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Circolare numero 163 del 03-11-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 03/11/2017
Circolare n. 163
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Art. 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. Il contratto deve essere depositato ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale.

 

 

INDICE:

  1. Il quadro normativo
  2. Destinatari
  3. Requisiti
  4. Misura e calcolo dello sgravio
  5. Modalità di accesso
  6. Ammissione allo sgravio e fruizione

    6.1 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens

    6.2 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli

    7. Istruzioni contabili

 

 

1.   Il quadro normativo

 

L’articolo 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, ha destinato, per il triennio 2016-2018, una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.

 

Per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale misura sono pari ad euro 55.200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 54.600.000,00 per l’anno 2018.

 

I criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse sono stati definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito decreto interministeriale), adottato in data 12 settembre 2017 secondo le linee guida elaborate da un’apposita cabina di regia, prevista dall’articolo 25, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 80 del 2015.

 

Il decreto interministeriale (allegato 1), pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con “avviso” nella gazzetta ufficiale n.248 del 23 ottobre 2017, riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori. La gestione di tale beneficio contributivo è affidato all’Istituto.

 

Con la presente circolare si forniscono precisazioni sull’argomento e si indicano le modalità di accesso al beneficio.

 

2.   Destinatari

 

Il beneficio previsto dal decreto del 12 settembre 2017 consiste in uno sgravio contributivo riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto sono espressamente escluse dallo sgravio contributivo le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

 

3.   Requisiti

 

Il beneficio è riconosciuto al datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

 

Gli istituti di conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).

 

Si riportano di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:

 

   A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ 

  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

 

   B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti. 

   C) WELFARE AZIENDALE

  • convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

 

Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

 

Si precisa che per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo aziendale sia depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi allo sgravio. L’avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio.

 

I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato (in attuazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016) non dovranno effettuare un nuovo deposito per usufruire dello sgravio oggetto della presente circolare, ma ciò solo nel caso in cui il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017. In proposito è opportuno ricordare che il deposito telematico dei contratti deve avvenire mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale.

 

La conformità del contratto collettivo aziendale alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale è oggetto di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, e potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

 

Come precisato dal decreto interministeriale, si fa esclusivo riferimento ai contratti collettivi aziendali. Pertanto non sono riconosciute ai fini dell’accesso al beneficio le misure di conciliazione vita-lavoro contenute in contratti collettivi territoriali, salvo che tali misure non siano state espressamente recepite in accordi aziendali.

 

Per espressa previsione, la fruizione dello sgravio è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

4.   Misura e calcolo dello sgravio

 

Lo sgravio in esame non è correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.

 

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:

 

•      Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;

 

•      Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. L'algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:

 

1.     si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;

2.     si divide l'80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente;

3.     si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro.

 

Lo sgravio fruibile sarà dato dalla somma QuotaA+QuotaB associata al datore di lavoro.

 

Si precisa che, ai fini della presentazione della domanda e del calcolo dello sgravio, il datore di lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, indipendentemente dalla pluralità di posizioni contributive aperte presso l’Istituto.

 

Lo sgravio non può superare un importo pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda. In coerenza con il criterio di quantificazione dello sgravio sulla base dei dipendenti occupati, l’imponibile che rileva è quello dichiarato per i lavoratori dipendenti. Tale limite comporta che eventuali eccedenze, rispetto allo stesso, risultanti dal calcolo del beneficio, sono ridistribuite in modo reiterativo, con i criteri della quota B, tra i datori di lavoro aventi ancora capienza nel tetto, fino a esaurimento delle risorse o raggiungimento del limite per tutti i datori di lavoro ammessi.

 

Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo, restando irrilevanti eventuali variazioni, per qualunque causa, registrate successivamente a tale momento. Non si tiene conto del dato relativo ai lavoratori somministrati, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto questi hanno diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore ma non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo.

 

I dati prelevati e utilizzati per il calcolo sono quelli delle posizioni contributive (matricole e CIDA) facenti capo al codice fiscale del datore di lavoro istante e attive nell’anno civile precedente la domanda di ammissione al beneficio.

 

Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018, periodo per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.

 

 

5.   Modalità di accesso

 

Le modalità di accesso allo sgravio sono indicate nell'articolo 6 del decreto interministeriale.

 

I datori di lavoro - anche per il tramite degli intermediari autorizzati – devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare.

 

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo: www.inps.it.

 

Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto. Si evidenzia che la posizione su cui viene presentata la domanda è quella che potrà fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo sopra descritta, che terrà conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro; pertanto si invitano i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati a considerare ciò nell’individuare la posizione su cui presentare l’istanza.

 

Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda dev’essere presentata sulla prima. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA presenta la domanda su tale posizione.

 

La domanda deve contenere i dati sottoelencati:

a) i dati identificativi dell’azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;

c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;

d) il codice deposito contratto;

e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;

f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.

 

L’indicazione del codice di cui alla lettera d) va inteso come il codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL.

 

Si evidenzia che per l’ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2017 e la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017.

 

Con successiva circolare verranno fornite ulteriori istruzioni in ordine alle domande a valere sulle risorse destinate all’anno 2018.

 

Come già accennato, si sottolinea che ciascun datore di lavoro può presentare la domanda una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018.

 

 

6.   Ammissione allo sgravio e fruizione

 

Il decreto interministeriale stabilisce che l’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. Entro tale termine, a seguito dell’invio dell’istanza, l’INPS:

 

  • controlla il deposito del contratto aziendale, sulla base dei dati indicati nella domanda;
  • procede al calcolo della misura del beneficio.

 

Nel caso di scarto della domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale la procedura DiResCo emette un avviso e la domanda non è considerata nella fase di calcolo.

 

Per quanto concerne le domande presentate a valere sulle risorse 2017, l’Istituto procede ad ammetterle allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017, informando – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio riconosciuto.

 

6.1 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

 

Alle matricole ammesse è attribuito da gennaio 2018 il codice di autorizzazione “6J”, che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”. Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza.

 

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L901”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.

 

 

6.2 Fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli (senza posizione Uniemens)

 

Alle aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione Uniemens ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente a mezzo delle dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, ammesse allo sgravio, è attribuito, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di autorizzazione “6J”, che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”.

 

Le modalità di accesso sono quelle già descritte al punto 5) della presente circolare attraverso l’inoltro della domanda, esclusivamente per via telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” il cui esito positivo darà luogo all’attribuzione contestuale ed automatizzata del codice di autorizzazione sulla posizione anagrafica aziendale agricola a cura dei sistemi informativi centrali dell’Istituto.

 

Ai fini della determinazione e dell’effettivo utilizzo dello sgravio, l’importo autorizzato sarà, in sede delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto - c.d. tariffazione -, portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima scadenza utile; di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel consueto modello di dettaglio del calcolo.

 

In tutti i casi la concreta fruizione del beneficio, come precisato al paragrafo 3, resta subordinata alla verifica da parte dell’istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo le consuete modalità.

 

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

 

 

7.   Istruzioni contabili

 

Con riferimento alla previsione normativa contenuta nel decreto interministeriale del 12 settembre 2017, che prevede l’attribuzione di uno sgravio contributivo riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro agricoli,  per incentivare la contrattazione di secondo livello volta alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata, ai fini  della rilevazione contabile dell’agevolazione contributiva il cui onere è a carico dello Stato, si istituisce il conto GAW37240 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).

 

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM andranno attribuite le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM virtuale” al codice: “L901”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”. Diversamente con riferimento ai datori di lavoro agricoli le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli.

 

I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale, anche in relazione alle operazioni di rimborso degli oneri riferiti allo sgravio in oggetto.

 

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele