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Circolare numero 14 del 29-01-2016


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 29/01/2016
Circolare n. 14
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Contributi volontari anno 2016: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

SOMMARIO:

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

2.Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.

5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.

6. Versamenti volontari nella Gestione separata.

7. Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del Gas.

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.

 

L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2014 - dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 pari al

- 0,1%.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 336 del 13 gennaio 2016, in merito all’aggiornamento delle tabelle contributive, ha confermato l’applicazione dell’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”      

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

 

Pertanto, per l’anno 2016, si confermano i seguenti parametri:

 

  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
  • il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

 

Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,87%. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

 

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (allegato 1).

 

Nella tabella che segue si riportano - per anno solare dal 2016 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.

 

 

 

Anno

Retr. minima

settimanale

Prima fascia

retribuzione annua

Massimale art. 2

co.18, L. 335/95

Aliquota

IVS

2016

 €   200,76

 €      46.123,00

 €    100.324,00

32,87%

2015

 €   200,76

 €      46.123,00

 €    100.324,00

2014

 €   200,35

 €      46.031,00

 €    100.123,00

32,37%

2013

 €   198,17

 €      45.530,00

 €      99.034,00

2012

 €   192,40

 €      44.204,00

 €      96.149,00

31,87%

2011

 €   187,34

 €      43.042,00

 €      93.622,00

2010

 €   184,39

 €      42.364,00

 €      92.147,00

31,37%

2009

 €   183,10

 €      42.069,00

 €      91.507,00

2008

 €   177,42

 €      40.765,00

 €      88.669,00

30,87%

2007

 €   174,46

 €      40.083,00

 €      87.187,00

2006

 €   171,03

 €      39.297,00

 €      85.478,00

30,07%

2005

 €   168,17

 €      38.641,00

 €      84.049,00

2004

 €   164,87

 €      37.883,00

 €      82.401,00

29,57%

2003

 €   160,85

 €      36.959,00

 €      80.391,00

2002

 €   157,08

 €      36.093,00

 €      78.507,00

29,07%

2001

 £ 296.140

 £     68.048.000

 £   148.014.000

2000

 £ 288.640

 £     66.324.000

 £   144.263.000

28,57%

1999

 £ 284.100

 £     65.280.000

 £   141.991.000

1998

 £ 279.080

 £     64.126.000

 £   139.480.000

28,17%

1997

 £ 274.420

 £     63.054.000

 £   137.148.000

28,37%

 

 

2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.

 

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);

 

  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.

 

Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

 

X3 = aliquota IVS del 40,82%

Y3 = aliquota IVS del 37,70%

Z3 = aliquota IVS del 38,00%

 

 

3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)

 

Per l’anno 2016 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,65%.

 

 

4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

 

Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2016, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.

 

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2016

 

CATEGORIE

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO

BASE

QUOTA PENSIONE

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003947

27,76%

0,996053

27,87%

1,000000

AGRICOLI DIPENDENTI

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003860

28,39%

0,996140

28,50%

1,000000

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,010506

10,36%

0,989494

10,47%

1,000000

LAVORATORI occupati in

cantieri di lavoro

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,010055

10,83%

0,989945

10,94%

1,000000

DOMESTICI

Aliquota

Coefficienti

0,1375%

0,010579

12,86%

0,989421

12,9975%

1,000000

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)

Decorrenza 1° gennaio 2016

 

 

 

CATEGORIE

ALIQUOTE %

COEF. RIPARTO

BASE

QUOTA PENSIONE

TOTALE

IVS

LAVORATORI DIPENDENTI

non agricoli (esclusi domestici)

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003347

32,76%

0,996653

32,87%

1,000000

AGRICOLI DIPENDENTI

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,003860

28,39%

0,996140

28,50%

1,000000

PESCATORI soggetti

alla legge 250/58

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,007383

14,79%

0,992617

14,90%

1,000000

LAVORATORI occupati in

cantieri di lavoro

Aliquota

Coefficienti

0,11%

0,007550

14,46%

0,992450

14,57%

1,000000

DOMESTICI

Aliquota

Coefficienti

0,1375%

0,007890

17,29%

0,992110

17,4275%

1,000000

 

 

 

 

5.   Artigiani e Commercianti

 

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

23,10 %

23,19 %

collaboratori di età non superiore ai 21 anni

20,10 %

20,19 %

 

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2016. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 1/1/2016)

 

 

Classi di reddito

 

Reddito medio imponibile

 

 

Contribuzione mensile

23,10 %

20,10 %

 1

Fino a € 15.548

15.548

299,30

260,43

 2

da €  15.549 a €  20.644

18.097

348,37

303,12

 3

da €  20.645 a €  25.740

23.193

446,47

388,48

 4

da €  25.741 a €  30.836

28.289

544,56

473,84

 5

da €  30.837 a €  35.932

33.385

642,66

559,20

 6

da €  35.933 a €  41.028

38.481

740,76

644,56

 7

da €  41.029 a €  46.122

43.576

838,84

729,90

 8

da €  46.123          

46.123

887,87

772,56

 

 

 

COMMERCIANTI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza 01/01/2016)

 

 

 

          Classi di reddito

 

Reddito medio imponibile

 

Contribuzione mensile

 

23,19%

20,19%

 1

Fino a € 15.548

15.548

300,47

261,60

 2

da €  15.549 a €  20.644

18.097

349,72

304,48

 3

da €  20.645 a €  25.740

23.193

448,20

390,22

 4

da €  25.741 a €  30.836

28.289

546,68

475,96

 5

da €  30.837 a €  35.932

33.385

645,17

561,70

 6

da €  35.933 a €  41.028

38.481

743,65

647,44

 7

da €  41.029 a €  46.122

43.576

842,11

733,17

 8

da €  46.123          

46.123

891,33

776,02

 

 

Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

 

6. Gestione separata

 

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2016, al 27% per i professionisti ed al 31% per i collaboratori e figure assimilate. Poiché nel 2016 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96 su base annua e € 349,83 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.819,88 su base annua e € 401,66 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.

 

 

7. Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del Gas.

L’art. 7, comma 9-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha soppresso, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

Conseguentemente, dalla stessa data, non è più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, facoltà introdotta dall’art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Le autorizzazioni rilasciate con data di decorrenza precedente alla soppressione del Fondo hanno validità fino al 30/11/2015.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi