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Versione Testuale
940421
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZE
Circolare n. 110.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI CENTRALI E PERIFE-
   RICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
        e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COM. PROV.LI
AI PRESIDENTI DEI COM. REG.LI
Estensione ai medici "a capitolato" in servizio
presso l'INPS del D.P.R.28 marzo 1990,n.316:
Accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48
della legge 23 dicembre 1978, n.833.
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZE
Roma, 6 aprile 1994      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 110.        AI COORDINATORI CENTRALI E PERIFE-
                            RICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                                 e, per conoscenza:
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COM. PROV.LI
                         AI PRESIDENTI DEI COM. REG.LI
All.3
 OGGETTO:   Estensione ai medici "a capitolato" in servizio
           presso l'INPS del D.P.R.28 marzo 1990,n.316:
           Accordo collettivo nazionale per la
           regolamentazione dei rapporti con i medici
           specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48
           della legge 23 dicembre 1978, n.833.
     Il Commissario straordinario dell'Istituto, con deter-
minazione n.2180 del 24 febbraio 1994 (all.1), ha approvato
la Convenzione (all.2) stipulata con la FNOMCeO e con il
SUMAI per la regolamentazione dei rapporti con i medici
liberi   professionisti   con   compiti  di  accertamento  medico
legale,  operanti  presso   l'Inps,   che   recepisce   l'Accordo
collettivo   nazionale   ex   art.   48  della  L.833/1978,  reso
esecutivo   con   D.P.R.28   settembre   1990,   n.316   (all.3),
pubblicato    sul    supplemento    ordinario    alla   "Gazzetta
Ufficiale" n.260 del 7 novembre 1990.
     A completamento, integrazione e modifica del predetto
Accordo, la Convenzione comprende le norme particolari per
l'Inps ed un Atto aggiuntivo.
     L'Accordo collettivo nazionale trova applicazione per
l'Istituto -agli effetti normativi- dalla data di approva-
zione dell'Accordo medesimo da parte del Commissario straor-
dinario ed -agli effetti economici- dalle date indicate
nell'Accordo per i singoli istituti retributivi.
     Si ritiene di dover preliminarmente sottolineare il
contenuto dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione, nel quale e'
precisato che l'Istituto - tenuto conto della completezza
degli organici nella qualifica di assistente medico-legale e
del netto miglioramento dei carichi di lavoro registrati
nelle aree sanitarie - intende pervenire, anche nell'ambito
del generale ridimensionamento degli organici, al progressivo
affrancamento dal ricorso ai medici esterni.
     Pertanto, dovranno essere revocati gli incarichi ai
medici "a capitolato" in tutti quei contesti in cui sono
venute meno, nel tempo, le esigenze che ne avevano postulato
la utilizzazione. Potranno essere  mantenuti temporaneamente,
in via eccezionale, - valutando anche la possibilita' di una
riduzione delle ore di attivita' degli specialisti - gli
incarichi in quelle strutture nelle quali continuino a
sussistere gravi carenze che dovranno essere rappresentate a
questa Sede centrale per la necessaria, preventiva autoriz-
zazione.
     In ordine alle principali innovazioni di carattere
economico si segnala quanto segue:
- a norma dell'art.32 del D.P.R. 316/1990, a decorrere dal 1
luglio 1988 il compenso forfettario per ogni ora d'incarico
viene elevato da L. 17.900 a L. 19.200, fermi restando i
meccanismi di incremento periodico preesistenti (aumenti
biennali del 2,50 % ed incrementi per fasce triennali di
anzianita' nella misura del 6% fino ad un massimo di sette
fasce con riassorbimento degli aumenti biennali al consegui-
mento delle fasce di anzianita' successive).
A decorrere del 1  gennaio 1989, 1  gennaio 1990 e 1  gennaio
1991 il compenso in parola viene poi rispettivamente portato
a L. 19.300, a L. 20.600 e a L. 21.100. A decorrere dal 1
gennaio 1989 inoltre gli aumenti periodici per fasce biennali di
anzianita' vengono portati nella misura costante del 6% fino ad
un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del
2,50% computato sul valore dell'ottava fascia. L'indennita' di
programmazione sanitaria prevista, per l'importo di L. 600
orarie, dal precedente contratto, non e' piu' prevista in quanto
accorpata nel nuovo compenso orario di base;
- a norma dell'art.33 del D.P.R.316/1990, le quote di caro-
vita continuano ad essere determinate in linea con i criteri
di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 ed all'art. 16
del D.P.R. n. 13/1986 come peraltro gia' stabilito con il
precedente Accordo collettivo e con le ulteriori specifica-
zioni contenute nel medesimo art.33 e nella dichiarazione a
verbale n.5 dello stesso D.P.R.316/1990;
 - a norma dell'art.34 del D.P.R.316/1990, l'indennita' di
disponibilita' prevista per gli specialisti che svolgono
esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi dell'Accordo di
cui si tratta viene portata, per ogni ora risultante dalla
lettera di incarico, da L. 3.000 a L. 3.500 a decorrere dal 1
luglio 1988, a L. 4.000 dal 1  gennaio 1989 ed a L. 5.000 dal 1
gennaio 1991;
 - a norma dell'art.37 del D.P.R.316/1990, il rimborso delle
spese di accesso viene elevato da L. 341 a L. 360 per ogni
chilometro.
     I conguagli dovuti agli interessati sulla base delle
istruzioni di cui sopra, saranno liquidati e posti in paga-
mento dalle sedi interessate con imputazione al capitolo
10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di
previsione dell'anno 1994.
TRATTAMENTO FISCALE
     In ordine al trattamento fiscale degli emolumenti di cui
si tratta si precisa che tali emolumenti sono assoggettabili
alla ritenuta di acconto IRPEF operata alla fonte con le
modalita' ed i criteri previsti per il personale con rapporto
d'impiego a tempo indeterminato.
      La base imponibile, ai fini dell'IRPEF, e' costituita
da tutti gli emolumenti spettanti nel corso di ciascun mese,
al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
     La determinazione della ritenuta d'acconto da operare,
risulta dall'applicazione alla base imponibile come sopra
determinata, delle aliquote d'imposta in vigore.
.     La ritenuta d'acconto cosi' calcolata, dovra' poi essere
diminuita delle eventuali detrazioni d'imposta spettanti,
nella misura in vigore.
     Il conguaglio d'imposta dovra' essere operato con i
consueti criteri vigenti per il personale a rapporto d'im-
piego a tempo indeterminato.
     Inoltre, gli emolumenti arretrati dovranno essere
assoggettati allo speciale regime della tassazione separata
secondo quanto stabilito allo riguardo dalle vigenti norme e
successive circolari.
     Ai medici in esame dovra', infine, essere rilasciato
apposito mod.101 attestante gli emolumenti percepiti e le
ritenute d'acconto operate nel corso dell'anno, nonche'
l'eventuale mod. 102, in occasione della cessazione del
rapporto professionale con l'Istituto.
     Copia della presente circolare dovra' essere notificata
a ciascun medico specialista ambulatoriale con rapporto
libero professionale che dovra' rilasciare espressa
dichiarazione di accettazione della disciplina derivante
dalla Convenzione stipulata tra INPS, FNOMCeO e SUMAI
approvata dal Commissario straordinario con determinazione
n.2180 del 24 febbraio 1994.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            TRIZZINO
                                                    ALL.1
       I.N.P.S.
GESTIONE COMMISSARIALE
                       DETERMINAZIONE N. 2180 DEL 24/2/1994
OGGETTO:  Estensione ai medici "a capitolato" in servizio
          presso l'Inps del D.P.R.28 marzo 1990, n.316 :
          Accordo collettivo nazionale per la regolamenta-
          zione dei rapporti con i medici specialisti ambu-
          latoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23
          dicembre 1978, n.833.
          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'I.N.P.S.
     - Visto il Decreto interministeriale 30 settembre 1993
     con il quale sono stati attribuiti al Commissario
     straordinario i poteri inerenti la gestione dell'Isti-
     tuto;
     - considerato che tra detti poteri sono comprese le
     attribuzioni gia' proprie del Comitato esecutivo;
     - vista la deliberazione del Comitato esecutivo n.1141
     del 19.10.1989 con al quale e' stata estesa ai medici "a
     capitolato" in servizio presso l'Inps la disciplina
     dell'Accordo collettivo nazionale per i medici specia-
     listi ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 8 giugno
     1987, n.291 e completato con le modificazioni ed inte-
     grazioni di cui alle norme particolari per l'Inps e
     all'atto aggiuntivo INPS-FNOMCeO-SUMAI;
     - visto il successivo Accordo collettivo nazionale per i
     medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con
     D.P.R.28 marzo 1990, n.316;
     - ravvisata l'opportunita' di estendere all'Inps la nuova
     normativa contenuta nell'Accordo di cui alla precedente
     premessa, secondo quanto previsto anche nella Dichia-
     razione a verbale n.4 dell'Accordo medesimo contenente
     una "raccomandazione" in tal senso, con gli adattamenti
          resi necessari dalla tipicita' delle prestazioni dei
     medici incaricati di svolgere la propria attivita'
     professionale presso l'Istituto;
     - vista l'ipotesi di Accordo convenuta con le predette
     Organizzazioni di categoria nel contesto della quale
     viene debitamente puntualizzato che l'Istituto intende
     pervenire - di pari passo con il generale ridimensiona-
     mento degli organici secondo le linee di politica ge-
     stionale deliberate dagli organi di amministrazione - al
     progressivo affrancamento dal ricorso all'utilizzazione
     di tali medici laddove non sussistano concrete esigenze
     di servizio;
     - vista la relazione predisposta sull'argomento;
     - su proposta del Direttore generale,
                         D E T E R M I N A
     I -  E' approvata la Convenzione tra la FNOMCeO, il
          SUMAI e l'INPS per la regolamentazione dei rapporti
          con i medici liberi professionisti con compiti di
          accertamento medico legale nel testo di cui
          all'Accordo collettivo nazionale ex art.48 della
          L.833/1978, reso esecutivo con D.P.R.28 settembre
          1990, n.316 nonche' delle Norme particolari per
          l'Inps e dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione
          medesima, allegati alla presente determinazione di
          cui fanno parte integrante.
     II - L'onere della presente determinazione, valutabile
          in circa L  650 milioni gravera' per gli anni 1988,
          1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 sul capitolo
          10419 del bilancio di previsione del 1994.
                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                     (MARIO COLOMBO)
                                                   ALL.2
Estensione all'INPS dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
               TRA L'INPS, LA FNOMCeO E IL SUMAI
-    preso atto della stipula presso il Ministero della Sanita'
     dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione
     dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi
     dell'art. 48 della legge 23 aprile 1978, n. 833 reso esecu-
     tivo con D.P.R. 28 settembre 1990;
-    tenuto conto della dichiarazione a verbale n.4  dell'Accordo
     medesimo e del precedente Accordo stipulato tra FNOMCeO,
     SUMAI e INPS in data 19 ottobre  1989,
                           SI CONVIENE
di dare applicazione nell'ambito dell'INPS all'Accordo collettivo
nazionale sottoscritto presso il Ministero della Sanita' l'11
aprile 1990 ed il 12 settembre 1990, reso esecutivo con D.P.R. 28
settembre 1990.
         A completamento, integrazione e modifica delle norme del
predetto Accordo si convengono altresi' le norme particolari per
l'INPS e l'atto aggiuntivo allegati che formano parte integrante
del presente Accordo.
Art. 1 - Le presenti norme fanno parte della regolamentazione del
rapporto libero-professionale con i medici specialisti ambulato-
riali o equiparati, di cui all'Accordo nazionale unico per i
medici ambulatoriali sottoscritto in sede mini-steriale l'11
aprile 1990 ed il 12 settembre 1990, che trova applicazione per
l'INPS agli effetti normativi dalla data di approvazione
dell'Ac-cordo da parte del competente Organo di gestione dell'INPS
medesimo e agli effetti economici dalle stesse date indicate
nell'Accordo per i singoli istituti retributivi.
Art. 2 - La facolta' dell'Ente di ridurre - in base alle proce-
dure previste dall'Accordo - l'orario di attivita' dello specia-
lista, prevista dall'art. 5 dell'Accordo stesso, va esercitata,
per quanto riguarda l'INPS, in relazione alla effettiva contra-
zione delle esigenze di prestazioni professionali presso l'INPS
medesimo.
Art. 3 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2 dell'Accordo
nazionale unico, si trovano in situazione di incompatibilita' per
la peculiare natura dell'attivita' espletata presso l'INPS da
parte dei medici ambulatoriali:
         a) i proprietari, comproprietari, amministratori,
direttori o gestori di stabilimenti termali convenzionati con
l'INPS, siti in qualsiasi localita' del territorio nazionale;
         b) gli specialisti che hanno rapporto di dipendenza o di
tipo professionale con cliniche, laboratori, poliambulatori,
centri radiologici o altre strutture sanitarie private conven-
zionate con l'INPS per gli esami specialistici esterni o che sono
titolari in proprio di convenzioni di questo tipo con l'INPS
medesimo.
Art. 4 - Oltre al rispetto degli obblighi previsti dall'Accordo
nazionale - da intendersi riferiti al particolare tipo delle
prestazioni erogate dall'INPS - lo specialista incaricato deve
astenersi dallo svolgimento concreto di qualsiasi attivita' in
contrasto con le finalita' istituzionali dell'INPS medesimo (ad
es. medico di patronato, consulente tecnico di controparte o di
ufficio in giudizi che interessano l'INPS), nonche' dalla compi-
lazione dei moduli in uso presso l'INPS per l'ottenimento delle
prestazioni erogate dall'Istituto stesso e previste in via
istituzionale.
     L'obbligo di cui al precedente comma non si riferisce ai
medici convenzionati con l'INAIL che effettuano prestazioni
specialistiche in base alla convenzione INPS-INAIL di cui alla
deliberazione consiliare dell'INPS n.178 del 25.7.1984.
Art. 5 - L'incarico ambulatoriale presso l'INPS e' revocato di
diritto e con effetto immediato oltre che nei casi previsti
dall'art. 6 dell'Accordo nazionale anche nei casi di incompat-
ibilita' previsti dall'art.3 delle presenti norme particolari
dell'INPS e per l'inosservanza di quanto prescritto all'art.4
delle stesse norme.
 Art. 6 - Per le assenze previste dall'Accordo nazionale, l'INPS
ha facolta' di non provvedere alla sostituzione dello
specialista.
 Art. 7 - L'incarico e' revocato ai  medici che, alla data di
decorrenza del presente Accordo, sono ancora sprovvisti del
titolo di specializzazione in medicina legale e medicina del
lavoro.
 Art. 8 - L'INPS provvede ad assicurare i medici a capitolato
contro i rischi previsti dal primo comma dell'art.31 dell'Accordo
con assunzione a proprio carico dei relativi eventuali oneri di
risarcimento senza stipulare quindi apposita polizza con Societa'
di assicurazioni, alle condizioni e nei massimali che saranno
stabiliti con deliberazione del competente Organo di gestione
d'intesa con il sindacato firmatario del presente Accordo.
Art. 9 - Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.
32, quinto comma, dell'Accordo e' valutata con effetto dal 1
gennaio 1982 anche l'anzianita' di servizio maturata senza
soluzione di continuita' presso Enti che, pur non essendo firma-
tari dell'Accordo dell'11 giugno 1975, lo abbiano integralmente
applicato per la regolamentazione dei rapporti dei propri medici
a capitolato, a condizione che venga rilasciata apposita certi-
ficazione da parte degli Enti medesimi.
         Nell'anzianita' di servizio utile di cui all'Accordo
nazionale non sono comunque valutabili a qualsiasi effetto i
periodi di attivita' eventualmente prestati in qualita' di medico
incaricato a prestazione.
Art. 10 - La rilevazione della presenza dei medici incaricati a
capitolato e' effettuata con le stesse modalita' previste per il
personale a rapporto d'impiego.
Art. 11 - Tenuto conto della peculiarita' delle visite effettuate
presso gli ambulatori dell'INPS, che richiedono un accertamento
approfondito e completo dei vari sistemi, organi e apparati, a
puro titolo indicativo, si ritiene che il tempo medio occorrente
ad effettuarle possa cosi' essere parametrato: per  1  visita per
accertamento invalidita' o inabilita': minuti 50.
          Cio' determinato si precisa inoltre che:
         - 1 visita collegiale o diretta per ricorso corri-sponde
a 1 visita per invalidita';
         - 10 pareri sugli atti corrispondono ad 1 visita per
invalidita';
         - 10 pareri sugli atti per cure termali corrispon-dono ad
1 visita per invalidita';
         - 2 visite per cure termali corrispondono ad una visita
per invalidita';
         - 15 pareri per tbc corrispondono ad una visita per
invalidita'.
         Per il riesame delle pratiche di invalidita' a seguito
della richiesta di eventuali accertamenti e' previsto un ulte-
riore periodo di tempo occorrente da valutarsi in 20 minuti per
pratica.
                        - ATTO AGGIUNTIVO -
         Le parti concordano nel considerare il presente atto
convenzionale come adeguamento della disciplina che regola il
rapporto con i medici specialisti ambulatoriali per la gestione
residuale dei servizi svolti dall'Inps attraverso tali medici.
     Il SUMAI prende atto della completezza degli organici nella
qualifica di assistente medico legale, del netto miglioramento
dei carichi di lavoro che si riscontra nelle aree sanitarie
dell'Istituto nonche' dell'intendimento dell'Inps di pervenire, di
pari passo con il generale ridimensionamento degli organici
previsto nell'ambito delle linee di politica gestionale delibe-
rata dagli organi di amministrazione, al progressivo affranca-
mento dal ricorso all'utilizzazione dei medici esterni.
     Le parti si impegnano a favorire la realizzazione di tale
processo con la progressiva cessazione dei rapporti nelle situa-
zioni in cui non sussistano concrete possibilita' di utilizzazione
dei medici di cui si tratta.
                    - DICHIARAZIONI A VERBALE -
         Nelle riunioni nel corso delle quali i Comitati di cui
agli artt. 13, 14 e 16 dell'Accordo nazionale debbono esaminare
questioni concernenti le branche specialistiche di interesse
dell'INPS o rapporti tra gli specialisti e lo stesso INPS, le
parti raccomandano che dette Commissioni siano integrate da due
membri in rappresentanza di detto Istituto e designati dallo
stesso.
         Per ogni eventuale problema di applicazione e gestione
della Convenzione si dara' luogo a incontri successivi su ri-
chiesta di una delle parti.
                    - DISPOSIZIONE FINALE -
         La presente ipotesi di convenzione diverra' esecutiva
dopo la sua approvazione da parte del competente Organo di
gestione dell'INPS.
TO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 settembre 1990, n. 316.
cordo  collettivo  nazionale per la regolamentazione dei rapporti
i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.  48  della
e 23 dicembre 1978, n. 833.
                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
sto  l'art.  48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
 trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a rapporto
enzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
rdi  collettivi  nazionali  tra le delegazioni del Governo, delle
oni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
nizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  campo
onale, delle categorie interessate;
sto  l'art.  9  della  legge  23  marzo  1981, n. 93, concernente
osizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
nte  nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
uddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
onale  comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza
e  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
tarie locali;
sto  l'art.  24,  ultimo  comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
sta la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
aguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente tutelati.
tuzione  della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
e;
eso  atto  che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
 la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  specialisti
latoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con
enza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio
diritto di sciopero;
sto  il  secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
  sulle  procedure  di  attuazione   degli   accordi   collettivi
onali;
lla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                          E M A N A
                     il seguente decreto:
                           Art. 1.
   reso   esecutivo   l'accordo   collettivo   nazionale  per  la
lamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali,
ensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato
testo allegato.
 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
a  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
rvare.
ato a Roma, addi' 28 settembre 1990
                           COSSIGA
                              ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
o, il Guardasigilli: VASSALLI
istrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
i di Governo, registro n. 81, foglio n. 17
                      _________________
RDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA
ISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CON  I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
OTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990.
                          PREAMBOLO
       Area dall'attivita' specialistica extra-degenza
ll'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino,
sa quale fondamentale diritto dell'individuo ed  interesse  della
ettivita',  il  Servizio  Nazionale  demanda  all'area funzionale
l'assistenza  specialistica   extra-degenza",   il   compito   di
ispondere  ad  ogni  esigenza  di carattere specialistico che non
ieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in  una  logica
ntegrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione
quella ospedaliera e degli altri servizi.
   tale   quadro,   attraverso   la  instaurazione  del  rapporto
enzionale previsto  dall'art.  48  della  legge  n.  833/78,  gli
ialisti  di  cui  all'Accordo  Nazionale  Unico  per  la Medicina
ialistica Ambulatoriale, diventano parte  attiva  e  qualificante
Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie
rogatori ammesse ad operare presso le strutture  pubbliche  sulla
   dell'art.   47  della  soprarichiamata  legge  n.  833/78  per
pletamento, secondo modalita' di accesso ed  erogative  uniformi,
 tutti  gli  interventi  specialistici,  diagnostico-terapeutici,
entivi e riabilitativi che non siano  strettamente  correlati  al
vero.
lo  scopo,  le  parti  si danno reciprocamente atto che in questa
 risulta particolarmente importante intervenire su  tutta  l'area
'assistenza  specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti
nseguire:
'adeguamento  quantitativo,  qualitativo  ed  organizzativo della
rta ai reali bisogni dei cittadini;
na  consistente  politica  di  investimenti  volta  a completare,
nziare e qualificare le strutture pubbliche;
l   coinvolgimento   di   ognuna  delle  categorie  di  operatori
ressati  favorendo  l'allocazione  presso   il   pubblico   delle
vita' piu' complesse e di maggiore impegno.
                           Art. 1.
                    Campo di applicazione
 Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n.
78, il rapporto di lavoro convenzionale  autonomo,  coordinato  e
inuativo,  che  si  instaura  nell'ambito  del Servizio Sanitario
onale (SSN), tra le  Unita'  Sanitarie  Locali  (UU.SS.LL.)  e  i
ci   specialisti,  per  la  erogazione  in  forma  diretta  delle
tazioni specialistiche sia  a  scopo  diagnostico  che  curativo,
entivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
  Il  rapporto  con  il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli
tti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in  piu'
i di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL.
  Ai  medici  specialisti  di  cui  al  comma 1 e' riconosciuta e
ntita la piena autonomia professionale al  di  fuori  di  vincoli
rchici.
    Sono    peraltro   consentite   all'interno   dell'assistenza
ialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale  della
ca  specialistica  e  del  presidio,  anche per esigenze connesse
integrazione interprofessionale  a  livello  di  distretto  e  di
rtimento  e  per  lo  svolgimento  dei  programmi  previsti dalla
ificazione regionale e locale.
 Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto
'art. 9, comma  1,  lett.  d),  della  legge  n.  595/85,  devono
lersi,  per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei
ci  specialisti  di  cui  al  presente  Accordo,  garantendo   il
enimento  del  numero  complessivo di ore di attivita' (monte ore
ale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale
   data   di  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
bblica che rende esecutivo il presente Accordo.
  Le  UU.SS.LL.  garantiscono,  comunque, la partecipazione della
onente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla
rtura   delle   espansioni  di  attivita'  dell'area  complessiva
'assistenza specialistica, in  relazione  alle  future  esigenze,
ndo  regole  e  modalita'  ispirate  ai criteri di programmazione
taria, da definirsi nelle competenti sedi  istituzionali  con  la
ecipazione  della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
  I  conseguenti  provvedimenti  che  le  UU.SS.LL.  adottano per
curare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono
nti  entro  30  giorni  su  parere  conforme  del comitato di cui
art. 14.
                           Art. 2.
                       Incompatibilita'
  Fermo  restando  quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della
e 23 dicembre 1978, n. 833,  non  e'  conferibile  l'incarico  al
co che:
a)  abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente
lico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b)  svolga  attivita'  medico-generica in quanto medico di libera
ta  a  ciclo  di  fiducia   iscritto   negli   elenchi   previsti
'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale;
c)  sia  iscritto  negli  elenchi  dei  medici pediatri di libera
ta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo
ibuito  forfettariamente  presso  enti  o   strutture   sanitarie
liche  o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale
e non adottino le clausole normative ed economiche  del  presente
rdo;
e)  operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con
S.L.. L'incompatibilita' non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non
ano   provveduto  a  garantire  mezzi  idonei  ad  assicurare  la
inuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.;
g)  sia  titolare  di  incarico  nei servizi di guardia medica ai
i del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  292  dell'8
no 1987 e successive modificazioni;
h)  sia  titolare  di  un rapporto convenzionale disciplinato dal
eto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23  marzo  1988  e
essive modificazioni;
i)  sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore,
nistratore,  direttore,  responsabile:  di  poliambulatorio,   di
ratorio  per  analisi  cliniche, di gabinetto di terapia fisica e
ochinesiterapia, di gabinetto  di  radiologia,  di  gabinetto  di
cina  nucleare  o  radioterapia,  convenzionati  con  il Servizio
tario  nazionale  a  mente  del  decreto  del  Presidente   della
bblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni;
l)   operi   a   qualsiasi  titolo  in  presidi,  stabilimenti  o
tuzioni private convenzionate con le UU.SS.LL.  per  l'esecuzione
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa
iagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare,  di  terapia
ca  e  di  fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione
ialistica effettuata in regime  di  autorizzazione  sanitaria  ai
i dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.
 Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni
ncompatibilita' di cui al comma 1 e  della  perdita  di  uno  dei
isiti  previsti  dall'art.  8,  ad eccezione del requisito di cui
 lettera a) del comma  5  del  medesimo  articolo,  determina  la
ca dell'incarico.
  Il  provvedimento  di  revoca  dell'incarico  e' adottato dalla
L., sentiti il comitato di  cui  all'art.  13  e  lo  specialista
ressato.
 Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei
ronti dello specialista e' sospesa  l'eventuale  incompatibilita'
vante  da  altre  attivita',  a  condizione  che  lo  specialista
simo non eserciti tali attivita' nel periodo in esame.
                           Art. 3.
                Massimale orario e limitazioni
  L'incarico  ambulatoriale  puo'  essere conferito per un orario
imo settimanale non superiore a quello previsto per il  personale
empo  pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed e'
etabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL.
  L'incarico  puo'  essere  conferito fino a un massimo di 38 ore
imanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita'
ui all'art. 34.
   L'attivita'   per  incarico  ambulatoriale  sommata  ad  altra
vita' compatibile svolta in base ad un rapporto di  dipendenza  o
enzionale,   non   puo'  superare  l'impegno  orario  settimanale
isto per  il  personale  a  tempo  pieno  in  base  al  contratto
ettivo ex art. 47 della legge n. 833/78.
  Ai  medici  titolari  di  pensione  a  carico  di  Enti diversi
'EMPAM l'incarico ambulatoriale e' conferibile fino a un  massimo
8 ore settimanali.
  Anche  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  regolanti  il
imale  orario  di   attivita'   settimanale   espletabile   dallo
ialista,  l'assessore  regionale alla sanita', o il suo delegato,
e presidente del comitato zonale  di  cui  all'art.  13,  con  la
aborazione  degli  altri componenti il comitato, tiene e aggiorna
pposito schedario nel quale vengono registrati  i  nominativi  di
i  gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di
gimento presso ciascuna U.S.L.  e  dell'anzianita'  dell'incarico
latoriale.
  Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia
o assegnato, del numero delle ore di attivita',  delle  modalita'
volgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le
S.LL. daranno  comunicazione  entro  dieci  giorni  all'assessore
onale  alla  sanita',  o  al  suo  delegato, quale presidente del
tato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei  medici  e  degli
toiatri della provincia, indicandone la decorrenza.
  Il  comitato  di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di
golarita', ha l'obbligo di  informare  le  UU.SS.LL.  interessate
nche',  sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita'
latoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
  Il  comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non
ormi alle norme,  formula  alle  UU.SS.LL.  interessate  proposte
ee ad assicurare il rispetto del presente accordo.
                           Art. 4.
                          Mobilita'
  Al  fine  del  migliore  funzionamento del servizio puo' essere
osta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo  con  gli
ressati   su  proposta  del  comitato  di  cui  all'art.  13,  la
entrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso  una
  U.S.L.,  un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure
il conferimento degli incarichi disponibili  stabilite  dall'art.
  Per  esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L.
 adottare provvedimenti di  mobilita'  nell'ambito  dello  stesso
ne,  sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario
lessivo svolto e senza variazione delle modalita'  di  accesso  o
ionamento di turni.
  Se  il  provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro
a U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso  o  frazionamento
urni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui
art. 13,  ove  manchi  l'assenso  dell'interessato,  al  fine  di
enziare  anche  la  esistenza di eventuali impedimenti obiettivi,
vanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3  e'  ammessa opposizione al
lare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro  il  termine
ntorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve
unciarsi entro trenta giorni.
  Qualora  la  U.S.L.  non  sia  in  grado  di corrispondere alle
enze anzidette attraverso i provvedimenti  di  mobilita'  interna
isti  dai  precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato
le di cui all'art. 13,  di  porre  lo  specialista  in  mobilita'
le,  di  norma  per  un  numero  di ore corrispondente all'intero
rico di cui lo stesso e' titolare.
   Contro   il   provvedimento   l'interessato   puo'  interporre
sizione al titolare del potere  di  rappresentanza  della  U.S.L.
o  il  termine  perentorio  di  15  giorni  dal ricevimento della
nicazione della decisione di cui al comma 6.
  II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di
all'art. 13, pone  lo  specialista  in  mobilita'  zonale,  senza
ltro  comportare  alcuna  immediata modificazione del rapporto in
re con la U.S.L. di appartenenza.
 Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima
siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico.
.  Lo  specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per
conferimento,   nell'ambito   zonale,   di   incarichi   comunque
onibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che
in possesso del titolo  richiesto  per  l'accesso  alla  relativa
uatoria.
.   La   mancata  accettazione  della  nuova  sede  di  servizio,
viduata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta  la
denza dall'incarico.
. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L.
cura l'impiego temporaneo dello specialista  in  altra  struttura
ea senza danno economico per l'interessato.
                           Art. 5.
 Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico
  L'U.S.L.  sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art.
puo' disporre la  riduzione  e  la  soppressione  dell'orario  di
vita'  di  uno specialista in caso di persistente contrazione del
ro delle prestazioni,  documentate  attraverso  le  richieste  di
otazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
 Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la
L., non adotta il provvedimento qualora:
a)   abbia   dovuto   avvalersi  per  la  branca  interessata  di
ialisti o strutture specialistiche  convenzionati  ai  sensi  del
eto  del  Presidente della Repubblica n. 119/88 o del decreto del
idente della Repubblica n. 120/88 e successive  modificazioni  in
ra superiore all'anno precedente;
b)  non  sia  stata  comunque assicurata la continua presenza del
onale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento
singoli servizi specialistici;
c)  non  siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici
fficienti ed adeguate attrezzature;
d)   la   persistente   contrazione  delle  prestazioni  non  sia
ndente dal comportamento professionale dello specialista.
   Allo   specialista   oggetto  di  provvedimento  di  riduzione
'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate  le  misure
obilita' previste dal precedente art. 4.
  L'eventuale  provvedimento  di riduzione o di revoca, di cui al
a 1, da adottarsi da parte della U.S.L.  su  obbligatorio  parere
 Comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato, ha comunque
tto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
   Contro   i   provvedimenti  di  riduzione  o  di  soppressione
'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico  e'  ammessa  da
e   dell'interessato   opposizione  al  titolare  del  potere  di
resentanza dell'U.S.L. entro il termine perentorio di  giorni  15
ricevimento della comunicazione scritta.
 L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
  Il  titolare  del  potere di rappresentanza della U.S.L. decide
'opposizione sentito l'interessato e previo parere  del  Comitato
ui all'art. 13 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
  Il  Comitato  di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di
vi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito
 Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
  E'  in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita'
'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita'  ai
i del presente articolo.
                           Art. 6.
                   Cessazione dall'incarico
  L'incarico  puo'  cessare  per rinuncia dello specialista o per
ca della U.S.L. ai sensi dell'art. 5, da comunicare  a  mezzo  di
omandata A.R.
 La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo
  successivo  alla   data   di   ricezione   della   lettera   di
nicazione.
  Su  specifica  richiesta  dello specialista, l'U.S.L., valutate
ndacabilmente  le  esigenze  di  servizio,  puo'  autorizzare  la
azione  del  rapporto  con  decorrenza  anticipata  a  tutti  gli
tti.
  La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi
precedente art. 2;
c)  condanna  passata  in  giudicato  per  qualsiasi  delitto non
oso punito con la reclusione;
d)  aver  compiuto  il periodo massimo di conservazione del posto
isto dal successivo art. 7 in caso di malattia;
e) aver compiuto il 65  anno di eta';
f)  incapacita'  psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita
issione costituita da un medico designato dall'interessato  e  da
medico  designato  dalla  U.S.L.  e presieduta dal titolare della
edra di medicina legale della facolta' di medicina  della  citta'
luogo della Regione o di Regione limitrofa;
g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16.
                           Art. 7.
                  Sospensione dall'incarico
 L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di:
a) sospensione dall'albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16;
c) emissione di mandato o ordine di cattura.
  Nel  caso  previsto  dal  comma 1, lett. c), la riammissione in
izio e' sempre subordinata al parere  della  commissione  di  cui
art. 16.
                           Art. 8.
              Graduatorie - Domande - Requisiti
  Lo  specialista  qualora aspiri a svolgere la propria attivita'
essionale nell'ambito delle  strutture  del  Servizio  Sanitario,
  inoltrare,  entro  e  non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a
o  raccomandata  A.R.,  apposita  domanda  redatta  sul   modello
orme  all'allegato  B  all'Ordine  dei Medici e degli Odontoiatri
a/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso  aspiri
ttenere l'incarico.
  Qualora  la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda
 essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
incia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
 La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B)
ilato   in   ogni   sua   parte    dall'aspirante    all'incarico
ialistico,   nonche'  della  documentazione  atta  a  provare  il
esso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
  La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola
le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
  Alla  scadenza  del  termine  di presentazione della domanda di
rico specialistico, pena la nullita' della domanda  stessa  e  di
  altro  provvedimento  conseguente, l'aspirante deve possedere i
enti requisiti:
a)  non  avere  superato il 40  anno di eta'. Tale limite di eta'
opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del
ente accordo;
b)  essere  iscritto  all'Albo  professionale;  al certificato di
izione  all'albo   deve   essere   allegata   una   dichiarazione
'Ordine   dei   Medici   e   degli  Odontoiatri  di  appartenenza
ernente gli eventuali provvedimenti  disciplinari  a  carico  del
co,   disposti   dalle   Commissioni   di   disciplina   previste
'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione  deve  essere
gata ancorche' negativa;
c)  possedere  il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle
che  specialistiche  previste  nell'allegato  A;  il  titolo   e'
resentato  dal  diploma  di  specializzazione o dall'attestato di
eguita libera docenza  in  una  delle  branche  principali  della
ialita',  come  indicato  nell'allegato  A,  il  cui  possesso e'
stato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per  la  branca
 odontostomatologia   e'   titolo   valido  per  l'inclusione  in
uatoria   anche   l'iscrizione   all'Albo   professionale   degli
toiatri di cui alla legge n. 409/85.
 La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di
 in anno e deve essere corredata della documentazione  probatoria
 titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente
eggio a norma dell'allegato A.
 Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione
tiva dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di  appartenenza,
alce al foglio notizie.
  L'Assessore  regionale  alla  sanita'  o il suo delegato, nella
ita' di presidente del Comitato  di  cui  all'art.  13,  ricevute
'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art.
n le relative documentazioni entro  il  15  febbraio  di  ciascun
,  provvede  su  conforme  parere del comitato stesso entro il 15
no alla  formazione  per  ciascuna  branca  specialistica  e  con
dita'  annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo
iteri di cui all'allegato A, parte seconda.
  L'Assessore  regionale  alla  sanita'  o il suo delegato, nella
ita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, provvede alla
licazione  delle graduatorie mediante affissione in apposito albo
so l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il  Comitato
le per la durata di 15 giorni.
.  Entro  15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione
interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R.  istanza
vata  di  riesame  all'Assessore  regionale alla sanita' o al suo
gato, nella qualita' di presidente del Comitato di  cui  all'art.
il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere
 Comitato  medesimo  e   le   approva   provvedendo   alla   loro
licazione  entro  30  giorni successivi alla scadenza del termine
etto.
.   Le  graduatorie  definitive,  approvate  dall'Assessore  alla
ta', sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro
5 dicembre di ciascun anno.
.  La  pubblicazione  costituisce  notificazione  ufficiale  agli
ressati e alle UU.SS.LL.
.  L'Assessore  regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del
ettino Ufficiale agli  Ordini  provinciali  dei  Medici  e  degli
toiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art. 13.
.  Le  graduatorie  hanno  effetto  dal 1  gennaio al 31 dicembre
'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
                           Art. 9.
                Conferimento di primo incarico
  L'Assessore  regionale  alla  sanita'  o il suo delegato, nella
ita' di presidente del Comitato di cui all'art.  13,  qualora  il
o  disponibile  non  sia stato assegnato a medico gia' incaricato
ndo la procedura  prevista  dall'art.  11,  interpella  i  medici
ndo   l'ordine   della   graduatoria  ai  fini  del  conferimento
'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte
'avente  titolo,  comunica  il  suo  nominativo  alla  U.S.L.  di
inazione  che  provvede   entro   30   giorni   al   conferimento
'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3.
  Lo  specialista  al  quale  l'incarico  sia  conferito  secondo
uatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito
le  cui  la  graduatoria  e'  riferita, e' tenuto a trasferire la
denza nel Comune in cui e' ubicato il presidio  presso  il  quale
carico  deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a
 incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di  cui
uccessivo art. 37.
  Ai  medici  gia'  in  servizio  e  a quelli di nuova nomina non
ono essere conferiti incarichi in branche diverse.
  Allo  specialista durante il periodo di prova compete lo stesso
tamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
   Il  conferimento  dell'incarico  e'  effettuato  dalla  U.S.L.
ante lettera raccomandata A.R. in duplice  esemplare,  dei  quali
 deve  essere  restituito  dallo  specialista  interessato con la
iarazione  di   accettazione   delle   presenti   norme   nonche'
'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
tazioni professionali.
 La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione
ltante dall'avviso di ricevimento, della copia della  lettera  di
rico   sottoscritta   per   accettazione,   equivale  a  rinuncia
incarico stesso.
  Allo  scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo
omandata A.R., non venga notificata allo specialista  la  mancata
erma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
  Contro  il  provvedimento di mancata conferma, entro il termine
ntorio di giorni 10 dalla data di ricezione della  comunicazione,
teressato puo' proporre istanza di riesame al titolare del potere
appresentanza della U.S.L. che, su parere  del  Comitato  di  cui
art. 13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al
vimento dell'istanza.
  Ove  sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie,
carico e' conferito in base alle graduatorie degli  altri  ambiti
li   confinanti   e   successivamente  anche  non  confinanti,  a
izione che lo specialista  incaricato  trasferisca  la  residenza
rafica nel Comune sede del presidio della U.S.L.
.  Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a
ta' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi  dal
erimento.
                           Art. 10.
       Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti
  I  provvedimenti  adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di
i turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per  la  copertura
 turni   vacanti,   vengono   comunicati   entro   trenta  giorni
Assessore  regionale  alla  Sanita'  o  al  suo  delegato   quale
idente  del  Comitato  di cui all'art. 13, il quale provvede alla
 pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di  ogni
estre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
  La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali
ificazioni   circa   il   possesso   di   particolari   capacita'
essionali  che  si  richiedono  allo  specialista,  al quale deve
re attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali  casi  la
ta  dello  specialista,  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
art.  11,  avviene  sulla  base  della  preventiva  verifica  del
esso  delle  specifiche  capacita' richieste da parte di apposita
issione di  esperti  del  settore  composta  di  due  specialisti
gati  dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte
ca del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13.
  I  sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere
isione per  gli  interessati  presso  le  proprie  sedi  i  turni
onibili.
  Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15  giorno del
 successivo a quello della pubblicazione, devono  comunicare  con
era   raccomandata,   la   propria  disponibilita'  all'Assessore
onale  alla  sanita'  o  al  suo  delegato,  nella  qualita'   di
idente  del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del
tato stesso individua, entro 15 giorni successivi  alla  scadenza
 termine  predetto  sulla  base  delle  disponibilita' pervenute,
ente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11.
                           Art. 11.
              Attribuzione dei turni disponibili
   Premesso   che   lo   specialista   puo'  espletare  attivita'
latoriale ai sensi del presente accordo  in  una  sola  branca  e
interno   di   uno  o  piu'  ambiti  zonali  limitrofi  anche  se
rtenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che
ore  di  attivita'  che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono
perte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o
averso  riconversione  in branche diverse, per l'attribuzione dei
i comunque disponibili (aumenti di orario, turni  vacanti,  turni
 nuova  istituzione)  l'avente  diritto,  salvo  quanto  disposto
'art.  16,  comma  11,  lettere  a),  b)  e  c),  e'  individuato
averso il seguente ordine di priorita:
a)   specialista   che   nella   specialita'  esercitata  svolga,
'ambito   zonale,    esclusivamente    attivita'    ambulatoriale
lamentata  dal  presente accordo, documentata dal foglio notizie;
co generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale  n.  1l"  in
izio  alla  data  di  entrata in vigore del presente accordo, che
ia richiesta  all'assessore  regionale  alla  sanita'  o  al  suo
gato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di ottenere
ncarico specialistico nella branca di  cui  e'  in  possesso  del
lo  di  specializzazione  per  un  numero  di ore non superiore a
lo dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale  medico
mantenere  l'eventuale  differenza  di orario tra i due incarichi
 a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario
 attivita'  che  il  medico  stesso  svolgeva  come  generico  di
latorio;
b)  specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale
lamentata dal presente accordo (documentata dal  foglio  notizie)
diverso  ambito  zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra
incia   confinante   della    stessa    Regione.    Relativamente
attivita'  svolta  come aumento di orario ai sensi della presente
. b), allo specialista non compete il  rimborso  delle  spese  di
sso di cui all'art. 37;
c)  specialista  titolare  di  incarichi in branche diverse e che
cita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richieda di
entrare  in  una  sola  branca  il  numero  complessivo di ore di
rico;
d)   specialista   che   svolga   altra  attivita'  con  rapporto
enzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza,  il  quale
sia  dichiarato  disponibile  a svolgere esclusivamente attivita'
latoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello  di
ndenza  ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a
ione diretta in seguito alla rinuncia;
e)   medico  titolare  di  incarico  in  via  esclusiva  a  tempo
terminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
del 17 settembre 1987 e successive modificazioni in servizio alla
 di entrata in vigore del presente accordo, che faccia  richiesta
Assessore   regionale  alla  sanita'  o  al  suo  delegato  quale
idente del Comitato di cui all'art. 13 per ottenere  un  incarico
ialistico  nella  branca  di  cui  e'  in  possesso del titolo di
ializzazione.  E'  consentito  a   tale   medico   di   mantenere
entuale  differenza  di  orario tra i due incarichi fino a quando
carico da specialista non copra per intero l'orario di  attivita'
il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
f)  specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale
le,  definito  ai  sensi  dell'art.  13,  che  faccia   richiesta
Assessore   regionale  alla  sanita'  o  al  suo  delegato  quale
idente del Comitato di cui all'art. 13 di essere  trasferito  nel
itorio   in   cui  si  e'  determinata  la  disponibilita'.  Tale
ialista,  ove  riceva  l'incarico,  deve  trasferire  la  propria
denza   nel   Comune   nel   cui   ambito  e'  sito  il  presidio
latoriale;
g)  specialista  titolare di incarico che esercita esclusivamente
vita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra  branca  della
e e' in possesso del titolo di specializzazione;
h)  specialista  in  atto titolare d'incarico nello stesso ambito
le, che per lo svolgimento di altre attivita' sia  soggetto  alle
tazioni di orario di cui all'art. 3;
i)  specialista  titolare  di pensione che non abbia raggiunto il
imale orario di cui all'art. 3, comma 4.
  Ai  fini  delle  procedure  di cui al comma 1, per ogni singola
era da a ) ad i), l'anzianita' di  servizio  ambulatoriale  o  di
vita'  riconosciuta  equivalente  in virtu' di precedenti accordi
ituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso  di
  anzianita'  di  servizio  e'  data precedenza all'anzianita' di
ializzazione.
   In   ogni  caso,  allo  specialista  disponibile  ad  assumere
carico ai sensi del comma 1 non e'  consentito  il  trasferimento
ora  non  abbia  maturato  un'anzianita' di servizio di almeno 18
  nell'incarico  in  atto  alla  data  di  scadenza  del  termine
ilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'.
   Lo  specialista  in  posizione  di  priorita'  viene  invitato
'Assessore regionale alla  sanita'  o  dal  suo  delegato,  quale
idente del Comitato di cui all'art. 13, a compilare dichiarazione
isponibilita' al conferimento dell'incarico, da  inoltrare  entro
giorni  alla  U.S.L.,  per  la formalizzazione dell'incarico, che
a' avvenire entro il termine di 30 giorni dal  ricevimento  della
iarazione.
  Esperita  inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico
e conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale
 sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui
art. 13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno  in
avviene la pubblicazione della disponibilita' dell'incarico.
  In  deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che
edono, ove presso  un  presidio  e  per  una  determinata  branca
ialistica   si   verifichi   un  incremento  delle  richieste  di
tazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati  firmatari  del  presente
rdo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu'
ialisti che  prestano  servizio  nel  presidio  e  nella  branca,
reche'  il  sanitario  interessato al provvedimento svolga in via
usiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo.
 La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal
vedimento il nominativo del sanitario cui e'  stato  incrementato
ario  e  la  consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale
ituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5
'art. 1.
  In  attesa  del conferimento dell'incarico secondo le procedure
dicate la U.S.L.  puo'  conferire  incarichi  provvisori  secondo
dine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di
o incarico e non in posizione di incompatibilita'.
  L'incarico  provvisorio  non  puo' avere durata superiore a tre
 e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso
tamento previsto dall'art. 32 per i  sostituti  non  titolari  di
o incarico.
                           Art. 12.
      Copertura degli incarichi in situazioni di carenza
  Qualora,  dopo  aver  esperito le procedure di cui all'art. 11,
lti impossibile procedere alla copertura dei turni  vacanti,  dei
i  di  nuova  istituzione  o  dei  turni comunque disponibili per
anza di specialisti disposti ad  accettare  l'incarico,  l'U.S.L.
  assegnare  l'incarico  ad  un  sanitario  comunque disponibile,
he' sia in possesso di titolo idoneo ai  sensi  dell'allegato  A,
 abbia  superato  il  limite  di  eta'  di 65 anni e non versi in
zione di incompatibilita',  dandone  comunicazione  all'Assessore
onale   alla  sanita'  o  al  suo  delegato,  nella  qualita'  di
idente del Comitato di cui all'art. 13.
  L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al
ine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art.  11
successivamente  quella  prevista  dal  comma  1.  Nel  caso  che
carico sia nuovamente conferito  allo  stesso  specialista,  esso
 essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
  Al  medico  incaricato  ai  sensi  dei  commi  1  e  2 oltre al
tamento tabellare, vengono corrisposti soltanto  l'indennita'  di
hio,  le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso,
ovuti ai sensi del presente Accordo.
                           Art. 13.
                  Comitato consultivo zonale
   In  ogni  ambito  territoriale,  comprensivo  di  una  o  piu'
S.LL., definito con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  su
osta  dell'Assessore  alla  sanita',  d'intesa  con  i  Sindacati
atari del presente Accordo e con l'ANCI regionale, e'  costituito
omitato consultivo zonale.
  Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato
ede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa
le UU.SS.LL. interessate.
 L'U.S.L. sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla
ta' della  Regione  e  sentite  le  altre  UU.SS.LL.  interessate
he'  i  Sindacati  firmatari  del  presente accordo, e' tenuta ad
curare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per
lli   funzionali  a  tale  attivita',  facente  parte  della  sua
ttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato
er  consentire  al segretario l'espletamento di tutte le funzioni
ibuite al Comitato stesso.
 Il Comitato e' composto da:
a)  l'Assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che
ssuma la presidenza;
b)   tre   rappresentanti   tecnici  delle  UU.SS.LL.,  designati
'A.N.C.I.   e   dall'U.N.C.E.M.   regionali.   In   mancanza   di
gnazione  da  parte  di  A.N.CI.  e  U.N.C.E.M.  entro  90 giorni
vede l'Assessore regionale alla  sanita',  sentite  le  UU.SS.LL.
ressate;
c) quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di
al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici
ialisti  ambulatoriali  operanti  nell'ambito  territoriale, come
isato al comma 1 del presente articolo, con il  sistema  previsto
 le  elezioni  dei  Consigli  direttivi degli Ordini dei Medici e
i Odontoiatri, escluso il quorum ai fini  della  validita'  delle
ioni.
  Le  elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a
 dell'Ordine dei Medici e degli  Odontoiatri,  avvalendosi  della
aborazione  dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere
omico.
  Oltre  ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti,
 le  stesse  modalita',  altrettanti  membri  supplenti  i  quali
ntreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
  Il  Comitato  e'  costituito  con  provvedimento  della  giunta
onale,  promosso  dall'Assessore  regionale  alla  sanita',   che
ede alla nomina dei componenti.
 Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b)  gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti
operano presso piu' UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonche'
ta   ed  aggiornamento  di  un  apposito  schedario  dei  singoli
ialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con  l'indicazione
giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date
conseguimento  dell'incarico  e  degli  incrementi  orari,  delle
vita'  rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari
ui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilita'  di
 all'art.  2,  della  certificaziane  dello stato di servizio dei
tari, nonche' di  ogni  altra  attivita'  prevista  dal  presente
rdo;
c)  indicazione,  alla  U.S.L. che deve conferire l'incarico, del
nativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario,  a
prire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
d)   evidenziazione   ed   aggiornamento  delle  posizioni  degli
ialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
dell'accertamento,   sulla  scorta  dei  fogli-notizie  compilati
almente  dagli  interessati,  delle  incompatibilita'   e   delle
tazioni  previste  dalle  vigenti norme, nonche' dal possesso dei
li  e   requisiti   previsti   dalle   stesse;   verifica   della
ificazione  di  non  incompatibilita'  con  gli orari di servizio
sciata dalle istituzioni  pubbliche  e  private,  presso  cui  il
tario   presta   servizio   in   qualita'   di  dipendente  o  di
enzionato, al momento in cui nei confronti del  sanitario  stesso
 essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento
rario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
della  formulazione  alle  UU.SS.LL.,  sulla  base  delle domande
vute   delle   proposte   di   trasferimento   o    accentramento
'incarico   in   una   sede  piu'  vicina  alla  residenza  dello
ialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli
rmativi  annuali  da  compilarsi  da  parte   degli   specialisti
ricati;
f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo.
 Il Comitato tratta, altresi', le sottoelencate materie in merito
  quali  svolge  funzioni  consultive  in  favore  dell'Assessore
onale alla sanita' e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare:
a)   l'organizzazione  del  lavoro  e  le  proposte  per  la  sua
azione  ai  fini  del  miglioramento  dei  servizi  specialistici
adegenza;
b)  l'individuazione  del  fabbisogno  del  personale  tecnico ed
rmieristico  da  assegnare  a  ciascuna  struttura  specialistica
a-ospedaliera;
c)  l'individuazione  quantitativa  delle esigenze di prestazioni
ialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari  di
izio per singola branca;
d)  l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e
mentari per l'adeguamento alle reali esigenze dei cittadini;
e) le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
f)  la  verifica  delle  applicazioni  delle misure di igiene, di
enzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g)  l'attuazione  dei  programmi  e  dei  corsi  di aggiornamento
essionale;
h)  tutte  le  altre  materie specificatamente e/o tassativamente
cate nel presente Accordo.
.  Il  Comitato  qualora  a  richiesta  di  una delle parti debba
tare  specifici  aspetti  riguardanti  una  singola   U.S.L.   e'
grato  dal  titolare  del  potere  di rappresentanza della U.S.L.
ressata o da un  suo  delegato  e  da  uno  specialista  titolare
carico  designato  dai  componenti  di  parte  medica  membri del
tato zonale.
. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese
 tutti i casi di richiesta di una delle parti.
.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un funzionario o
gente amministrativo indicato dalla U.S.L. sede del Comitato.  Il
etario   risponde  degli  atti  inerenti  alle  sue  funzioni  al
idente del Comitato.
                           Art. 14.
                Comitato Consultivo Regionale
  In  ciascuna  delle  Regioni  e'  istituito,  con provvedimento
'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da:
'Assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assuma
residenza;
re   membri   rappresentanti   delle  UU.SS.LL.  su  designazione
'ANCI regionale;
uattro  rappresentanti  degli specialisti ambulatoriali di cui al
ente Accordo;  tali  rappresentanti  sono  eletti  tra  i  medici
ialisti  ambulatoriali  operanti  nell'ambito  regionale  con  il
ema previsto per la elezione dei Consigli  direttivi  dell'Ordine
 Medici  e  degli  Odontoiatri,  escluso  il quorum ai fini della
dita' delle elezioni.
  Le  elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a
 dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e  degli
toiatri,   avvalendosi   della   collaborazione   dei   Sindacati
atari, che ne assumono anche l'onere economico.
  Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con
stesse   modalita'   altrettanti   membri   supplenti   i   quali
ntreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario o
gente amministrativo indicato dalla Regione.
 La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale.
  La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario
lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla
ta',  o  suo  delegato, quale presidente del Comitato regionale e
consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e
unzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale
 sanita', o  il  suo  delegato,  quale  presidente  del  Comitato
onale   dispone  per  l'attivazione  di  apposito  protocollo  di
vimento e spedizione della corrispondenza con i  medici,  con  le
S.LL. e con i Comitati zonali.
  Il  Comitato  formula  proposte  ed esprime pareri in ondine ai
vedimenti di competenza regionale, ed in  particolare  in  merito
 seguenti materie:
a)  la  corretta  ed  uniforme  interpretazione  delle  norme del
ente Accordo nazionale  unico  e  la  rapida  applicazione  delle
se;
b)   l'organizzazione  del  lavoro  e  le  proposte  per  la  sua
azione ai fini del miglioramento dei  servizi  sanitari  pubblici
ialistici extra-degenza;
c)  l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario
   strutture   pubbliche   specialistiche   extra-degenza   nella
aguardia  del  monte  ore  regionale  e  la verifica delle future
enze conseguenti alle  espansioni  di  attivita'  dell'assistenza
ialistica;
d)   l'attuazione  di  criteri  in  base  ai  quali  definire  il
isogno del personale tecnico ed infermieristico da  assegnare  al
lesso  delle  strutture  pubbliche  ospedaliere  ed extra-degenza
e quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L.  cui  fa
 ciascuna struttura;
e)  le  proposte  in  ordine  all'adeguamento  ed  ammodernamento
ologico e delle attrezzature strumentali;
f)  le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi
avoro;
g) i programmi volti ad incrementare la produttivita' del lavoro;
h) la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale
i specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento;
i)  tutte  le  altre  materie specificatamente e/o tassativamente
cate nel presente Accordo.
  Il  Comitato  si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i
 di richiesta di una delle parti.
                           Art. 15.
ionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14
 I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti
unque sia il  numero  dei  componenti  presenti  e  deliberano  a
ioranza.
 In caso di parita', prevale il voto del presidente.
  I  pareri  di  competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei
  espressamente  previsti  dalle  norme,  sono   in   ogni   caso
igatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta,
o che non sia stabilito un termine diverso.  Scaduto  inutilmente
  termine,  i  provvedimenti  sono  adottati anche in mancanza di
re.
                           Art. 16.
             Commissione regionale di disciplina
  E'  istituita, con provvedimento dell'Amministrazione regionale
roposta dell'Assessore alla sanita', una commissione regionale di
iplina composta da:
a)  tre  membri  medici  e  un  esperto  in  rappresentanza delle
S.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza  di
gnazione  da  parte  di  ANCI  e  UNCEM  entro 90 giorni provvede
sessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate;
b)  un  membro  medico  in  rappresentanza  della  U.S.L.  che ha
eduto al deferimento;
c)  un  esperto  nominato  dall'Ordine  capoluogo regionale degli
ni dei Medici e degli Odontoiatri su designazione  dei  Sindacati
atari del presente Accordo;
d)  quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui
resente Accordo. Tali rappresentanti sono  eletti  tra  i  medici
ialisti  ambulatoriali  operanti  nell'ambito  regionale  con  il
ema previsto per l'elezione dei Consigli direttivi  degli  Ordini
 Medici  e  degli  Odontoiatri  escluso  il  quorum ai fini della
dita' delle elezioni.
  Le  elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a
  dell'Ordine  dei  Medici  e  degli  Odontoiatri  del  capoluogo
onale,  avvalendosi  della collaborazione dei Sindacati firmatari
ne assumono anche l'onere economico.
   La   presidenza  e'  assunta  da  uno  dei  membri  medici  di
gnazione sindacale.
 Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato
'Amministrazione regionale.
  La  Commissione  ha  sede  presso  l'Assessorato regionale alla
ta' che ne assume gli oneri di funzionamento.
  La  Commissione  disciplinare e' competente ad esaminare i casi
medici deferiti per infrazione degli obblighi  o  dei  doveri  di
ortamento  professionale  derivanti  dall'Accordo,  iniziando  la
edura  entro  30  giorni  dal  deferimento  e  ad   adottare   le
eguenti decisioni.
  Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed
arantita la possibilita' di produrre le  proprie  controdeduzioni
o 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di
ona ove lo richieda.
  La  Commissione  e'  validamente  riunita  se  e'  presente  la
ioranza dei suoi componenti;  le  deliberazioni  sono  valide  se
tate dalla maggioranza dei presenti.
 In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
.  Gli  esperti  partecipano  alle sedute della Commissione senza
tto di voto.
. La Commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione
no dei provvedimenti che seguono:
) Richiamo:
per  trasgressione  ed  inosservanza degli obblighi e dei compiti
isti dal presente Accordo. Il richiamo  comporta  la  sospensione
 un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui
art. 11.
) Diffida:
per   violazione   dei   doveri  di  comportamento  professionale
vanti  dall'Accordo.  La  diffida  comporta  la  sospensione  per
tro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui
art. 11.
) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per  recidiva  per  inadempienza  gia'  oggetto  di richiamo o di
ida;
per  gravi  infrazioni  finalizzate  all'acquisizione di vantaggi
onali;
per   mancata   effettuazione   della  prestazione  richiesta  ed
ttivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per  omissione  di  segnalazione  del  sussistere  di circostanze
ortanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo.
  provvedimento  comporta  la  sospensione  della possibilita' di
lersi della prelazione di cui all'art. 11  per  tutta  la  durata
a  sospensione  e comunque per un periodo non inferiore a quattro
i.
) Revoca:
per  recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla
ensione del rapporto;
per   instaurazione   di   procedimento  penale  per  infrazioni,
igurantisi come reati, per le quali  la  U.S.L.  abbia  accertato
issime responsabilita'.
.  La  deliberazione  e'  comunicata, a cura del presidente e per
o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla  U.S.L.
ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da
ficare all'interessato e da comunicare all'Ordine  dei  Medici  e
i  odontoiatri  di  competenza  e  all'Assessore  regionale  alla
ta' o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art. 13, che
dara'  notizia  alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione
provvedimenti di competenza.
                           Art. 17.
              Doveri e compiti dello specialista
  Lo  specialista  che  presta la propria attivita' per la U.S.L.
:
a)  attenersi  alle  disposizioni che la U.S.L. emana per il buon
ionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
c)  redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanita' o
uo delegato, quale presidente del Comitato  di  cui  all'art.  13
o  il  15  febbraio  di  ciascun  anno  il  foglio notizie di cui
allegato B;
d)  osservare  l'orario  di  attivita'  indicato nella lettera di
rico.
 Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario
gli stessi sistemi di  rilevazione  della  presenza  in  servizio
tati per i medici dipendenti.
  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in  ogni caso
ttuate  delle   trattenute   mensili   sulle   competenze   dello
ialista   inadempiente,   previa   rilevazione  contabile,  sulla
mentazione in possesso della  U.S.L.  delle  ore  di  lavoro  non
ttuate.
  Poiche'  l'inosservanza  dell'orario  e'  fonte di disservizio,
tute e  non  occasionali  infrazioni  in  materia  devono  essere
estate  per  iscritto  allo specialista da parte della U.S.L.; in
 di recidiva o persistenza la  U.S.L.  deferisce  lo  specialista
 Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.
  Il  mancato  invio  del foglio notizie o infedeli dichiarazioni
ituiscono  motivo   di   deferimento   dello   specialista   alla
issione  di  cui  all'art.  16 per i provvedimenti di competenza,
e per iniziativa del Comitato zonale.
 Gli specialisti gia' in servizio, nel prendere visione presso il
o  di  lavoro  del   presente   Accordo,   rilasciano   esplicita
iarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
  Il  rifiuto  di  lasciare  la  suddetta  dichiarazione comporta
tomatica decadenza dall'incarico.
  Lo  specialista  che  presta la propria attivita' per la U.S.L.
 inoltre assolvere ai seguenti compiti:
a)   assicurare  il  consulto  con  il  medico  di  base,  previa
rizzazione della U.S.L.;
b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
c)   rispondere   ai   quesiti   clinici  compilando  il  referto
ialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati
ltri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche
atto  del  soggetto,  evitando  la  duplicazione  inutile  e  non
ssaria delle prestazioni sanitarie;
e)  compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli
rtamenti eseguiti o in possesso del paziente;
f) adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi
tari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
g)  prescrivere  direttamente  accertamenti strumentali e non, di
ttere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico,
he'  fornire  ogni  altro  dato  utile a qualificare l'indagine e
eviare il tempo di diagnosi;
h)  usare  le  attrezzature  diagnostiche  e terapeutiche fornite
a U.S.L.  comunicando  al  responsabile  del  Servizio  eventuali
ie;
i)  partecipare  alle attivita' di rilevamento epidemiologico con
 preventivi per la preparazione, lo studio  e  la  programmazione
e indagini statistico-sanitarie;
l)   informare  il  medico  di  base  del  risultato  diagnostico
iunto, suggerendo eventualmente la terapia;
m)  assumere  in  cura il paziente su proposta del medico curante
ro direttamente nei casi in cui lo  ritenga  necessario,  dandone
vata comunicazione al curante;
n)   redigere,   a   richiesta   degli  interessati,  certificati
nostici  in  dipendenza  di  malattia   di   propria   competenza
ialistica   diagnosticata  nel  presidio,  ovvero  i  certificati
stanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica;
p)  partecipare  alle  attivita'  connesse  alla realizzazione di
etti-obiettivo e delle azioni programmate;
q)  partecipare  alla  correlazione  con  i settori della sanita'
lica   specie   per   quanto   concerne    gli    obiettivi    di
spedalizzazione e di dimissione protetta.
  Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione
medico  specialista  e'  tenuto  alla  compilazione  dei  referti
'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi
e la qualifica specialistica.
.  Le  proposte  di  indagini specialistiche e le prescrizioni di
ialita' farmaceutiche e di galenici da  parte  dello  specialista
latoriale  avvengono  in  conformita' a quanto previsto in merito
'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina  generale.
                           Art. 18.
                  Organizzazione del lavoro
  Al  fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei
adini e  di  garantir  loro,  sotto  l'aspetto  organizzativo  ed
ativo  un  servizio  continuativo  ed  efficiente, le prestazioni
o specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore  7  e  le
  20   di  tutti  i  giorni  feriali.  Per  determinati  servizi,
tivita' specialistica puo' essere svolta anche  in  ore  notturne
festive.
  E'  consentito  l'accesso  negli  ambulatori  pubblici da parte
'assistito, senza richiesta del  medico  curante,  alle  seguenti
ialita':   ostetricia   e  ginecologia,  odontoiatria,  pediatria
itatamente agli  assistiti  che  non  hanno  scelto  l'assistenza
atrica  di  base),  oculistica  (limitatamente  alle  prestazioni
metriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi
urgenza  per  i  quali l'accesso diretto e' consentito anche alle
e branche specialistiche.
  Allo  scopo  di  accrescere  la qualita' e la produttivita' dei
izi  all'interno  delle  strutture  poliambulatoriali   pubbliche
a-degenza  l'organizzazione  del lavoro deve prevedere piu' turni
nalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola.
  L'organizzazione  del  lavoro all'interno di ogni presidio deve
esi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi
branca  per  un  numero  di  12 ore settimanali o comunque per un
ro di ore parametrato al numero  di  cittadini  facenti  capo  al
no di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e
responsabilita'  di  ogni  medico  nell'assolvimento  dei  propri
iti,   anche   attraverso  la  partecipazione  obbligatoria  alle
iative  a  tal  fine  promosse  dalla  U.S.L.  Nel  caso  che  la
ecipazione  a  tali  iniziative  comporti  impegni  al  di  fuori
'orario indicato nella lettera di incarico, al medico  spetta  un
enso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
 Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene
il sistema a  prenotazione  secondo  lo  standard  indicativo  di
tro assistiti/ora.
  La  prenotazione  relativa alle visite successive e' effettuata
ndo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista  ai
 di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica.
  Il  numero  di  prestazioni  sia  ordinarie  che di particolare
gno professionale di cui all'art. 19 erogabili per  ciascuna  ora
attivita'  sara'  determinato  sulla base della tipologia e della
lessita' della prestazione;  comunque  al  fine  di  fornire  una
tazione  qualificata  il  numero  di  prestazioni/ora non puo' di
a essere superiore a quattro.
  Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del
ine  dell'orario  stabilito  dalla  lettera   di   incarico,   lo
ialista  resta  a disposizione fino alla scadenza di detto orario
 eventuali   ulteriori   prestazioni   autorizzate   dal   medico
onsabile del poliambulatorio.
 Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico
sia  esaurito  senza  che  tutte  le  prenotazioni  siano   state
isfatte  lo  specialista eseguira', ove sia possibile, le residue
tazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo,  comma
12 e 13.
.  La  media  delle  prestazioni  erogate  dallo  specialista  e'
etta a periodiche verifiche da parte della U.S.L.   sulla  scorta
 dati  relativi  alla  casistica  clinica  (e non numerica) ed in
zione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente
presidio.
.  Qualora  sia  necessario  superare occasionalmente l'orario di
izio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative  e
autorizzarne  il  prolungamento  previo assenso dello specialista
ressato.
.  La  richiesta  di prolungamento di orario puo' essere avanzata
e da parte dello specialista.
.   Al   sanitario   autorizzato   a  prolungare  l'orario  viene
isposto il compenso orario di cui all'art.  32  maggiorato  degli
ementi periodici di anzianita'.
.   L'organizzazione  funzionale  e  gestionale  della  struttura
lica  specialistica  extra-degenza  e  l'interconnessione  fra  i
oli  servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di
edico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi
ura  o  di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma
le n. 12 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87.
.  Per  ciascun  servizio  specialistico al quale sia addetta una
alita' di sanitari convenzionati ai sensi del  presente  Accordo,
inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi
n inferiore a tre unita'  per  la  fisiochinesiterapia,  l'U.S.L.
ede  la  presenza  di  un coordinatore individuato, con l'assenso
'interessato,  tra  gli  specialisti  titolari  di  incarico   in
cuna branca in servizio presso il presidio.
.  Lo  specialista  in  interesse  non  si  pone  in posizione di
inenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di  branca,  ma
coordinamento  operativo  con  attribuzione  di  indirizzi  e  di
fica del programma di lavoro.
.  Allo  specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola
ta la indennita' di cui all'art. 43.
. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
a)  tutti  gli  atti  e gli interventi di natura specialistica di
enzione,  diagnosi  e  cura  e  riabilitazione,  che  non   siano
ttamente  correlati  al  ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo
roindicazioni cliniche, in sede  ambulatoriale,  domiciliare,  di
hospital,  di  assistenza  programmata  a  soggetti nel domicilio
onale, di assistenza  nelle  residenze  protette,  di  assistenza
ciliare integrata;
b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno
essionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia.
. Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano:
a)  l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni
revenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su  richiesta
e  UU.SS.LL.,  nell'ambito  di:  indagini  mirate  per lavoratori
sti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e  il
enimento  dell'evolversi  in  forma  irreversibile di determinate
ttie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78  e  180/78;  tutela
'infanzia  e  dell'eta'  evolutiva;  medicina  scolastica; tutela
'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
b)  le  attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione
rotesi  e  di  ortesi.  L'esecuzione  delle  protesi  dentarie  e
dontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D;
c)  le  attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per
e le branche specialistiche previste dall'allegato A;
d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale;
e)  le  attivita'  di  consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i
ri fini istituzionali.
.   Le   modalita'   tecniche   e   professionali  di  erogazione
'assistenza  specialistica  di  cui  al  presente  Accordo   sono
ndate  alla  scienza  e coscienza dello specialista, nel rispetto
e norme deontologiche che regolano la professione  e  nel  quadro
programmi e degli obiettivi della U.S.L.
.  Qualora  l'incarico  specialistico  si  svolga presso ospedali
lici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e'  soggetto
alcun  vincolo  gerarchico,  l'attivita' svolta dallo specialista
latoriale non puo' in  alcun  modo  essere  conteggiata  ai  fini
'applicazione  dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo
el decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87.
.  Nel  caso  di  specialisti  che  espletano  la  loro attivita'
interno  di  unita'  operative  complesse  in  cui  opera   anche
onale  dipendente,  ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 21
tivita' dello specialista va determinata dividendo  il  complesso
e  prestazioni  eseguite  dall'unita' operativa per il numero dei
essionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle  ore
ttivita' da ciascuno di essi svolta.
                           Art. 19.
       Prestazioni di particolare impegno professionale
  Fermo  restando  l'obbligo  di  eseguire  le prestazioni di cui
art. 18 lo  specialista,  salvo  controindicazioni  cliniche,  e'
to  ad  effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con
U.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti  e  gli
rventi    di    particolare    impegno   professionale   previsti
'allegato C  finalizzati  alla  definizione  diagnostica  e  alla
inuita'  terapeutica,  allo  scopo  di  migliorare  la qualita' e
ficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
  Per  l'espletamento  di  tali  interventi  allo  specialista e'
ibuito  un  emolumento  forfettario  aggiuntivo   calcolato   sul
enso  orario dovuto ai sensi dell'art. 32, rapportato al tempo di
uzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
  In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere
cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre
inquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista.
  Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei
izi, ivi compresa  l'esecuzione  delle  P.I  P.,  sulla  base  di
ocolli  volti  a  una  gestione  programmata e per obiettivi, che
volga  quanto  meno  un  intero  presidio  poliambulatoriale,   i
ensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono
isposti con modalita' da concordare a livello locale e in  misura
nque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari
tanti allo specialista.
  Nel  caso  che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non
o raggiunti  per  ragioni  non  imputabili  alla  volonta'  dello
ialista,  i  compensi  per  le prestazioni di particolare impegno
essionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di
ai commi 2 e 3.
                           Art. 20.
            Prestazioni di attivita' extra-moenia
  La  U.S.L.  per propri fini istituzionali o esigenze erogative,
 chiedere allo  specialista  ambulatoriale  di  cui  al  presente
rdo  di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede
uale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita'
a-moenia).
   Le   prestazioni   specialistiche   in   regime  di  attivita'
a-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto,  sono
lizzate  alla  prevenzione,  diagnosi e cura, e riabilitazione, e
ono essere svolte dallo specialista presso:
a)  il  domicilio  del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6  comma,
a legge n. 833/78;
b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;
c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze
ette, servizi socio-assistenziali di tipo  specialistico,  ecc.),
nita terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc;
d) gli ospedali pubblici del S.S.N.
  L'attivita'  extra-moenia  e' svolta al di fuori dell'orario di
izio a  carattere  occasionale  o  periodico  programmato  ed  e'
entivamente convenuta con lo specialista interessato.
  La  U.S.L.  puo'  chiedere allo specialista la disponibilita' a
gere attivita'  extra-moenia  anche  durante  il  suo  orario  di
izio,  sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'.
 L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in
a dalla U.S.L. competente.
  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  extra-moenia,  a carattere
sionale o periodico programmato, allo specialista  e'  attribuito
emolumento  forfettario  aggiuntivo calcolato sul compenso orario
to ai sensi dell'art. 32 rapportato al tempo di esecuzione di  90
ti  per  ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo
sso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per  ciascuna
tazione   successiva   alla  prima  il  tempo  di  esecuzione  e'
rminato in 20 minuti.
                           Art. 21.
     Aggiornamento professionale - Formazione permanente
   L'aggiornamento   professionale-formazione   permanente  dello
ialista comprende:
a)  la  partecipazione  obbligatoria  ai  corsi  di aggiornamento
nizzati dalla U.S.L.;
b)  la  frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed
e  manifestazioni  consimili,  compresi   nei   programmi   delle
S.LL.;
c)  l'uso  di  tecnologie  audiovisive  ed  informatiche  messe a
osizione dalle UU.SS.LL.
  Le  Regioni,  annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e
i Odontoiatri ed i sindacati firmatari,  emanano  norme  generali
  temi  prioritari  per  l'aggiornamento  obbligatorio-formazione
anente  degli  specialisti  ambulatoriali,  anche  in   relazione
attuazione dei progetti-obiettivo.
  Stabilite  a  livello  regionale  le  linee  di coordinamento e
rizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
tturazione  temporale degli stessi e quella economico-gestionale,
UU.SS.LL.  provvedono  alla  attuazione   dei   corsi.   I   temi
'aggiornamento  obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai
gni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale  del
co anche in relazione all'evoluzione della patologia.
  I  corsi  di  aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni
ordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore  annue.
caso  di  svolgimento  coincidente  con  i  turni  di  servizio i
ecipanti hanno diritto a un  corrispondente  permesso  retribuito
onere a carico della U.S.L.
  Qualora  i  corsi  siano  svolti  al  di  fuori  dell'orario di
rico, allo specialista  compete,  per  il  numero  delle  ore  di
uenza,  il compenso di cui all'art. 32, comma 1, maggiorato degli
tuali incrementi periodici di anzianita'.
  Nei confronti dello specialista che presta la propria attivita'
iu' UU.SS.LL. il compenso di cui al  comma  5  viene  corrisposto
e  UU.SS.LL.  interessate  in  proporzione  del  numero delle ore
te presso ciascuna U.S.L.
  E'  in  facolta'  della  Regione riconoscere come utili ai fini
'aggiornamento  obbligatorio-formazione  permanente  di  cui   al
ente articolo:
a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati
atari del presente Accordo;
b)  corsi  o  iniziative  ufficialmente  attivati da universita',
dali, istituti di  ricerca,  societa'  scientifiche  o  organismi
lari.
 Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista
 avanzare  preventiva  formale  domanda  di  partecipazione  alla
L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza
tti corsi al sanitario spetta lo stesso  trattamento  di  cui  ai
i 4 e 5.
 Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire
 U.S.L. idonea documentazione, rilasciata a  cura  dell'organismo
 ha  svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le
durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
.   L'aggiornamento   obbligatorio-formazione   permanente   deve
edere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
                           Art. 22.
                       Tutela sindacale
  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto alla tutela sindacale e'
nosciuto  a   ciascun   sindacato   di   categoria   dei   medici
latoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco
acale nelle seguenti misure:
) un distacco totale ogni duemila iscritti;
)  1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei
iti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per  i
orti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
 Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a
llo provinciale sulla base dei medici a carico dei  quali  -  per
cun sindacato nazionale - viene effettuato a cura della U.S.L. la
tenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 41.
  Il  diritto  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
nosciuto ai soli sindacati  nazionali  di  categoria  dei  medici
latoriali  strutturati  ed  organizzati  a  livello  regionale  e
inciale.
  Il  distacco  sindacale  di cui ai punti 1 e 2 che precedono e'
olato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di
izio  ed  ha  piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi
economici del presente accordo.
  Tutti  gli  emolumenti  e  contributi  relativi  all'orario  di
izio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti  i  rappresentanti
acali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal
ente accordo, ove l'orario in cui si svolgono  le  riunioni  o  i
ri di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
  Agli  effetti  della  gestione dei precedenti punti 1) e 2) del
a  1  del  presente  articolo,  il  responsabile  nazionale   del
acato  comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica
era indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al
stero  della  Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali
de  il  distacco  sindacale,  la  sede  di   servizio,   l'orario
imanale  del  medico  ed il numero di ore annuali per il quale e'
iesto il distacco.
   Gli  Assessori  regionali  alla  Sanita'  provvedono  a  darne
nicazione alle UU.SS.LL.  interessate  entro  il  31  ottobre  di
cun anno.
  Trascorso  inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati
atari comunicano entro il 31 dicembre alle UU.SS.LL. interessate,
er  conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla
ta', i nominativi degli specialisti per i quali e'  richiesto  il
acco  sindacale,  la  sede di servizio e l'orario settimanale del
co.
  Le  assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate
congruo  preavviso  dallo  specialista  interessato  alla  U.S.L.
so  cui  opera  e non producono effetto ai fini delle statistiche
ali.
                           Art. 23.
    Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
  Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla
la della salute  ed  alla  integrita'  fisica  e  psichica  dello
ialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le
i vigenti in materia.
  I  sindacati  firmatari  del  presente  accordo hanno potere di
rattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e  di  controllo
'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
                           Art. 24.
                   Diritto all'informazione
 La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo
costante e preventiva informazione sugli atti ed i  provvedimenti
riguardano:
a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie
 quanto  riguarda  la  funzionalita'  dei  servizi  specialistici
ionanti    presso    le    strutture   pubbliche   specialistiche
a-degenza;
b)  il  personale  dipendente e quello convenzionato ai sensi del
ente accordo, l'organizzazione del lavoro, il  funzionamento  dei
izi  nonche'  i  programmi,  i  bilanci,  gli  investimenti  e lo
ziamento relativo  agli  oneri  per  l'effettuazione  del  numero
lessivo  di  ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato)
almente deliberate.
                           Art. 25.
                  Consultazioni tra le parti
  Su  richiesta  di  una  delle  parti sono effettuati incontri a
llo di U.S.L., con la eventuale  partecipazione  anche  di  altre
gorie    dei   medici   impegnati   nell'area   delle   attivita'
latoriali extra-degenza,  per  lo  scambio  di  informazioni  sul
ionamento  dell'attivita'  ambulatoriale e per la formulazione di
oste  idonee  a  rimuovere  eventuali  disfunzioni  concordemente
vate,  anche  in riferimento agli argomenti previsti all'art. 13,
a 9.
                           Art. 26.
                    Assenze non retribuite
  Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata
ssita', l'U.S.L. conserva  l'incarico  allo  specialista  per  la
ta massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista
ossibilita' di assicurare idonea sostituzione.
  Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo
ssenza.
  In  caso  di  mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di
na a Consigliere comunale di comune capoluogo di Regione l'U.S.L.
erva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione
l'intera durata del mandato.
  I  periodi  di  assenza  per  i  casi previsti dal comma 3 sono
eggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.
  Salvo  il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare
iesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente  articolo
un preavviso di almeno sette giorni.
   Ricorrenti   assenze  non  retribuite  verranno  valutate  per
tuale segnalazione alla Commissione di  cui  all'art.  16  per  i
vedimenti opportuni.
  Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in
 posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il  periodo  di  assenza  non
ibuita deve essere fruito contemporaneamente.
                           Art. 27.
                Assenza per servizio militare
  Lo  specialista  che  ha  sospeso  la  propria attivita' per il
izio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato  nel  precedente
rico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del
edo.
  Durante  il  periodo di assenza per servizio di leva o richiamo
  armi,  allo  specialista  non  compete  alcuna   corresponsione
omica.
  Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi
conteggiato  come  anzianita'  di  incarico   ai   soli   effetti
'articolo 11.
                           Art. 28.
                    Malattia - Gravidanza
  Allo  specialista  confermato  nell'incarico che si assenta per
rovata  malattia  o  infortunio  -  anche  non  continuativamente
'arco  di  30  mesi  -  che  gli  impediscano qualsiasi attivita'
rativa,  l'U.S.L.  corrisponde  l'intero  trattamento  economico,
to  in  attivita'  di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i
essivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
  Lo  specialista  non  ancora  confermato, in caso di malattia o
rtunio  ha  diritto  alla   conservazione   dell'incarico   senza
esponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi.
  Alla  specialista  confermata nell'incarico, che si assenta dal
izio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per
esi  continuativi  e  corrisponde  l'intero trattamento economico
to in attivita' di servizio, per un periodo  massimo  complessivo
4 settimane.
  La  U.S.L.  puo'  disporre controlli sanitari in relazione agli
i di malattia o infortunio denunciati.
                           Art. 29.
      Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
  Per  ogni  anno  di  effettivo  servizio  prestato,  al  medico
ialista spetta un periodo di permesso  retribuito  irrinunciabile
30  giorni  non  festivi  purche'  l'assenza dal servizio non sia
riore ad  un  totale  di  ore  lavorative  pari  a  cinque  volte
pegno orario settimanale.
  Il  permesso  e'  usufruito  in uno o piu' periodi, a richiesta
'interessato, con un preavviso di 30 giorni.
  Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso
' concesso a condizione che l'USL possa provvedere al servizio  o
la sostituzione sia garantita dal richiedente.
  Il  periodo  di  permesso viene goduto durante l'anno solare al
e si riferisce e comunque non  oltre  il  1   semestre  dell'anno
essivo.
  Detto  periodo  e'  elevato  a  45  giorni non festivi, purche'
senza dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un  totale  di  ore
rative  pari  a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale,
gli specialisti che usufruiscono dell'indennita'  di  rischio  da
azione di cui all'art. 35.
  Per  periodi  di  servizio  inferiori ad un anno spettano tanti
cesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto  comma
presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
 Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati
vita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di  cui  ai
edenti articoli 26 e 27.
  Allo  specialista  titolare  di  incarico a tempo indeterminato
ta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni  non  festivi,
he'  l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
rative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con
io non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
 Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno
isposti i compensi previsti dagli articoli  32  e  34,  le  quote
untive  per  variazioni  del  costo della vita e, qualora dovuta,
dennita' di rischio.
                           Art. 30.
                         Sostituzioni
  Alle  sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L.
vede  assegnando  l'incarico  di  supplenza  o   ad   un   medico
ialista   designato   dall'interessato   o  secondo  l'ordine  di
uatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non
osizione di incompatibilita'.
 Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque
erendo  l'incarico  di  supplenza  ricorrendo  alla   graduatoria
ndo i criteri di cui al comma 1.
  L'incarico  di  sostituzione non puo' superare la durata di sei
 e non e' rinnovabile.
  Con  il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa
iritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
  Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il
tamento tabellare iniziale, di  cui  all'art.  32  e  l'eventuale
nnita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo.
  Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete
trattamento  tabellare  derivante  dall'anzianita'  maturata  nel
izio ambulatoriale.
  Al  sostituto  competono  le  quote  di  caro-vita  secondo  le
lita' del presente  accordo  in  tutti  i  casi  di  assenze  non
ibuite  del  titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese
ccesso ai sensi dell'art. 37.
                           Art. 31.
   Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
  L'U.S.L.,  d'intesa  con  i  sindacati  firmatari  provvede  ad
curare gli specialisti  comunque  operanti  negli  ambulatori  in
tta  gestione  contro  i  danni  da responsabilita' professionale
o terzi e contro gli infortuni subiti  a  causa  e  in  occasione
'attivita'  professionale  ai  sensi  del  presente  accordo, ivi
resi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in  occasione
'accesso  dalla  e  per  la  sede  dell'ambulatorio sempreche' il
izio sia prestato in  comune  diverso  da  quello  di  residenza,
he'  in  occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai
i dell'art. 20.
 Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
) per la responsabilita' verso terzi:
L. 1.500.000.000 per sinistro;
L. 1.000.000.000 per persona;
L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
) per gli infortuni:
L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L.   150.000  giornaliere  per  un  massimo  di  300  giorni  per
lidita' temporanea e  con  decorrenza  dal  1   giorno  del  mese
essivo  all'inizio  dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e'
tta al 50% per i primi tre mesi.
  Le  relative  polizze  sono  portate a conoscenza dei sindacati
atari  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto   del
idente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
  I  medici  che  ai  sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono
viduati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono  assicurati
igatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
                           Art. 32.
  Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali
 Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente a
rrere dal 1  luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a  L.
00  per  ora  di  incarico.  A  tale compenso base sono apportati
nti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed  incrementi
odici per fascie triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei
cento) fino ad un massimo di sette fasce.  Gli  aumenti  biennali
ono  riassorbiti  al  conseguimento  delle  fasce  di  anzianita'
essive.
  Il  compenso  forfettario  di cui al comma 1 viene elevato a L.
00 con decorrenza 1  gennaio 1989, a L. 20.600 con decorrenza  1
aio 1990 e a L. 21.100 con decorrenza 1  gennaio 1991.
  A  decorrere dal 1  gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2
 apportati incrementi periodici per fasce biennali di  anzianita'
a  misura  costante  del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di
 fasce ed  in  successivi  aumenti  biennali  del  2,50%  (due  e
uanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia.
  Tanto  gli  aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3
rrono  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   del
imento della anzianita'.
  Nei  confronti  dei  medici  gia'  titolari di incarico a tempo
terminato alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'accordo  reso
utivo  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 ottobre
, ai fini delle fasce di anzianita' e degli  scatti  biennali  e'
tata  l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di
inuita' presso gli Enti  firmatari  dell'accordo  dell'11  giugno
 e ai sensi dell'accordo stesso.
   Con   tale   anzianita'   viene   cumulata   quella   maturata
essivamente e senza soluzione di continuita'  con  il  precedente
orto.
  In  caso  di  servizio  prestato senza soluzione di continuita'
so  piu'  enti  mutuo-previdenziali  o  presso  piu'   UU.SS.LL.,
zianita' da valutare e' quella maggiore.
  Ai  fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in
iderazione i periodi di assenza non retribuiti.
  Per  le  assenze  dal  servizio  che  non  rientrano tra quelle
ibuite ai sensi degli articoli 22, 28, commi 1 e 3, e 29,  nessun
enso   va   corrisposto   allo   specialista   attesa  la  natura
essionale del rapporto con l'U.S.L.
.  Il  compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro
ine del mese di competenza.
.  Per  l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e
e ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di  cui  al
ente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai
i di legge la maggiorazione e' del 50%.
.  Le  Regioni  attuano,  di  intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i
acati firmatari, forme  di  coordinamento  tra  le  varie  Unita'
tarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese
orretta corresponsione, nei confronti dei  medici  ambulatoriali,
compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente accordo.
                           Art. 33.
                      Quote di caro-vita
  Le  parti  convengono  che  agli specialisti ambulatoriali sono
ibuite quote mensili di  carovita  determinate  in  linea  con  i
eri  di  cui  alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16
decreto del Presidente della Repubblica n.  13  del  1   febbraio
, con le seguenti specificazioni:
a)  l'adeguamento  delle  quote  di caro-vita avviene con cadenza
strale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
strato nel semestre precedente;
b)  le  quote  vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in
 alle norme  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
87;
c)  il  compenso  tabellare  che, sommato alle quote di caro-vita
tanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
plicazione  dei  criteri  di cui alla legge n. 38/86 e al decreto
Presidente  della  Repubblica  n.  13/86,  e'  rappresentato  dal
enso  orario  iniziale nella misura stabilita dall'art. 32, comma
oltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico
iascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
d)  ai  medici  con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un
emento delle quote di caro-vita corrispondente a quello  riferito
0 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni
al di sotto del limite di 40.
  Le  quote  di  carovita  non spettano a coloro che comunque e a
siasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento
 compensi  al  costo  della  vita, salvo quanto previsto al comma
essivo.
  Le  quote  di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza
'incarico  specialistico  di  cui  sono  titolari  ai  sensi  del
ente  accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale
essa con il trattamento pensionistico.
  Nell'ipotesi  che  lo  specialista svolga contemporaneamente la
ria attivita' per conto di piu'  UU.SS.LL.  e/o  altri  Enti  che
tano  il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene
rtito, nel rispetto dei limiti di cui al  comma  1,  lettera  c),
orzionalmente  tra  le  UU.SS.LL.  e/o  gli  Enti  interessati in
one del numero delle ore di incarico che lo specialista  effettua
 ciascuno  di  essi,  secondo le indicazioni all'uopo fornite dal
tato di cui all'art. 13.
                           Art. 34.
                 Indennita' di disponibilita'
   Agli   specialisti   che   svolgono  esclusivamente  attivita'
latoriale ai sensi del presente accordo e  che  non  hanno  altro
  di  rapporto  di  dipendenza  o  convenzionale  con il Servizio
tario Nazionale o con  altre  istituzioni  pubbliche  o  private,
ta  una  indennita'  di  disponibilita',  per ogni ora risultante
a lettera di incarico, nella misura di L. 3.500 a  decorrere  dal
luglio  1988,  L.  4.000  dal  1   gennaio 1989 e L. 5.000 dal 1
aio 1991.
  L'indennita'  in  parola  subisce  tutti i riflessi degli altri
tuti di carattere normativo ed economico  previsti  dal  presente
rdo, ad eccezione delle quote di carovita di cui all'art. 33.
                           Art. 35.
                    Indennita' di rischio
  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del
idente della Repubblica che rende esecutivo il presente  accordo,
dennita'  di  rischio  viene  corrisposta,  nella misura e con la
nza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti
sti  al  rischio  di  radiazioni di cui al decreto del Presidente
a Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare  la  propria
a  in  zona  controllata  e sempreche' il rischio abbia carattere
essionale.
  Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona
rollata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a
pposita  Commissione  composta dal coordinatore sanitario, che la
iede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da  tre
resentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte
ca in seno al comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 e  da
esperti qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L.
                           Art. 36.
Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo
  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  in zone identificate dalle
oni come disagiatissime, comprese le  piccole  isole,  spetta  ai
ci  un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita'
ordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente
rdo.
 E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore
ncarico ai medici specialisti operanti nella provincia di Bolzano
ossesso del relativo attestato.
                           Art. 37.
                  Rimborso spese di accesso
  Per  incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza,
he' entrambi siano compresi nello  stesso  ambito  zonale,  viene
isposto,  per  ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L.
per chilometro.
  La  misura  di  tale  rimborso,  limitatamente  al  50%,  viene
terminata con la medesima decorrenza, e  per  uguale  importo  in
entuale,  delle  variazioni  di prezzo eventualmente subite dalla
ina "super".
 Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un
pito professionale nel Comune sede di presidio  presso  il  quale
ge  l'incarico.  Nel  caso  di  soppressione di tale recapito, il
orso  e'  ripristinato  dopo   tre   mesi   dalla   comunicazione
'intervenuta  soppressione all'Assessore regionale alla sanita' o
uo delegato, nella qualita' di Presidente  del  Comitato  di  cui
art. 13.
  La  misura  del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel
 in cui l'interessato trasferisca la  residenza  in  Comune  piu'
no a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo
ialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a  uguale
ggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
                           Art. 38.
                   Premio di collaborazione
 Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto
remio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo  del  compenso
llare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di
all'art. 32 e delle quote di carovita complessivamente  percepiti
 corso  dell'anno  e  dell'indennita'  di  disponibilita'  di cui
art. 34).
  Detto  premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di
etenza.
 Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il
io verra' calcolato e liquidato  all'atto  della  cessazione  del
izio.
  Il  periodo  di servizio svolto a tempo determinato, seguito da
erma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato  ai
  della  determinazione  del  premio  di  cui  al primo comma del
ente articolo.
  Allo  specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico
to a  tempo  determinato  non  sia  stato  ancora  confermato  in
rico a tempo indeterminato compete, entro 90 giorni dalla data di
erma,  un  premio  di  collaborazione  rapportato   ai   compensi
epiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.
  Il  premio  in  parola  non  compete  allo  specialista nei cui
ronti sia stato adottato il provvedimento  di  sospensione  o  di
luzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
                           Art. 39.
                       Contributo ENPAM
  A  favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita'
ensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di  norma  mensilmente,
  massimo   trimestralmente,   con   modalita'   che   assicurino
dividuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si
riscono,  specificandone  in  particolare  il  numero  di  codice
ale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale  dei  medici
latoriali  gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del
ro e della  previdenza  sociale  15  ottobre  1976  e  successive
ficazioni  un  contributo  del ventidue per cento (22%) di cui il
ici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento  (9%)  a
co  di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare
penso orario piu'  incrementi  periodici  di  anzianita'  di  cui
art.  32), sul premio di collaborazione (art. 38), sulle quote di
vita  (art.  33),  sui  compensi  per   eventuali   prolungamenti
'orario   di   lavoro  (art.  18),  sui  compensi  per  attivita'
a-moenia (art. 20) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 34).
 In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro
lavoro e  della  previdenza  sociale  in  data  7  ottobre  1989,
licato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
                           Art. 40.
                     Premio di operosita'
  A  tutti  i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita'
conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare
rico   a   tempo  indeterminato,  alla  cessazione  del  rapporto
essionale,  spetta  dopo  un  anno  di  servizio  un  premio   di
osita'  nella  misura di una mensilita' per ogni anno di servizio
tato in base all'anzianita' determinata ai sensi  del  precedente
colo  38,  esclusi  i  periodi  per  i quali sia gia' intervenuta
idazione.
  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di  premio  sara'
uagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a  tal
  per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non
olando quella pari o inferiore a 15 giorni.
 Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al
nto della cessazione  del  rapporto,  e'  ragguagliata  alle  ore
ttive  di  attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno
ervizio.
  Conseguentemente  ciascuna  mensilita'  di premio potra' essere
ionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a  15  giorni
omputata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non
omputata.
  Pertanto,  nel  caso  in  cui  nel corso del rapporto di lavoro
ero  intervenute  delle  variazioni  nell'orario  settimanale  di
vita',  il  "premio"  per  ogni  anno  di  servizio dovra' essere
olato in base agli orari di  attivita'  effettivamente  osservati
diversi periodi dell'anno solare.
  Il  premio  di  operosita'  e' calcolato sul compenso tabellare
penso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui  all'
  32)  e  sul  premio  di  collaborazione  e  sull'indennita'  di
onibilita'.
  Il  premio  e'  corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del
orto.
  La  corresponsione  del  premio  di  operosita' e' dovuta dalle
S.LL. in base ai criteri  previsti  dall'Allegato  E  annesso  al
eto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  884/1984, che qui si
ndono integralmente richiamati.
                           Art. 41.
              Riscossione delle quote sindacali
  Le  quote  sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su
iesta del Sindacato, corredata  di  delega  dell'iscritto  e  per
montare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le
i il medico presta la propria opera professionale e sono versate,
ilmente,  sul  conto  corrente  bancario  intestato  alla Sezione
inciale   del   sindacato   stesso,   contestualmente   all'invio
'elenco  dei  medici  a  cui  sono  state  applicate  le ritenute
acali e l'importo delle relative quote.
  Restano  in  vigore  le  deleghe  gia'  rilasciate a favore dei
acati confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di  cui  al
eto del Presidente della Repubblica n. 884/1984.
   Eventuali   variazioni   delle  quote  e  delle  modalita'  di
ossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte  degli  organi
etenti del Sindacato.
                           Art. 42.
                  Commissione professionale
  In ogni Regione e' costituita ai sensi dell art. 24 della legge
icembre 1983, n. 730,  una  Commissione  professionale  cui  sono
dati,  nel  rispetto  dei  principi  sanciti  in  detto art. 24 i
enti compiti:
a)  definire  gli  standard  medi  assistenziali sulla base degli
ci di piano sanitario nazionale e regionale;
b)   fissare   le   procedure   per   la   verifica  di  qualita'
'assistenza;
c)  prevedere  le  ipotesi  di  eccessi di spesa che potranno dar
o,  ove  non  giustificati,  al  deferimento  del   medico   alla
issione di disciplina di cui all'art. 16.
  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1 le UU.SS.LL. hanno
bligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla  Commissione
essionale  il  parametro  di  spesa  regionale, lo standard medio
stenziale dei diversi presidi e servizi delle  UU.SS.LL.  nonche'
 comportamento  prescrittivo  dei  singoli  medici  convenzionati
enziando  in  particolare  quello  relativo   alla   prescrizione
aceutica   e   alla   richiesta  di  indagini  strumentali  e  di
ratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
ndo di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
   La   Commissione   professionale   regionale,   nominata   con
vedimento della Regione e' presieduta:
al  Presidente  dell'Ordine  dei Medici e degli Odontoiatri della
a' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita:
cinque  esperti  qualificati  nominati  dalla  Regione scelti tra
ndenti delle strutture universitarie  e  del  Servizio  sanitario
onale;
quattro   rappresentanti  dei  medici  specialisti  ambulatoriali
ti dai membri di parte medica dei Comitati regionali;
un  funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa della
one con funzioni di segretario.
 La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei
genti sanitari di cui all'art. 44  individua  almeno  due  tra  i
enti   progetti   di   vatutazione  e  revisione  della  qualita'
'assistenza specialistica:
a)    valutazione    della    produttivita'   degli   specialisti
latoriali interni, diversificati per  branca,  in  rapporto  alle
zioni  strutturali  e  strumentali disponibili e agli standard di
zione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
b)  valutazione  qualitativa e quantitativa degli effetti indotti
ermini di attivita' e di costi dal comportamento prescrittivo dei
ci    specialisti    ambulatoriali    interni   con   riferimento
assistenza  farmaceutica,  alla  diagnostica  strumentale,   alle
riori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
c)    valutazione    dell'intensita'   di   utilizzazione   delle
ezzature dei poliambulatori anche in  rapporto  al  ricorso  alla
ialistica  convenzionata  esterna e proposte per l'ottimizzazione
a situazione;
d)  riflessi  sull'attivita'  specialistica ambulatoriale interna
'introduzione del sistema di accesso programmato mediante  Centri
icati di prenotazione;
e)  ampiezza  e  cause  del  fenomeno  del  mancato  ritiro degli
rtamenti  specialistici  o   dell'interruzione   dei   protocolli
peutici  e  proposte  per  contrastare il fenomeno ed evitare gli
chi;
f)   ampiezza   e  cause  del  fenomeno  della  ripetitivita'  di
rtamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari  e
oste   per   un   contenimento   del  fenomeno  (da  svolgere  in
aborazione con la commissione di VRQ della medicina di base);
g) vantaggi operativi e difficolta' applicative per una effettiva
grazione dei  medici  specialisti  ambulatoriali  interni  e  dei
ci    ospedalieri    nell'area   di   attivita'   dell'assistenza
ialistica territoriale: analisi della realta' locale  e  proposte
l'ottimizzazione della situazione;
h)  l'informazione  scientifica  e  l'aggiornamento professionale
o specialista ambulatoriale interno: analisi del ruolo svolto dal
N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni
acali, professionali e  scientifiche,  dai  convegni  di  studio,
a pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al
ente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo  secondo  le
enze professionali dei medici specialisti ambulatoriali;
i)  ulteriori  programmi possono essere concordati in sede locale
riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
  In  relazione  ai  compiti  di cui al comma 4 la Commissione e'
ta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In  caso
inattivita'  la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale
 Sanita'.
                           Art. 43.
                 Indennita' di coordinamento
  Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai
i 15, 16 e 17 dell'art. 18 spetta una indennita' di coordinamento
  al  10%  del  compenso orario ai sensi dell'art. 32, maggiorato
i incrementi periodici di anzianita'.
                           Art. 44.
             Rapporti tra il medico convenzionato
            e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
  Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione
onale in materia di  organizzazione  della  U.S.L.,  al  servizio
ifico    o    ricomprendente   l'organizzazione   dell'assistenza
ialistica procede al controllo della corretta applicazione  delle
enzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
  Gli  specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il
etto dirigente in relazione  a  quanto  previsto  e  disciplinato
a presente convenzione.
                           Art. 45.
                     Durata dell'accordo
  presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.
                         Art. 45-bis
              Esercizio del diritto di sciopero
  Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
  Nel  settore  dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra
daliera in diretta gestione sono  prestazioni  indispensabili  ai
i  della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le prestazioni delle
che specialistiche che la U.S.L. non  sia  in  grado  di  erogare
averso   divisioni   o   servizi   ospedalieri  siti  nell'ambito
itoriale di competenza.
  Al  fine  di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al
a 1, in occasione di scioperi della categoria  degli  specialisti
latoriali  interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano
le UU.SS.LL. per ciascuna delle branche specialistiche di cui  al
simo   comma   1   l'astensione  dallo  sciopero  di  almeno  uno
ialista per ogni giorno di durata dello sciopero.
  Il  diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali e'
citato con un preavviso minimo  di  15  giorni.  I  soggetti  che
uovono  lo  sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche
urata dell'astensione dal lavoro.
  Gli  specialisti  ambulatoriali  che si astengono dal lavoro in
azione delle norme  del  presente  articolo  sono  deferiti  alla
issione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo
rocedure stabilite dall'art. 16.
 Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b)  nei  cinque  giorni  che  precedono  e  nei cinque giorni che
ono   le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali    e
rendarie;
c)  nei  cinque  giorni  che  precedono  e  nei cinque giorni che
ono  le  consultazioni  elettorali   regionali,   provinciali   e
nali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente la Pasqua al martedi'
essivo.
  In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
mita'   naturali   gli   scioperi   dichiarati    si    intendono
diatamente sospesi.
                      Norma finale n. 1
  Agli  specialisti  operanti  presso gli enti di cui all'art. 2,
a 1, lettera d), non si applica l'incompatibilita'  prevista  nel
to  articolo,  purche' ai medesimi l'incarico sia stato conferito
 suddetti  enti  all'epoca  in  cui  gli  stessi  adottavano   la
lamentazione  dei  rapporti  ai  sensi degli accordi nazionali ex
 48 della legge n. 833/1978.
                      Norma finale n. 2
  In  deroga  al  disposto dell'art. 2, comma 1, lettera g), sono
e salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.
comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
91/1987.
                      Norma finale n. 3
  In  deroga  al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i),
 fatte salve le  situazioni  legittimamente  acquisite  ai  sensi
'art.  4,  comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della
bblica n. 291/87.
                      Norma finale n. 4
   Salve   le   norme   in  materia  di  limitazione  di  orario,
compatibilita' di cui all'art. 2,  comma  1,  lett.  l),  non  si
ica agli specialisti che si trovano nelle condizioni ivi previste
  data  di  pubblicazione  del  decreto  del   Presidente   della
bblica che rende esecutivo il presente accordo.
                      Norma finale n. 5
  In  deroga  al  disposto di cui all'art. 3, comma 3, sono fatte
e, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni  legittimamente
isite alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della
bblica n. 291/1987.
                      Norma finale n. 6
  In deroga al disposto dell'art. 3, comma 4, sono fatte salve le
azioni legittimamente acquisite, alla data di  pubblicazione  del
eto  del  Presidente  della  Repubblica  che  rende  esecutivo il
ente accordo, dai medici titolari di pensione a  carico  di  Enti
rsi dall'ENPAM.
                      Norma finale n. 7
  In  favore  degli  specialisti  titolari  di  incarico  a tempo
terminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta  garantito
personam  fino  al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal
ente Accordo, per ore ricoperte alla data  suddetta  -  entro  il
o  massimo  di  48  ore settimanali - e per branca specialistica,
a salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro  confronti
procedure  di  mobilita' di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro
e modalita' di accesso in atto. Restano in  ogni  caso  ferme  le
e di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 6 e 7.
                      Norma finale n. 8
  In  deroga  al  disposto  dell'art.  6,  comma  4,  lettera e),
carico cessa al compimento del 70  anno  di  eta'  per  i  medici
ialisti  titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del
ebbraio 1979.
                      Norma finale n. 9
  Sono  confermate  ad  personam  le  posizioni  non  conformi al
osto dell'art. 9, comma 3, esistenti alla data  di  pubblicazione
 decreto  del  Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
ente  accordo,  fatta  salva  la  possibilita'  di   adottare   i
vedimenti di cui all'art. 4, comma 1.
                      Norma finale n. 10
  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1 dell'art. 38, il
orso per spese di accesso continua  ad  essere  corrisposto  agli
ialisti  che  ne  fruiscano  per incarichi acquisiti prima del 28
mbre 1984.
                      Norma finale n. 11
  Salvo  quanto  previsto  all'art. 11, comma 1, lettera a), sono
ermati,  per  i   sanitari   addetti   alla   medicina   generale
latoriale,  i contenuti della norma finale annessa al decreto del
idente della Repubblica n. 291/1987.
                      Norma finale n. 12
  Le  posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un
rico ambulatoriale, retribuito a forfait  orario,  da  espletarsi
oraneamente  nel  proprio  gabinetto privato, vengono confermate.
i specialisti  sono  trasferiti  presso  il  presidio  a  diretta
ione al momento in cui se ne verifica la possibilita'.
  Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico
nosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli
latori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli
isti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di
hio e delle quote di carovita che competono nella misura e con le
lita' di cui agli articoli 35 e 33.
   Ai   radiologi  sono  rimborsate  le  pellicole  radiografiche
egate in base al  prezzo  di  listino  decurtato  del  15%;  agli
si,  inoltre,  sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per
cistografie e pielografie in base a prezzi di listino delle  case
uttrici decurtati del 15%.
  Gli  specialisti  in  questione,  infine,  fruiscono, in quanto
atibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico
isto  per  gli  specialisti  operanti negli ambulatori in diretta
ione.
   Il   trattamento   previsto   dall'art.   38  e'  riconosciuto
tatamente  ai  casi  in  cui  la   malattia   richieda   ricovero
daliero fino a guarigione clinica.
                      Norma finale n. 13
  Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto
o  incarico  ambulatoriale  cessato  in  epoca  anteriore  al  1
mbre  1962,  data di istituzione del "premio" di cui all'art. 40,
puo' essere valutato ai fini  del  "premio"  stesso  il  servizio
tato in base al precedente incarico.
                    Norma transitoria n. 1
  Fino  all'insediamento  dei comitati e della commissione di cui
 articoli 13, 14 e 16 del presente  Accordo  sono  confermati  in
ca  i  Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 16
decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87.
                    Norma transitoria n. 2
  Le  parti  confermano  di aver convenuto che, a decorrere dalle
uatorie da valere per  l'anno  1991,  l'esercizio  dell'attivita'
ialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno
essivo alla data di conseguimento  della  libera  docenza  o  del
lo di specializzazione.
 Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente
rofessionisti che accedono alla relativa  graduatoria  in  virtu'
'iscrizione  allo  speciale  albo di cui alla legge n. 409/85, la
tazione dell'attivita' libero-professionale  decorre  dal  giorno
essivo all'iscrizione a tale Albo.
                    Norma transitoria n. 3
 L'attivita' extra-moenia di cui all'art. 20 e' facoltativa per i
ci  ultrasessantacinquenni  e/o  per  quelli  che  ricoprono   un
rico di oltre 27 ore settimanali.
                 Dichiarazione a verbale n. 1
  Le  parti  convengono,  al  fine di dare attuazione al disposto
'art. 17, comma 2, che in sede regionale siano  concordate  norme
l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.
                 Dichiarazione a verbale n. 2
  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  dei  comitati  e della
issione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di  parte
lica  spettano,  se  e  in  quanto previsti, i compensi fissati a
llo regionale.
                 Dichiarazione a verbale n. 3
  Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione
onale", "Giunta  regionale",  "Assessore  regionale",  "Assessore
onale  alla  Sanita'"  usata  nel  testo  dell'accordo  valgono a
viduare anche i corrispondenti organismi delle province  autonome
rento e Bolzano.
   Chiariscono  inoltre  che  le  dizioni  "Ordine  dei  Medici",
erazione  Regionale  degli  Ordini  dei  Medici"  e  "Federazione
onale  degli  Ordini  dei  Medici"  vanno intese come "Ordine dei
ci e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini  dei
ci e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei
ci e degli Odontoiatri".
                 Dichiarazione a verbale n. 4
  Le  parti  raccomandano  che il presente Accordo venga recepito
'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.
                 Dichiarazione a verbale n. 5
  Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita
te agli specialisti ambulatoriali alla data del 1  novembre  1985
ntavano  a  L.  614.720 mensili correlate al tetto massimo di 156
mensili.
  Eventuali  correzioni  dipendenti  dalla presa d'atto di cui al
a 1 hanno effetto dal mese successivo a quello  di  pubblicazione
 decreto  del  Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
ente accordo.
                 Dichiarazione a verbale n. 6
  Le  parti  confermano  che  per  le branche di Anestesiologia e
imazione, Branca di Angiologia,  Branca  di  Chirurgia  Generale,
ca  di  Diabetologia,  Branca  di  Ematologia, Branca di Igiene e
cina Preventiva, Branca  di  Pediatria,  Branca  di  Pneumologia,
ca  di  Oculistica, Branca di Ostetricia e Ginecologia, Branca di
ologia,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande   di
ecipazione  alle  graduatorie da valere per l'anno 1991, e' stato
omune accordo differito al 30  aprile  1990,  fermo  restando  il
ine  del  31  gennaio  1990  per  il possesso dei requisiti e dei
li.
                 Dichiarazione a verbale n. 7
   Le   parti  riconoscono  l'utilita'  che  eventuali  questioni
icative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti  da
vedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali
dano direttamente sulla  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
e risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel
o di apposite riunioni convocate  dal  Ministero  della  Sanita',
e su richiesta di parte sindacale.
                 Dichiarazione a verbale n. 8
 Le parti si danno reciprocamente atto che nel compenso orario di
  di  cui  all'art.  32  e'  stata  accorpata   l'indennita'   di
rammazione  sanitaria  prevista  dall'art.  36  del  decreto  del
idente della Repubblica n. 291/87.
                 Dichiarazione a verbale n. 9
  Le parti convengono che per le attivita' di fisiochinesiterapia
oordinamento di cui all'art. 18, comma 15, puo'  essere  affidato
uno  specialista  convenzionato  qualora  nella  struttura  siano
enti  almeno  cinque  unita'   di   personale   tecnico-sanitario
ndente.
                                                       ALLEGATO A
                                                          Parte I
                    BRANCA DI ALLERGOLOGIA
       Branche principali
llergologia
llergologia ed immunologia clinica
       Branche affini
 Medicina generale
 Medicina interna
 Patologia generale
 Clinica medica
 Immunologia clinica
 Malattie dell'apparato respiratorio
 Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 Tisiologia e malattie polmonari
 Patologia speciale medica
 Clinica medica generale
 Clinica medica generale e terapia medica
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale e clinica medica
 Immunoematologia
 Dermosifilopatia
 Clinica dermosifilopatica
 Dermatologia e sifilografia
 Dermosifilopatia e venereologia
 Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
 Dermatologia e venereologia
 Dermosifilopatica
 Patologia e clinica dermosifilopatica
 Malattie cutanee e veneree
 Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
           BRANCA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
       Branche principali
 Anestesiologia e rianimazione
 Anestesia e rianimazione
 Anestesia
 Anestesia generale e speciale odontostomatologica
 Anestesiologia
 Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica
 Rianimazione
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Chirurgia generale
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Farmacologia
 Farmacologia applicata
 Medicina operatoria
 Nefrologia
 Tossicologia
 Tossicologia industriale
 Tossicologia medica
                     BRANCA DI ANGIOLOGIA
       Branche principali
 Angiologia
 Angiologia e chirurgia vascolare
 Angiologia medica
 Cardiologia e malattie dei vasi
 Malattie cardiovascolari
 Malattie cardiovascolari e reumatiche
 Malattie dell'apparato cardiovascolare
 Vasculopatie
       Branche affini
 Cardio-angiopatie
 Cardio-angio-chirurgia
 Cardiologia
 Chirurgia cardiovascolare
 Chirurgia vascolare
 Chirurgia toracica e cardiovascolare
 Fisiopatologia cardiocircolatoria
 Fisiopatologia cardiovascolare
 Geriatria
 Gerontologia
 Medicina generale
                     BRANCA DI AUDIOLOGIA
                      Branche principali
 Audiologia
       Branche affini
 Chirurgia
 Chirurgia generale
 Chirurgia generale e terapia chirurgica
 Clinica chirurgica
 Patologia speciale chirurgica
 Semeiotica chirurgica
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 Patologia chirurgica dimostrativa
 Patologia speciale chirurgica dimostrativa
 Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 Chirurgia d'urgenza
 Anatomia chirurgica e corso di operazioni
 Anatomia topografica e chirurgia operativa
 Medicina operatoria
 Neurochirurgia
 Chirurgia dell'infanzia
 Chirurgia pediatrica
 Clinica chirurgica infantile
 Clinica chirurgica pediatrica
 Chirurgia plastica
 Chirurgia plastica ricostruttiva
 Clinica odontoiatrica
 Odontoiatria e protesi dentale
 Odontoiatria e protesi dentaria
 Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)
 Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)
 Clinica otorinolaringoiatrica
 Otorinolaringoiatria
 Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
 Foniatria
                    BRANCA DI CARDIOLOGIA
       Branche principali
 Cardiologia
 Cardiologia e malattie dei vasi
 Cardiologia e reumatologia
 Cardio-reumatologia
 Cardio-angiopatie
 Fisiopatologia cardiocircolatoria
 Fisiopatologia cardiovascolare
 Malattie cardiovascolari
 Malattie cardiovascolari e reumatiche
 Malattie dell'apparato cardiovascolare
       Branche affini
 Angiologia
 Cardiochirurgia
 Geriatria
 Medicina del lavoro
 Medicina generale
 Pediatria
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
                 BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE
       Branche principali
 Chirurgia generale
 Anatomia chirurgica e corso di operazioni
 Chirurgia
 Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia digestiva
 Chirurgia generale e terapia chirurgica
 Chirurgia d'urgenza
 Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
 Chirurgia di pronto soccorso
 Chirurgia geriatrica
 Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia
 digestiva chirurgica
 Chirurgia oncologica
 Chirurgia sperimentale
 Clinica chirurgica
 Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 Patologia speciale chirurgica
 Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 Semeiotica chirurgica
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Cardio-chirurgia
 Chirurgia addominale
 Chirurgia dell'apparato dirigente
 Chirurgia gastroenterologica
 Chirurgia maxillo-facciale
 Chirurgia pediatrica
 Chirurgia plastica
 Chirurgia plastica ricostruttiva
 Chirurgia toracica
 Chirurgia vascolare
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Clinica ostetrica
 Endocrinochirurgia
 Medicina operatoria
 Nefrologia
 Neuro-chirurgia
 Ortopedia e traumatologia
 Ostetricia
 Ostetricia e ginecologia
 Otorinolaringoiatria
 Urologia
       BRANCA DI CHIRURGIA PEDIATRICA
       Branche principali
 Chirurgia pediatrica
 Chirurgia dell'infanzia
 Chirurgia infantile
 Clinica chirurgica pediatrica
 Clinica chirurgica infantile
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Chirurgia generale
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Medicina operatoria
                 BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA
       Branche principali
 Chirurgia plastica
 Chirurgia plastica ricostruttiva
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Chirurgia della mano
 Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano
 Chirurgia generale
 Chirurgia maxillo-facciale
 Chirurgia orale
 Chirurgia pediatrica
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Odontoiatria e stomatologia
 Ortognatodonzia
 Ortopedia e traumatologia
 Otorinolaringoiatria
                    BRANCA DI DERMATOLOGIA
       Branche principali
 Clinica dermosifilopatica
 Dermotalogia
 Dermatologia e sifilografia
 Dermatologia e venereologia
 Dermosifilopatia
 Dermosifilopatia e venereologia
 Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
 Dermosifilopatica
 Malattie cutanee e veneree
 Malattie della pelle e veneree
 Malattie veneree e della pelle
 Patologia e clinica dermosifilopatica
       Branche affini
 Allergologia
 Allergologia e immunologia
 Dermatologia allergologica e professionale
 Dermatologia pediatrica
 Dermatologia sperimentale
 Leporologia e dermatologia tropicale
 Micologia medica
                    BRANCA DI DIABETOLOGIA
       Branche principali
 Diabetologia
 Clinica medica
 Clinica medica generale
 Clinica medica generale e terapia medica
 Clinica medica e semeiotica
 Diabetologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia
 Endocrinologia e medicina costituzionale
 Endocrinologia e malattie metaboliche
 Endocrinologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia e patologia costituzionale
 Malattie del ricambio
 Malattie endocrine metaboliche
 Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
 Malattie del fegato e del ricambio
 Malattie del rene, del sangue e del ricambio
 Malattie del sangue e del ricambio
 Medicina costituzionale ed endocrinologia
 Medicina generale
 Medicina interna
 Patologia speciale medica
 Patologia speciale e clinica medica
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale medica e terapia medica
 Scienze delle costituzioni ed endocrinologia
 Semeiotica medica
       Branche affini
 Dietetica
 Dietologia
 Geriatria
 Gerontologia e geriatria
 Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione
 e del ricambio
 Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
 Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
                     BRANCA DI EMATOLOGIA
       Branche principali
 Ematologia
 Ematologia generale
 Ematologia clinica
 Ematologia generale clinica e di laboratorio
 Ematologia clinica e di laboratorio
 Malattie del sangue
 Malattie del sangue e del ricambio
 Malattie del rene, del sangue e del ricambio
 Malattie del sangue e degli organi emopoietici
 Patologia del sangue e degli organi emopoietici
 Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 Malattie dell'apparato digerente e del sangue
       Branche affini
 Analisi chimico-cliniche e di laboratorio
 Analisi chimico-cliniche e microbiologia
 Analisi cliniche di laboratorio
 Biochimica applicata
 Biochimica e chimica clinica
 Biologia clinica
 Chimica biologica e biochimica
 Igiene e medicina preventiva con orientamento
 di laboratorio
 Microbiologia
 Microbiologia medica
 Patologia generale
 Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 Specialista medico di laboratorio
 Specialista in analisi cliniche di laboratorio
 Specialista in analisi cliniche e specialista
 medico laboratorista
                    BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA
       Branche principali
 Endocrinologia
 Endocrinologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia e malattie metaboliche
 Endocrinologia e medicina costituzionale
 Endocrinologia e patologia costituzionale
 Malattie endocrine e metaboliche
 Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
 Medicina costituzionale ed endocrinologia
 Scienza delle costituzioni ed endocrinologia
       Branche affini
 Diabetologia
 Diabetologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia ostetrico-ginecologica
 Farmacologia
 Fisiopatologia della riproduzione umana
 Medicina generale
 Pediatria
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
                BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA
       Branche principali
 Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica
 medica in ortopedia
 Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato
 motore
 Fisiochinesiterapia
 Fisiochinesiterapia ortopedica
 Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
 Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
 Fisioterapia
 Medicina fisica e riabilitazione
 Terapia fisica e riabilitazione
 Chinesiterapia
 Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
       Branche affini
 Clinica ortopedica
 Idrologia, climatologia e talassoterapia
 Idroclimatologia medica e clinica termale
 Medicina del lavoro
 Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 Neurologia
 Neuropsichiatria infantile
 Ortopedia e traumatologia
 Reumatologia
 Terapia medica e sistematica ed idrologia medica
                     BRANCA DI FONIATRIA
       Branche principali
 Foniatria
 Audiologia
 Clinica otorinolaringoiatrica
 Neuropsichiatria infantile
 Otorinolaringoiatria
 Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
                 BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA
       Branche principali
 Gastroenterologia
 Gastroenterologia e endoscopia digestiva
 Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente
 Malattie dell'apparato digerente
 Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
 Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione
 e del ricambio
 Malattie dell'apparato digerente e del sangue
 Malattie del fegato e del ricambio
 Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
 Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
       Branche affini
 Chirurgia dell'apparato digerente
 Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
 digestiva
 Medicina generale
 Pediatria
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
                     BRANCA DI GERIATRIA
       Branche principali
 Geriatria
 Gerontologia e geriatria
 Diagnostica neurochirurgica
 Gerontologia
 Medicina generale
 Neurologia
 Neuroradiologia
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 Semeiotica neurochirurgica
                  BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA
       Branche principali
 Idroclimatologia medica e clinica termale
 Idrologia, climatologia e talassoterapia
 Idrologia medica
 Idrologia, crenologia e climatologia
       Branche affini
 Chimica applicata all'igiene
 Igiene
 Igiene e medicina preventiva
 Clinica medica
 Clinica del lavoro
 Medicina del lavoro
 Clinica delle malattie del lavoro
 Malattie del sangue e del ricambio
 Malattie sangue, rene e ricambio
 Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio
 Malattia apparato digerente e ricambio
 Malattie apparato digerente e sangue
 Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione
 e del ricambio
 Gastroenterologia
 Endocrinologia
 Endocrinologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia e malattie metaboliche
 Malattie endocrine e metaboliche
 Medicina costituzionale ed endocrinologia
 Pneumologia
 Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
 Clinica della tubercolosi e delle malattie delle
 vie respiratorie
 Fisiopatologia respiratoria
 Malattie dell'apparato respiratorio
 Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 Tisiologia
 Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
 Tisiologia e malattie polmonari
            BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
       Branche principali
 Epidemiologia
 Igiene
 Igiene ed epidemiologia
 Igiene generale e speciale
 Igiene e medicina preventiva
 Igiene e medicina preventiva con orientamento di
 sanita' pubblica
 Igiene pubblica
 Igiene e sanita' pubblica
 Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con
 epidemiologia
       Branche affini
 Igiene scolastica
 Igiene e medicina scolastica
 Igiene e medicina preventiva con orientamenti di
 laboratorio ed analisi cliniche
 Igiene e medicina preventiva con orientamento
 di laboratorio
 Igiene e tecnica e direzione ospedaliera
 Puericultura ed igiene infantile
 Parassitologia
 Igiene e tecnica ospedaliera
 Igiene e medicina preventiva con orientamento di
 igiene e tecnica ospedaliera
 Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene
 e medicina scolastica
 Microbiologia
 Igiene e medicina preventiva con orientamento di
 igiene industriale
 Igiene e medicina preventiva con orientamento di
 tecnica e direzione ospedaliera
 Statistica sanitaria
 Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica
 Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione
 sanitaria
 Statistica medica
                  BRANCA DI MEDICINA INTERNA
       Branche principali
 Medicina interna
 Clinica medica
 Clinica medica generale
 Clinica medica generale e terapia medica
 Clinica medica e semeiotica
 Medicina generale
 Patologia speciale medica
 Patologia speciale e clinica medica
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale medica e terapia medica
 Semeiotica medica
       Branche affini
 Allergologia e immunologia clinica
 Angiologia
 Cardiologia
 Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
 Diabetologia
 Diabetologia e malattie del ricambio
 Dietetica
 Ematologia
 Endocrinologia
 Farmacologia
 Farmacologia clinica
 Gastroenterologia
 Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
 Genetica medica
 Geriatria
 Gerontologia
 Idroclimatologia medica e clinica termale
 Idrologia, climatologia e talassoterapia
 Idrologia-crenologia e climato-terapia
 Idrologia medica
 Malattie del fegato e del ricambio
 Malattie infettive
 Malattie infettive dell'infanzia
 Malattie infettive tropicali e subtropicali
 Medicina del lavoro
 Medicina dello sport
 Medicina nucleare
 Medicina preventiva
 Medicina tropicale e subtropicale
 Nefrologia
 Neurologia
 Oncologia
 Pediatria
 Pneumologia
 Pronto soccorso e terapia di urgenza
 Reumatologia
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 Tossicologia medica
                BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO
       Branche principali
 Medicina del lavoro
 Clinica del lavoro
 Clinica delle malattie del lavoro
 Fisiologia e igiene del lavoro industriale
 Igiene industriale
 Medicina preventiva delle malattie professionali e
 psico-tecniche
 Medicina preventiva dei lavoratori
 Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 Tossicologia industriale
       Branche affini
 Tossicologia
 Tossicologia clinica
                  BRANCA DI MEDICINA LEGALE
       Branche principali
 Medicina legale
 Medicina legale e delle assicurazioni
 Medicina legale ed infortunistica
       Branche affini
 Anatomia ed istologia patologica
 Antropologia criminale
 Immunoematologia e servizio trasfusionale
 Medicina delle assicurazioni
 Medicina del lavoro
 Tecnica delle autopsie
 Tecnica e diagnostica istopatologica
 Tossicologia forense
                 BRANCA DI MEDICINA NUCLEARE
       Branche principali
 Medicina nucleare
 Fisica nucleare applicata alla medicina
 Radiologia medica e medicina nucleare
       Branche affini
 Radiobiologia
 Radiodiagnostica
 Radiologia
 Radiologia ed elettroterapia
 Radiologia medica e medicina nucleare
 Radiologia medica e radioterapia
 Radiologia medica e terapia fisica
 Radiologia e terapia fisica
 Radioterapia
 Radioterapia oncologica
                BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT
       Branche principali
 Medicina dello sport
 Medicina generale
 Medicina interna
 Clinica medica
 Patologia speciale medica
 Semeiotica medica
 Clinica medica e semeiotica
 Clinica medica generale
 Clinica medica generale e terapia medica
 Patologia medica dimostrativa
 Patologia speciale medica dimostrativa
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale e clinica medica
 Terapia medica sistematica
 Chirurgia
 Chirurgia generale
 Chirurgia generale e terapia chirurgica
 Clinica chirurgica
 Patologia speciale chirurgica
 Semeiotica chirurgica
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 Patologia chirurgica dimostrativa
 Patologia speciale chirurgica dimostrativa
 Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 Chirurgia d'urgenza
 Chirurgia generale e pronto soccorso
 Chirurgia infantile
 Chirurgia dell'infanzia
 Chirurgia pediatrica
 Clinica chirurgica infantile
 Clinica chirurgica pediatrica
 Clinica ortopedica
 Ortopedia
 Ortopedia e traumatologia
 Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
 Clinica ortopedica e traumatologica
 Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica
 medica in ortopedia
 Fisiokinesiterapia ortopedica
 Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria
 Medicina fisica e riabilitazione
 Fisiokinesiterapia
 Kiranterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato
 motore
 Patologia generale
 Ematologia
 Ematologia clinica e di laboratorio
 Malattie del sangue
 Malattie del sangue e del ricambio
 Malattie del sangue, rene e ricambio
 Patologia del sangue e degli organi emopoietici
 Fisiologia
 Malattie del sangue, tubo digerente e del ricambio
 Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 Farmacologia clinica
 Cardiologia
 Cardiologia e malattie dei vasi
 Cardiologia e reumatologia
 Cardioreumatologia
 Malattie cardiovascolari e reumatiche
 Malattie dell'apparato cardiovascolare
 Chirurgia infantile
 Chirurgia dell'infanzia
 Chirurgia pediatrica
 Clinica chirurgica infantile
 Clinica chirurgica pediatrica
 Clinica dermosifilopatica
 Dermosifilopatia
 Dermosifilopatica
 Dermatologia
 Dermatologia e sifilografia
 Dermosifilopatia e venereologia
 Dermatologia e venereologia
 Malattie della pelle e veneree
 Malattie veneree e della pelle
 Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
 Patologia e clinica dermosifilopatica
 Dermatologia allergologica e professionale
 Endocrinologia
 Endocrinologia e malattie del ricambio
 Endocrinologia e malattie metaboliche
 Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
 Medicina costituzionale ed endocrinologia
 Scienza dell'alimentazione
 Diabetologia
 Diabetologia e malattie del ricambio
 Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 Clinica oculistica
 Oculistica
 Oftalmologia e oculistica
 Oftalmia e clinica oculistica
 Oftalmoiatria e clinica oculistica
 Oftalmologia e clinica oculistica
 Patologia e clinica oculistica
 Patologia oculare e clinica oculistica
 Clinica pediatrica
 Pediatria
 Pediatria e puericultura
 Patologia e clinica pediatrica
 Pediatria medica
 Malattie dell'apparato respiratorio
 Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 Tisiologia e malattie polmonari
 Clinica della tubercolosi e malattie delle vie
 respiratorie
 Tisiologia
 Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato
 respiratorio
 Reumatologia
 Tossicologia medica
 Medicina sociale
 Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 Audiologia
 Neurochirurgia
 Malattie nervose
 Malattie nervose e mentali
 Neurologia
 Neurologia e psichiatria
 Neuropsichiatria
 Neuropatologia e psichiatria
 Clinica neuropatologica
 Clinica psichiatrica e neuropatologica
 Psichiatria e neuropatologia
 Clinica delle malattie nervose e mentali
 Clinica neuropsichiatrica
 Neuropsichiatria infantile
 Psichiatria
 Clinica psichiatrica
 Clinica neurologica e malattie mentali
 Nefrologia
 Nefrologia medica
 Anestesiologia e rianimazione
                     BRANCA DI NEFROLOGIA
       Branche principali
 Nefrologia
 Emodialisi
 Malattie del rene, sangue e ricambio
 Nefrologia medica
 Nefrologia chirurgica
       Branche affini
 Medicina generale
 Pediatria
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 Urologia
                     BRANCA DI NEUROLOGIA
       Branche principali
 Neurologia
 Clinica delle malattie nervose e mentali
 Clinica neurologica
 Clinica neurologica e malattie mentali
 Clinica neuropatologica
 Clinica neuropsichiatrica
 Clinica psichiatrica e neuropatologica
 Malattie nervose
 Malattie nervose e mentali
 Neurologia e psichiatria
 Neuropatologia e psichiatria
 Neuropsichiatria
 Psichiatria e neuropatologia
       Branche affini
 Clinica psichiatrica
 Medicina generale
 Neurochirurgia
 Neurofisiopatologia
 Neurologia psichiatrica
 Neuropsichiatria infantile
 Neuropsicofarmacologia
 Neuroradiologia
 Psichiatria
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
             BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
       Branche principali
 Neuropsichiatria infantile
       Branche affini
 Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria
 Genetica medica
 Igiene mentale
 Neurologia
 Neuropsicofarmacologia
 Pediatria
 Psichiatria
 Psichiatria infantile
 Psicologia
 Psicologia dell'eta' evolutiva
 Psicologia medica
 Psicologia sperimentale
                     BRANCA DI OCULISTICA
       Branche principali
 Oculistica
 Clinica oculistica
 Patologia e clinica oculistica
 Patologia oculare e clinica oculistica
 Oftalmologia
 Oftalmia e clinica oculistica
 Oftalmoiatria e clinica oculistica
 Oftalmologia e clinica oculistica
 Oftalmologia e oculistica
       Branche affini
 Chirurgia oculare
 Ottica fisiologica
 Ottica fisiopatologica
                    BRANCA DI ODONTOIATRIA
       Branche principali
 Odontoiatria
 Clinica odontoiatrica
 Clinica odontoiatrica e stomatologia
 Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
 Odontostomatologia
 Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria
 Stomatologia
       Branche affini
 Chirurgia maxillo-facciale
 Chirurgia orale
 Chirurgia plastica
 Ortognatodonzia
 Otorinolaringoiatria
                     BRANCA DI ONCOLOGIA
       Branche principali
 Oncologia
 Chemioterapia antiblastica
 Oncologia medica
 Oncologia clinica
       Branche affini
 Chemioterapia
 Citochimica ed istochimica
 Citologia
 Citopatologia
 Istituzioni di patologia generale
 Istochimica normale e patologica
 Istochimica patologica
 Medicina del lavoro
 Medicina generale
 Medicina nucleare
 Oncologia generale
 Oncologia sperimentale
 Patologia generale
 Radiobiologia
 Radiodiagnostica
 Radiologia
 Radiologia medica
 Radiologia medica e radioterapia
 Radiologia medica e terapia fisica
 Radioterapia
 Radioterapia fisica
 Radioterapia oncologica
 Tecnica e diagnostica istopatologica
 Terapia medica sistematica
                     BRANCA DI ORTOPEDIA
       Branche principali
 Ortopedia
 Clinica ortopedica
 Clinica ortopedica e traumatologica
 Ortopedia e traumatologia
 Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
       Branche affini
 Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica
 in ortopedia
 Chirurgia della mano
 Chirurgia generale
 Chirurgia plastica
 Fisiochinesiterapia ortopedica
 Fisioterapia e riabilitazione
 Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi
 e dei motulesi
 Terapia fisica
 Traumatologia
              BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
       Branche principali
 Ostetricia e ginecologia
 Clinica ostetrica e ginecologica
 Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
 Patologia ostetrica e ginecologica
 Patologia e clinica ostetrica e ginecologica
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Chirurgia generale
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Endocrinologia ostetrica e ginecologica
 Fisiopatologia della riproduzione e della sterilita'
 Fisiopatologia della riproduzione umana
 Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione
 demografica
 Genetica medica
 Medicina operatoria
                BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
                           Branche principali
 Otorinolaringoiatria
 Clinica otorinolaringoiatrica
 Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
       Branche affini
 Audiologia
 Chirurgia maxillo-facciale
 Chirurgia plastica
                 BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA
       Branche principali
 Analisi chimico-cliniche di laboratorio
 Analisi chimico-cliniche e microbiologia
 Analisi cliniche di laboratorio
 Biochimica applicata
 Biochimica e chimica clinica
 Biologia clinica
 Chimica biologica e biochimica
 Igiene e medicina preventiva con orientamento
 di laboratorio
 Microbiologia
 Microbiologia medica
 Patologia generale
 Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 Specialista medico di laboratorio
 Specialista in analisi cliniche e di laboratorio
 Specialista in analisi cliniche e specialista medico
 laboratorista
       Branche affini
 Anatomia ed istologia patologica
 Chimica clinica
 Chimica e microscopia clinica
 Citochimica ed istochimica
 Citologia
 Citopatologia
 Diagnostica di laboratorio
 Ematologia
 Igiene
 Igiene ed epidemiologia
 Igiene e medicina preventiva
 Igiene pubblica
 Igienita' e sanita' pubblica
 Igiene e tecnica ospedaliera
 Igiene, tecnica e direzione ospedaliera
 Immunopatologia
 Immunologia
 Immunoematologia
 Istituzioni di patologia generale
 Istochimica normale e patologica
 Istochimica patologica
 Medici laboratoristi
 Micologia medica
 Parassitologia
 Parassitologia medica
 Settore laboratorista
 Settore e medici laboratoristi
 Tecnica e diagnostica istopatologica
 Virologia
                     BRANCA DI PEDIATRIA
       Branche principali
 Pediatria
 Clinica pediatrica
 Patologia e clinica pediatrica
 Patologia neonatale
 Pediatria e puericultura
 Pediatria preventiva sociale
 Pediatria preventiva e puericultura
 Pediatria sociale e puericultura
 Puericultura
       Branche affini
 Clinica delle malattie tripicali e subtropicali
 Genetica medica
 Malattie infettive
 Malattie infettive dell'infanzia
 Malattie infettive tropicali e subtropicali
 Medicina generale
 Medicina ed igiene scolastica
 Medicina tropicale e subtropicale
 Neonatologia
 Nipiologia
 Nipiologia e paidologia
 Puericultura e dietetica infantile
 Puericultura ed igiene infantile
 Puericultura dietetica infantile ed assistenza sociale
 all'infanzia
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
                    BRANCA DI PNEUMOLOGIA
       Branche principali
 Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato
 respiratorio
 Clinica della tubercolosi e malattie delle vie
 respiratorie
 Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
 Fisiopatologia respiratoria
 Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
 Malattie dell'apparato respiratorio
 Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 Tisiologia
 Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
 Tisiologia e malattie polmonari
       Branche affini
 Chirurgia toracica
 Geriatria
 Gerontologia
 Medicina del lavoro
 Medicina generale
 Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 Terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 Riabilitazione respiratoria
 Riabilitazione cardiaca e respiratoria
                    BRANCA DI PSICHIATRIA
       Branche principali
 Psichiatria
 Clinica delle malattie nervose e mentali
 Clinica neurologica e malattie mentali
 Clinica neuropsichiatrica
 Clinica psichiatrica
 Clinica psichiatrica e neuropatologica
 Malattie nervose e mentali
 Neurologia e psichiatria
 Neuropatologia e psichiatria
 Neuropsichiatria
 Psichiatria e neuropatologia
       Branche affini
 Antropologia criminale
 Clinica neurologica
 Clinica neuropatologica
 Criminologia clinica
 igiene mentale
 Neurologia
 Neurologia psichiatrica
 Neuropsichiatria infantile
 Neuropsicofarmacologia
 Psichiatria infantile
 Psicologia clinica
 Psicologia del ciclo di vita
 Psicologia sociale applicata
                     BRANCA DI RADIOLOGIA
       Branche principali
 Radiologia
 Radiologia e elettroterapia
 Radiologia e fisioterapia
 Radiologia medica
 Radiologia medica e medicina nucleare
 Radiologia medica e radioterapia
 Radiologia medica e terapia fisica
 Radiologia e terapia fisica
 Radiologia diagnostica
 Radiodiagnostica
       Branche affini
 Fisica nucleare applicata alla medicina
 Medicina nucleare
 Medicina nucleare ed oncologia
 Neuroradiologia
 Radiobiologia
 Radioterapia
 Radioterapia oncologica
                    BRANCA DI REUMATOLOGIA
       Branche principali
 Reumatologia
       Branche affini
 Cardioreumatologia
 Farmacologia
 Malattie cardiovascolari e reumatiche
 Medicina generale
 Pediatria
 terapia medica sistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
      BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
       Branche principali
 Dietologia
 Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 Scienza dell'alimentazione
 Scienza dell'alimentazione e dietetica
       Branche affini
 Auxologia normale e patologica
 Biochimica applicata
 Chimica biologica
 Diabetologia
 Diabetologia e malattie del ricambio
 Farmacologia
 Fisiologia della nutrizione
 Fisiologia umana
 Gastroenterologia
 Geriatria
 Gerontologia
 Igiene
 Igiene ed epidemiologia
 Igiene e medicina preventiva
 Igiene pubblica
 Igiene scolastica
 Igiene e medicina scolastica
 Igiene e sanita' pubblica
 Igiene e tecnica ospedaliera
 Igiene tecnica e direzione ospedaliera
 Igiene generale e speciale
 Idrologia medica
 Malattie del ricambio
 Medicina generale
 Medicina del lavoro
 Patologia neonatale
 Pediatria
 Puericultura
 Puericultura ed igiene infantile
 Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale
 all'infanzia
 Puericultura e dietetica infantile
 Terapia medicasistematica
 Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 Endocrinologia e malattia del ricambio
 Medicina costituzionalistica endocrinologia
 Malattia dell'apparato digerente e del ricambio
 Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del
 ricambio
 Endocrinologia e malattie metaboliche
 Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 Malattie del fegato e del ricambio
 Medicina interna
 Clinica medica
 Clinica medica generale
 Patologia speciale medica
 Clinica medica e semeiotica
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale e clinica medica
 Clinica pediatrica
 Patologia e clinica pediatrica
 Gerontologia e geriatria
 Gastroenterologia e endoscopia digestiva
                BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA
       Branche principali
 Tossicologia
 Tossicologia clinica
 Tossicologia medica
 Tossicologia industriale
 Tossicologia forense
       Branche affini
 Analisi chimico-cliniche e microbiologia
 Anatomia ed istologia patologica
 Anatomia patologica
 Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
 Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
 Anestesia e rianimazione
 Anestesiologia e rianimazione
 Biochimica e chimica clinica
 Cardiologia
 Farmacologia
 Farmacologia clinica
 Farmacologia applicata
 Malattie del fegato e del ricambio
 Medicina interna
 Nefrologia
 Nefrologia medica
 Parassitologia medica
 Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 Virologia
 Microbiologia
 Microbiologia applicata
 Clinica medica generale
 Clinica medica
 Medicina generale
 Patologia speciale medica
 Clinica medica generale e terapia medica
 Patologia speciale medica e metodologia clinica
 Patologia speciale e clinica medica
                      BRANCA DI UROLOGIA
       Branche principali
 Clinica delle malattie delle vie urinarie
 Clinica urologica
 Malattie delle vie urinarie
 Malattie genito-urinarie
 Nefrologia chirurgica
 Patologia e clinica delle vie urinarie
 Urologia
       Branche affini
 Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 Chirurgia generale
 Clinica chirurgica e medicina operatoria
 Chirurgia pediatrica
 Medicina operatoria
 Nefrologia
                          ALLEGATO A
                           Parte II
LI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
EGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO.
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
 TITOLI ACCADEMICI
1) Voto di laurea:
 Voto di laurea 110 e lode                                   0,60
 Voto di laurea 110                                          0,50
 Voto di laurea da 101 a 109                                 0,40
2) Specializzazioni o libere docenze in branche principali:
 per la prima specializzazione o libera docenza              3,00
 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza        1,00
3) Specializzazioni o libere docenze in branche affini:
 per la prima specializzazione o libera docenza              1,20
 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza        0,40
4) Voto di specializzazione:
 voto di specializzazione 70/70 in branca principale
 (una sola volta)                                            0,80
l  concorrente  che  nella  stessa  branca  abbia  conseguito  la
ializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta
unteggio previsto.
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
 TITOLI DI CARRIERA
1) Attivita' specialistica prestata nella
ca principale a seguito di regolare collocamento
e piante organiche delle Unita' sanitarie locali
so ospedali pubblici nelle posizioni funzionali
iste all'allegato n. 1 (Ruolo sanitario - Tabella A
ofilo professionale "medici") di cui al decreto
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
 - Primario ospedaliero                                      3,00
 - Aiuto                                                     1,20
 - Assistente                                                0,72
2) E' valutata con gli stessi punteggi di cui al punto 1)
tivita' specialistica prestata nella branca principale presso
dali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge
ro esibizione di valida documentazione rilasciata dai competenti
ni in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di
na nella posizione di primario, aiuto, assistente.
3)  E'  valutata  con  gli  stessi  punteggi  di  cui al punto 1)
tivita' specialistica prestata  nella  branca  principale  presso
i  enti  pubblici,  anche  locali,  istituti di ricovero e cura a
ttere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca,  Istituto
riore  di Sanita', purche' gli interessati siano stati equiparati
   posizioni   funzionali   di   primario   ospedaliero,   aiuto,
esponsabile  ospedaliero  ed  assistente,  medico  secondo quanto
isto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre
, n. 761.
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
4)  Attivita'  specialistica  prestata nella branca principale in
ita' di Ufficiale Medico  in  S.P.E.  in  Ospedali  Militari  e/o
tture sanitarie militari:
 - Capo reparto                                              3,00
 - Assistente di reparto                                     1,20
5)  Attivita'  specialistica  a  rapporto  di dipendenza prestata
a branca principale presso Cliniche e  Istituti  universitari  di
vero e cura nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del
stro della Pubblica Istruzione del 9 novembre  1982,  n.  83,  ed
  disposizioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
uglio 1980, n. 382:
 - Professore ordinario e/o straordinario e/o incaricato     3,00
 - Professore associato                                      1,20
 - Ricercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato           0,72
ota alla lettera B):
  Il  punteggio  fisso  relativo  alla  valutazione dei titoli di
iera va attribuito ai soli  vincitori  di  concorsi  ai  relativi
i o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina
orale  o  del  Consiglio  di  amministrazione  o   degli   organi
etenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto
carico complessivamente per almeno 12 mesi dopo il  conseguimento
titolo di specializzazione o libera docenza.
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
 TITOLI DA RAPPORTO CONVENZIONALE
1)  Attivita'  specialistica  prestata  a  rapporto convenzionale
a branca principale presso strutture pubbliche  extra  degenza  a
ito  di  conferimento  di incarico a tempo indeterminato ai sensi
decreto del Presidente della Repubblica n. 291 dell'8 giugno 1987
cordi precedenti relativi allo stesso settore:
 - oltre dieci anni di rapporto convenzionale                3,00
 - da cinque a nove anni, sei mesi e un giorno di
   rapporto convenzionale                                    1,20
 - fino a quattro anni, sei mesi e un giorno di
   rapporto convenzionale                                    0,72
ote alle lettere B) e C):
 I titoli di cui alle lettere B) e C) non sono cumulabili.
  Al  concorrente  che sia contemporaneamente in possesso di piu'
li  di  carriera  verra'  valutato  il  titolo  che  comporta  il
eggio piu' alto.
   Gli   interessati   dovranno   esibire  valida  documentazione
sciata dai  competenti  organi,  in  cui  siano  specificati  gli
emi  dei  provvedimenti  di  nomina o di conferimento di incarico
ialistico,  la  relativa   decorrenza,   nonche'   la   qualifica
ibuita.
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
 ATTIVITA' PROFESSIONALE
1) Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la
  del  conseguimento  del  titolo  valido  per  l'inclusione   in
uatoria presso:
 - Enti o Istituzioni pubbliche                              0,72
 - Enti o Istituzioni private e libera professione           0,60
        Titoli                                         Punteggio
          -                                                 -
2)  Attivita'  professionale svolta in branca affine dopo la data
conseguimento del  diploma  di  specializzazione  e/o  di  libera
nza in una o piu' branche affini presso:
 - Enti o Istituzioni pubbliche                              0,48
 - Enti o Istituzioni private e libera professione           0,36
ote alla lettera D):
  Il  punteggio di cui alla lettera D) si riferisce ad un anno di
vita' professionale ed e' frazionabile in dodicesimi - 16  giorni
valgono a mese intero.
  L'attivita'  professionale  contemporaneamente  prestata non e'
labile; pertanto viene valutata solo l'attivita' che comporta  il
eggio piu' alto.
   Ai   fini  dell'attribuzione  del  punteggio  per  l'attivita'
essionale i concorrenti devono presentare  idonea  documentazione
sciata  dagli organi responsabili degli enti o istituzioni presso
quali   esso   e'   stato   svolto.   L'attivita'   specialistica
ro-professionale  da  valutare  ai  fini  della  formazione delle
uatorie  e'  calcolata  dal  giorno  successivo  alla   data   di
eguimento  della libera docenza o del titolo di specializzazione.
   Per   la  branca  di  odontostomatologia  e  limitatamente  ai
essionisti che  accedono  alle  relative  graduatorie  in  virtu'
'iscrizione  allo speciale Albo di cui alla legge n. 409/1985, la
tazione dell'attivita' libero-professionale  decorre  dal  giorno
essivo all'iscrizione a tale Albo.
  E'  in  facolta' dell'ente erogatore di esperire indagini circa
tenticita' della documentazione prodotta.
RVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO
servizio  medico  prestato all'estero in istituzioni e fondazioni
tarie pubbliche, se riconosciuto con le  modalita'  di  cui  alla
e  10  luglio  1960 n. 735 e decreto ministeriale 30 gennaio 1982
 24, e' equiparato al servizio prestato presso enti o istituzioni
liche  sul  territorio  nazionale  ai  fini dell'attribuzione dei
eggi per titoli di carriera ed esercizio professionale.
TIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
attivita'   medica  svolta  in  favore  dei  lavoratori  italiani
estero  sara'  riconosciuta  in  base  ai  criteri  che  verranno
rminati  dal  decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art.
el decreto del Presidente della Repubblica  13  luglio  1980,  n.
ONTOIATRI
i  confronti  degli odontoiatri partecipanti alle graduatorie per
ranca di odontostomatologia, per la  valutazione  dei  titoli  di
iera  e  dell'esercizio professionale si fa riferimento alla data
scrizione nello speciale albo degli odontoiatri  ai  sensi  della
e n. 409 del 1985.
                         NORME FINALI
Resta  confermata  la titolarita' degli incarichi conferiti prima
'entrata in vigore del presente allegato, sulla  base  di  titoli
di  all'epoca  del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli
chi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo.
Si  concorda  sulla  opportunita'  di  incontri  annuali  per  la
tuale revisione e l'aggiornamento della parte prima dell'allegato
 Tali  incontri  si  svolgeranno  in  tempi  utili  affiche'  gli
ornamenti  concordati  possano  avere  applicazione  in  sede  di
azione delle graduatorie nell'anno successivo.
e intese intervenute sulla materia sono approvate con decreto del
stro della Sanita'.
                                                       ALLEGATO B
ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI  ..........................
TTO: Domanda di inclusione nella graduatoria di..................
................................................ della  Provincia
............................................................  per
no   19............   per   il   conferimento   degli   incarichi
ialistici presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai
i  dell'Accordo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali.
l sottoscritto Dott.  ..........................................
 a
....  (Prov. di...............................) il...............
dente in
.................. (Prov. di....................................)
.................................... n. ....... CAP..............
:........................... laureato in  ......................
itto all'Ordine Provinciale dei medici e degli odontoiatri di
................................................................
ata............................................. chiede, ai sensi
vigente accordo collettivo nazionale  con  i  medici  specialisti
latoriali di essere incluso per l'anno...........................
......... nella graduatoria di  ................................
tiva alla Provincia ............................................
 cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.
  tale fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti
cati   nell'allegato   foglio   notizie   ed    acclude    idonea
mentazione.
...........................      ...............................
         Data                                   Firma
           Spazio riservato all'ordine Provinciale
                dei Medici e degli Odontoiatri
i attesta che il Dr.  ..........................................
lta aver conseguito:
) La laurea in  .................... in data.....................
voti........................... presso l'Universita' di ........
) L'abilitazione all'esercizio professionale in data  ..........
so l'Universita' di ............................................
) iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia
...................... in data...................................
) iscritto allo speciale albo degli odontoiatri della provincia
..................  in data......................................
) il diploma di specializzazione:
lla branca di .................   in data.......................
lla branca di .................   in data.......................
lla branca di .................   in data.......................
) la libera docenza:
lla branca di .................   in data.......................
lla branca di .................   in data.......................
lla branca di .................   in data.......................
ono  stati  irrogati  a carico del Professionista i sottoindicati
vedimenti disciplinari  da  parte  delle  competenti  Commissioni
iste dagli accordi:
________________________________________________________________
...........................       ..............................
          Data                     Timbro e firma del Presidente
                                  dell'Ordine dei Medici e degli
                                    Odontoiatri (o suo delegato)
IO   NOTIZIE   DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  DI  INCLUSIONE  NELLA
UATORIA PER L'ANNO............................... BRANCA DI ....
IO  NOTIZIE  DA  COMPILARE ANNUALMENTE DA PARTE DEGLI SPECIALISTI
RICATI
l sottoscritto (cognome)  ......................................
e)  .................... nato il.................................
....  (provincia di..............................................
............)
recapito professionale in ......................................
........................................  n. ....................
............................................. Tel. ..............
                           DICHIARA
ossedere i seguenti titoli:
) TITOLI ACCADEMICI
) Laurea in medicina o odontoiatria:
ea in ..................................  con voto...............
eguita il...................... presso l'Universita' di ........
) Specializzazioni o libere docenze in branca principale:
Specializzazione/libera docenza in  ............................
eguita il........................ presso l'Universita' di ......
voto......................
Specializzazione/libera docenza in  ............................
eguita il.......................................................
                 presso l'Universita'
..               voto......................
                 Specializzazione/libera docenza in  ...........
..               eguita il.................. presso l'Universita'
..               voto......................
             Specializzazione/libera docenza in  ...............
eguita il........................ presso l'Universita' di ......
voto......................
) Specializzazioni o libere docenze in branca affine:
Specializzazione/libera docenza in  ............................
eguita il........................ presso l'Universita' di ......
Specializzazione/libera docenza in  ............................
eguita il........................ presso l'Universita' di ......
) TITOLI DI CARRIERA
)  Attivita'  specialistica  prestata  nella  branca principale a
ito  di  regolare  collocamento  nelle  piante  organiche   delle
S.LL.   presso   ospedali  pubblici  nelle  posizioni  funzionali
iste all'allegato n. 1  (Ruolo  sanitario  -  Tab.  A  -  profilo
essionale "medici") di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
rimario ospedaliero
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
iuto
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ssistente
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso
dali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge:
rimario ospedaliero
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
iuto
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ssistente
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso
i Enti pubblici, anche locali, Istituti  di  ricovero  e  cura  a
ttere  scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricovero e cura a
ttere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca,  Istituto
riore di Sanita', purche' l'interessato sia stato equiparato alle
zioni funzionali di primario ospedaliero, aiuto,  corresponsabile
daliero  ed  assistente medico secondo quanto previsto dal D.P.R.
icembre 1979 n. 761:
rimario ospedaliero
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
iuto/corresponsabile ospedaliero
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ssistente
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
)  Attivita'  specialistica  prestata  nella branca principale in
ita' di Ufficiale Medico in S.P.E. -  in  Ospedali  militari  e/o
tture sanitarie militari:
apo reparto
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ssistente di reparto
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
) Attivita' specialistica a rapporto di dipendenza prestata nella
ca principale presso cliniche e istituti universitari di ricovero
ra nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del Ministro
a  Pubblica  Istruzione  del  9  novembre  1982  n.  83  ed  alle
osizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382:
rofessore ordinario e/o straordinario e/o incaricato
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
rofessore associato
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al....................................................
              so  .....................................................
              ................ al......................................
              so  .....................................................
              icercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato
              ................ al......................................
              so  .....................................................
              ................ al......................................
              so  .....................................................
              ................ al......................................
              so  .....................................................
              ) TITOLO DA RAPPORTO CONVENZIONALE
              ttivita'  specialistica  prestata  a rapporto convenziona
ca principale presso strutture pubbliche extra degenza a  seguito
onferimento di incarico a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R.
91 dell'8 giugno 1987 e accordi precedenti relativi  allo  stesso
ore:
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
) ATTIVITA' PROFESSIONALE
)  Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la
  del  conseguimento  del  titolo  valido  per  l'inclusione   in
uatoria:
nti o istituzioni pubbliche
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
nti o istituzioni private
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ibera professione
................ al..............................................
................ al..............................................
)  Attivita'  professionale  svolta in branca affine dopo la data
conseguimento del  diploma  di  specializzazione  e/o  di  libera
nza in una o piu' branche affini presso:
nti o istituzioni pubbliche
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
nti o istituzioni private
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
ibera professione
................ al..............................................
................ al..............................................
) SERVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO
ervizio  medico  prestato  all'estero in istituzioni e fondazioni
tarie pubbliche riconosciute con le modalita' di cui  alla  legge
uglio 1960 n. 735 e D.M. 30 gennaio 1982 art. 24:
................ al..............................................
so
....  localita'..................................................
................ al..............................................
so
....  localita'..................................................
 F) ATTIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
ttivita'   medica   svolta  in  favore  dei  lavoratori  italiani
estero, riconosciuta in base ai criteri che verranno  determinati
decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.
uglio 1980 n. 618:
................ al..............................................
so  ............................................................
................ al..............................................
so  ............................................................
                      DICHIARA ANCORA DI
               (Barrare la voce che interessa)
a) avere un rapporto di lavoro subordinato
so qualsiasi ente pubblico o privato con
eto di libero esercizio professionale ........   SI       NO
b) svolgere attivita' medico-generica
uanto medico di libera scelta a ciclo
iducia iscritto negli elenchi previsti
a convenzione unica dei medici generici ......   SI       NO
c) essere iscritto negli elenchi dei
ci pediatri di libera scelta .................   SI       NO
d) esercitare la professione medica con
orto di lavoro autonomo retribuito
ettariamente presso enti o strutture
tarie pubbliche o private non appartenenti
ervizio sanitario nazionale e che non adottino
lausole normative ed economiche dell'accordo
so ..........................................    SI       NO
e) operare a qualsiasi titolo in case di cura
enzionate con U.S.L.
caso affermativo indicare la U.S.L. .........    SI       NO
f) svolgere attivita' fiscali per conto di U.S.L.
caso affermativo indicare la U.S.L...........    SI       NO
g) avere una qualsiasi forma di cointeressenza
tta o indiretta e con qualsiasi rapporto di
resse con case di cura private e industrie
aceutiche ...................................    SI       NO
                      DICHIARA altresi'
i percepire indennita' di rischio in base ad
o rapporto lavorativo........................    SI       NO
caso di risposta affermativa indicare il tipo
ttivita' svolta e la misura dell'indennita'
epita) ......................................    SI       NO
                       DICHIARA infine
ercepire ad altro titolo:
uote di caro-vita ............................   SI       NO
ndennita' integrativa speciale ...............   SI       NO
.............................    ...............................
         (Data)                                (Firma)
l  sottoscritto  allega  la documentazione in regola con le norme
nti in materia di imposta di bollo e comprovante  quanto  da  lui
iarato nel presente foglio notizie:
  .............................   ..............................
           (Data)                         (Firma per esteso)
     ______
         N.B.  -  Il  presente foglio notizie, con le appropriate
      modificazioni, e' utilizzato anche per le comunicazioni che
      annualmente  i titolari di incarico devono fornire ai sensi
      dell'art.   17.  In  tal  caso  esso  deve  essere  inviato
      all'assessore  regionale alla sanita', quale presidente del
      comitato di cui all'art. 13.
                      __________________
                                                       ALLEGATO C
                  SPECIALISTI AMBULATORIALI
                         Prestazioni
             di particolare impegno professionale
e  prestazioni  di  particolare  impegno  professionale di cui al
ente allegato ancorche' ascritte  a  specifiche  branche  possono
re effettuate anche da specialisti di branche diverse nonche' dai
ci di cui alla norma finale n. 11.
   Atti ed interventi comuni                      Impegno orario
tutte le branche specialistiche                    professionale
               --                                         --
onsulto ambulatoriale con il medico generico e/o
pecialista di altra banca  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
onsulto domiciliare con il medico generico e/o
on specialista di altra branca   . . . . . . . . . . . . . .  90'
                         Allergologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
est cutanei per gruppo di allergeni (6 x gruppo)          15'
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
etodi elisa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
arker epatite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
oxo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
ubeo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
ap test  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
osaggi morfina e derivati  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
etodi RIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
e maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 19 per questa
ranca  vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle
re  di  incarico  di  cui  ciascuno  e'  titolare,  fra  tutti  i
rofessionisti  laureati  addetti  al  laboratorio  nel  quale  le
restazioni vengono eseguite.
                        Anestesiologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
nestesie periferiche:
a) loco regionale per infiltrazione  . . . . . . . . . . . .  15'
b) tronculare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
c) plessica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
restazione anestesiologica in corso di
ndagini diagnostiche speciali (contra-
tografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o
i piccoli interventi terapeutici
posizionamento spirali, etc.)  . . . . . . . . . . . . . . .  30'
nalgesia o sedazione in corso di indagini
iagnostiche come sopra o di piccoli
nterventi terapeutici (posizionamento
pirali, etc.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
lettroanalgesia transcutanea (Tens)  . . . . . . . . . . . .  30'
nfiltrazione anestetica faccette articolari
ertebrali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
                 Angiologia e angiochirurgia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
opplersonografia: un arto (arteriosa e venosa)   . . . . . .  15'
opplersonografia: due arti (arteriosa e venosa)  . . . . . .  30'
otopletismogramma (per singola zona)   . . . . . . . . . . .  15'
niezioni sclerosanti (per seduta)  . . . . . . . . . . . . .  15'
egatura della safena alla crosse   . . . . . . . . . . . . .  60'
egatura di vena perforante incontinente  . . . . . . . . . .  60'
letismogramma (per ciascun arto)   . . . . . . . . . . . . .  15'
eografia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
oppler vasi sopraortici  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                          Audiologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
mpedenziometria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                          Cardiologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
CG dinamico sec. Holter completo   . . . . . . . . . . . . .  45'
cocardiogramma completo m. Mode  . . . . . . . . . . . . . .  30'
cocardiogramma completo bidimensionale   . . . . . . . . . .  30'
co-doppler-grafia cardiaca completa  . . . . . . . . . . . .  30'
CG a domicilio (oltre la visita)   . . . . . . . . . . . . .  15'
est ECG al cicloergometro  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
           Chirurgia generale e chirurgia infantile
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Ascesso: incisione di ascesso superficiale
 o circoscritto                                               10'
 Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico   . . . . .  15'
 Biopsia linfonodi ascellari   . . . . . . . . . . . . . . .  50'
 Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo   . . . . . .  20'
 Patereccio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali
 benigni o cisti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Tumori: asportazione per distruzione di piccole
 malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione
 o diatermocoagulazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Unghia: asportazione di unghia incarnita  . . . . . . . . .  10'
 Unghia: cura radicale di unghia incarnita   . . . . . . . .  15'
Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale  . . . . . .  30'
Ematoma: svuotamento di ematoma profondo
per incisione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
Favo: incisione del favo del collo, del
dorso e della nuca   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
Flemmone: incisione di flemmone superficiale   . . . . . . .  15'
Flemmone: incisione di flemmone profondo   . . . . . . . . .  30'
Lingua: frenulotomia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10'
Asportazioni di tumori e cisti superficiali
del volto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
Mammella: incisione di ascesso mammario profondo   . . . . .  15'
Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale
o di mastite   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
Ano: escissione di noduli emorroidali isolati  . . . . . . .  30'
Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati  . . . . . .  20'
Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne   . . . . . . . .  20'
Ano: legatura con elastici di emorroidi interne  . . . . . .  20'
Escissione di papilla anale ipertrofica  . . . . . . . . . .  15'
Agoaspirato mammario per esame citologico  . . . . . . . . .  15'
Agoaspirato tiroideo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
Asportazione cisti della mammella  . . . . . . . . . . . . .  30'
Svuotamento ematoma per aspirazione  . . . . . . . . . . . .  15'
Biopsia linfonodi cervicali  . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                      Chirurgia plastica
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
sportazione di piccole neoformazioni benigne
el volto   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
ntervento per tumori benigni di medie proporzioni
ei tessuti molli   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
xeresi di tumore maligno superficiale  . . . . . . . . . . .  30'
xeresi di tumore maligno del volto   . . . . . . . . . . . .  30'
icatrici piccole del volto esiti di traumatismi:
rattamento (per cicatrice)   . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
icatrici piccole esiti di traumatismi:
rattamento correttivo (per cicatrice)  . . . . . . . . . . .  15'
aser terapia cutanea   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
                         Dermatologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
rioterapia con protossido d'azoto  . . . . . . . . . . . . .  15'
rioterapia con azoto liquido   . . . . . . . . . . . . . . .  10'
rioterapia con neve carbonica (per seduta)   . . . . . . . .  10'
ermoabrasione meccanica con anestesia locale   . . . . . . .  30'
auterizzazione, diatermoelettrocoagulazione
i cisti, fibromi, lipomi, ecc.   . . . . . . . . . . . . . .  15'
relievi per biopsia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
sportazioni di piccole neoformazioni del volto   . . . . . .  30'
sportazioni di piccoli tumori benigni e cisti  . . . . . . .  15'
                         Diabetologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
est dinamici per la valutazione della funzionalita'
ancreatica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                           Fisiatria
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
anipolazioni vertebrali (manu medica)  . . . . . . . . . . .  15'
same elettrodiagnostico con curve I/T  . . . . . . . . . . .  15'
ieducazione logopedica individuale (ciclo di
ei sedute o frazioni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
ieducazione neuromotoria (ciclo di sei
edute o frazioni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
nfiltrazioni con medicamenti   . . . . . . . . . . . . . . .  15'
esoterapia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
lettroanalgesia transcutanea (TENS)  . . . . . . . . . . . .  15'
rotocollo di riabilitazione  . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
aserterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                       Gastroenterologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
sofagoscopia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
astroscopia (esofagogastroscopia)  . . . . . . . . . . . . .  30'
uodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia)  . . . . . . . . .  60'
ettosigmoidoscopia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
olonscopia parziale (sinistra)   . . . . . . . . . . . . . .  60'
norettoscopia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
ondaggio gastrico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
ondaggio duodenale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
              Malattie dell'apparato respiratorio
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
pirometria globale (prove di funzionalita'
espiratoria) con volume residuo  . . . . . . . . . . . . . .  20'
dem piu' determinazione consumo O2   . . . . . . . . . . . .  30'
oracentesi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                      Medicina del lavoro
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
ertificato di idoneita' al lavoro specifico  . . . . . . . .  30'
pirometria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20'
rgometria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                     Medicina dello sport
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
rgometria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
pirometria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20'
.R.I.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10'
                       Medicina legale
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
isite collegiali richieste da leggi o regolamenti
 da enti pubblici o privati:
 senza relazione scritta   . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 con relazione scritta   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
onsulenze tecniche in tema di responsabilita' civile
 di polizze per infortuni  . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
                        Neurochirurgia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
eurolisi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45'
eurorafia di piccoli nervi   . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
iopsia e prelievo di nervo   . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
                          Neurologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
same elettromiografico (piu' la visita):
 per segmento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 per segmento con velocita' di conduzione motoria  . . . . .  15'
 per segmento con velocita' di conduzione sensitiva  . . . .  15'
lettroencefalogramma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                  Neuropsichiatria infantile
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
sicoterapia individuale (per seduta)   . . . . . . . . . . .  30'
sicoterapia nucleo familiare   . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                          Oculistica
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Disostruzione chiusura canale lacrimale   . . . . . . . . .  15'
 Intervento per calazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Sutura palpebrale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Tarsografia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
 Asportazione piccoli tumori e cisti   . . . . . . . . . . .  30'
 Ascesso palpebrale (incisione)  . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Estrazione corpi estranei dalla cornea  . . . . . . . . . .  10'
 Asportazione corpi estranei   . . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Piccole cisti congiuntivali   . . . . . . . . . . . . . . .  20'
 Pterigio o pinguecola   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Stricturotomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Campimetria - perimetria  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                         Odontoiatria
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Radiografia endorale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Estrazione del terzo molare in disodontiasi   . . . . . . .  15'
 Estrazione di dente o radice di dente in
 inclusione osteo mucosa   . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Apicectomia (esclusa cura canalare)   . . . . . . . . . . .  45'
 Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi,
 sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.)   . . . . . . . .  15'
 Trattamento di emorragie post-avulsive mediante
 sutura o lembi a distanza dall'estrazione   . . . . . . . .  20'
 Intervento per cisti mascellari o mandibolari
 RX accertati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
 Carie penetrante: cura e otturazione con terapia
analare per denti monocanalari (compreso restauro
oronale)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Carie penetrante: cura e otturazione con terapia
analare per denti pluriradicolati (compreso
estauro coronale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40'
Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti)   . . . . . . . .  20'
Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico  . . . . . .  30'
Prestazioni protesiche: programma terapeutico  . . . . . . .  30'
                           Oncologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Iniezione di antiblastici   . . . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti
rattati contemporaneamente   . . . . . . . . . . . . . . . .  60'
                           Ortopedia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede   . . . . . . . . .  30'
 Bendaggio a 8 per clavicola   . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Bendaggio secondo Dessault semplice   . . . . . . . . . . .  30'
 Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato  . . . . . . .  30'
 Applicazione gessi (voce unica)   . . . . . . . . . . . . .  30'
 Busto gessato con o senza spalle  . . . . . . . . . . . . .  45'
 Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta   . . . . . .  30'
 Fratture medie segmenti: riduzione incruenta  . . . . . . .  30'
 Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta  . . . . . .  30'
 Frattura-lussazione grandi articolazioni:
 riduzione incruenta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Frattura-lussazione medie articolazioni:
 riduzione incruenta
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Frattura-lussazione piccole articolazioni:
 riduzione incruenta
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta  . . .  15'
 Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta   . . .  15'
 Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta   . .  15'
 Tenolisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Tenorrafia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Ascesso freddo: iniezione intraascessuale
 successiva modificatrice  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche
 e/o perotulee   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Amputazione di piccoli segmenti   . . . . . . . . . . . . .  30'
 Artrocentesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                   Ostetricia e ginecologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Biopsia mirata della vulva  . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Biopsia della vagina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Biopsia della portio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Biopsia mirata cervicale  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Diatermocoagulazione del collo uterino  . . . . . . . . . .  15'
 Asportazione di polipi utero-cervicali  . . . . . . . . . .  15'
 Applicazione di I.U.D.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale  . . . . . .  15'
 Ecografia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
Prelievo secreti per strisci citologici  . . . . . . . . . .  10'
                     Otorinolaringoiatria
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali,
inofaringe, cavo orale)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Prelievo per biopsia laringea   . . . . . . . . . . . . . .  60'
 Cateterismo tubarico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Riduzione fratture nasali: semplici   . . . . . . . . . . .  30'
 Causticazioni varici del setto  . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Cauterizzazione dei turbinati (per lato)  . . . . . . . . .  10'
 Tamponamento nasale anteriore   . . . . . . . . . . . . . .  10'
 Tamponamento nasale posteriore  . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Audiogramma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                           Pediatria
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Frenulotomia linguale   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
 Frenulotomia del prepuzio   . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                          Psichiatria
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Psicoterapia individuale (per seduta)   . . . . . . . . . .  30'
 Psicoterapia nucleo familiare   . . . . . . . . . . . . . .  30'
                       Radiodiagnostica
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Colangiografia endovenosa   . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Urografia endovenosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
 Studio eta' ossea del bambino   . . . . . . . . . . . . . .  20'
 Clisma opaco doppio contrasto   . . . . . . . . . . . . . .  45'
 Stomaco e duodeno doppio contrasto  . . . . . . . . . . . .  30'
 Ecografia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'
                         Reumatologia
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Infiltrazioni intrarticolari  . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                  Scienze dell'alimentazione
                                                  Impegno orario
   Atti ed interventi                              professionale
           --                                             --
 Protocollo dietetico computerizzato   . . . . . . . . . . .  30'
 Protocollo 1a dieta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15'
                           Urologia
 Endoscopia vescicale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40'
 Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia)   . . . . . . .  40'
 Circoncisione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40'
 Cateterismo dell'uretere  . . . . . . . . . . . . . . . . .  45'
 Causticazione endoscopica uretro-prostatica
oltre l'endoscopia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20'
 Elettrocoagulazione endoscopica vescicale   . . . . . . . .  40'
 Profilo pressorio uretrale  . . . . . . . . . . . . . . . .  40'
 Esame urodinamico completo  . . . . . . . . . . . . . . . .  40'
                       _______________
                                                       ALLEGATO D
LITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESICHE
ENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI.
)  Le  parti  riconoscono  che,  anche  al  fine di soddisfare le
izioni  di  eseguibilita'   degli   interventi   demandati   allo
ialista  ambulatoriale,  previsti  dall'art. 18, comma 19 - lett.
l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve  essere  dotato  di
e le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per
corretto  e  proficuo   esercizio   della   specifica   attivita'
essionale  finalizzata  all'applicazione  di  protesi  dentarie e
dontiche, alla stregua delle indicazioni  elencate  in  calce  al
ente documento.
) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del
izio e a garanzia della professionalita'  della  categoria  degli
ialisti   ambulatoriali,   sottolineano   l'esigenza  che,  nella
viduazione  dei  laboratori  odontotecnici  da  convenzionare  le
S.LL.  accertino  con  il massimo rigore la effettiva sussistenza
so  i   laboratori   stessi   delle   condizioni   organizzative,
ico-strumentali  e di personale idonee a garantire obiettivamente
ualita' merceologica delle  protesi,  la  loro  funzionalita'  in
zione  alle  esigenze  cliniche  degli  assistiti e la loro piena
ondenza alle prescrizioni dello specialista.
)  Le  parti  ribadiscono  che  tutti gli atti medici preventivi,
estuali e successivi all'applicazione delle protesi  dentarie  ed
dontiche   attengono  alla  piena  ed  esclusiva  responsabilita'
essionale dello specialista odontoiatra.
n  particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli
ni sanitari delle UU.SS.LL., sono di esclusiva  competenza  dello
ialista   odontoiatra,  secondo  sua  scienza  e  coscienza,  nel
etto delle norme deontologiche che regolano la professione:
 a)   la   predisposizione   del   piano  di  lavoro  finalizzato
applicazione della protesi;
 b)  l'effettuazione  di  tutte le prestazioni medico-chirurgiche
ssarie alla preparazione del cavo orale;
 c) la rilevazione delle impronte;
 d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative
servizio e avuto riguardo alle  richieste  degli  assistiti,  del
  di  protesi  piu'  rispondente  alle  esigenze  cliniche  degli
stiti  stessi.  Per  la   prescrizione   medesima   si   conviene
'impiego di modulario analogo al fac-simile allegato;
 e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni;
 f)   le   conseguenti   indicazioni   tecnico-sanitarie  per  la
izzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato;
 g) le operazioni di applicazione delle protesi;
 h)  la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della
ondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione  e  sia
piano merceologico;
 i)   le  eventuali  indicazioni  tecnico-sanitarie  per  la  sua
ifica;
 l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale
a idoneita' della protesi.
n  conseguenza di quanto sopra si chiarisce che devono intendersi
usi  i  rapporti  professionali  diretti  tra  l'assistito  e  il
ratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione
a  protesi  e  che  laddove  rapporti  di  tal  genere  dovessero
aurarsi,  la  circostanza  deve  essere  assunta  come condizione
lutiva della convenzione con il laboratorio.
) Le parti convengono che le UU.SS.LL., nelle fasi di svolgimento
piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui
specialista  lo  ritenga  utile  e  solo in caso di sua esplicita
iesta, debbono  garantire  la  presenza  nell'ambulatorio  di  un
totecnico   diplomato   del   laboratorio  convenzionato  per  lo
gimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle
vita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.
)  Le  parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del
izio ed anche in relazione alle esigenze poste  dalla  necessita'
 programmare   la  collaborazione  dell'odontotecnico  diplomato,
olineano   l'opportunita'   che   gli   orari   di    svolgimento
'attivita'      specialistica      ambulatoriale      finalizzata
applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui
e effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico.
)  Per  l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione
'attivita' protesica si richiamano le norme di cui  all'art.  10,
a  2. Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16
bre 1984, l'esecuzione delle  attivita'  protesiche  puo'  essere
data  agli  stessi  nel  caso  che  si  dichiarino disponibili ad
ttare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle  dette
vita'.
)  Le  clausole  del  presente  documento  si  estendono, con gli
rtuni adattamenti, all'attivita' ortesica.
) Dotazione del gabinetto odontoiatrico:
riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore
manipolo, turbina  con  manipolo,  lampada,  siringa  aspiratore,
ressore;
apparecchio radiografico endorale;
servomobili;
sgabello per operatore;
sterilizzatrice;
strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese
le  canalari),  estrazioni,  chirurgia  orale   ambulatoriale   e
dontologia.
) Dotazione specifica per protesi ed ortesi:
portaimpronte alluminio forate;
portaimpronte anatomiche serie complete;
alginato;
materiale prima impronta;
prese diamante per preparazione turbo trapano;
prese tungsteno per preparazione turbo trapano;
ruotine per denti varie forme;
ruotine per acciaio varie forme;
punte montate per ritocco forme varie e tipi;
ruotine diamantate varie forme;
pinza universale;
pinza Waldasch;
pinza Adams;
pinza piegafili;
pinza tronchese;
pinze ossivore;
pinza Reynolds;
martello leva-corone;
scodelle per gesso ed alginato varie forme;
spatole per cera grandi e piccole;
spatole per cera Lecron;
gesso duro per modelli;
gesso extra duro rosa;
gesso per ortodonzia bianco;
corona provvisorio policarbonato;
carta per articolazione blu e rossa;
confezione cemento per fissaggio protesi;
resina a freddo per provvisori;
resina per riparazioni rapide;
cera collante;
resina per ribassare;
cera per masticazione;
cera per modellare;
micromotore laboratorio per ritocchi protesi;
spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;
base platten argentate.
IZIO SANITARIO NAZIONALE      Foglio n. 1 - per l'assistito
one .....................     N. d'ordine ......................
a' Sanitaria Locale .....
IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA
________________________________________________________________
stito ..........................................................
         Cognome          Nome         Data di nascita
liare ...................... di ................................
        Relazione familiare        Generalita' capo famiglia
dente a ..........Via............................... N. ........
 ........................ Tessera...............................
________________________________________________________________
CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico
ONTOIATRA AMBULATORIALE    I dell'assistito L............ inte-
___________________________I ramente versato con bollettino
                           I n. ...........  del ...............
                           I____________________________________
                           I L'assistito, munito del presente
DESCRIZIONI PROTESI        I glio, dovra' presentarsi presso
chema, Tipo, Colore)       I questo gabinetto odontoiatrico per
                           I l'effettuazione delle prove o per
                           I l'applicazione definitiva della
                           I protesi nei giorni ................
________________________________________________________________
AVORI VARI E RIPARAZIONI   I
                           I
                           I
                           I____________________________________
                           I La protesi e' stata applicata il
                           I giorno ............................
                           I
     L'Odontoiatra         I     Firma     Controfirma    Timbro
                           I  Odontoiatra   assistito       USL
.........................  I  ...........   ..........    ......
                           I
________________________________________________________________
      N.B. - L'assistito, per qualunque ragione o esigenza
      attinenti la protesi, devra' rivolgersi a questa Unita'
      Sanitaria Locale.
                      Segue: ALLEGATO D
IZIO SANITARIO NAZIONALE
one .....................     Foglio n. 2 - per il laboratorio
a' Sanitaria Locale           odontotecnico convenzionato
IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA    N. d'ordine ......................
IO COMMISSIONE
                                        Laboratorio convenzionato
                                        .........................
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stito ..........................................................
         Cognome          Nome         Data di nascita
liare ...................... di ................................
        Relazione familiare        Generalita' capo famiglia
dente a ..........Via............................... N. ........
 ........................ Tessera...............................
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CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico
ONTOIATRA AMBULATORIALE    I dell'assistito L............ inte-
___________________________I ramente versato con bollettino
                           I n. ...........  del ...............
                           I____________________________________
                           I Il laboratorio convenzionato e' im-
DESCRIZIONI PROTESI        I pegnato ad apprestare quanto di
chema, Tipo, Colore)       I propria competenza per l'effettua-
                           I zione delle prove o per l'applica-
                           I zione delle protesi nei giorni ....
                           I ...................................
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AVORI VARI E RIPARAZIONI   I     SEZIONE RISERVATA PER L'USO
                           I       INTERNO DEL LABORATORIO
                           I____________________________________
                           I____________________________________
   L'Odontoiatra           I____________________________________
                           I____________________________________
.......................    I____________________________________
                           I
___________________________I La protesi e' stata applicata il
icazioni dello specialista I giorno ............................
 il laboratorio odontotec- I
o convenzionato            I     Firma     Controfirma    Timbro
   L'Odontoiatra           I  Odontoiatra   assistito       USL
                           I  ...........   ..........    ......
.......................    I
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                      Segue: ALLEGATO D
IZIO SANITARIO NAZIONALE
one .....................     Foglio n. 3 - per il laboratorio
a' Sanitaria Locale           odontotecnico convenzionato
IZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA    N. d'ordine ......................
                                        Laboratorio convenzionato
                                        .........................
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stito ..........................................................
         Cognome          Nome         Data di nascita
liare ...................... di ................................
        Relazione familiare        Generalita' capo famiglia
dente a ..........Via............................... N. ........
 ........................ Tessera...............................
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CRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico
ONTOIATRA AMBULATORIALE    I dell'assistito L............ inte-
___________________________I ramente versato con bollettino
                           I n. ...........  del ...............
                           I____________________________________
                           I Il laboratorio convenzionato e' im-
DESCRIZIONI PROTESI        I pegnato ad apprestare quanto di
chema, Tipo, Colore)       I propria competenza per l'effettua-
                           I zione delle prove o per l'applica-
                           I zione delle protesi nei giorni ....
                           I ...................................
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AVORI VARI E RIPARAZIONI   I Giudizio specialista odontoiatra
                           I sulla protesi:
                           I
                           I
   L'Odontoiatra           I
                           I
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___________________________I La protesi e' stata applicata il
icazioni dello specialista I giorno ............................
 il laboratorio odontotec- I
o convenzionato            I     Firma     Controfirma    Timbro
   L'Odontoiatra           I  Odontoiatra   assistito       USL
                           I  ...........   ..........    ......
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CO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA
EGOLAMENTAZIONE   DEI   RAPPORTI   CON   I   MEDICI   SPECIALISTI
MBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978:
inistero della Sanita': DE LORENZO
inistero del Tesoro: RUBBI
inistero del lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN
egione Veneto: BOGONI - BOLIS
egione Toscana: SASSU
egione Lazio: ZIANTONI - CERCHIA
egione Piemonte: RESTAGNO
egione Calabria: CARATOZZOLO
.N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA
TANASIO
.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI
indacato  Unitario  Medici  Ambulatoriali  Italiani  (S.U.M.A.I):
DANDRI
.G.I.L. Coordinamento Medici: CAU
.I.L. Sanita': CROCE
.I.S.L. Medici: BONFANTI - LEMBATI - LABRIOLA - RIZZO - SCOLERI
.N.OO.MM.: BONI - POGGIOLINI
 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi
'art.  48  della  legge  n.  833/1978  in   modo   consultivo   e
tatamente agli aspetti di carattere deontologico.
  presente  accordo  e'  stato  sottoscritto anche dalle seguenti
nizzazioni Sindacali:
I.ME.CO. - Sindacato Medici Confederati: SCARABELLO
MUS CONF. SAL.: VERNIERO
.U.M.I.: COLUCCI - D'AMATO
                       _______________