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Circolare numero 177 del 28-11-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 28/11/2017
Circolare n. 177
Ai Dirigenti centrali e periferici
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Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

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Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.

Indice: 

 1. Premessa

2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro

 

SOMMARIO:

A seguito di parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui casi di beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano in Paese comunitario o non comunitario, si illustrano di seguito le nuove modalità operative cui attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di disoccupazione. 

1.  Premessa

 

Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da significativi mutamenti che hanno riguardato il fronte sociale e quello relativo all’assetto normativo di diverse prestazioni previdenziali.

In particolare, con riferimento alla NASpI, hanno assunto notevole rilevanza sia innovazioni che riguardano profili connessi alla collettività che quelle conseguenti al completamento dei Decreti attuativi postulati dalla legge 183/2014 (Jobs act).

Da una parte, si è, infatti, assistito a un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone sul territorio; dall’altra, hanno inciso le modifiche all’impianto normativo in materia di politiche attive del lavoro declinate dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Conseguentemente, in relazione a richieste di chiarimenti utili a definire anche situazioni di contenzioso, è stato interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire indicazioni in merito agli indirizzi da seguire con riferimento alla titolarità dell’indennità NASpI per i soggetti che si recano all’estero.

Alla luce degli orientamenti espressi dal citato Ministero, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni che seguono.

 

2.   Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro

 

Innovando rispetto all’orientamento seguito fino ad ora dall’Istituto in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.

Va, peraltro, ricordato che, con riferimento alla nuova disciplina della NASpI, in mancanza di una specifica previsione normativa sull’argomento, il rafforzamento dei meccanismi sulla “condizionalità” della prestazione collega il sistema di progressive sanzioni espressamente e tassativamente previste al concreto inadempimento (“mancata presentazione” e “mancata partecipazione”, comunque “in assenza di giustificato motivo”) degli obblighi assunti dal percettore con la sottoscrizione del patto di servizio[1].

In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione - è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata.

Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti -  a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si osserva che il suddetto nuovo orientamento, frutto dell’evoluzione normativa in tema di rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

Posto questo criterio di carattere generale, si precisa quanto segue.

Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004[2]-che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.

Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.

Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima  e dallo stato di disoccupazione.

In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, non rilevando le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Cfr. articolo 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

[2] Cfr. circolare Inps n. 85/2010, punti 5 e 6.