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Circolare numero 174 del 23-11-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 23/11/2017
Circolare n. 174
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.

Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI,  ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.        

Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva.

Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

SOMMARIO:

Indice:

Premessa e quadro normativo.

1.    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

2.    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

 

 

3.    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

 

4.    Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario

4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

4.b.1. Premessa

4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

4.b.3  Soci di  società di capitali

5.    Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

6.    Implementazioni procedurali

7.    Incentivo all’autoimprenditorialità

7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto

7.b. Adempimenti del richiedente

                                                         

Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.

Premessa e quadro normativo

 

L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

 

In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

 

La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.

 

La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25 del 2017 convertito  dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

 

Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta  in maniera più significativa rispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 -  la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto.


A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono,  si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI ancora in corso.

La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

 

Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito.

 

 

1.   Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

 

L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.

 

L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

 

Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI  titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

 

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 -  trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

 

In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

 

 

2.   Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

 

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.

 

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.         

 

Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

 

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

 

Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in  esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

 

3.   Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

 

Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono  iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione  prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.


Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.

 

Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta  è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.

 

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

 

4.   Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.

 

4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

 

L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.

 

Ciò premesso, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

 

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

 

4.b.1. Premessa

 

Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett. e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. In detta  fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale  non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

 

Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

 

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

 

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

4.b.3  Soci di  società di capitali

 

Ai  soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili  alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del d. lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale  non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

 

Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero. 

 

Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.


E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.

 

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.

 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

5.   Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione

 

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.


Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.

 

Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta -  sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.

 

Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

 

La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a  denotare sic et simpliciter  lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione.


In attesa dell’adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’ iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. E’ infatti possibile che quest’ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.


Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.


Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.

 

6.   Implementazioni procedurali

 

In relazione a tutta la casistica delineata nella presente circolare, al fine di limitare  il più possibile omissioni da parte degli assicurati dovute a scarsa dimestichezza con la materia e tuttavia potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della loro situazione di bisogno, oltre alle disposizioni sopra impartite destinate agli operatori dell’Istituto, è in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande  attraverso il quale si chiederà espressamente al richiedente la prestazione di disoccupazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali.


Verrà inoltre richiesta l’eventuale sussistenza di iscrizione ad Albi Professionali, e l’eventuale titolarità di Partita IVA. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se, a fronte dell’iscrizione all’Albo professionale e/o della titolarità di partita IVA, si svolga effettivamente attività di lavoro. 

 

Si fa riserva di successivo messaggio per informare dell’avvenuto rilascio.

 

7.   Incentivo all’autoimprenditorialità

7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto

 

L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

 

Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento.

 

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di  società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,  può ottenere l’incentivo  al pari  di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

 

Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

 

7.b. Adempimenti del richiedente

 

Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

 

A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in  legge  n. 40 del 2007.


Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica. 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele