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Circolare numero 14 del 04-02-2020


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 04/02/2020
Circolare n. 14
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019

SOMMARIO:

L’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova a causa del crollo del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 5 agosto 2019 ha introdotto un nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello “F24”, delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 8 del predetto D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.

 

INDICE: 

 

1.  Quadro normativo

2.  Ambito di applicazione

 

 

 

1.   Quadro normativo

 

L’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nel territorio della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo del “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018.

 

In particolare, la citata disposizione ha previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana e che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. L’esonero spetta altresì alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

 

 

2. Ambito di applicazione

 

La modalità di concessione delle suddette agevolazioni fiscali e contributive, che sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato, è stata regolamentata dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), quale autorità competente, con le circolari n. 73726/2019 e n. 202506/2019. L’elenco dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento è stato reso noto dal medesimo Dicastero con la pubblicazione del decreto direttoriale del 17 luglio 2019. 

 

Ciò premesso, con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto a seguito dell’istituzione della zona franca urbana (cfr. art. 8, comma 2, lett. d), del D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii.), al fine di semplificare lo svolgimento degli adempimenti contributivi da parte dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la ZFU, si rammenta quanto segue. 

 

Nel dettaglio, in ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, l’articolo 8, comma 7, del citato D.L. n. 109/2018, fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 aprile 2013, che prevedono la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). 

 

A tal proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 8 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019, il codice tributo “Z161” (denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.”).

 

Detto codice, in applicazione delle precisazioni contenute nella citata Risoluzione, dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”. 

 

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. 

 

La compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dovuti dai lavoratori autonomi.

 

Con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività agricole, si evidenzia che la quota di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.

 

In considerazione dell’impianto normativo sopra declinato, qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel corso del 2020. Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere effettuata fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

Si rammenta che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2018 e per l’anno 2019.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele