiore all'anno precedente; b) non sia stata comunque assicurata la continua presenza del onale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento singoli servizi specialistici; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici fficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia ndente dal comportamento professionale dello specialista. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione 'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate le misure obilita' previste dal precedente art. 4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al a 1, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere Comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato, ha comunque tto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione 'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico e' ammessa da e dell'interessato opposizione al titolare del potere di resentanza dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni 15 ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. Il titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. decide 'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato ui all'art. 13 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di vi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' 'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai i del presente articolo. Art. 6. Cessazione dall'incarico L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per ca della U.S.L. ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di omandata A.R. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo successivo alla data di ricezione della lettera di nicazione. Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate ndacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la azione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli tti. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi precedente art. 2; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non oso punito con la reclusione; d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto isto dal successivo art. 7 in caso di malattia; e) aver compiuto il 65 anno di eta'; f) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita issione costituita da un medico designato dall'interessato e da medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della edra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' luogo della Regione o di Regione limitrofa; g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16. Art. 7. Sospensione dall'incarico L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di: a) sospensione dall'albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16; c) emissione di mandato o ordine di cattura. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in izio e' sempre subordinata al parere della commissione di cui art. 16. Art. 8. Graduatorie - Domande - Requisiti Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' essionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario, inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a o raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello orme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri a/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ttenere l'incarico. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della incia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) ilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico ialistico, nonche' della documentazione atta a provare il esso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di rico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i enti requisiti: a) non avere superato il 40 anno di eta'. Tale limite di eta' opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del ente accordo; b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di izione all'albo deve essere allegata una dichiarazione 'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza ernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del co, disposti dalle Commissioni di disciplina previste 'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere gata ancorche' negativa; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle che specialistiche previste nell'allegato A; il titolo e' resentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di eguita libera docenza in una delle branche principali della ialita', come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' stato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in uatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli toiatri di cui alla legge n. 409/85. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente eggio a norma dell'allegato A. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione tiva dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, alce al foglio notizie. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella ita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, ricevute 'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art. n le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun , provvede su conforme parere del comitato stesso entro il 15 no alla formazione per ciascuna branca specialistica e con dita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo iteri di cui all'allegato A, parte seconda. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella ita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, provvede alla licazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo so l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il Comitato le per la durata di 15 giorni. . Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza vata di riesame all'Assessore regionale alla sanita' o al suo gato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere Comitato medesimo e le approva provvedendo alla loro licazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine etto. . Le graduatorie definitive, approvate dall'Assessore alla ta', sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 5 dicembre di ciascun anno. . La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli ressati e alle UU.SS.LL. . L'Assessore regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del ettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli toiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art. 13. . Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 'anno successivo alla data di presentazione della domanda. Art. 9. Conferimento di primo incarico L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella ita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, qualora il o disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato ndo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici ndo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento 'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte 'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di inazione che provvede entro 30 giorni al conferimento 'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo uatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito le cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la denza nel Comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale carico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui uccessivo art. 37. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non ono essere conferiti incarichi in branche diverse. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso tamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. ante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali deve essere restituito dallo specialista interessato con la iarazione di accettazione delle presenti norme nonche' 'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle tazioni professionali. La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione ltante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di rico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia incarico stesso. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo omandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata erma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine ntorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, teressato puo' proporre istanza di riesame al titolare del potere appresentanza della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui art. 13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al vimento dell'istanza. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, carico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti li confinanti e successivamente anche non confinanti, a izione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza rafica nel Comune sede del presidio della U.S.L. . Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a ta' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal erimento. Art. 10. Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di i turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato quale idente del Comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni estre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali ificazioni circa il possesso di particolari capacita' essionali che si richiedono allo specialista, al quale deve re attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la ta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui art. 11, avviene sulla base della preventiva verifica del esso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita issione di esperti del settore composta di due specialisti gati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte ca del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere isione per gli interessati presso le proprie sedi i turni onibili. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con era raccomandata, la propria disponibilita' all'Assessore onale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di idente del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del tato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, ente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11. Art. 11. Attribuzione dei turni disponibili Premesso che lo specialista puo' espletare attivita' latoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e interno di uno o piu' ambiti zonali limitrofi anche se rtenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono perte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o averso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei i comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni nuova istituzione) l'avente diritto, salvo quanto disposto 'art. 16, comma 11, lettere a), b) e c), e' individuato averso il seguente ordine di priorita: a) specialista che nella specialita' esercitata svolga, 'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale lamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; co generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 1l" in izio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che ia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo gato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di ottenere ncarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del lo di specializzazione per un numero di ore non superiore a lo dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di latorio; b) specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale lamentata dal presente accordo (documentata dal foglio notizie) diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra incia confinante della stessa Regione. Relativamente attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente . b), allo specialista non compete il rimborso delle spese di sso di cui all'art. 37; c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che cita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richieda di entrare in una sola branca il numero complessivo di ore di rico; d) specialista che svolga altra attivita' con rapporto enzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attivita' latoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di ndenza ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a ione diretta in seguito alla rinuncia; e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo terminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. del 17 settembre 1987 e successive modificazioni in servizio alla di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale idente del Comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico ialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di ializzazione. E' consentito a tale medico di mantenere entuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando carico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' il medico stesso svolgeva come medico dei servizi; f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale le, definito ai sensi dell'art. 13, che faccia richiesta Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale idente del Comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel itorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale ialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria denza nel Comune nel cui ambito e' sito il presidio latoriale; g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente vita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della e e' in possesso del titolo di specializzazione; h) specialista in atto titolare d'incarico nello stesso ambito le, che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle tazioni di orario di cui all'art. 3; i) specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto il imale orario di cui all'art. 3, comma 4. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola era da a ) ad i), l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di vita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi ituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso di anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di ializzazione. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere carico ai sensi del comma 1 non e' consentito il trasferimento ora non abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 18 nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine ilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. Lo specialista in posizione di priorita' viene invitato 'Assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato, quale idente del Comitato di cui all'art. 13, a compilare dichiarazione isponibilita' al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che a' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della iarazione. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico e conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui art. 13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in avviene la pubblicazione della disponibilita' dell'incarico. In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che edono, ove presso un presidio e per una determinata branca ialistica si verifichi un incremento delle richieste di tazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del presente rdo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' ialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, reche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via usiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo. La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal vedimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato ario e la consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale ituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5 'art. 1. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure dicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo dine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di o incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. . Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso tamento previsto dall'art. 32 per i sostituti non titolari di o incarico. Art. 12. Copertura degli incarichi in situazioni di carenza Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all'art. 11, lti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei i di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per anza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L. assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, he' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in zione di incompatibilita', dandone comunicazione all'Assessore onale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di idente del Comitato di cui all'art. 13. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al ine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che carico sia nuovamente conferito allo stesso specialista, esso essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al tamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di hio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, ovuti ai sensi del presente Accordo. Art. 13. Comitato consultivo zonale In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' S.LL., definito con provvedimento della Giunta regionale, su osta dell'Assessore alla sanita', d'intesa con i Sindacati atari del presente Accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito omitato consultivo zonale. Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa le UU.SS.LL. interessate. L'U.S.L. sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla ta' della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate he' i Sindacati firmatari del presente accordo, e' tenuta ad curare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per lli funzionali a tale attivita', facente parte della sua ttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato er consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni ibuite al Comitato stesso. Il Comitato e' composto da: a) l'Assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ssuma la presidenza; b) tre rappresentanti tecnici delle UU.SS.LL., designati 'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In mancanza di gnazione da parte di A.N.CI. e U.N.C.E.M. entro 90 giorni vede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. ressate; c) quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici ialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come isato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e i Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle ioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della aborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere omico. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali ntreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. Il Comitato e' costituito con provvedimento della giunta onale, promosso dall'Assessore regionale alla sanita', che ede alla nomina dei componenti. