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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 123 del 3-6-1999.htm

  
Esclusione dal diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti di famiglia dei lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 Giugno 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 123

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Previdenza e assistenza per i lavoratori extracomunitari: prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.

 

SOMMARIO:

Esclusione dal diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti di famiglia dei lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

 

L’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, dispone espressamente – confermando quanto già disposto dall’articolo 23 della legge 6 marzo 1998 , n. 40 - che ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi si applicano soltanto le forme di previdenza e assistenza obbligatoria "riguardanti l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’assicurazione contro le malattie e l’assicurazione di maternità".

Per ciò che concerne invece l’assegno per il nucleo familiare e l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria il comma 2 del citato articolo 25 stabilisce che "in sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e’ tenuto a versare all’INPS un contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabiliti per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’articolo 45".

Poiché l’articolo 45 stabilisce che le somme versate in misura pari ai contributi dovuti a copertura delle due assicurazioni da ultimo citate devono affluire al Fondo nazionale per le politiche migratorie, si chiarisce che i lavoratori stranieri (e cioè: i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi), titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non hanno diritto a nessuno dei trattamenti di disoccupazione (agricola e non agricola) previsti dalle disposizioni vigenti in materia né ai trattamenti di famiglia.

Per i trattamenti di famiglia a pagamento diretto e per tutte le altre prestazioni di disoccupazione, pertanto, le Sedi, al fine di evitare indebite erogazioni, dovranno accertare che i richiedenti non siano lavoratori titolari di permesso di soggiorno stagionale, acquisendo a tal fine ogni utile documentazione (permesso di soggiorno, passaporto, ecc.) e facendone debita copia da allegare agli atti. Per i trattamenti di famiglia a conguaglio i datori di lavoro non dovranno corrispondere la prestazione pur continuando a versare i relativi contributi.

Si ritiene utile sottolineare che l’esclusione di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 286/1998 riguarda soltanto gli stranieri con permesso di soggiorno stagionale e non quelli titolari di permesso di soggiorno di altro tipo ai quali competono le prestazioni di disoccupazione ed i trattamenti di famiglia stabiliti per i settori di appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche ove i medesimi abbiano conservato la residenza nel paese di origine.

In tale ipotesi si precisa che i periodi, individuabili dai timbri apposti sul passaporto, in cui gli interessati siano rientrati nel Paese nel quale hanno conservato la residenza, non essendo possibile verificare lo stato di disoccupazione, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo delle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione agricola e di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

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