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Circolare numero 114 del 13-07-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13/07/2017
Circolare n. 114
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Gestione dipendenti pubblici – personale collocato in disponibilità   di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 - chiarimenti adempimenti contributivi e riflessi sul trattamento pensionistico e previdenziale.

SOMMARIO:

Si forniscono chiarimenti in ordine al versamento degli oneri sociali corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche all'INPS durante il periodo in cui il dipendente è collocato in disponibilità (art. 33, comma 4, del D.L.gs n.165/2001) e sui riflessi pensionistici e previdenziali.

INDICE

  1. Premessa
  2. Erogazione indennità ai lavoratori collocati in disponibilità
  3. Obblighi contributivi per il personale collocato in disponibilità
  4. Indicazioni operative elaborazioni denunce Uniemens sezione <ListaPosPA>
  5. Riflessi pensionistici e previdenziali

 

 

1.    Premessa

 

Il “collocamento in disponibilità” dei dipendenti pubblici in esubero è disciplinato dagli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il rinvio operato dalla recente normativa alla disciplina in esame per la gestione delle eccedenze di personale conseguenti all’applicazione di varie disposizioni alle Amministrazioni pubbliche (cfr. ad es. decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e legge 23 dicembre 2014 n.190) ha comportato diverse richieste di chiarimento in ordine agli obblighi contributivi ed al trattamento di quiescenza e previdenza del personale collocato in disponibilità.

Gli articoli 33 e ss. del d.lgs. n.165/2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, così come ridisegnati ed integrati da più interventi successivi del legislatore, disciplinano le procedure di gestione degli esuberi di personale e gli effetti sul trattamento economico e previdenziale dei lavoratori collocati in disponibilità.

L’amministrazione che non assorbe le eccedenze di personale con le modalità previste dal legislatore, colloca in disponibilità tale personale. L’art. 33, comma 7, dispone, infatti: “…… l’amministrazione colloca in disponibilità il personale  che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di mobilita”.

 

2.    Erogazione indennità ai lavoratori collocati in disponibilità

 

Il comma 8, dell’art.33 del d. lgs. n.165/2001 dispone: “Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.“

Il collocamento in disponibilità rientra, pertanto, tra le vicende modificative del rapporto di lavoro in quanto non comporta l’estinzione ma la sospensione del rapporto medesimo. Dalla data di “collocamento in disponibilità” restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, con un effetto sul sinallagma contrattuale, per cui il lavoratore non è più tenuto alla prestazione e non sussiste l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere la retribuzione.

Durante il periodo in cui il lavoratore è collocato in disponibilità l’amministrazione pubblica è tenuta a corrispondere un’indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale nonché l'assegno per il nucleo familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata di ventiquattro mesi. Tale limite temporale può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico (art. 2, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

 

3.    Obblighi contributivi per il personale collocato in disponibilità

 

L’amministrazione di appartenenza, oltre ad erogare al lavoratore l’indennità di cui all’art. 33, comma 8 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuta a corrispondere gli oneri sociali. L’art. 34, comma 4, del medesimo decreto dispone, infatti che “……Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento  in  disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità…”.

Secondo il combinato disposto dell’art. 34, comma 4, e dell’art. 33, comma 8, il personale collocato in disponibilità conserva per tutto il periodo (fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino alla ricollocazione) le iscrizioni contributive possedute all’atto del collocamento in disponibilità.

Durante il periodo di erogazione dell’indennità sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi alla gestione pensionistica e previdenziale di riferimento del dipendente pubblico nonché, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (gestione credito) e, ove iscritto, alla gestione ENPDEP (assicurazione sociale vita).

L’obbligo di corrispondere gli oneri sociali da parte dell’amministrazione di appartenenza, determina la valutabilità dei periodi anche ai fini del TFS/TFR come già indicato dall’ex INPDAP con l’informativa n. 12 dell’11 giugno 2002 della Direzione Centrale Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare (allegato 1) con il conseguente obbligo di versare i contributi alla gestione previdenziale (ex INADEL o ex ENPAS) a cui il dipendente è iscritto.

Ai fini pensionistici, durante il periodo di collocamento in disponibilità, l’amministrazione è tenuta a corrispondere gli oneri sociali commisurandoli alle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in disponibilità, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio.

Per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), l’importo relativo alla voce stipendiale deve essere maggiorato del 18% in virtù di quanto prevede l’art. 43 del DPR n. 1092/1973, come modificato dall’art. 15 della legge n. 177/1976.

Per quanto riguarda il TFS ed il TFR, la contribuzione va commisurata agli emolumenti percepiti all’atto del collocamento in disponibilità riconosciuti utili ai fini previdenziali dalle norme specifiche, fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell’anzianità di servizio.

Per il solo TFR vanno prese in considerazione anche le retribuzioni la cui inclusione nella base di calcolo è stata espressamente riconosciuta dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia infine che, considerato che il lavoratore durante il periodo di sospensione non percepisce alcuna retribuzione ma solo un’indennità commisurata in quota parte al trattamento retributivo, l’onere contributivo, comprensivo della quota a carico del lavoratore, resta a totale carico dell’amministrazione di appartenenza ex art.34, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia trasferito presso un’altra amministrazione, dalla data del trasferimento cessano gli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione di provenienza e il lavoratore è iscritto alle gestioni di riferimento dell’amministrazione di destinazione. Si evidenzia che l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito permane nelle sole ipotesi in cui il lavoratore dopo il trasferimento presso l’amministrazione di destinazione mantenga l’iscrizione ad una delle gestioni pensionistiche o previdenziali della gestione pubblica.

Si ricorda che il lavoratore trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, che non è più iscritto ad una delle gestione pubbliche (pensionistica o previdenziale), può aderire alla gestione credito entro trenta giorni dalla data del trasferimento, inviando alla struttura INPS di riferimento il relativo modulo di adesione.

 

4.    Indicazioni operative elaborazioni denunce Uniemens sezione <ListaPosPA>

 

Per i lavoratori collocati in disponibilità, il datore di lavoro dovrà valorizzare  nell’elemento <codicecessazione> della denuncia contributiva relativa all’ultimo periodo di servizio il codice 48 “Cambio Tipo Impiego”. Per i  periodi di collocamento in disponibilità l’elemento <Tipo Impiego> dovrà essere valorizzato con il codice 44 “Collocamento in disponibilità ex art. 33 D.Lgs.vo  165/2001” e l’elemento <Tipo Servizio> con il codice 82 “Periodo di disponibilità ex art. 33 D. Lgs.vo  165/2001” mentre negli elementi  <Contratto> e <Qualifica> dovranno essere indicati i valori dichiarati nell’ultimo periodo precedente tale collocamento.

 

Negli elementi <imponibile> della gestione pensionistica e di quelle del credito e dell’ENPDEP deve essere indicato  il valore delle componenti fisse e continuative della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in disponibilità, compresa la maggiorazione del 18% per la gestione CTPS, secondo quanto indicato in precedenza. Negli elementi <imponibile> della gestione previdenziale devono essere indicati gli emolumenti percepiti all’atto del collocamento in disponibilità riconosciuti utili ai fini del TFS dalle norme specifiche e, per il TFR, anche quelli riconosciuti dai CCNL; negli elementi  <contributo> il valore del contributo corrispondente al valore indicato  negli elementi <imponibile>.

 

Eventuali emolumenti arretrati corrisposti durante il periodo di collocamento in disponibilità dovranno essere denunciati con l’elemento V1, casuale 1, con riferimento all’ultimo periodo di servizio denunciato.

 

I periodi di collocamento in disponibilità denunciati in modo difforme da quanto previsto dalla presente circolare dovranno essere ritrasmessi utilizzando gli elementi V1 Causale 5 tenendo conto delle indicazioni date per i periodi di disponibilità.

 

5.    Riflessi pensionistici e previdenziali

 

Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di un assicurato, il cui diritto a pensione sia stato maturato durante il periodo in cui è stato collocato in disponibilità, ai fini del calcolo della cosiddetta quota A) di pensione deve essere presa in considerazione la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti aventi le caratteristiche di fissità e continuità (articoli 15 e 16  legge n. 1077/1959) ovvero, per il personale iscritto alla CTPS, con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge (articolo 15 legge n. 177/1976).

 

Per la quota B) deve essere presa in considerazione la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, tenendo presente che per i periodi di collocamento in disponibilità andrà considerata la retribuzione teorica fissa e continuativa in relazione alla quale è stata versata la contribuzione.

Per la determinazione della quota di pensione contributiva (anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 8 della legge n.335/1995.  

 

Qualora l’assicurato, successivamente al collocamento in disponibilità, venga riassunto presso un ente o amministrazione con obbligo di iscrizione alla gestione esclusiva, all’atto della definitiva cessazione, la pensione verrà liquidata secondo le regole generali tenendo presente che,  qualora il collocamento in disponibilità ricada nel periodo di riferimento,  per la determinazione della quota B) di pensione andrà presa in considerazione la retribuzione teorica fissa e continuativa in base alla quale è stata versata la  contribuzione.

 

Il periodo in cui il lavoratore è stato collocato in disponibilità risulta utile ai fini della liquidazione del TFS/TFR.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele