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Circolare numero 152 del 22-11-2004.htm

  
Mensilizzazione dei flussi retributivi (flusso EMens).   

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Direzione centrale delle entrate contributive

Direzione centrale organizzazione

Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione

Direzione centrale prestazioni

Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni

Coordinamento generale statistico attuariale

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 Novembre 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  152

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ail

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Mensilizzazione dei flussi retributivi (flusso EMens).

 

SOMMARIO:

 Dal 1 gennaio 2005 i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

 

 

Indice:

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

 

3.

 

 

4.

Premessa e quadro normativo di riferimento.

Indicazioni generali.

Soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati.

Termini di presentazione.

Modalità della presentazione telematica.

Istruzioni per la compilazione dei campi contenuti nel tracciato relativo al flusso E Mens

 Anticipazioni sulla compilazione della certificazione CUD 2005 per i lavoratori cessati nel corso dell’anno 2005 e del modello CUD e 770/2006.

Semplificazione degli adempimenti in ordine all’obbligo ed alla compilazione della modulistica

 

Allegati:

·        specifiche e tabelle di decodifica;

 

 

 

 

1. Premessa e quadro normativo di riferimento.

L’articolo 44 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD), trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna l’Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per:

·        il calcolo dei contributi;

·        l’implementazione delle posizioni assicurative individuali;

·        l’erogazione delle prestazioni.

 

L’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pone all’Istituto essenzialmente tre obiettivi:

1.    tenere un continuo aggiornamento dell'archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa anagrafe dei lavoratori dipendenti e occupati;

2.    realizzare una maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni;

3.    rilasciare tempestivamente l’estratto conto ai lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione.

 

La trasmissione dei flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica denominato “EMens”, riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli associati in partecipazione di cui all’art. 43 del D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. In riferimento a questi ultimi lavoratori, peraltro, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni allorché sarà emanato il regolamento di cui al comma 9 dell’art. 43 citato.

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo e di fornire ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle retribuzioni le relative istruzioni, l’Istituto ha predisposto un’analisi a livello mensile, dei dati –trasmessi attualmente a livello annuo con il modello 770- necessari per la corretta tenuta del conto assicurativo e per la tempestiva liquidazione delle prestazioni pensionistiche, eliminando altresì la necessità di ricorrere a modulistica sostitutiva, integrativa o rettificativa.

Relativamente alle altre prestazioni la trasmissione con cadenza mensile dei dati retributivi permetterà di avviare iniziative di semplificazione sia nell’omogeneizzazione delle retribuzioni prese a base per il calcolo delle prestazioni non pensionistiche sia nella revisione dei dati che dovranno essere ancora indicati nelle documentazioni riepilogative annuali.

I dati sopra citati si trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei modelli DM10/2. Si rileva, infatti, un incremento dell’automazione del processo e si enfatizza l’allineamento tra i cedolini paga ed i flussi trasmissivi dei modelli DM10/2 e delle nuove denunce mensili (EMens).

Le informazioni fornite con la mensilizzazione saranno utili anche per la costituzione e la gestione del casellario dei lavoratori attivi.

 

2. Indicazioni generali.

2.1. Soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati mensilizzati sono:

·        i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;

·        i committenti che hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in partecipazione.

 

I dati devono essere inviati da parte di tutti i datori di lavoro.

Pertanto i soggetti obbligati all'invio telematico delle denunce sono i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai propri dipendenti attestante gli imponibili ai fini fiscali e contributivi, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché gli altri dati indicati con il provvedimento amministrativo di applicazione della certificazione unica.

Sono tenuti all’invio anche i soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

 

I dati devono essere inviati da parte dei committenti tenuti alla presentazione del modello GLA, che verrà sostituito dall’invio mensile, e dagli associanti in partecipazione.

I datori di lavoro che rivestano anche la figura di committenti e/o associanti invieranno i dati congiuntamente.

 

2.2. Termini di presentazione.

Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico.

Per i committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

Si rammenta che i datori di lavoro, allorché rivestano anche la figura di committenti e/o associanti, debbono inviare i dati congiuntamente.

 

Periodo transitorio.

In occasione della prima scadenza di presentazione, il termine sarà differito al 30 aprile 2005 data entro la quale saranno inviati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Poiché il termine scade di giorno non lavorativo, esso si intende prorogato al 02 maggio 2005, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza.

 

2.3. Modalità della presentazione telematica.

La trasmissione può avvenire in modo diretto o attraverso uno degli intermediari individuati dall'art. 3, commi 2bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, (Caf, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, società o enti appartenenti a gruppi societari per conto di tutti gli enti e le società dei gruppi stessi).

I dati retributivi mensili dei lavoratori dipendenti, i compensi degli iscritti alla Gestione separata e degli associati in partecipazione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche (schema XML) per la predisposizione dei flussi relativi alle denunce retributive mensili, riportate nell’allegato n. 1 della presente circolare.

Il Software di controllo messo a disposizione dall’Istituto validerà il file predisposto dalla procedura paghe, verificandone la conformità al predetto schema ed effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito.

Il software predisposto dall’Inps certificherà il file apponendo l’opportuno codice di controllo che ne consentirà la trasmissione via Internet.

Le modalità d’invio sono del tutto analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che, ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura paghe, accedendo all’apposita funzione del sito www.inps.it riservata agli utenti registrati (intermediari e aziende), sarà possibile effettuare l’inoltro ed ottenere la ricevuta dell’avvenuta trasmissione.

Lo schema di cui all’allegato n. 1, è corredato –nell’ultima colonna di destra- da una breve disamina amministrativa delle specifiche tecniche al fine di renderne più agevole la comprensione.

 

 

2.4. Istruzioni per la compilazione dei campi contenuti nel tracciato relativo al flusso EMens.

 

 

Sezione intestazione flusso: la sezione contiene i dati identificativi del soggetto che trasmette il flusso: codice fiscale del mittente, codice fiscale del soggetto giuridico che effettua la trasmissione, la ragione sociale del mittente, codice fiscale dell’azienda produttrice del software paghe e codice Sede destinataria del flusso stesso.

 

Sezione azienda: per azienda si intende il soggetto presso il quale prestano attività lavorativa diverse tipologie di lavoratori (lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati) e contiene l’anno e mese della denuncia, il codice fiscale e la ragione sociale dell’azienda.

 

Sezione posizioni contributive dei lavoratori dipendenti: se il flusso contiene dati relativi ad aziende con lavoratori dipendenti in questa sezione va indicata la matricola aziendale INPS.

 

Sezione lavoratore dipendente: la sezione contiene tutti i dati relativi al lavoratore e alla retribuzione del mese oggetto del flusso.

E’ suddivisa in:

-       Dati identificativi del lavoratore;

-       Dati inquadramento del lavoratore;

-       Sezione retribuzione mese corrente;

Sezione settimana;

Sezione differenze da accreditare;

Sezione dati particolari;

-       Sezione CIG pregressa;

-       Sezione mese precedente.

 

Dati identificativi lavoratore: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore.

 

Dati inquadramento del lavoratore: vanno esposti i dati contrattuali del lavoratore: qualifica, tipo contribuzione, codice comune di lavoro, giorno e tipo assunzione e giorno e tipo cessazione. Si precisa che la combinazione della qualifica e del tipo contribuzione con riferimento all’inquadramento aziendale (CSC e CA) consente di determinare le assicurazioni coperte; pertanto tale informazione non viene più richiesta.

 

Sezione retribuzione mese corrente: vanno esposti i dati relativi alla tipologia del lavoratore, all’imponibile previdenziale, alla sezione settimana e differenze da accreditare descritte in seguito, ai giorni retribuiti, alle settimane utili, alle coordinate ANF e ai dati del TFR maturato. Si precisa che la tipologia del lavoratore identifica lavoratori aventi caratteristiche particolari (minatori per l’attività svolta in sotterraneo, marittimi e lavoratori domestici interinali) che in precedenza venivano esposti come retribuzioni particolari.

 

Sezione settimana: vanno esposti i dati relativi al progressivo della settimana, al tipo di copertura e ai codici evento. Il progressivo della settimana è da considerare “progressivo assoluto nell’anno”e può assumere un valore compreso tra 1 e 54 e deve essere compatibile con il mese di riferimento. La copertura settimanale può essere di tre tipi: x – totalmente retribuita, 1 – totalmente non retribuita, 2 – parzialmente retribuita. Per le settimane totalmente non retribuite o parzialmente retribuite, vanno indicati i codici evento intervenuti.

 

Sezione differenze da accreditare: vanno esposti i dati riferiti al codice evento, alla differenza accreditabile ed al numero di settimane accreditabile. Si precisa che il numero di settimane accreditabile è relativo esclusivamente ad eventi accreditabili figurativamente sulla base di una retribuzione convenzionale, pari a 1/52 del 200 per cento dell’importo massimo dell’assegno sociale in pagamento nell’anno interessato.

 

Sezione dati particolari: in questa sezione saranno indicate le informazioni aggiuntive per specifiche tipologie di lavoratori o particolari eventi: indennità sostitutiva del preavviso, lavoratori con iscrizione a fondi speciali.

Con apposito documento, saranno emanate le disposizioni necessarie alla valorizzazione delle informazioni concernenti le posizioni individuali riconducibili ai Fondi Speciali.

 

Sezione CIG pregressa: contiene i dati relativi ad interventi di CIG imputabili a periodi precedenti identificati da anno e mese cui si riferisce la CIG, il tipo di lavoratore, il progressivo settimana nell’anno, il tipo copertura settimanale, il tipo di intervento e la differenza da accreditare.

 

Sezione mese precedente: ha struttura analoga alla sezione retributiva del mese corrente.

Va utilizzata per eventuali modifiche delle informazioni relative al mese precedente che sono variate successivamente all'elaborazione delle buste paghe. Ciò con la sola esclusione della qualifica, del tipo contribuzione e dell’importo imponibile che non possono essere modificati in quanto allineati con il cedolino paga ed il relativo DM10. Potranno essere indicate le sole informazioni variate che andranno in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse.

 

Sezione Committente: (collaborazioni, collaborazioni occasionali, incaricati vendita domicilio e lavoratori autonomi occasionali): la sezione contiene il Codice di Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del Committente.

Per tutte le altre informazioni concernenti l’anagrafica, vedere le istruzioni fornite nella voce Sezione azienda.

 

Sezione Collaboratore: la sezione contiene tutti i dati relativi al lavoratore parasubordinato e al compenso relativo al mese oggetto della denuncia.

E’ suddivisa in:

-       - Dati identificativi del lavoratore;

-       - Dati contributivi del lavoratore.

 

Dati identificativi: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore parasubordinato.

 

Dati contributivi: contiene i dati relativi al tipo rapporto, codice attività, imponibile, aliquota, altra assicurazione, periodo di attività, importo e tipo agevolazione e codice calamità.

 

Sezione Associante: contiene il Codice di Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del Committente.

Per tutte le altre informazioni concernenti l’anagrafica, vedere le istruzioni fornite nella voce Sezione azienda.

 

Sezione Associato: contiene tutti i dati relativi al lavoratore associato e al compenso relativo al mese oggetto della denuncia.

E’ suddivisa in:

-       Dati identificativi del lavoratore associato;

-       Dati contributivi del lavoratore associato.

 

Dati identificativi: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e nome del lavoratore associato.

 

Dati contributivi: contiene i dati relativi all’imponibile, aliquota, periodo di attività e codice calamità.

 

Per una trattazione analitica delle informazioni si rinvia alle specifiche di cui all’allegato n.1.

 

3. Anticipazioni sulla compilazione della certificazione CUD 2005 per i lavoratori cessati nel corso dell’anno 2005 e del modello CUD e 770/2006.

Come è noto, in relazione all’esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle prestazioni da parte dell’INPS, il Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della certificazione CUD emanato ogni anno, prevede che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione CUD rilasciata dal datore di lavoro potrà essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali.

 

Al riguardo si evidenzia che, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione della CUD anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS (art. 4, c. 6ter, D.P.R. n. 322/1998), per effetto dell’entrata in vigore del citato articolo 44, la parte previdenziale del modello CUD 2005 –relativo ai lavoratori cessati nel corso dell’anno 2005- sarà allineata alle informazioni già trasmesse con i flussi EMens.

 

In occasione dell’emanazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta (ex art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 322/1998) per l’anno 2005 (modello 770/2006) l’Istituto effettuerà una revisione delle informazioni da indicare nella parte C del modello 770, che comporterà un alleggerimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti che puntualmente hanno ottemperato all’obbligo della trasmissione dei flussi mensili EMens.

 

Infine, anche per quanto concerne il modello CUD 2006, a proposito del quale saranno emanate le relative istruzioni, si sottolinea che tale modello potrà contenere dati semplificati in considerazione di quanto già pervenuto all’Istituto con il flusso EMens.

Comunque nel CUD 2006 saranno presenti le seguenti informazioni: retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ritenute previdenziali, periodo di riferimento.

 

4. Semplificazione degli adempimenti in ordine all’obbligo ed alla compilazione della modulistica.

L’invio mensile dei dati consentirà all'INPS di ottenere tempestivamente tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e, in termini generali, per lo svolgimento di tutto il complesso delle attività istituzionali che presuppongono un costante aggiornamento delle banche dati.

 

A tal proposito si sottolinea che le informazioni trasmesse all’Istituto permetteranno di:

·        semplificare i rapporti con il cliente esterno, attraverso una riduzione della modulistica e delle dichiarazioni e certificazioni;

·        definire rapidamente le prestazioni.

 

Dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2005, l’operazione di mensilizzazione, portata a regime, permetterà di abolire alcune dichiarazioni dei datori di lavoro quali i modelli SA/SOST e SA/INT.

 

Dall’anno 2006, altresì, non dovranno più essere presentate da parte dei committenti le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C.

 

 

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

Allegati : specifiche e tabelle di decodifica

 

 

Allegato N.1