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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 142 del 16-7-2001.htm

  
Riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità e per la durata della stessa in caso di trasferimento d'azienda o di fusione di società.   

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DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 luglio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 142

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio. Determinazione dei requisiti

per l’indennità di mobilità in caso di trasferimento d’azienda o fusione di società.

 

SOMMARIO:

Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità e per la durata della stessa in caso di trasferimento d’azienda o di fusione di società.

 

 

 

 

1 – INDENNITA’ DI MOBILITA’ AI LAVORATORI A DOMICILIO

 

L’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (operai, impiegati e quadri) che, oltre a far valere i requisiti di dodici mesi di anzianità di cui sei di lavoro effettivo, siano legati all’azienda da un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

L’Istituto, sulla base di tale norma, ha negato l’indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio, su parere concorde del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto ha ritenuto che gli stessi non facessero parte di un reparto permanente dell’impresa.

Al riguardo si fa presente che la questione dell’estensione o meno del diritto all’indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio è stata esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni unite, con sentenza n. 106/01 del 1.12.2000/12.3.2001, ha affermato che ". . . anche i lavoratori a domicilio, i quali – a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività aziendale, intimato da imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale – vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all’indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell’articolo 16, primo comma della medesima legge, una dipendenza di almeno 12 mesi dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità), con rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine . . .".

Pertanto anche ai lavoratori a domicilio, iscritti nelle liste di mobilità e che facciano valere i requisiti e le condizioni dettate dalla legge n. 223/1991, dovrà essere riconosciuto il diritto all’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 di tale legge.

Sulla base del suddetto criterio le domande presentate dai lavoratori in parola e respinte in applicazione delle precedenti istruzioni, dovranno essere riesaminate a seguito di istanza degli interessati; le domande, per le quali il Comitato Amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni Previdenziali abbia annullato le decisioni assunte dai locali Comitati Provinciali, dovranno, invece, essere riesaminate d’ufficio.

 

 

2 – DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L’INDENNITA’DI MOBILITA’ in caso di trasferimento d’azienda o di fusione di società

 

Alcune Sedi hanno avanzato quesito chiedendo di sapere se, nel caso di trasferimento di azienda effettuato ai sensi dell’articolo 2112 c.c., per l’indennità di mobilità si possano cumulare i due rapporti di lavoro ai fini della ricerca dei requisiti "anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato", di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, e ai fini della determinazione della durata dell’indennità ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della stessa legge.

Al riguardo si fa presente che l’articolo 2112 c.c. è stato sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha stabilito che "in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".

Le Sedi, pertanto, in applicazione di tale normativa, entrata in vigore il 1° luglio 2001, e sulla base dei rapporti giuridici instaurati tra le imprese, potranno riconoscere il diritto all’indennità di mobilità, ricercando il requisito dell’anzianità aziendale, nonché quello di lavoro, nell’intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende, e dovranno determinare la durata della stessa in relazione all’anzianità aziendale complessiva per tutte le fattispecie indicate dall'art. 1 del citato decreto n. 18/2001.

Analogo quesito è stato effettuato da alcune Sedi per sapere se, in caso di fusione di due o più società, i requisiti di cui al più volte citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, debbano essere ricercati, prendendo a riferimento l’intero rapporto di lavoro ovvero soltanto quello intercorso con la società che ha attuato la procedura di mobilità.

Al riguardo si ribadisce che anche in caso di fusione di due o più società, i requisiti in parola possono essere ricercati, sommando i rapporti di lavoro intercorsi con le varie società, in quanto l’articolo 2501 del c.c. stabilisce che "la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre" e il successivo articolo 2504, ultimo comma, dispone espressamente che "la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte".

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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