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) formazione delle graduatorie; b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti operano presso piu' UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonche' ta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli ialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle vita' rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari ui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilita' di all'art. 2, della certificaziane dello stato di servizio dei tari, nonche' di ogni altra attivita' prevista dal presente rdo; c) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a prire il turno vacante o quello di nuova istituzione; d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli ialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati almente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle tazioni previste dalle vigenti norme, nonche' dal possesso dei li e requisiti previsti dalle stesse; verifica della ificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio sciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il tario presta servizio in qualita' di dipendente o di enzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento rario di attivita' dell'incarico in atto svolto; della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande vute delle proposte di trasferimento o accentramento 'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello ialista anche nell'ambito dello stesso Comune; e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli rmativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti ricati; f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo. Il Comitato tratta, altresi', le sottoelencate materie in merito quali svolge funzioni consultive in favore dell'Assessore onale alla sanita' e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare: a) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua azione ai fini del miglioramento dei servizi specialistici adegenza; b) l'individuazione del fabbisogno del personale tecnico ed rmieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica a-ospedaliera; c) l'individuazione quantitativa delle esigenze di prestazioni ialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari di izio per singola branca; d) l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e mentari per l'adeguamento alle reali esigenze dei cittadini; e) le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; f) la verifica delle applicazioni delle misure di igiene, di enzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro; g) l'attuazione dei programmi e dei corsi di aggiornamento essionale; h) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente cate nel presente Accordo. . Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba tare specifici aspetti riguardanti una singola U.S.L. e' grato dal titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. ressata o da un suo delegato e da uno specialista titolare carico designato dai componenti di parte medica membri del tato zonale. . Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese tutti i casi di richiesta di una delle parti. . Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o gente amministrativo indicato dalla U.S.L. sede del Comitato. Il etario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al idente del Comitato. Art. 14. Comitato Consultivo Regionale In ciascuna delle Regioni e' istituito, con provvedimento 'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da: 'Assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assuma residenza; re membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione 'ANCI regionale; uattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al ente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici ialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il ema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della dita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli toiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati atari, che ne assumono anche l'onere economico. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali ntreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o gente amministrativo indicato dalla Regione. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla ta', o suo delegato, quale presidente del Comitato regionale e consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e unzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale sanita', o il suo delegato, quale presidente del Comitato onale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di vimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le S.LL. e con i Comitati zonali. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai vedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito seguenti materie: a) la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del ente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle se; b) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua azione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici ialistici extra-degenza; c) l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella aguardia del monte ore regionale e la verifica delle future enze conseguenti alle espansioni di attivita' dell'assistenza ialistica; d) l'attuazione di criteri in base ai quali definire il isogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al lesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza e quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa ciascuna struttura; e) le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento ologico e delle attrezzature strumentali; f) le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi avoro; g) i programmi volti ad incrementare la produttivita' del lavoro; h) la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale i specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento; i) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente cate nel presente Accordo. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i di richiesta di una delle parti. Art. 15. ionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14 I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti unque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a ioranza. In caso di parita', prevale il voto del presidente. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso igatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, o che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di re. Art. 16. Commissione regionale di disciplina E' istituita, con provvedimento dell'Amministrazione regionale roposta dell'Assessore alla sanita', una commissione regionale di iplina composta da: a) tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle S.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza di gnazione da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede sessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate; b) un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha eduto al deferimento; c) un esperto nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli ni dei Medici e degli Odontoiatri su designazione dei Sindacati atari del presente Accordo; d) quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui resente Accordo. Tali rappresentanti sono eletti tra i medici ialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il ema previsto per l'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini Medici e degli Odontoiatri escluso il quorum ai fini della dita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo onale, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari ne assumono anche l'onere economico. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici di gnazione sindacale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato 'Amministrazione regionale. La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale alla ta' che ne assume gli oneri di funzionamento. La Commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di ortamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la edura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le eguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed arantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni o 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di ona ove lo richieda. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la ioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se tate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. . Gli esperti partecipano alle sedute della Commissione senza tto di voto. . La Commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione no dei provvedimenti che seguono: ) Richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti isti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui art. 11. ) Diffida: per violazione dei doveri di comportamento professionale vanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per tro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui art. 11. ) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di ida; per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi onali; per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed ttivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze ortanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo. provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di lersi della prelazione di cui all'art. 11 per tutta la durata a sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro i. ) Revoca: per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla ensione del rapporto; per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, igurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato issime responsabilita'. . La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da ficare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e i odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla ta' o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art. 13, che dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione provvedimenti di competenza. Art. 17. Doveri e compiti dello specialista Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. : a) attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon ionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo; c) redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanita' o uo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 o il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui allegato B; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di rico. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio tati per i medici dipendenti. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso ttuate delle trattenute mensili sulle competenze dello ialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla mentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non ttuate. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, tute e non occasionali infrazioni in materia devono essere estate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni ituiscono motivo di deferimento dello specialista alla issione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza, e per iniziativa del Comitato zonale. Gli specialisti gia' in servizio, nel prendere visione presso il o di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita iarazione di accettazione dell'Accordo stesso. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta tomatica decadenza dall'incarico. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. inoltre assolvere ai seguenti compiti: a) assicurare il consulto con il medico di base, previa rizzazione della U.S.L.; b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare; c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto ialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati ltri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non ssaria delle prestazioni sanitarie; e) compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli rtamenti eseguiti o in possesso del paziente; f) adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi tari di preospedalizzazione e di dimissione protetta; g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di ttere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, he' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e eviare il tempo di diagnosi; h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite a U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali ie; i) partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione e indagini statistico-sanitarie; l) informare il medico di base del risultato diagnostico iunto, suggerendo eventualmente la terapia; m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ro direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone vata comunicazione al curante; n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati nostici in dipendenza di malattia di propria competenza ialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati stanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari; o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica; p) partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di etti-obiettivo e delle azioni programmate; q) partecipare alla correlazione con i settori della sanita' lica specie per quanto concerne gli obiettivi di spedalizzazione e di dimissione protetta. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti 'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi e la qualifica specialistica. . Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di ialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista latoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito 'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale. Art. 18. Organizzazione del lavoro Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei adini e di garantir loro, sotto l'aspetto organizzativo ed ativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni o specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, tivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne festive. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte 'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti ialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria itatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza atrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni metriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle e branche specialistiche. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei izi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche a-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni nalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve esi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi branca per un numero di 12 ore settimanali o comunque per un ro di ore parametrato al numero di cittadini facenti capo al no di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri iti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la ecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori 'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un enso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene il sistema a prenotazione secondo lo standard indicativo di tro assistiti/ora. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata ndo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare gno professionale di cui all'art. 19 erogabili per ciascuna ora attivita' sara' determinato sulla base della tipologia e della lessita' della prestazione; comunque al fine di fornire una tazione qualificata il numero di prestazioni/ora non puo' di a essere superiore a quattro. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del ine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo ialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico onsabile del poliambulatorio. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state isfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue tazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 12 e 13. . La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' etta a periodiche verifiche da parte della U.S.L. sulla scorta dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in zione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente presidio. . Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di izio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista ressato. . La richiesta di prolungamento di orario puo' essere avanzata e da parte dello specialista. . Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene isposto il compenso orario di cui all'art. 32 maggiorato degli ementi periodici di anzianita'. . L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura lica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i oli servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di edico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi ura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma le n. 12 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87. . Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una alita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente Accordo, inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi n inferiore a tre unita' per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. ede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso 'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in cuna branca in servizio presso il presidio. . Lo specialista in interesse non si pone in posizione di inenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di fica del programma di lavoro. . Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola ta la indennita' di cui all'art. 43. . Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano: a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di enzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano ttamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo roindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di hospital, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio onale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza ciliare integrata; b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno essionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia. . Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano: a) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni revenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta e UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori sti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il enimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate ttie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78 e 180/78; tutela 'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela 'anziano, educazione sanitaria e termalismo; b) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione rotesi e di ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e dontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D; c) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per e le branche specialistiche previste dall'allegato A; d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; e) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i ri fini istituzionali. . Le modalita' tecniche e professionali di erogazione 'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono ndate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto e norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro programmi e degli obiettivi della U.S.L. . Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali lici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e' soggetto alcun vincolo gerarchico, l'attivita' svolta dallo specialista latoriale non puo' in alcun modo essere conteggiata ai fini 'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo el decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87. . Nel caso di specialisti che espletano la loro attivita' interno di unita' operative complesse in cui opera anche onale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 21 tivita' dello specialista va determinata dividendo il complesso e prestazioni eseguite dall'unita' operativa per il numero dei essionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore ttivita' da ciascuno di essi svolta. Art. 19. Prestazioni di particolare impegno professionale Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui art. 18 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, e' to ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con U.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli rventi di particolare impegno professionale previsti 'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla inuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e ficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza. Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' ibuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul enso orario dovuto ai sensi dell'art. 32, rapportato al tempo di uzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre inquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei izi, ivi compresa l'esecuzione delle P.I P., sulla base di ocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi, che volga quanto meno un intero presidio poliambulatoriale, i ensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono isposti con modalita' da concordare a livello locale e in misura nque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari tanti allo specialista. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non o raggiunti per ragioni non imputabili alla volonta' dello ialista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno essionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di ai commi 2 e 3. Art. 20. Prestazioni di attivita' extra-moenia La U.S.L. per propri fini istituzionali o esigenze erogative, chiedere allo specialista ambulatoriale di cui al presente rdo di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede uale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' a-moenia). Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' a-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto, sono lizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e ono essere svolte dallo specialista presso: a) il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6 comma, a legge n. 833/78; b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato; c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze ette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), nita terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc; d) gli ospedali pubblici del S.S.N. L'attivita' extra-moenia e' svolta al di fuori dell'orario di izio a carattere occasionale o periodico programmato ed e' entivamente convenuta con lo specialista interessato. La U.S.L. puo' chiedere allo specialista la disponibilita' a gere attivita' extra-moenia anche durante il suo orario di izio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'. L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in a dalla U.S.L. competente. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia, a carattere sionale o periodico programmato, allo specialista e' attribuito emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario to ai sensi dell'art. 32 rapportato al tempo di esecuzione di 90 ti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo sso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna tazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' rminato in 20 minuti. Art. 21. Aggiornamento professionale - Formazione permanente L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello ialista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento nizzati dalla U.S.L.; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed e manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle S.LL.; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a osizione dalle UU.SS.LL. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e i Odontoiatri ed i sindacati firmatari, emanano norme generali temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione anente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione attuazione dei progetti-obiettivo. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e rizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della tturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. I temi 'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai gni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del co anche in relazione all'evoluzione della patologia. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni ordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i ecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito onere a carico della U.S.L. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di rico, allo specialista compete, per il numero delle ore di uenza, il compenso di cui all'art. 32, comma 1, maggiorato degli tuali incrementi periodici di anzianita'. Nei confronti dello specialista che presta la propria attivita' iu' UU.SS.LL. il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto e UU.SS.LL. interessate in proporzione del numero delle ore te presso ciascuna U.S.L. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini 'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al ente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati atari del presente Accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', dali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi lari. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza tti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai i 4 e 5. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire U.S.L. idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. . L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve edere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo. Art. 22. Tutela sindacale Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' nosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici latoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco acale nelle seguenti misure: ) un distacco totale ogni duemila iscritti; ) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei iti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i orti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a llo provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per cun sindacato nazionale - viene effettuato a cura della U.S.L. la tenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 41. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' nosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici latoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e inciale. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' olato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di izio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi economici del presente accordo. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di izio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti acali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal ente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i ri di detti organismi coincida con l'orario di servizio. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del a 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del acato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica era indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al stero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali de il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario imanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' iesto il distacco. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne nicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 ottobre di cun anno. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati atari comunicano entro il 31 dicembre alle UU.SS.LL. interessate, er conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla ta', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il acco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del co. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate congruo preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. so cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche ali. Art. 23. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla la della salute ed alla integrita' fisica e psichica dello ialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le i vigenti in materia. I sindacati firmatari del presente accordo hanno potere di rattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo 'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso. Art. 24. Diritto all'informazione La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie quanto riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici ionanti presso le strutture pubbliche specialistiche a-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del ente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei izi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo ziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero lessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) almente deliberate. Art. 25. Consultazioni tra le parti Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a llo di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre gorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' latoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul ionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di oste idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente vate, anche in riferimento agli argomenti previsti all'art. 13, a 9. Art. 26. Assenze non retribuite Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata ssita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la ta massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista ossibilita' di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo ssenza. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di na a Consigliere comunale di comune capoluogo di Regione l'U.S.L. erva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione l'intera durata del mandato. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono eggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare iesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo un preavviso di almeno sette giorni. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per tuale segnalazione alla Commissione di cui all'art. 16 per i vedimenti opportuni. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non ibuita deve essere fruito contemporaneamente. Art. 27. Assenza per servizio militare Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il izio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente rico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del edo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione omica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti 'articolo 11. Art. 28. Malattia - Gravidanza Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per rovata malattia o infortunio - anche non continuativamente 'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' rativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, to in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i essivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o rtunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza esponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal izio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per esi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico to in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo 4 settimane. La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli i di malattia o infortunio denunciati. Art. 29. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico ialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile 30 giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia riore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte pegno orario settimanale. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta 'interessato, con un preavviso di 30 giorni. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso ' concesso a condizione che l'USL possa provvedere al servizio o la sostituzione sia garantita dal richiedente. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al e si riferisce e comunque non oltre il 1 semestre dell'anno essivo. Detto periodo e' elevato a 45 giorni non festivi, purche' senza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore rative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da azione di cui all'art. 35. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti cesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati vita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai edenti articoli 26 e 27. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato ta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, he' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore rative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con io non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno isposti i compensi previsti dagli articoli 32 e 34, le quote untive per variazioni del costo della vita e, qualora dovuta, dennita' di rischio. Art. 30. Sostituzioni Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. vede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico ialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di uatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non osizione di incompatibilita'. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque erendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria ndo i criteri di cui al comma 1. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei e non e' rinnovabile. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa iritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il tamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 e l'eventuale nnita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo. Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel izio ambulatoriale. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le lita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non ibuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese ccesso ai sensi dell'art. 37. Art. 31. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad curare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in tta gestione contro i danni da responsabilita' professionale o terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione 'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi resi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione 'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il izio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, he' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai i dell'art. 20. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: ) per la responsabilita' verso terzi: L. 1.500.000.000 per sinistro; L. 1.000.000.000 per persona; L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; ) per gli infortuni: L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per lidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese essivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' tta al 50% per i primi tre mesi. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati atari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del idente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono viduati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati igatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L. Art. 32. Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente a rrere dal 1 luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a L. 00 per ora di incarico. A tale compenso base sono apportati nti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed incrementi odici per fascie triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali ono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' essive. Il compenso forfettario di cui al comma 1 viene elevato a L. 00 con decorrenza 1 gennaio 1989, a L. 20.600 con decorrenza 1 aio 1990 e a L. 21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2 apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' a misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% (due e uanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia. Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 rrono dal primo giorno del mese successivo a quello del imento della anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo terminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso utivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre , ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' tata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di inuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata essivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente orto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' so piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., zianita' da valutare e' quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in iderazione i periodi di assenza non retribuiti. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle ibuite ai sensi degli articoli 22, 28, commi 1 e 3, e 29, nessun enso va corrisposto allo specialista attesa la natura essionale del rapporto con l'U.S.L. . Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro ine del mese di competenza. . Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e e ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al ente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. . Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai i di legge la maggiorazione e' del 50%. . Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i acati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unita' tarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese orretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente accordo. Art. 33. Quote di caro-vita Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono ibuite quote mensili di carovita determinate in linea con i eri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio , con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza strale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale strato nel semestre precedente; b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 87; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita tanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per plicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal enso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 32, comma oltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico iascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; d) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un emento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito 0 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni al di sotto del limite di 40. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a siasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma essivo. Le quote di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza 'incarico specialistico di cui sono titolari ai sensi del ente accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale essa con il trattamento pensionistico. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la ria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri Enti che tano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene rtito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, lettera c), orzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in one del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal tato di cui all'art. 13. Art. 34. Indennita' di disponibilita' Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' latoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio tario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, ta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante a lettera di incarico, nella misura di L. 3.500 a decorrere dal luglio 1988, L. 4.000 dal 1 gennaio 1989 e L. 5.000 dal 1 aio 1991. L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri tuti di carattere normativo ed economico previsti dal presente rdo, ad eccezione delle quote di carovita di cui all'art. 33. Art. 35. Indennita' di rischio A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del idente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, dennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la nza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti sti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente a Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare la propria a in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere essionale. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona rollata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a pposita Commissione composta dal coordinatore sanitario, che la iede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre resentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte ca in seno al comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 e da esperti qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L. Art. 36. Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle oni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai ci un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' ordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente rdo. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore ncarico ai medici specialisti operanti nella provincia di Bolzano ossesso del relativo attestato. Art. 37. Rimborso spese di accesso Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, he' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene isposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. per chilometro. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene terminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in entuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subite dalla ina "super". Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un pito professionale nel Comune sede di presidio presso il quale ge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il orso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione 'intervenuta soppressione all'Assessore regionale alla sanita' o uo delegato, nella qualita' di Presidente del Comitato di cui art. 13. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' no a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo ialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale ggiore distanza da quello sede del posto di lavoro. Art. 38. Premio di collaborazione Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto remio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso llare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di all'art. 32 e delle quote di carovita complessivamente percepiti corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui art. 34). Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di etenza. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il io verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del izio. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da erma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai della determinazione del premio di cui al primo comma del ente articolo. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico to a tempo determinato non sia stato ancora confermato in rico a tempo indeterminato compete, entro 90 giorni dalla data di erma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi epiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre. Il premio in parola non compete allo specialista nei cui ronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di luzione del rapporto professionale per motivi disciplinari. Art. 39. Contributo ENPAM A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino dividuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riscono, specificandone in particolare il numero di codice ale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici latoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del ro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive ficazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il ici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a co di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare penso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui art. 32), sul premio di collaborazione (art. 38), sulle quote di vita (art. 33), sui compensi per eventuali prolungamenti 'orario di lavoro (art. 18), sui compensi per attivita' a-moenia (art. 20) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 34). In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, licato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989. Art. 40. Premio di operosita' A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare rico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto essionale, spetta dopo un anno di servizio un premio di osita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio tato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente colo 38, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta idazione. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' uagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non olando quella pari o inferiore a 15 giorni. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al nto della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore ttive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno ervizio. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere ionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni omputata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non omputata. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro ero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di vita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere olato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati diversi periodi dell'anno solare. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare penso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all' 32) e sul premio di collaborazione e sull'indennita' di onibilita'. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del orto. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle S.LL. in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al eto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, che qui si ndono integralmente richiamati. Art. 41. Riscossione delle quote sindacali Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su iesta del Sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per montare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le i il medico presta la propria opera professionale e sono versate, ilmente, sul conto corrente bancario intestato alla Sezione inciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio 'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute acali e l'importo delle relative quote. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei acati confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di cui al eto del Presidente della Repubblica n. 884/1984. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di ossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi etenti del Sindacato. Art. 42. Commissione professionale In ogni Regione e' costituita ai sensi dell art. 24 della legge icembre 1983, n. 730, una Commissione professionale cui sono dati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i enti compiti: a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli ci di piano sanitario nazionale e regionale; b) fissare le procedure per la verifica di qualita' 'assistenza; c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar o, ove non giustificati, al deferimento del medico alla issione di disciplina di cui all'art. 16. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno bligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione essionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio stenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati enziando in particolare quello relativo alla prescrizione aceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di ratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, ndo di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La Commissione professionale regionale, nominata con vedimento della Regione e' presieduta: al Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della a' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra ndenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario onale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali ti dai membri di parte medica dei Comitati regionali; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della one con funzioni di segretario. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei genti sanitari di cui all'art. 44 individua almeno due tra i enti progetti di vatutazione e revisione della qualita' 'assistenza specialistica: a) valutazione della produttivita' degli specialisti latoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle zioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di zione e proposte per l'ottimizzazione della situazione; b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti ermini di attivita' e di costi dal comportamento prescrittivo dei ci specialisti ambulatoriali interni con riferimento assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle riori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri; c) valutazione dell'intensita' di utilizzazione delle ezzature dei poliambulatori anche in rapporto al ricorso alla ialistica convenzionata esterna e proposte per l'ottimizzazione a situazione; d) riflessi sull'attivita' specialistica ambulatoriale interna 'introduzione del sistema di accesso programmato mediante Centri icati di prenotazione; e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro degli rtamenti specialistici o dell'interruzione dei protocolli peutici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli chi; f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitivita' di rtamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e oste per un contenimento del fenomeno (da svolgere in aborazione con la commissione di VRQ della medicina di base); g) vantaggi operativi e difficolta' applicative per una effettiva grazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei ci ospedalieri nell'area di attivita' dell'assistenza ialistica territoriale: analisi della realta' locale e proposte l'ottimizzazione della situazione; h) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale o specialista ambulatoriale interno: analisi del ruolo svolto dal N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni acali, professionali e scientifiche, dai convegni di studio, a pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al ente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le enze professionali dei medici specialisti ambulatoriali; i) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' ta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale Sanita'. Art. 43. Indennita' di coordinamento Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai i 15, 16 e 17 dell'art. 18 spetta una indennita' di coordinamento al 10% del compenso orario ai sensi dell'art. 32, maggiorato i incrementi periodici di anzianita'. Art. 44. Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione onale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio ifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza ialistica procede al controllo della corretta applicazione delle enzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il etto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato a presente convenzione. Art. 45. Durata dell'accordo presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991. Art. 45-bis Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra daliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai i della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le prestazioni delle che specialistiche che la U.S.L. non sia in grado di erogare averso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito itoriale di competenza. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al a 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti latoriali interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano le UU.SS.LL. per ciascuna delle branche specialistiche di cui al simo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno ialista per ogni giorno di durata dello sciopero. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali e' citato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che uovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche urata dell'astensione dal lavoro. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in azione delle norme del presente articolo sono deferiti alla issione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo rocedure stabilite dall'art. 16. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che ono le consultazioni elettorali europee, nazionali e rendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che ono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e nali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' essivo. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di mita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono diatamente sospesi. Norma finale n. 1 Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art. 2, a 1, lettera d), non si applica l'incompatibilita' prevista nel to articolo, purche' ai medesimi l'incarico sia stato conferito suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la lamentazione dei rapporti ai sensi degli accordi nazionali ex 48 della legge n. 833/1978. Norma finale n. 2 In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera g), sono e salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 91/1987. Norma finale n. 3 In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi 'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della bblica n. 291/87. Norma finale n. 4 Salve le norme in materia di limitazione di orario, compatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), non si ica agli specialisti che si trovano nelle condizioni ivi previste data di pubblicazione del decreto del Presidente della bblica che rende esecutivo il presente accordo. Norma finale n. 5 In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 3, sono fatte e, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente isite alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della bblica n. 291/1987. Norma finale n. 6 In deroga al disposto dell'art. 3, comma 4, sono fatte salve le azioni legittimamente acquisite, alla data di pubblicazione del eto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il ente accordo, dai medici titolari di pensione a carico di Enti rsi dall'ENPAM. Norma finale n. 7 In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo terminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito personam fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal ente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta - entro il o massimo di 48 ore settimanali - e per branca specialistica, a salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti procedure di mobilita' di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro e modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le e di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 6 e 7. Norma finale n. 8 In deroga al disposto dell'art. 6, comma 4, lettera e), carico cessa al compimento del 70 anno di eta' per i medici ialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del ebbraio 1979. Norma finale n. 9 Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al osto dell'art. 9, comma 3, esistenti alla data di pubblicazione decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il ente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i vedimenti di cui all'art. 4, comma 1. Norma finale n. 10 In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 38, il orso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli ialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 mbre 1984. Norma finale n. 11 Salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), sono ermati, per i sanitari addetti alla medicina generale latoriale, i contenuti della norma finale annessa al decreto del idente della Repubblica n. 291/1987. Norma finale n. 12 Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un rico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi oraneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. i specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta ione al momento in cui se ne verifica la possibilita'. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico nosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli latori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli isti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di hio e delle quote di carovita che competono nella misura e con le lita' di cui agli articoli 35 e 33. Ai radiologi sono rimborsate le pellicole radiografiche egate in base al prezzo di listino decurtato del 15%; agli si, inoltre, sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per cistografie e pielografie in base a prezzi di listino delle case uttrici decurtati del 15%. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto atibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico isto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta ione. Il trattamento previsto dall'art. 38 e' riconosciuto tatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero daliero fino a guarigione clinica. Norma finale n. 13 Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto o incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1 mbre 1962, data di istituzione del "premio" di cui all'art. 40, puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio tato in base al precedente incarico. Norma transitoria n. 1 Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui articoli 13, 14 e 16 del presente Accordo sono confermati in ca i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87. Norma transitoria n. 2 Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle uatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attivita' ialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno essivo alla data di conseguimento della libera docenza o del lo di specializzazione. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente rofessionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtu' 'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409/85, la tazione dell'attivita' libero-professionale decorre dal giorno essivo all'iscrizione a tale Albo. Norma transitoria n. 3 L'attivita' extra-moenia di cui all'art. 20 e' facoltativa per i ci ultrasessantacinquenni e/o per quelli che ricoprono un rico di oltre 27 ore settimanali. Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto 'art. 17, comma 2, che in sede regionale siano concordate norme l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. Dichiarazione a verbale n. 2 Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della issione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte lica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a llo regionale. Dichiarazione a verbale n. 3 Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione onale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore onale alla Sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a viduare anche i corrispondenti organismi delle province autonome rento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", erazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione onale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei ci e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei ci e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei ci e degli Odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito 'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. Dichiarazione a verbale n. 5 Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita te agli specialisti ambulatoriali alla data del 1 novembre 1985 ntavano a L. 614.720 mensili correlate al tetto massimo di 156 mensili. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al a 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il ente accordo. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti confermano che per le branche di Anestesiologia e imazione, Branca di Angiologia, Branca di Chirurgia Generale, ca di Diabetologia, Branca di Ematologia, Branca di Igiene e cina Preventiva, Branca di Pediatria, Branca di Pneumologia, ca di Oculistica, Branca di Ostetricia e Ginecologia, Branca di ologia, il termine per la presentazione delle domande di ecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1991, e' stato omune accordo differito al 30 aprile 1990, fermo restando il ine del 31 gennaio 1990 per il possesso dei requisiti e dei li. Dichiarazione a verbale n. 7 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni icative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da vedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali dano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali e risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel o di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', e su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 8 Le parti si danno reciprocamente atto che nel compenso orario di di cui all'art. 32 e' stata accorpata l'indennita' di rammazione sanitaria prevista dall'art. 36 del decreto del idente della Repubblica n. 291/87. Dichiarazione a verbale n. 9 Le parti convengono che per le attivita' di fisiochinesiterapia oordinamento di cui all'art. 18, comma 15, puo' essere affidato uno specialista convenzionato qualora nella struttura siano enti almeno cinque unita' di personale tecnico-sanitario ndente. ALLEGATO A Parte I BRANCA DI ALLERGOLOGIA Branche principali llergologia llergologia ed immunologia clinica Branche affini Medicina generale Medicina interna Patologia generale Clinica medica Immunologia clinica Malattie dell'apparato respiratorio Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Tisiologia e malattie polmonari Patologia speciale medica Clinica medica generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale e clinica medica Immunoematologia Dermosifilopatia Clinica dermosifilopatica Dermatologia e sifilografia Dermosifilopatia e venereologia Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Dermatologia e venereologia Dermosifilopatica Patologia e clinica dermosifilopatica Malattie cutanee e veneree Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio BRANCA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE Branche principali Anestesiologia e rianimazione Anestesia e rianimazione Anestesia Anestesia generale e speciale odontostomatologica Anestesiologia Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica Rianimazione Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Farmacologia Farmacologia applicata Medicina operatoria Nefrologia Tossicologia Tossicologia industriale Tossicologia medica BRANCA DI ANGIOLOGIA Branche principali Angiologia Angiologia e chirurgia vascolare Angiologia medica Cardiologia e malattie dei vasi Malattie cardiovascolari Malattie cardiovascolari e reumatiche Malattie dell'apparato cardiovascolare Vasculopatie Branche affini Cardio-angiopatie Cardio-angio-chirurgia Cardiologia Chirurgia cardiovascolare Chirurgia vascolare Chirurgia toracica e cardiovascolare Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare Geriatria Gerontologia Medicina generale BRANCA DI AUDIOLOGIA Branche principali Audiologia Branche affini Chirurgia Chirurgia generale Chirurgia generale e terapia chirurgica Clinica chirurgica Patologia speciale chirurgica Semeiotica chirurgica Clinica chirurgica e medicina operatoria Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia chirurgica dimostrativa Patologia speciale chirurgica dimostrativa Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Chirurgia d'urgenza Anatomia chirurgica e corso di operazioni Anatomia topografica e chirurgia operativa Medicina operatoria Neurochirurgia Chirurgia dell'infanzia Chirurgia pediatrica Clinica chirurgica infantile Clinica chirurgica pediatrica Chirurgia plastica Chirurgia plastica ricostruttiva Clinica odontoiatrica Odontoiatria e protesi dentale Odontoiatria e protesi dentaria Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) Clinica otorinolaringoiatrica Otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Foniatria BRANCA DI CARDIOLOGIA Branche principali Cardiologia Cardiologia e malattie dei vasi Cardiologia e reumatologia Cardio-reumatologia Cardio-angiopatie Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare Malattie cardiovascolari Malattie cardiovascolari e reumatiche Malattie dell'apparato cardiovascolare Branche affini Angiologia Cardiochirurgia Geriatria Medicina del lavoro Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE Branche principali Chirurgia generale Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia digestiva Chirurgia generale e terapia chirurgica Chirurgia d'urgenza Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso Chirurgia di pronto soccorso Chirurgia geriatrica Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia digestiva chirurgica Chirurgia oncologica Chirurgia sperimentale Clinica chirurgica Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Semeiotica chirurgica Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Cardio-chirurgia Chirurgia addominale Chirurgia dell'apparato dirigente Chirurgia gastroenterologica Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica Chirurgia plastica ricostruttiva Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Clinica chirurgica e medicina operatoria Clinica ostetrica Endocrinochirurgia Medicina operatoria Nefrologia Neuro-chirurgia Ortopedia e traumatologia Ostetricia Ostetricia e ginecologia Otorinolaringoiatria Urologia BRANCA DI CHIRURGIA PEDIATRICA Branche principali Chirurgia pediatrica Chirurgia dell'infanzia Chirurgia infantile Clinica chirurgica pediatrica Clinica chirurgica infantile Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Medicina operatoria BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA Branche principali Chirurgia plastica Chirurgia plastica ricostruttiva Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia della mano Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano Chirurgia generale Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia orale Chirurgia pediatrica Clinica chirurgica e medicina operatoria Odontoiatria e stomatologia Ortognatodonzia Ortopedia e traumatologia Otorinolaringoiatria BRANCA DI DERMATOLOGIA Branche principali Clinica dermosifilopatica Dermotalogia Dermatologia e sifilografia Dermatologia e venereologia Dermosifilopatia Dermosifilopatia e venereologia Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Dermosifilopatica Malattie cutanee e veneree Malattie della pelle e veneree Malattie veneree e della pelle Patologia e clinica dermosifilopatica Branche affini Allergologia Allergologia e immunologia Dermatologia allergologica e professionale Dermatologia pediatrica Dermatologia sperimentale Leporologia e dermatologia tropicale Micologia medica BRANCA DI DIABETOLOGIA Branche principali Diabetologia Clinica medica Clinica medica generale Clinica medica generale e terapia medica Clinica medica e semeiotica Diabetologia e malattie del ricambio Endocrinologia Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e malattie metaboliche Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e patologia costituzionale Malattie del ricambio Malattie endocrine metaboliche Malattie dell'apparato digerente e del ricambio Malattie del fegato e del ricambio Malattie del rene, del sangue e del ricambio Malattie del sangue e del ricambio Medicina costituzionale ed endocrinologia Medicina generale Medicina interna Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale medica e terapia medica Scienze delle costituzioni ed endocrinologia Semeiotica medica Branche affini Dietetica Dietologia Geriatria Gerontologia e geriatria Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Malattie del ricambio e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio BRANCA DI EMATOLOGIA Branche principali Ematologia Ematologia generale Ematologia clinica Ematologia generale clinica e di laboratorio Ematologia clinica e di laboratorio Malattie del sangue Malattie del sangue e del ricambio Malattie del rene, del sangue e del ricambio Malattie del sangue e degli organi emopoietici Patologia del sangue e degli organi emopoietici Malattie del sangue e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Malattie dell'apparato digerente e del sangue Branche affini Analisi chimico-cliniche e di laboratorio Analisi chimico-cliniche e microbiologia Analisi cliniche di laboratorio Biochimica applicata Biochimica e chimica clinica Biologia clinica Chimica biologica e biochimica Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio Microbiologia Microbiologia medica Patologia generale Semeiotica e diagnostica di laboratorio Specialista medico di laboratorio Specialista in analisi cliniche di laboratorio Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA Branche principali Endocrinologia Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e patologia costituzionale Malattie endocrine e metaboliche Medicina costituzionalistica ed endocrinologia Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Branche affini Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Endocrinologia ostetrico-ginecologica Farmacologia Fisiopatologia della riproduzione umana Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA Branche principali Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore Fisiochinesiterapia Fisiochinesiterapia ortopedica Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria Fisioterapia Medicina fisica e riabilitazione Terapia fisica e riabilitazione Chinesiterapia Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica Branche affini Clinica ortopedica Idrologia, climatologia e talassoterapia Idroclimatologia medica e clinica termale Medicina del lavoro Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Neurologia Neuropsichiatria infantile Ortopedia e traumatologia Reumatologia Terapia medica e sistematica ed idrologia medica BRANCA DI FONIATRIA Branche principali Foniatria Audiologia Clinica otorinolaringoiatrica Neuropsichiatria infantile Otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA Branche principali Gastroenterologia Gastroenterologia e endoscopia digestiva Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente Malattie dell'apparato digerente Malattie dell'apparato digerente e del ricambio Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Malattie dell'apparato digerente e del sangue Malattie del fegato e del ricambio Malattie del ricambio e dell'apparato digerente Malattie del sangue e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Branche affini Chirurgia dell'apparato digerente Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI GERIATRIA Branche principali Geriatria Gerontologia e geriatria Diagnostica neurochirurgica Gerontologia Medicina generale Neurologia Neuroradiologia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Semeiotica neurochirurgica BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA Branche principali Idroclimatologia medica e clinica termale Idrologia, climatologia e talassoterapia Idrologia medica Idrologia, crenologia e climatologia Branche affini Chimica applicata all'igiene Igiene Igiene e medicina preventiva Clinica medica Clinica del lavoro Medicina del lavoro Clinica delle malattie del lavoro Malattie del sangue e del ricambio Malattie sangue, rene e ricambio Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio Malattia apparato digerente e ricambio Malattie apparato digerente e sangue Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Gastroenterologia Endocrinologia Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche Malattie endocrine e metaboliche Medicina costituzionale ed endocrinologia Pneumologia Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie Fisiopatologia respiratoria Malattie dell'apparato respiratorio Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Tisiologia Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie polmonari BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Branche principali Epidemiologia Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene generale e speciale Igiene e medicina preventiva Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita' pubblica Igiene pubblica Igiene e sanita' pubblica Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia Branche affini Igiene scolastica Igiene e medicina scolastica Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio Igiene e tecnica e direzione ospedaliera Puericultura ed igiene infantile Parassitologia Igiene e tecnica ospedaliera Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica Microbiologia Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera Statistica sanitaria Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria Statistica medica BRANCA DI MEDICINA INTERNA Branche principali Medicina interna Clinica medica Clinica medica generale Clinica medica generale e terapia medica Clinica medica e semeiotica Medicina generale Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale medica e terapia medica Semeiotica medica Branche affini Allergologia e immunologia clinica Angiologia Cardiologia Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Dietetica Ematologia Endocrinologia Farmacologia Farmacologia clinica Gastroenterologia Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Genetica medica Geriatria Gerontologia Idroclimatologia medica e clinica termale Idrologia, climatologia e talassoterapia Idrologia-crenologia e climato-terapia Idrologia medica Malattie del fegato e del ricambio Malattie infettive Malattie infettive dell'infanzia Malattie infettive tropicali e subtropicali Medicina del lavoro Medicina dello sport Medicina nucleare Medicina preventiva Medicina tropicale e subtropicale Nefrologia Neurologia Oncologia Pediatria Pneumologia Pronto soccorso e terapia di urgenza Reumatologia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Tossicologia medica BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO Branche principali Medicina del lavoro Clinica del lavoro Clinica delle malattie del lavoro Fisiologia e igiene del lavoro industriale Igiene industriale Medicina preventiva delle malattie professionali e psico-tecniche Medicina preventiva dei lavoratori Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Tossicologia industriale Branche affini Tossicologia Tossicologia clinica BRANCA DI MEDICINA LEGALE Branche principali Medicina legale Medicina legale e delle assicurazioni Medicina legale ed infortunistica Branche affini Anatomia ed istologia patologica Antropologia criminale Immunoematologia e servizio trasfusionale Medicina delle assicurazioni Medicina del lavoro Tecnica delle autopsie Tecnica e diagnostica istopatologica Tossicologia forense BRANCA DI MEDICINA NUCLEARE Branche principali Medicina nucleare Fisica nucleare applicata alla medicina Radiologia medica e medicina nucleare Branche affini Radiobiologia Radiodiagnostica Radiologia Radiologia ed elettroterapia Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia e terapia fisica Radioterapia Radioterapia oncologica BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT Branche principali Medicina dello sport Medicina generale Medicina interna Clinica medica Patologia speciale medica Semeiotica medica Clinica medica e semeiotica Clinica medica generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia medica dimostrativa Patologia speciale medica dimostrativa Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale e clinica medica Terapia medica sistematica Chirurgia Chirurgia generale Chirurgia generale e terapia chirurgica Clinica chirurgica Patologia speciale chirurgica Semeiotica chirurgica Clinica chirurgica e medicina operatoria Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia chirurgica dimostrativa Patologia speciale chirurgica dimostrativa Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Chirurgia d'urgenza Chirurgia generale e pronto soccorso Chirurgia infantile Chirurgia dell'infanzia Chirurgia pediatrica Clinica chirurgica infantile Clinica chirurgica pediatrica Clinica ortopedica Ortopedia Ortopedia e traumatologia Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Clinica ortopedica e traumatologica Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia Fisiokinesiterapia ortopedica Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria Medicina fisica e riabilitazione Fisiokinesiterapia Kiranterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore Patologia generale Ematologia Ematologia clinica e di laboratorio Malattie del sangue Malattie del sangue e del ricambio Malattie del sangue, rene e ricambio Patologia del sangue e degli organi emopoietici Fisiologia Malattie del sangue, tubo digerente e del ricambio Malattie del sangue e dell'apparato digerente Farmacologia clinica Cardiologia Cardiologia e malattie dei vasi Cardiologia e reumatologia Cardioreumatologia Malattie cardiovascolari e reumatiche Malattie dell'apparato cardiovascolare Chirurgia infantile Chirurgia dell'infanzia Chirurgia pediatrica Clinica chirurgica infantile Clinica chirurgica pediatrica Clinica dermosifilopatica Dermosifilopatia Dermosifilopatica Dermatologia Dermatologia e sifilografia Dermosifilopatia e venereologia Dermatologia e venereologia Malattie della pelle e veneree Malattie veneree e della pelle Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Patologia e clinica dermosifilopatica Dermatologia allergologica e professionale Endocrinologia Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche Medicina costituzionalistica ed endocrinologia Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienza dell'alimentazione Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Fisiologia e scienza dell'alimentazione Clinica oculistica Oculistica Oftalmologia e oculistica Oftalmia e clinica oculistica Oftalmoiatria e clinica oculistica Oftalmologia e clinica oculistica Patologia e clinica oculistica Patologia oculare e clinica oculistica Clinica pediatrica Pediatria Pediatria e puericultura Patologia e clinica pediatrica Pediatria medica Malattie dell'apparato respiratorio Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Tisiologia e malattie polmonari Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie Tisiologia Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio Reumatologia Tossicologia medica Medicina sociale Pronto soccorso e terapia d'urgenza Audiologia Neurochirurgia Malattie nervose Malattie nervose e mentali Neurologia Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria Neuropatologia e psichiatria Clinica neuropatologica Clinica psichiatrica e neuropatologica Psichiatria e neuropatologia Clinica delle malattie nervose e mentali Clinica neuropsichiatrica Neuropsichiatria infantile Psichiatria Clinica psichiatrica Clinica neurologica e malattie mentali Nefrologia Nefrologia medica Anestesiologia e rianimazione BRANCA DI NEFROLOGIA Branche principali Nefrologia Emodialisi Malattie del rene, sangue e ricambio Nefrologia medica Nefrologia chirurgica Branche affini Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Urologia BRANCA DI NEUROLOGIA Branche principali Neurologia Clinica delle malattie nervose e mentali Clinica neurologica Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropatologica Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose Malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropatologia e psichiatria Neuropsichiatria Psichiatria e neuropatologia Branche affini Clinica psichiatrica Medicina generale Neurochirurgia Neurofisiopatologia Neurologia psichiatrica Neuropsichiatria infantile Neuropsicofarmacologia Neuroradiologia Psichiatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Branche principali Neuropsichiatria infantile Branche affini Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria Genetica medica Igiene mentale Neurologia Neuropsicofarmacologia Pediatria Psichiatria Psichiatria infantile Psicologia Psicologia dell'eta' evolutiva Psicologia medica Psicologia sperimentale BRANCA DI OCULISTICA Branche principali Oculistica Clinica oculistica Patologia e clinica oculistica Patologia oculare e clinica oculistica Oftalmologia Oftalmia e clinica oculistica Oftalmoiatria e clinica oculistica Oftalmologia e clinica oculistica Oftalmologia e oculistica Branche affini Chirurgia oculare Ottica fisiologica Ottica fisiopatologica BRANCA DI ODONTOIATRIA Branche principali Odontoiatria Clinica odontoiatrica Clinica odontoiatrica e stomatologia Odontoiatria e protesi dentale o dentaria Odontostomatologia Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria Stomatologia Branche affini Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia orale Chirurgia plastica Ortognatodonzia Otorinolaringoiatria BRANCA DI ONCOLOGIA Branche principali Oncologia Chemioterapia antiblastica Oncologia medica Oncologia clinica Branche affini Chemioterapia Citochimica ed istochimica Citologia Citopatologia Istituzioni di patologia generale Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Medicina del lavoro Medicina generale Medicina nucleare Oncologia generale Oncologia sperimentale Patologia generale Radiobiologia Radiodiagnostica Radiologia Radiologia medica Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radioterapia Radioterapia fisica Radioterapia oncologica Tecnica e diagnostica istopatologica Terapia medica sistematica BRANCA DI ORTOPEDIA Branche principali Ortopedia Clinica ortopedica Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia e traumatologia Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Branche affini Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in ortopedia Chirurgia della mano Chirurgia generale Chirurgia plastica Fisiochinesiterapia ortopedica Fisioterapia e riabilitazione Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi Terapia fisica Traumatologia BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA Branche principali Ostetricia e ginecologia Clinica ostetrica e ginecologica Fisiopatologia ostetrica e ginecologica Patologia ostetrica e ginecologica Patologia e clinica ostetrica e ginecologica Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Endocrinologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia della riproduzione e della sterilita' Fisiopatologia della riproduzione umana Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica Genetica medica Medicina operatoria BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA Branche principali Otorinolaringoiatria Clinica otorinolaringoiatrica Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Branche affini Audiologia Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA Branche principali Analisi chimico-cliniche di laboratorio Analisi chimico-cliniche e microbiologia Analisi cliniche di laboratorio Biochimica applicata Biochimica e chimica clinica Biologia clinica Chimica biologica e biochimica Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio Microbiologia Microbiologia medica Patologia generale Semeiotica e diagnostica di laboratorio Specialista medico di laboratorio Specialista in analisi cliniche e di laboratorio Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista Branche affini Anatomia ed istologia patologica Chimica clinica Chimica e microscopia clinica Citochimica ed istochimica Citologia Citopatologia Diagnostica di laboratorio Ematologia Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igienita' e sanita' pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Immunopatologia Immunologia Immunoematologia Istituzioni di patologia generale Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Medici laboratoristi Micologia medica Parassitologia Parassitologia medica Settore laboratorista Settore e medici laboratoristi Tecnica e diagnostica istopatologica Virologia BRANCA DI PEDIATRIA Branche principali Pediatria Clinica pediatrica Patologia e clinica pediatrica Patologia neonatale Pediatria e puericultura Pediatria preventiva sociale Pediatria preventiva e puericultura Pediatria sociale e puericultura Puericultura Branche affini Clinica delle malattie tripicali e subtropicali Genetica medica Malattie infettive Malattie infettive dell'infanzia Malattie infettive tropicali e subtropicali Medicina generale Medicina ed igiene scolastica Medicina tropicale e subtropicale Neonatologia Nipiologia Nipiologia e paidologia Puericultura e dietetica infantile Puericultura ed igiene infantile Puericultura dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI PNEUMOLOGIA Branche principali Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie Fisiopatologia respiratoria Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Malattie dell'apparato respiratorio Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Tisiologia Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie polmonari Branche affini Chirurgia toracica Geriatria Gerontologia Medicina del lavoro Medicina generale Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Riabilitazione respiratoria Riabilitazione cardiaca e respiratoria BRANCA DI PSICHIATRIA Branche principali Psichiatria Clinica delle malattie nervose e mentali Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropatologia e psichiatria Neuropsichiatria Psichiatria e neuropatologia Branche affini Antropologia criminale Clinica neurologica Clinica neuropatologica Criminologia clinica igiene mentale Neurologia Neurologia psichiatrica Neuropsichiatria infantile Neuropsicofarmacologia Psichiatria infantile Psicologia clinica Psicologia del ciclo di vita Psicologia sociale applicata BRANCA DI RADIOLOGIA Branche principali Radiologia Radiologia e elettroterapia Radiologia e fisioterapia Radiologia medica Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia e terapia fisica Radiologia diagnostica Radiodiagnostica Branche affini Fisica nucleare applicata alla medicina Medicina nucleare Medicina nucleare ed oncologia Neuroradiologia Radiobiologia Radioterapia Radioterapia oncologica BRANCA DI REUMATOLOGIA Branche principali Reumatologia Branche affini Cardioreumatologia Farmacologia Malattie cardiovascolari e reumatiche Medicina generale Pediatria terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA Branche principali Dietologia Fisiologia e scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione e dietetica Branche affini Auxologia normale e patologica Biochimica applicata Chimica biologica Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Farmacologia Fisiologia della nutrizione Fisiologia umana Gastroenterologia Geriatria Gerontologia Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igiene scolastica Igiene e medicina scolastica Igiene e sanita' pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene tecnica e direzione ospedaliera Igiene generale e speciale Idrologia medica Malattie del ricambio Medicina generale Medicina del lavoro Patologia neonatale Pediatria Puericultura Puericultura ed igiene infantile Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia Puericultura e dietetica infantile Terapia medicasistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Endocrinologia e malattia del ricambio Medicina costituzionalistica endocrinologia Malattia dell'apparato digerente e del ricambio Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Malattie del fegato e del ricambio Medicina interna Clinica medica Clinica medica generale Patologia speciale medica Clinica medica e semeiotica Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale e clinica medica Clinica pediatrica Patologia e clinica pediatrica Gerontologia e geriatria Gastroenterologia e endoscopia digestiva BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA Branche principali Tossicologia Tossicologia clinica Tossicologia medica Tossicologia industriale Tossicologia forense Branche affini Analisi chimico-cliniche e microbiologia Anatomia ed istologia patologica Anatomia patologica Anatomia patologica e tecnica di laboratorio Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio Anestesia e rianimazione Anestesiologia e rianimazione Biochimica e chimica clinica Cardiologia Farmacologia Farmacologia clinica Farmacologia applicata Malattie del fegato e del ricambio Medicina interna Nefrologia Nefrologia medica Parassitologia medica Pronto soccorso e terapia d'urgenza Virologia Microbiologia Microbiologia applicata Clinica medica generale Clinica medica Medicina generale Patologia speciale medica Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Patologia speciale e clinica medica BRANCA DI UROLOGIA Branche principali Clinica delle malattie delle vie urinarie Clinica urologica Malattie delle vie urinarie Malattie genito-urinarie Nefrologia chirurgica Patologia e clinica delle vie urinarie Urologia Branche affini Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Chirurgia pediatrica Medicina operatoria Nefrologia ALLEGATO A Parte II LI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE EGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO. Titoli Punteggio - - TITOLI ACCADEMICI 1) Voto di laurea: Voto di laurea 110 e lode 0,60 Voto di laurea 110 0,50 Voto di laurea da 101 a 109 0,40 2) Specializzazioni o libere docenze in branche principali: per la prima specializzazione o libera docenza 3,00 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 1,00 3) Specializzazioni o libere docenze in branche affini: per la prima specializzazione o libera docenza 1,20 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 0,40 4) Voto di specializzazione: voto di specializzazione 70/70 in branca principale (una sola volta) 0,80 l concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la ializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta unteggio previsto. Titoli Punteggio - - TITOLI DI CARRIERA 1) Attivita' specialistica prestata nella ca principale a seguito di regolare collocamento e piante organiche delle Unita' sanitarie locali so ospedali pubblici nelle posizioni funzionali iste all'allegato n. 1 (Ruolo sanitario - Tabella A ofilo professionale "medici") di cui al decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: - Primario ospedaliero 3,00 - Aiuto 1,20 - Assistente 0,72 2) E' valutata con gli stessi punteggi di cui al punto 1) tivita' specialistica prestata nella branca principale presso dali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge ro esibizione di valida documentazione rilasciata dai competenti ni in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di na nella posizione di primario, aiuto, assistente. 3) E' valutata con gli stessi punteggi di cui al punto 1) tivita' specialistica prestata nella branca principale presso i enti pubblici, anche locali, istituti di ricovero e cura a ttere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca, Istituto riore di Sanita', purche' gli interessati siano stati equiparati posizioni funzionali di primario ospedaliero, aiuto, esponsabile ospedaliero ed assistente, medico secondo quanto isto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre , n. 761. Titoli Punteggio - - 4) Attivita' specialistica prestata nella branca principale in ita' di Ufficiale Medico in S.P.E. in Ospedali Militari e/o tture sanitarie militari: - Capo reparto 3,00 - Assistente di reparto 1,20 5) Attivita' specialistica a rapporto di dipendenza prestata a branca principale presso Cliniche e Istituti universitari di vero e cura nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del stro della Pubblica Istruzione del 9 novembre 1982, n. 83, ed disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica uglio 1980, n. 382: - Professore ordinario e/o straordinario e/o incaricato 3,00 - Professore associato 1,20 - Ricercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato 0,72 ota alla lettera B): Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di iera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi i o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina orale o del Consiglio di amministrazione o degli organi etenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto carico complessivamente per almeno 12 mesi dopo il conseguimento titolo di specializzazione o libera docenza. Titoli Punteggio - - TITOLI DA RAPPORTO CONVENZIONALE 1) Attivita' specialistica prestata a rapporto convenzionale a branca principale presso strutture pubbliche extra degenza a ito di conferimento di incarico a tempo indeterminato ai sensi decreto del Presidente della Repubblica n. 291 dell'8 giugno 1987 cordi precedenti relativi allo stesso settore: - oltre dieci anni di rapporto convenzionale 3,00 - da cinque a nove anni, sei mesi e un giorno di rapporto convenzionale 1,20 - fino a quattro anni, sei mesi e un giorno di rapporto convenzionale 0,72 ote alle lettere B) e C): I titoli di cui alle lettere B) e C) non sono cumulabili. Al concorrente che sia contemporaneamente in possesso di piu' li di carriera verra' valutato il titolo che comporta il eggio piu' alto. Gli interessati dovranno esibire valida documentazione sciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli emi dei provvedimenti di nomina o di conferimento di incarico ialistico, la relativa decorrenza, nonche' la qualifica ibuita. Titoli Punteggio - - ATTIVITA' PROFESSIONALE 1) Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in uatoria presso: - Enti o Istituzioni pubbliche 0,72 - Enti o Istituzioni private e libera professione 0,60 Titoli Punteggio - - 2) Attivita' professionale svolta in branca affine dopo la data conseguimento del diploma di specializzazione e/o di libera nza in una o piu' branche affini presso: - Enti o Istituzioni pubbliche 0,48 - Enti o Istituzioni private e libera professione 0,36 ote alla lettera D): Il punteggio di cui alla lettera D) si riferisce ad un anno di vita' professionale ed e' frazionabile in dodicesimi - 16 giorni valgono a mese intero. L'attivita' professionale contemporaneamente prestata non e' labile; pertanto viene valutata solo l'attivita' che comporta il eggio piu' alto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'attivita' essionale i concorrenti devono presentare idonea documentazione sciata dagli organi responsabili degli enti o istituzioni presso quali esso e' stato svolto. L'attivita' specialistica ro-professionale da valutare ai fini della formazione delle uatorie e' calcolata dal giorno successivo alla data di eguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione. Per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai essionisti che accedono alle relative graduatorie in virtu' 'iscrizione allo speciale Albo di cui alla legge n. 409/1985, la tazione dell'attivita' libero-professionale decorre dal giorno essivo all'iscrizione a tale Albo. E' in facolta' dell'ente erogatore di esperire indagini circa tenticita' della documentazione prodotta. RVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO servizio medico prestato all'estero in istituzioni e fondazioni tarie pubbliche, se riconosciuto con le modalita' di cui alla e 10 luglio 1960 n. 735 e decreto ministeriale 30 gennaio 1982 24, e' equiparato al servizio prestato presso enti o istituzioni liche sul territorio nazionale ai fini dell'attribuzione dei eggi per titoli di carriera ed esercizio professionale. TIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO attivita' medica svolta in favore dei lavoratori italiani estero sara' riconosciuta in base ai criteri che verranno rminati dal decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. el decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1980, n. ONTOIATRI i confronti degli odontoiatri partecipanti alle graduatorie per ranca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di iera e dell'esercizio professionale si fa riferimento alla data scrizione nello speciale albo degli odontoiatri ai sensi della e n. 409 del 1985. NORME FINALI Resta confermata la titolarita' degli incarichi conferiti prima 'entrata in vigore del presente allegato, sulla base di titoli di all'epoca del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli chi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo. Si concorda sulla opportunita' di incontri annuali per la tuale revisione e l'aggiornamento della parte prima dell'allegato Tali incontri si svolgeranno in tempi utili affiche' gli ornamenti concordati possano avere applicazione in sede di azione delle graduatorie nell'anno successivo. e intese intervenute sulla materia sono approvate con decreto del stro della Sanita'. ALLEGATO B ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI .......................... TTO: Domanda di inclusione nella graduatoria di.................. ................................................ della Provincia ............................................................ per no 19............ per il conferimento degli incarichi ialistici presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai i dell'Accordo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali. l sottoscritto Dott. .......................................... a .... (Prov. di...............................) il............... dente in .................. (Prov. di....................................) .................................... n. ....... CAP.............. :........................... laureato in ...................... itto all'Ordine Provinciale dei medici e degli odontoiatri di ................................................................ ata............................................. chiede, ai sensi vigente accordo collettivo nazionale con i medici specialisti latoriali di essere incluso per l'anno........................... ......... nella graduatoria di ................................ tiva alla Provincia ............................................ cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. tale fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti cati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea mentazione. ........................... ............................... Data Firma Spazio riservato all'ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri i attesta che il Dr. .......................................... lta aver conseguito: ) La laurea in .................... in data..................... voti........................... presso l'Universita' di ........ ) L'abilitazione all'esercizio professionale in data .......... so l'Universita' di ............................................ ) iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia ...................... in data................................... ) iscritto allo speciale albo degli odontoiatri della provincia .................. in data...................................... ) il diploma di specializzazione: lla branca di ................. in data....................... lla branca di ................. in data....................... lla branca di ................. in data....................... ) la libera docenza: lla branca di ................. in data....................... lla branca di ................. in data....................... lla branca di ................. in data....................... ono stati irrogati a carico del Professionista i sottoindicati vedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni iste dagli accordi: ________________________________________________________________ ........................... .............................. Data Timbro e firma del Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri (o suo delegato) IO NOTIZIE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA UATORIA PER L'ANNO............................... BRANCA DI .... IO NOTIZIE DA COMPILARE ANNUALMENTE DA PARTE DEGLI SPECIALISTI RICATI l sottoscritto (cognome) ...................................... e) .................... nato il................................. .... (provincia di.............................................. ............) recapito professionale in ...................................... ........................................ n. .................... ............................................. Tel. .............. DICHIARA ossedere i seguenti titoli: ) TITOLI ACCADEMICI ) Laurea in medicina o odontoiatria: ea in .................................. con voto............... eguita il...................... presso l'Universita' di ........ ) Specializzazioni o libere docenze in branca principale: Specializzazione/libera docenza in ............................ eguita il........................ presso l'Universita' di ...... voto...................... Specializzazione/libera docenza in ............................ eguita il....................................................... presso l'Universita' .. voto...................... Specializzazione/libera docenza in ........... .. eguita il.................. presso l'Universita' .. voto...................... Specializzazione/libera docenza in ............... eguita il........................ presso l'Universita' di ...... voto...................... ) Specializzazioni o libere docenze in branca affine: Specializzazione/libera docenza in ............................ eguita il........................ presso l'Universita' di ...... Specializzazione/libera docenza in ............................ eguita il........................ presso l'Universita' di ...... ) TITOLI DI CARRIERA ) Attivita' specialistica prestata nella branca principale a ito di regolare collocamento nelle piante organiche delle S.LL. presso ospedali pubblici nelle posizioni funzionali iste all'allegato n. 1 (Ruolo sanitario - Tab. A - profilo essionale "medici") di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: rimario ospedaliero ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ iuto ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ssistente ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso dali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge: rimario ospedaliero ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ iuto ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ssistente ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso i Enti pubblici, anche locali, Istituti di ricovero e cura a ttere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricovero e cura a ttere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca, Istituto riore di Sanita', purche' l'interessato sia stato equiparato alle zioni funzionali di primario ospedaliero, aiuto, corresponsabile daliero ed assistente medico secondo quanto previsto dal D.P.R. icembre 1979 n. 761: rimario ospedaliero ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ iuto/corresponsabile ospedaliero ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ssistente ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ) Attivita' specialistica prestata nella branca principale in ita' di Ufficiale Medico in S.P.E. - in Ospedali militari e/o tture sanitarie militari: apo reparto ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ssistente di reparto ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ) Attivita' specialistica a rapporto di dipendenza prestata nella ca principale presso cliniche e istituti universitari di ricovero ra nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del Ministro a Pubblica Istruzione del 9 novembre 1982 n. 83 ed alle osizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382: rofessore ordinario e/o straordinario e/o incaricato ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ rofessore associato ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.................................................... so ..................................................... ................ al...................................... so ..................................................... icercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato ................ al...................................... so ..................................................... ................ al...................................... so ..................................................... ................ al...................................... so ..................................................... ) TITOLO DA RAPPORTO CONVENZIONALE ttivita' specialistica prestata a rapporto convenziona ca principale presso strutture pubbliche extra degenza a seguito onferimento di incarico a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R. 91 dell'8 giugno 1987 e accordi precedenti relativi allo stesso ore: ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ) ATTIVITA' PROFESSIONALE ) Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in uatoria: nti o istituzioni pubbliche ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ nti o istituzioni private ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ibera professione ................ al.............................................. ................ al.............................................. ) Attivita' professionale svolta in branca affine dopo la data conseguimento del diploma di specializzazione e/o di libera nza in una o piu' branche affini presso: nti o istituzioni pubbliche ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ nti o istituzioni private ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ ibera professione ................ al.............................................. ................ al.............................................. ) SERVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO ervizio medico prestato all'estero in istituzioni e fondazioni tarie pubbliche riconosciute con le modalita' di cui alla legge uglio 1960 n. 735 e D.M. 30 gennaio 1982 art. 24: ................ al.............................................. so .... localita'.................................................. ................ al.............................................. so .... localita'.................................................. F) ATTIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO ttivita' medica svolta in favore dei lavoratori italiani estero, riconosciuta in base ai criteri che verranno determinati decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. uglio 1980 n. 618: ................ al.............................................. so ............................................................ ................ al.............................................. so ............................................................ DICHIARA ANCORA DI (Barrare la voce che interessa) a) avere un rapporto di lavoro subordinato so qualsiasi ente pubblico o privato con eto di libero esercizio professionale ........ SI NO b) svolgere attivita' medico-generica uanto medico di libera scelta a ciclo iducia iscritto negli elenchi previsti a convenzione unica dei medici generici ...... SI NO c) essere iscritto negli elenchi dei ci pediatri di libera scelta ................. SI NO d) esercitare la professione medica con orto di lavoro autonomo retribuito ettariamente presso enti o strutture tarie pubbliche o private non appartenenti ervizio sanitario nazionale e che non adottino lausole normative ed economiche dell'accordo so .......................................... SI NO e) operare a qualsiasi titolo in case di cura enzionate con U.S.L. caso affermativo indicare la U.S.L. ......... SI NO f) svolgere attivita' fiscali per conto di U.S.L. caso affermativo indicare la U.S.L........... SI NO g) avere una qualsiasi forma di cointeressenza tta o indiretta e con qualsiasi rapporto di resse con case di cura private e industrie aceutiche ................................... SI NO DICHIARA altresi' i percepire indennita' di rischio in base ad o rapporto lavorativo........................ SI NO caso di risposta affermativa indicare il tipo ttivita' svolta e la misura dell'indennita' epita) ...................................... SI NO DICHIARA infine ercepire ad altro titolo: uote di caro-vita ............................ SI NO ndennita' integrativa speciale ............... SI NO ............................. ............................... (Data) (Firma) l sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme nti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui iarato nel presente foglio notizie: ............................. .............................. (Data) (Firma per esteso) ______ N.B. - Il presente foglio notizie, con le appropriate modificazioni, e' utilizzato anche per le comunicazioni che annualmente i titolari di incarico devono fornire ai sensi dell'art. 17. In tal caso esso deve essere inviato all'assessore regionale alla sanita', quale presidente del comitato di cui all'art. 13. __________________ ALLEGATO C SPECIALISTI AMBULATORIALI Prestazioni di particolare impegno professionale e prestazioni di particolare impegno professionale di cui al ente allegato ancorche' ascritte a specifiche branche possono re effettuate anche da specialisti di branche diverse nonche' dai ci di cui alla norma finale n. 11. Atti ed interventi comuni Impegno orario tutte le branche specialistiche professionale -- -- onsulto ambulatoriale con il medico generico e/o pecialista di altra banca . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' onsulto domiciliare con il medico generico e/o on specialista di altra branca . . . . . . . . . . . . . . 90' Allergologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- est cutanei per gruppo di allergeni (6 x gruppo) 15' Atti ed interventi professionale -- -- etodi elisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' arker epatite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' oxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' ubeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' ap test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' osaggi morfina e derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' etodi RIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' e maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 19 per questa ranca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle re di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i rofessionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le restazioni vengono eseguite. Anestesiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- nestesie periferiche: a) loco regionale per infiltrazione . . . . . . . . . . . . 15' b) tronculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' c) plessica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' restazione anestesiologica in corso di ndagini diagnostiche speciali (contra- tografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o i piccoli interventi terapeutici posizionamento spirali, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . 30' nalgesia o sedazione in corso di indagini iagnostiche come sopra o di piccoli nterventi terapeutici (posizionamento pirali, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' lettroanalgesia transcutanea (Tens) . . . . . . . . . . . . 30' nfiltrazione anestetica faccette articolari ertebrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Angiologia e angiochirurgia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- opplersonografia: un arto (arteriosa e venosa) . . . . . . 15' opplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) . . . . . . 30' otopletismogramma (per singola zona) . . . . . . . . . . . 15' niezioni sclerosanti (per seduta) . . . . . . . . . . . . . 15' egatura della safena alla crosse . . . . . . . . . . . . . 60' egatura di vena perforante incontinente . . . . . . . . . . 60' letismogramma (per ciascun arto) . . . . . . . . . . . . . 15' eografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' oppler vasi sopraortici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Audiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- mpedenziometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Cardiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- CG dinamico sec. Holter completo . . . . . . . . . . . . . 45' cocardiogramma completo m. Mode . . . . . . . . . . . . . . 30' cocardiogramma completo bidimensionale . . . . . . . . . . 30' co-doppler-grafia cardiaca completa . . . . . . . . . . . . 30' CG a domicilio (oltre la visita) . . . . . . . . . . . . . 15' est ECG al cicloergometro . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Chirurgia generale e chirurgia infantile Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Ascesso: incisione di ascesso superficiale o circoscritto 10' Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico . . . . . 15' Biopsia linfonodi ascellari . . . . . . . . . . . . . . . 50' Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo . . . . . . 20' Patereccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Unghia: asportazione di unghia incarnita . . . . . . . . . 10' Unghia: cura radicale di unghia incarnita . . . . . . . . 15' Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale . . . . . . 30' Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Flemmone: incisione di flemmone superficiale . . . . . . . 15' Flemmone: incisione di flemmone profondo . . . . . . . . . 30' Lingua: frenulotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Mammella: incisione di ascesso mammario profondo . . . . . 15' Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Ano: escissione di noduli emorroidali isolati . . . . . . . 30' Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati . . . . . . 20' Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne . . . . . . . . 20' Ano: legatura con elastici di emorroidi interne . . . . . . 20' Escissione di papilla anale ipertrofica . . . . . . . . . . 15' Agoaspirato mammario per esame citologico . . . . . . . . . 15' Agoaspirato tiroideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Asportazione cisti della mammella . . . . . . . . . . . . . 30' Svuotamento ematoma per aspirazione . . . . . . . . . . . . 15' Biopsia linfonodi cervicali . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Chirurgia plastica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- sportazione di piccole neoformazioni benigne el volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' ntervento per tumori benigni di medie proporzioni ei tessuti molli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' xeresi di tumore maligno superficiale . . . . . . . . . . . 30' xeresi di tumore maligno del volto . . . . . . . . . . . . 30' icatrici piccole del volto esiti di traumatismi: rattamento (per cicatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . 30' icatrici piccole esiti di traumatismi: rattamento correttivo (per cicatrice) . . . . . . . . . . . 15' aser terapia cutanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Dermatologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- rioterapia con protossido d'azoto . . . . . . . . . . . . . 15' rioterapia con azoto liquido . . . . . . . . . . . . . . . 10' rioterapia con neve carbonica (per seduta) . . . . . . . . 10' ermoabrasione meccanica con anestesia locale . . . . . . . 30' auterizzazione, diatermoelettrocoagulazione i cisti, fibromi, lipomi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . 15' relievi per biopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' sportazioni di piccole neoformazioni del volto . . . . . . 30' sportazioni di piccoli tumori benigni e cisti . . . . . . . 15' Diabetologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- est dinamici per la valutazione della funzionalita' ancreatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Fisiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- anipolazioni vertebrali (manu medica) . . . . . . . . . . . 15' same elettrodiagnostico con curve I/T . . . . . . . . . . . 15' ieducazione logopedica individuale (ciclo di ei sedute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' ieducazione neuromotoria (ciclo di sei edute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' nfiltrazioni con medicamenti . . . . . . . . . . . . . . . 15' esoterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' lettroanalgesia transcutanea (TENS) . . . . . . . . . . . . 15' rotocollo di riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . 15' aserterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Gastroenterologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- sofagoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' astroscopia (esofagogastroscopia) . . . . . . . . . . . . . 30' uodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) . . . . . . . . . 60' ettosigmoidoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' olonscopia parziale (sinistra) . . . . . . . . . . . . . . 60' norettoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' ondaggio gastrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' ondaggio duodenale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Malattie dell'apparato respiratorio Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- pirometria globale (prove di funzionalita' espiratoria) con volume residuo . . . . . . . . . . . . . . 20' dem piu' determinazione consumo O2 . . . . . . . . . . . . 30' oracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Medicina del lavoro Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- ertificato di idoneita' al lavoro specifico . . . . . . . . 30' pirometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' rgometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Medicina dello sport Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- rgometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' pirometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' .R.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Medicina legale Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- isite collegiali richieste da leggi o regolamenti da enti pubblici o privati: senza relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' con relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' onsulenze tecniche in tema di responsabilita' civile di polizze per infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Neurochirurgia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- eurolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' eurorafia di piccoli nervi . . . . . . . . . . . . . . . . 60' iopsia e prelievo di nervo . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Neurologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- same elettromiografico (piu' la visita): per segmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' per segmento con velocita' di conduzione motoria . . . . . 15' per segmento con velocita' di conduzione sensitiva . . . . 15' lettroencefalogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Neuropsichiatria infantile Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- sicoterapia individuale (per seduta) . . . . . . . . . . . 30' sicoterapia nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . 30' Oculistica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Disostruzione chiusura canale lacrimale . . . . . . . . . 15' Intervento per calazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Sutura palpebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Tarsografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Asportazione piccoli tumori e cisti . . . . . . . . . . . 30' Ascesso palpebrale (incisione) . . . . . . . . . . . . . . 10' Estrazione corpi estranei dalla cornea . . . . . . . . . . 10' Asportazione corpi estranei . . . . . . . . . . . . . . . 10' Piccole cisti congiuntivali . . . . . . . . . . . . . . . 20' Pterigio o pinguecola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Stricturotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Campimetria - perimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Odontoiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Radiografia endorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Estrazione del terzo molare in disodontiasi . . . . . . . 15' Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Apicectomia (esclusa cura canalare) . . . . . . . . . . . 45' Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) . . . . . . . . 15' Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembi a distanza dall'estrazione . . . . . . . . 20' Intervento per cisti mascellari o mandibolari RX accertati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Carie penetrante: cura e otturazione con terapia analare per denti monocanalari (compreso restauro oronale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Carie penetrante: cura e otturazione con terapia analare per denti pluriradicolati (compreso estauro coronale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) . . . . . . . . 20' Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico . . . . . . 30' Prestazioni protesiche: programma terapeutico . . . . . . . 30' Oncologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Iniezione di antiblastici . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti rattati contemporaneamente . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Ortopedia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede . . . . . . . . . 30' Bendaggio a 8 per clavicola . . . . . . . . . . . . . . . 30' Bendaggio secondo Dessault semplice . . . . . . . . . . . 30' Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato . . . . . . . 30' Applicazione gessi (voce unica) . . . . . . . . . . . . . 30' Busto gessato con o senza spalle . . . . . . . . . . . . . 45' Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta . . . . . . 30' Fratture medie segmenti: riduzione incruenta . . . . . . . 30' Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta . . . . . . 30' Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . . . 15' Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . 15' Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . 15' Tenolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Tenorrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche e/o perotulee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Amputazione di piccoli segmenti . . . . . . . . . . . . . 30' Artrocentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Ostetricia e ginecologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Biopsia mirata della vulva . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Biopsia della vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Biopsia della portio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Biopsia mirata cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Diatermocoagulazione del collo uterino . . . . . . . . . . 15' Asportazione di polipi utero-cervicali . . . . . . . . . . 15' Applicazione di I.U.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale . . . . . . 15' Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Prelievo secreti per strisci citologici . . . . . . . . . . 10' Otorinolaringoiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, inofaringe, cavo orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Prelievo per biopsia laringea . . . . . . . . . . . . . . 60' Cateterismo tubarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Riduzione fratture nasali: semplici . . . . . . . . . . . 30' Causticazioni varici del setto . . . . . . . . . . . . . . 10' Cauterizzazione dei turbinati (per lato) . . . . . . . . . 10' Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . 10' Tamponamento nasale posteriore . . . . . . . . . . . . . . 15' Audiogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Pediatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Frenulotomia linguale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Frenulotomia del prepuzio . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Psichiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Psicoterapia individuale (per seduta) . . . . . . . . . . 30' Psicoterapia nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . 30' Radiodiagnostica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Colangiografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Urografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Studio eta' ossea del bambino . . . . . . . . . . . . . . 20' Clisma opaco doppio contrasto . . . . . . . . . . . . . . 45' Stomaco e duodeno doppio contrasto . . . . . . . . . . . . 30' Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Reumatologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Infiltrazioni intrarticolari . . . . . . . . . . . . . . . 15' Scienze dell'alimentazione Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- Protocollo dietetico computerizzato . . . . . . . . . . . 30' Protocollo 1a dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Urologia Endoscopia vescicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia) . . . . . . . 40' Circoncisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' Cateterismo dell'uretere . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' Causticazione endoscopica uretro-prostatica oltre l'endoscopia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' Elettrocoagulazione endoscopica vescicale . . . . . . . . 40' Profilo pressorio uretrale . . . . . . . . . . . . . . . . 40' Esame urodinamico completo . . . . . . . . . . . . . . . . 40' _______________ ALLEGATO D LITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESICHE ENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI. ) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le izioni di eseguibilita' degli interventi demandati allo ialista ambulatoriale, previsti dall'art. 18, comma 19 - lett. l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di e le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' essionale finalizzata all'applicazione di protesi dentarie e dontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al ente documento. ) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del izio e a garanzia della professionalita' della categoria degli ialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenza che, nella viduazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le S.LL. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza so i laboratori stessi delle condizioni organizzative, ico-strumentali e di personale idonee a garantire obiettivamente ualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in zione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena ondenza alle prescrizioni dello specialista. ) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, estuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed dontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' essionale dello specialista odontoiatra. n particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli ni sanitari delle UU.SS.LL., sono di esclusiva competenza dello ialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel etto delle norme deontologiche che regolano la professione: a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato applicazione della protesi; b) l'effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche ssarie alla preparazione del cavo orale; c) la rilevazione delle impronte; d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli stiti stessi. Per la prescrizione medesima si conviene 'impiego di modulario analogo al fac-simile allegato; e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni; f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la izzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato; g) le operazioni di applicazione delle protesi; h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della ondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia piano merceologico; i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua ifica; l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale a idoneita' della protesi. n conseguenza di quanto sopra si chiarisce che devono intendersi usi i rapporti professionali diretti tra l'assistito e il ratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione a protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero aurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione lutiva della convenzione con il laboratorio. ) Le parti convengono che le UU.SS.LL., nelle fasi di svolgimento piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita iesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un totecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo gimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle vita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore. ) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del izio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, olineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento 'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui e effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico. ) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione 'attivita' protesica si richiamano le norme di cui all'art. 10, a 2. Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16 bre 1984, l'esecuzione delle attivita' protesiche puo' essere data agli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad ttare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette vita'. ) Le clausole del presente documento si estendono, con gli rtuni adattamenti, all'attivita' ortesica. ) Dotazione del gabinetto odontoiatrico: riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, ressore; apparecchio radiografico endorale; servomobili; sgabello per operatore; sterilizzatrice; strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese le canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e dontologia. ) Dotazione specifica per protesi ed ortesi: portaimpronte alluminio forate; portaimpronte anatomiche serie complete; alginato; materiale prima impronta; prese diamante per preparazione turbo trapano; prese tungsteno per preparazione turbo trapano; ruotine per denti varie forme; ruotine per acciaio varie forme; punte montate per ritocco forme varie e tipi; ruotine diamantate varie forme; pinza universale; pinza Waldasch; pinza Adams; pinza piegafili; pinza tronchese; pinze ossivore; pinza Reynolds; martello leva-corone; scodelle per gesso ed alginato varie forme; spatole per cera grandi e piccole; spatole per cera Lecron; gesso duro per modelli; gesso extra duro rosa; gesso per ortodonzia bianco; corona provvisorio policarbonato; carta per articolazione blu e rossa; confezione cemento per fissaggio protesi; resina a freddo per provvisori; resina per riparazioni rapide; cera collante; resina per ribassare; cera per masticazione; cera per modellare; micromotore laboratorio per ritocchi protesi; spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi; base platten argentate. IZIO SANITARIO NAZIONALE Foglio n. 1 - per l'assistito one ..................... N. d'ordine ...................... a' Sanitaria Locale ..... IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA ________________________________________________________________ stito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita liare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia dente a ..........Via............................... N. ........ ........................ Tessera............................... ________________________________________________________________ CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- ___________________________I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I____________________________________ I L'assistito, munito del presente DESCRIZIONI PROTESI I glio, dovra' presentarsi presso chema, Tipo, Colore) I questo gabinetto odontoiatrico per I l'effettuazione delle prove o per I l'applicazione definitiva della I protesi nei giorni ................ ________________________________________________________________ AVORI VARI E RIPARAZIONI I I I I____________________________________ I La protesi e' stata applicata il I giorno ............................ I L'Odontoiatra I Firma Controfirma Timbro I Odontoiatra assistito USL ......................... I ........... .......... ...... I ________________________________________________________________ N.B. - L'assistito, per qualunque ragione o esigenza attinenti la protesi, devra' rivolgersi a questa Unita' Sanitaria Locale. Segue: ALLEGATO D IZIO SANITARIO NAZIONALE one ..................... Foglio n. 2 - per il laboratorio a' Sanitaria Locale odontotecnico convenzionato IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA N. d'ordine ...................... IO COMMISSIONE Laboratorio convenzionato ......................... ________________________________________________________________ stito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita liare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia dente a ..........Via............................... N. ........ ........................ Tessera............................... ________________________________________________________________ CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- ___________________________I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I____________________________________ I Il laboratorio convenzionato e' im- DESCRIZIONI PROTESI I pegnato ad apprestare quanto di chema, Tipo, Colore) I propria competenza per l'effettua- I zione delle prove o per l'applica- I zione delle protesi nei giorni .... I ................................... ________________________________________________________________ AVORI VARI E RIPARAZIONI I SEZIONE RISERVATA PER L'USO I INTERNO DEL LABORATORIO I____________________________________ I____________________________________ L'Odontoiatra I____________________________________ I____________________________________ ....................... I____________________________________ I ___________________________I La protesi e' stata applicata il icazioni dello specialista I giorno ............................ il laboratorio odontotec- I o convenzionato I Firma Controfirma Timbro L'Odontoiatra I Odontoiatra assistito USL I ........... .......... ...... ....................... I ___________________________I____________________________________ Segue: ALLEGATO D IZIO SANITARIO NAZIONALE one ..................... Foglio n. 3 - per il laboratorio a' Sanitaria Locale odontotecnico convenzionato IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA N. d'ordine ...................... Laboratorio convenzionato ......................... ________________________________________________________________ stito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita liare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia dente a ..........Via............................... N. ........ ........................ Tessera............................... ________________________________________________________________ CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- ___________________________I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I____________________________________ I Il laboratorio convenzionato e' im- DESCRIZIONI PROTESI I pegnato ad apprestare quanto di chema, Tipo, Colore) I propria competenza per l'effettua- I zione delle prove o per l'applica- I zione delle protesi nei giorni .... I ................................... ________________________________________________________________ AVORI VARI E RIPARAZIONI I Giudizio specialista odontoiatra I sulla protesi: I I L'Odontoiatra I I ....................... I____________________________________ I ___________________________I La protesi e' stata applicata il icazioni dello specialista I giorno ............................ il laboratorio odontotec- I o convenzionato I Firma Controfirma Timbro L'Odontoiatra I Odontoiatra assistito USL I ........... .......... ...... ....................... I ________________________________________________________________ CO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA EGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI MBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978: inistero della Sanita': DE LORENZO inistero del Tesoro: RUBBI inistero del lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN egione Veneto: BOGONI - BOLIS egione Toscana: SASSU egione Lazio: ZIANTONI - CERCHIA egione Piemonte: RESTAGNO egione Calabria: CARATOZZOLO .N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA TANASIO .N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI indacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani (S.U.M.A.I): DANDRI .G.I.L. Coordinamento Medici: CAU .I.L. Sanita': CROCE .I.S.L. Medici: BONFANTI - LEMBATI - LABRIOLA - RIZZO - SCOLERI .N.OO.MM.: BONI - POGGIOLINI Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi 'art. 48 della legge n. 833/1978 in modo consultivo e tatamente agli aspetti di carattere deontologico. presente accordo e' stato sottoscritto anche dalle seguenti nizzazioni Sindacali: I.ME.CO. - Sindacato Medici Confederati: SCARABELLO MUS CONF. SAL.: VERNIERO .U.M.I.: COLUCCI - D'AMATO _______________