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Circolare numero 117 del 11-12-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 11/12/2018
Circolare n. 117
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, intitolata “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti”

SOMMARIO:

 Con la presente circolare si differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza delle indicazioni della circolare n. 169/2017

INDICE

 

1. Premessa

2. Differimento del termine previsto dalla circolare n. 169 del 15 novembre 2017

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 l’Istituto, recependo le sopraggiunte indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha sostituito la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.

 

La circolare n. 169/2017 ha esteso alla cassa pensionistica CTPS l’applicazione della norma di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, già prevista per le casse pensionistiche CPDEL, CPUG e CPS, relativamente ai periodi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione e prescritti, ponendo a carico delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’onere da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

 

Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito dalla circolare n. 169/2017 e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno essere necessariamente sottoposti, l’applicazione delle nuove indicazioni è stata fissata a far data dal 1° gennaio 2019.

 

2. Differimento del termine previsto dalla circolare n. 169 del 15 novembre 2017

 

Con l’approssimarsi del termine di decorrenza del 1° gennaio 2019, numerose Amministrazioni statali ed Enti pubblici, nonché le Confederazioni sindacali e i Patronati, hanno richiesto il differimento del termine per consentire ai datori di lavoro il completamento delle operazioni di verifica e l’aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, a tutela dei diritti di quest’ultimi, senza incorrere nei maggiori oneri connessi alla prescrizione contributiva.

 

Tenuto conto delle istanze dei diversi portatori di interessi e al fine di evitare massive segnalazioni determinate dal mancato completamento delle attività di aggiornamento dei conti assicurativi da parte dei datori di lavoro, l’Istituto ha sottoposto alla valutazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’opportunità di differire l’entrata in vigore delle indicazioni fornite con la circolare n. 169/2017 al 1° gennaio 2020.

 

Considerato che il citato Dicastero, con nota del 19 novembre 2018, ha rappresentato di non aver osservazioni in merito, il termine di decorrenza della circolare n. 169/2017 è differito dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele