DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 1 ottobre
1999 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale |
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e Dirigenti Medici |
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Circolare n. 183 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Manuale per la compilazione della
dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG). |
SOMMARIO: |
Aggiornamento manuale trasmesso con la cir.
n. 55 del 4 marzo 1999. Istituzione nuovi codici. |
Con la presente circolare si trasmettono, in allegato, le
istruzioni per la compilazione del mod. DMAG da utilizzare per la dichiarazione
trimestrale della manodopera agricola occupata.
Tali istruzioni tengono conto di tutte le novita' finora intervenute in
materia, gia' comunicate a mezzo circolare, nonche' le ulteriori disposizioni di seguito
illustrate.
Esse, pertanto, sostituiscono le istruzioni allegate alla circolare n.
55 del 4.3.1999.
Al fine di permettere ai datori di lavoro di dichiarare particolari
situazioni che influiscono sulla tariffazione, sono stati integrati i codici tipo ditta e
i codici tipo contratto. In particolare:
- Viene istituito il codice tipo ditta 05, da indicare nella prima casella
del tipo ditta dei quadri A e C del modello DMAG/D e R: Tale codice deve essere utilizzato
dagli enti pubblici, diversi da quelli identificati dal codice tipo ditta "04",
che non sono tenuti al versamento dei contributi contrattuali per la previdenza e
l'assistenza integrativa. I contributi per la previdenza ed assistenza integrativa non
vengono riscossi ancorche' sia stato barrato dal datore di lavoro il campo "SI"
del quadro "F". Qualora gli enti pubblici di cui trattasi intendano invece
versare i predetti contributi, dovranno compilare la seconda casella del tipo ditta con i
codici 21 o 40.
- Vengono istituiti i codici tipo ditta 20 e 39, da comunicare nella seconda
casella del tipo ditta dei quadri "A" e "C" dei modelli DMAG/D e R,
aventi il significato rispettivamente di:
- Azienda che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il
fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione
nella convenzione provinciale (tipo ditta 20)
- Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e
che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo
integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella
convenzione provinciale (tipo ditta 39);
Nel caso in esame, pertanto, il datore di lavoro che occupa sia
operai florovivaisti che altre categorie di manodopera, dovra' compilare distinti modelli
DMAG/D e R.
- Vengono istituiti i codici tipo contratto 40 e 41, aventi il significato
rispettivamente di:
- Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n.
381, anche con processi produttivi di tipo industriale (tipo contratto 40);
- Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge
8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale (tipo contratto
41).
Per i predetti lavoratori, che possono essere inseriti solo nelle
dichiarazioni trimestrali di cooperative sociali legge 381/91 e loro consorzi,
individuate dai codici "tipo ditta 1" 09 e 17, la Legge prevede la
possibilita' di fissare, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli
adempimenti contributivi. Pertanto il datore di lavoro, nell'indicare la retribuzione
imponibile, dovra' eventualmente fare riferimento ai Decreti Ministeriali che fossero
stati in proposito emessi.
Considerata l'importanza che riveste l'esatta compilazione della
dichiarazione di cui trattasi, le agenzie avranno cura di riprodurre un adeguato
quantitativo delle Istruzioni allegate, che dovranno essere messe a disposizione dei
contribuenti, dei consulenti e delle associazioni datoriali.
Quanto prima verra' data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del
software di controllo dei supporti magnetici e dei flussi telematici.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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Allegato 1
I.N.P.S. - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG AI FINI DELLA
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA
PRESENTAZIONE
Il modello DMAG e' stato istituito per la dichiarazione della
manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello deve essere utilizzato
per i periodi di competenza dal 1998 in poi.
Si rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alle
dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile (primo trimestre), 25 luglio (secondo
trimestre), 25 ottobre (terzo trimestre), 25 gennaio dell'anno successivo (quarto
trimestre) per le dichiarazioni presentate su modello cartaceo, mentre i termini di
presentazione delle dichiarazioni con sistemi informatizzati (supporto magnetico o
trasmissione telematica) sono fissati rispettivamente al 25 maggio, 15 settembre , 25
novembre e 25 febbraio dell'anno successivo.
Il DMAG e' concepito per la procedura di acquisizione della
dichiarazione mediante lettore ottico.
Il modello e' articolato in due distinti fogli:
- il DMAG/D nel quale devono essere indicati tutti gli elementi della base imponibile ed i
dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati;
- il DMAG/R nel quale devono essere riepilogati i dati riportati nel DMAG/D, utili per la
determinazione dei contributi previdenziali.
Il modello consente di:
- denunciare la base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in
applicazione dell'art.4 del D.lvo n.146 del 16 aprile 1997 (circ. INPS n.224 del 14
novembre 1997);
- dichiarare le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento
ex art. 23 della legge n.196 del 24 giugno 1997 (circ. INPS n.202 del 9 ottobre 1997).
Con il modello DMAG e' possibile dichiarare le diarie eventualmente
corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato.
Il modello e' predisposto per la denuncia della manodopera occupata a
tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che
occupano sia lavoratori OTI che OTD devono presentare due distinte denunce (una
dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).
Devono essere utilizzate distinte denunce anche nei casi, piu' avanti
individuati, in cui il datore di lavoro occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi
diversi.
Dal gennaio 1999 sono disponibili presso le Sedi INPS i modelli DMAG in
versione "euro" per le aziende che intendano usufruirne.
Con circolare n. 46 del 26 febbraio 1999, alla quale si rimanda per
piu' puntuali informazioni, e' stata data la possibilita' di presentare le dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata tramite sistemi automatizzati (supporto magnetico o
trasmissione telematica). Si richiama, in proposito, anche la circolare n. 69 del 30 marzo
1999 e la circolare n. 149 del 16 luglio 1999.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modulo, che e' stampato su carta autoricalcante, deve essere
compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia.
La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di
accettazione dell'agenzia postale) alla competente sede INPS entro le date precedentemente
individuate. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli
eventuali controlli.
Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di
lavoro contrassegnata con la sigla dell'impiegato che le ha accettate.
L'azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio
DMAG/R.
La dichiarazione non e' pertanto valida allorquando l'azienda presenti
all'INPS uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell'altro.
Il modello e' ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle,
per la compilazione dei quali e' necessario osservare le seguenti istruzioni.
COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/D |
QUADRO A
Campi "ANAGRAFICA AZIENDA"
In tali campi devono essere indicati il cognome e nome del titolare
dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa, l'indirizzo, il CAP,
il comune o frazione e la provincia.
Tali dati devono coincidere con quelli dichiarati nella denuncia
aziendale presentata ai sensi dell'art.5 del D.lvo n.375 dell'11 agosto 1993.
In tale quadro inoltre e' previsto, sul margine destro, lo spazio per
l'apposizione - da parte dell'Ufficio - del timbro datario attestante la data di
presentazione.
Campo "CODICE FISCALE"
Nel campo "codice fiscale" deve essere indicato il codice
fiscale del titolare d'azienda (nel caso di azienda individuale) o il codice fiscale
d'azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria.
Campo "CODICE AZIENDA"
Il "codice azienda" e' composto dai codici: provincia,
comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso
deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della
denuncia aziendale presentata dall'azienda ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n.375
dell'11.8.1993.
Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i
lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della
stessa denuncia aziendale.
Campo "TRIMESTRE E ANNO"
Indicare il trimestre e l'anno solare cui si riferisce la
dichiarazione.
Per il trimestre e' sufficiente indicare i numeri 1,2,3,4 a seconda che
si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l'anno indicare le
quattro cifre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione.
L'anno non puo' essere anteriore al 1998.
Campo "TIPO DITTA"
E' riservato alla indicazione della tipologia dell'azienda, onde
permettere l'identificazione del preciso regime contributivo a cui l'azienda e'
assoggettabile.
Il campo e' suddiviso in tre caselle.
Nella prima casella il datore di lavoro deve riportare il codice che
identifica la tipologia aziendale della propria azienda secondo i parametri della
"tabella codici ditta 1".
La seconda casella deve essere utilizzata per indicare particolarità
contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella "tabella codici ditta
2".
La terza casella deve essere compilata, indicando la lettera
"E", qualora le aziende che sono titolari di conti correnti bancari o postali
espressi in euro, intendano avvalersi della facolta' di pagare i contributi con la
predetta moneta. Pertanto gli avvisi di pagamento saranno espressi in euro.
TABELLA "CODICI DITTA 1" (PRIMA CASELLA)
Codice |
Descrizione |
01 |
Cooperative o consorzi esclusi
i consorzi di bonifica; |
02 |
Consorzi di bonifica; |
03 |
Cooperative e consorzi di trasformazione,
manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di
applicazione dell'art. 2 della legge n. 240/1984; |
04 |
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (gestione ex Aziende di Stato delle foreste demaniali), Corpo delle
Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione; |
05 |
Enti pubblici non tenuti al pagamento dei
contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo
sanitario; |
06 |
Ditte in economia che applicano i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di
Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti; |
07 |
Cooperative che eseguono lavori di
forestazione; |
08 |
Datore di lavoro che riveste la qualifica
di coltivatore diretto; |
09 |
Cooperative sociali di cui alla legge
8.11.1991 n. 381 e loro consorzi; |
10 |
Riservato all'ufficio; |
11 |
Riservato all'ufficio; |
12 |
Concedenti terreni a colonia o mezzadria
per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro; |
13 |
Ditte in economia che applicano Contratti
Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro
diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate
nella presente tabella (es. idraulico-forestale); |
14 |
Azienda in economia con processi
produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e
i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e
florovivaisti; |
15 |
Azienda in economia con processi
produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o
Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal
cod.14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella
presente tabella (es. idraulico-forestale); |
16 |
Cooperative con processi produttivi di
tipo industriale e loro consorzi; |
17 |
Cooperative sociali di cui alla legge
8.11.1991 n. 381 con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi; |
18 |
Cooperative e consorzi di trasformazione,
manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari con processi
produttivi di tipo industriale; |
TABELLA "CODICI DITTA 2" (SECONDA CASELLA)
Codice |
Descrizione |
19 |
Azienda inquadrata nel settore
extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL. |
20 |
Azienda che non versa i
contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario
per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione
provinciale |
21 |
Azienda che richiede il
pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e
per il fondo integrativo sanitario (circolare n. 71 del 30 marzo 1999) |
39 |
Azienda inquadrata nel settore
extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e che non versa i contributi
contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli
operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale |
40 |
Azienda inquadrata nel settore
extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e che richiede il pagamento, su base
volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo
integrativo sanitario (circolare n. 71 del 30 marzo 1999). |
N.B. - i codici della tabella "tipo ditta 2"
21 e 40 sono compatibili solo con i codici della tabella "tipo ditta 1" 01, 02,
03, 05, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 18; i codici della tabella "tipo ditta 2" 20 e
39 sono compatibili solo con i codici della tabella "tipo ditta 1" 06, 08, 12,
14.
Nel caso in cui venga compilata la seconda casella del "tipo
ditta", deve essere comunque compilata anche la prima casella del "tipo
ditta".
Qualora lo stesso datore di lavoro impieghi manodopera con regimi
contributivi diversi dovrà presentare modelli di denuncia separati.
Ad esempio:
Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la
coltivazione del fondo rispetto al quale e' stato riconosciuto tale, conduce altro fondo
in economia e' tenuto a produrre due dichiarazioni.
Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione
diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice
azienda corrispondente alla denuncia aziendale, presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lvo
n.375/93, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell'azienda; per la
manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere
contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia
aziendale presentata per i fondi condotti in economia.
Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo
concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre)
anche da parte del mezzadro, dovra' produrre due dichiarazioni: una per la manodopera
assunta direttamente (indicando il codice 06) e l'altra per la manodopera assunta dal
mezzadro (indicando il codice 12).
In entrambe le dichiarazioni dovra' essere indicato lo stesso codice
azienda riportato nell'unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5.
Il datore di lavoro che impiega anche operai florovivaisti per i
quali non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo
integrativo sanitario a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale
deve compilare per gli stessi distinte dichiarazioni della manodopera occupata,
contraddistinte dal "tipo ditta 2" 20 o 39.
Campo "TIPO DENUNCIA"
Il campo "tipo denuncia" e' composto di due caselle.
La prima casella e' destinata alla indicazione della natura del
rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia.
Difatti le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi
devono presentare due distinte denunce.
Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia"
indicheranno i codici numerici:
Codice |
Descrizione |
1 |
se la dichiarazione riguarda
la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali; |
2 |
se la dichiarazione riguarda
la manodopera occupata a tempo indeterminato. |
La seconda casella e' predisposta per identificare la
natura della dichiarazione.
La natura delle dichiarazioni puo' essere:
- dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la
manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La
dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando e' presentata oltre i termini di
scadenza purche' si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza.
In questi casi la seconda casella puo' essere compilata con la lettera P
oppure essere lasciata in bianco;
- dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni
agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto
precedente.
Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare
variazioni riferentisi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, e' bene
precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una
variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).
In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera V;
- dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza
fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta, o errata in
alcune sue parti, ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo
modello.
In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera S
(messaggio INPS n. 28182 del 25.07.1998).
Campo "A.R."(ACCORDI DI RIALLINEAMENTO)
Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata
retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23
della legge 24 giugno 1997 n.196 cosi' come modificato dall'art. 75 della legge 23/12/98
n.448, dall'art.58, comma 10, e dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n,
144.
Campo "COD. SEDE" - (CODICE SEDE)
Indicare il codice della sede di competenza, secondo la codifica di
cui all'allegato a).
Campo "DENOMINAZIONE SEDE"
Indicare il nome della sede INPS alla quale la dichiarazione e'
indirizzata (allegato a).
QUADRO B
Il quadro "B" si articola in piu' sezioni, predisposte
per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.
Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:
Campo "N. ORD." - (Numero d'Ordine)
Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora
per la dichiarazione degli operai occorrano piu' modd. DMAG/D il primo numero del secondo
modello deve essere successivo all'ultimo del primo modello.
Campo "N. PROGR. PAG. REG. D'IMPRESA"
Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro
d'Impresa del lavoratore interessato.
Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato piu'
volte, il datore di lavoro e' tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun
rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripetera' nella sezione successiva lo stesso
N.ORDINE attribuito al lavoratore e il CODICE FISCALE, indichera' il numero progressivo
della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi
denunciati nella sezione stessa, compilera' data di assunzione e data di cessazione del
rapporto stesso, cosi' come indicato nel registro d'impresa, e i dati retributivi secondo
le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.
Campo "CODICE FISCALE"
Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del
lavoratore, quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle
Finanze, tenendo presente che ogni errore puo' influire negativamente sulla posizione
assicurativa dell'interessato.
Campo "CAT." - (Categoria)
Campo riservato all'indicazione del settore produttivo nel quale il
lavoratore e' impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno
dei seguenti codici:
Codice |
Descrizione |
01 |
Tradizionale; |
02 |
Florovivaista; |
03 |
Idraulico forestale; |
04 |
Dipendente consorzio di bonifica e
miglioramento fondiario; |
05 |
Lattiero caseario; |
06 |
Avicolo; |
07 |
Ortofrutticolo; |
08 |
Giardiniere in ville private; |
09 |
Cooperative di trasformazione prodotti
agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari; |
10 |
Categoria diversa dalle
precedenti. |
Campo "QUAL. O PAR." - (Qualifica o Parametro)
Campo riservato al livello o area di inquadramento del lavoratore
per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:
Codice |
Descrizione |
01 |
per operaio comune; |
02 |
per il qualificato; |
03 |
per il qualificato super; |
04 |
per lo specializzato; |
05 |
per lo specializzato super. |
Se viene denunciato il parametro e' sufficiente
trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza (possono essere
utilizzati massimo 3 caratteri, pertanto per i parametri che prevedono decimali, deve
essere effettuato l'arrotondamento all'unita' piu' vicina).
Campo "DATA ASSUNZIONE"
Indicare la data dinizio del rapporto di lavoro, coincidente
con la data riportata nella pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.
Campo "DATA CESSAZIONE"
Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro,
corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d'Impresa,
relativa al lavoratore interessato.
Campi "COGNOME E NOME"
Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del
lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione
assicurativa dell'interessato.
Campo "DATA DI NASCITA"
Indicare la data di nascita del lavoratore (es.01.01.1938).
Campo "SESSO"
Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.
Campi "PROVINCIA E COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO"
La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla
automobilistica (RM per Roma), il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare
lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.
Campi "COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P.".
E' indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato
del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.
DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI
(MESE, ZONA, TIPO RETRIBUZIONE, TIPO CONTRATTO, GIORNATE, RETRIBUZIONI
ED ACCANTONAMENTI)
Prima di compilare questa sezione del quadro B e' indispensabile
leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono e in particolare quelle concernenti
la "Determinazione della retribuzione e relative modalita' di dichiarazione".
Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere
esposti nel modulo tenendo conto dell'ubicazione del terreno nel quale sono state
effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si e' svolto il
lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia
contrattuale del rapporto di lavoro.
Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono
riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali e' rigidamente
riservato a ciascun mese del trimestre.
Campo "MESE"
Nel campo "1^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il
primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio,
ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto
trimestre dell'anno); nel campo "2^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il
secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo
"3^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (es.
marzo, giugno, settembre, dicembre).
Colonna "ZT" - (ZONA TARIFFARIA)
Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati
occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione del terreno nel
quale e' stato occupato il lavoratore.
La colonna e' composta di due campi per ciascun trimestre.
Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali e'
stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici
numerici:
Codice |
Descrizione |
1 |
(Fiscalizzata Nord) per le aziende che
hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 1, comma 5, D.L. 19.01.1991
n.18, convertito con modificazioni nella legge 20.03.1991, n.89; |
2 |
(Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori
di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'art. 14,
comma 1, legge 1^ marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; |
3 |
(Zona Svantaggiata Nord) per le aziende
agricole operanti in zone svantaggiate del Centro Nord di cui all'art. 15 della legge 27
dicembre 1977 n. 984; |
4 |
(Zona Svantaggiata Sud) per i datori di
lavoro agricolo che occupano manodopera per zone svantaggiate (ex art. 15 della legge 27
dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218; |
5 |
(Territori Montani) per le
aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601. |
Nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso
mese, abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovra' utilizzare
i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie.
Allorquando si verifichi la necessita' di denunciare una terza zona il
contribuente utilizzera' gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva,
avendo cura di riportare lo stesso numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore.
All'utilizzo dei predetti codici e' possibile fare ricorso anche nei
casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e
con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in
trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.
Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non e' piu'
necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.
Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)
La colonna T.C. e' formata di due campi, che identificano la
normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato.
Il primo campo, di un carattere, può essere assente; il secondo campo,
di due caratteri, deve sempre essere presente.
Nel primo campo va eventualmente indicato uno dei codici sotto elencati
che identificano particolari situazioni nell'ambito del tipo contratto vero e proprio (ad
esempio part-time).
Codice |
Descrizione |
1 |
Per dichiarare i dati relativi alla parte
di retribuzione che supera il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge
335/1995 (circolare n. 55/1999). |
3 |
Per dichiarare i dati retributivi ed
occupazionali nel part-time orizzontale (circolare n. 233/1998); |
4 |
Per dichiarare, fino al terzo trimestre
1998, i dati occupazionali e retributivi relativi all'applicazione del contributo di
solidarieta' ex art. 8, c. 19, legge 537 del 24.12.1993; |
5 |
Per dichiarare i dati retributivi ed
occupazionali nel part-time verticale o ciclico (circolare n. 233/1998); |
6 |
Per dichiarare i dati relativi alla parte
di retribuzione che supera il massimale di cui all'art. 3 ter della Legge 448/1992,
soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'uno per cento. |
Nel secondo campo, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui e'
stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto
utilizzando la seguente tabella di codici numerici:
Codice |
Descrizione |
01 |
Operaio tradizionale - operaio assunto con
ordinario contratto di lavoro |
02 |
Operaio assunto con contratto di
formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex
art. 16 lett. a, legge 451/94. |
03 |
Operaio apprendista - operaio assunto con
contratto di apprendistato (circ. n. 203 del 24 settembre 1998). |
04 |
Operaio tradizionale extracomunitario. |
05 |
Operaio socio svantaggiato di Cooperative
Sociali legge n. 381/91. |
06 |
Operaio assunto con contratto di
formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord ex art. 16 lett.a, legge n. 451/94. |
07 |
Operaio extracomunitario assunto con
contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore
operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore
alla media nazionale ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94. |
08 |
Operaio apprendista extracomunitario
(circ. n. 203 del 24 settembre 1998). |
09 |
Extracomunitario assunto con contratto di
formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94. |
10 |
Operaio dipendente da Consorzio di
Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego. |
11 |
Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24
mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione
salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno
ex art. 8, comma 9, legge n.407/90. |
12 |
Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24
mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione
salariale di un periodo uguale a quello suddetto assunto da imprenditore del Centro Nord
ex art. 8, comma 9, legge n.407/90. |
13 |
Lavoratrice madre che beneficia di ore di
astensione giornaliera del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino. |
14 |
Lavoratore impiegato in lavori socialmente
utili (LSU) a norma dell'art. 14 D.L. 15.05.94 n. 299, convertito in legge 19.07.94, n.
451 e successive modificazioni. |
15 |
Socio volontario di Cooperative Sociali
legge n. 381/1991. |
16 |
Lavoratore assunto dalle liste di
mobilita' con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c.2, legge n. 223/91. |
17 |
Lavoratore extracomunitario assunto dalle
liste di mobilità con contratto non superiore allanno ex art. 8, c. 2, Legge n.
223/91. |
18 |
Lavoratore assunto dalle liste di
mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento e'
trasformato a tempo indeterminato ex art. 8, comma 2, Legge n.223/91. |
19 |
Lavoratore extracomunitario assunto dalla
liste di mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo
svolgimento e' trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2, Legge 223/91. |
20 |
Compartecipante individuale (CI). |
21 |
Compartecipante individuale
extracomunitario. |
22 |
Lavoratore extracomunitario gia'
disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento
straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da
imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, Legge n. 407/90. |
23 |
Lavoratore extracomunitario gia'
disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento
straordinario di integrazione di trattamento straordinario di integrazione salariale di un
periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma
9, Legge n.407/90. |
24 |
Lavoratore disoccupato da meno di due anni
ed assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, Legge. n.223/91. |
25 |
Lavoratore extracomunitario disoccupato da
meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, Legge n.
223/91. |
26 |
Lavoratore disoccupato da due o tre anni
assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91. |
27 |
Lavoratore extracomunitario disoccupato da
due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91. |
28 |
Lavoratore disoccupato da oltre tre anni
assunto con contratto di reinserimento art.20, comma 1, Legge n. 223/91. |
29 |
Lavoratore extracomunitario disoccupato da
oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91. |
30 |
Lavoratore assunto con contratto di
reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei
contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del
lavoratore art. 20, comma 3, Legge n. 223 del 23.07.91. |
31 |
Lavoratore extracomunitario assunto con
contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di
pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva
disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, Legge n. 223 del 23.07.91. |
32 |
Lavoratore assunto dalle liste di
mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, Legge n. 223/91. |
33 |
Lavoratore extracomunitario assunto dalle
liste di mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, Legge
n. 223/91. |
34 |
Operaio assunto con contratto di
formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale
ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94. (1) |
35 |
Operaio assunto con contratto di
formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94.
(1) |
36 |
Lavoratore extracomunitario assunto con
contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore
operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore
alla media nazionale ex art. 16, lett.b, legge 451/94. (1) |
37 |
Lavoratore extracomunitario assunto con
contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord a decorrere dall'1.1.91
ovvero ex art 16, lett. b, legge 451/94. (1) |
38 |
Lavoratore utilizzato nei progetti di cui
alle lettere A) e B) dell'art. 15, c. 1, legge n. 451 del 19 luglio 1994 sui piani
d'inserimento professionale. |
39 |
Lavoratore straniero con permesso di
lavoro stagionale di cui al D.Lgs n. 286 del 25/7/98 (Testo Unico sull'immigrazione). |
40 |
Soci lavoratori di cooperative sociali e
loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo
industriale. |
41 |
Soci lavoratori extracomunitari di
cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con
processi produttivi di tipo industriale. |
I codici contratto nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 24 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 40, 41 sono compatibili con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2
(operai a tempo indeterminato).
I codici contratto nn. 14, 16, 17, 20, 21, 38, 39 sono compatibili solo
con il tipo denuncia "1" (operai a tempo determinato).
I codici contratto nn. 3, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 32, 33, 34,
35, 36, 37 sono compatibili solo con il tipo denuncia "2" (operai a tempo
indeterminato).
I codici contratto 05, 15, 40 e 41 sono compatibili solo con il
"tipo ditta 1" 09 e 17.
(1) C ontratto di formazione e lavoro
di cui alla lett. b) dell'art.16 legge 451/94. I codici tipo contratto 34, 35, 36,
37 devono essere utilizzati dopo che il datore di lavoro ha provveduto alla
conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
In tal caso, per un numero di trimestri corrispondente a quelli della
formazione, i dati retributivi ed occupazionali del lavoratore dovranno essere dichiarati
nel modello tipo denuncia 2 (operaio a tempo indeterminato) utilizzando uno dei predetti
codici. (cfr. circ. n. 266 del 28 dicembre 1998).
Colonna "T.R." (TIPO RETRIBUZIONE)
E' composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi
predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.
L'azienda deve indicare nell'apposito campo una delle seguenti lettere:
Codice |
Descrizione |
O |
Per denunciare i dati occupazionali e
retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque
retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e
P. |
M |
Da utilizzare nei casi in il datore di
lavoro abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da
malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle
indennita' erogate, per gli stessi eventi dall'INPS, dall'INAIL, o retribuzioni previste
dai contratti per il periodo di "carenza". |
P |
Da utilizzare nei casi - diversi da quelli
precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro
causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro (es. Cassa
integrazione salari) l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni
integrative delle indennita' erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali. |
Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore
occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni di tipo O, M, P, potranno essere
utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva,
avendo cura di riportare il numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli
appositi campi.
Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione puo' essere
utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a
tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a
coloro per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle
retribuzioni effettive.
Viceversa per gli operai a tempo determinato, la cui
contribuzione e' calcolata sul salario medio provinciale, devono essere utilizzate
la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M
- per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.
Colonna "GG" (GIORNATE)
La colonna giornate, composta di due caratteri, e' prevista per la
dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.
Pertanto, in corrispondenza dei codici distintivi delle zone
territoriali in cui si e' svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono
essere riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con O, M, P
seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione".
Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il
dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di
alcune ore, e' tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per
intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.
Devono essere considerate come svolte, e pertanto denunciate assieme
alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in
dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festivita', permessi retribuiti in tutto o in
parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze
volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.
In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana
corta" le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20,
con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di
frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese
n. 17 giornate con orario "lungo" si attribuiranno n. 20 giornate (17 x 1,20 =
20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 =
21,60 arrotondato a 22).
Le giornate retribuite per festivita' soppresse devono essere
denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di
assenza dal lavoro per malattia.
Per giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il
datore di lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rimborso della retribuzione
obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda allIstituto. Tali giornate e
le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della
domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'INPS.
Per quanto riguarda il lavoratore assunto a part-time di tipo
orizzontale il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il numero di
giornate lavorate parzialmente e nel rigo sottostante, sempre nel campo "GG",
deve indicare il numero totale delle ore effettivamente lavorate nelle giornate
sopra denunciate; i rimanenti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non devono
essere compilati.
Non essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il
datore di lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese successivo;
nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sara' necessario continuarle a sommare con
le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento dell'unita'. Tale unita' andra'
dichiarata nel mese in cui e' raggiunta.
In ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovra' essere effettuato
l'arrotondamento per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate.
L'arrotondamento deve essere effettuato anche quando il rapporto di
lavoro cessa durante l'anno.
Per quanto riguarda gli OTD, nei casi in cui i rapporti di lavoro
continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare, l'arrotondamento, sempre per eccesso,
deve essere effettuato alla predetta data del 31 per le giornate di lavoro gia' prestate.
COLONNA RETRIBUZIONE
I campi della "colonna retribuzione" devono essere
utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l'obbligo di
riportarle in corrispondenza dei righi O, M, P, in relazione alla loro natura, come
definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "giornate".
Le retribuzioni non vanno denunciate, quindi il campo non deve
essere compilato, nelle denunce degli operai a tempo determinato la cui
contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del salario medio provinciale;
per questi lavoratori il campo retribuzioni sara' lasciato in bianco.
L'unica eccezione e' rappresentata dal lavoratore assunto con
contatto di lavoro a tempo parziale, per il quale il datore di lavoro deve indicare
la base imponibile calcolata in diverso modo a seconda che il part-time sia di tipo
orizzontale o di tipo verticale.
Nella prima ipotesi (part-time orizzontale) il datore di lavoro dovra'
moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle
ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la
categoria di appartenenza del lavoratore.
La retribuzione cosi' ottenuta va riportata nella casella
"retribuzioni".
Nella seconda ipotesi (part-time verticale), sempre nel caso di operaio
a tempo determinato - la cui retribuzione e' calcolata sul valore del salario
convenzionale - l'ammontare della retribuzione da indicare nella casella
"retribuzione" si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno
1996 per il numero delle giornate.
In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le
ultime tre cifre, gia' prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000).
Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali si rimanda all'allegato b).
CAMPI ACCANTONAMENTI
In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre
1999, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del
trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della
legge 29.5.1982 n.297.
In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare
l'importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire,
come si e' innanzi indicato) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal
lavoratore nel 1998, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo
al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della
legge n.297/82, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di
anticipazione del trattamento di fine rapporto.
La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a
quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal
1^gennaio '98 alla data della domanda di anticipazione.
Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno e' escluso dalla
rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge 29.5.82 n. 297.
Nel campo "totale", invece, si deve indicare l'importo
complessivo dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, e degli
accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della
rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 cc), sempre al netto dei suddetti
contributi e delle eventuali anticipazioni.
In calce al modello DMAG/D sono state previste tre caselle che vanno
compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei
lavoratori ed al totale delle retribuzioni.
COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/R
QUADRO C
Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del quadro
"A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro e' previsto sul margine
destro lo spazio per l'apposizione, da parte dell'ufficio, del timbro datario attestante
la data di presentazione.
QUADRO D
Il quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle
quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono
predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i
dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero
giornate e retribuzioni).
Ciascuna sezione e' concepita per consentire la dichiarazione della
base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona
tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo
variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi.
Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo
lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona
tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori
denunciati nello stesso DMAG/D.
L'aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza
tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P;
giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O, M e P devono essere sommate
tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e
del tipo contratto del lavoratore.
Nel caso di denuncia di tipo 1 (dichiarazione di operaio a tempo
determinato), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione
effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due
fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una
parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall'altra.
Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli
OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo.
L'operazione e' sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto
delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale non
devono essere riportate nel foglio DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate"
del foglio DMAG/D.
Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e
retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:
Campo "MESE DEL TRIMESTRE"
Nel campo "I^ MESE DEL TRIMESTRE" della prima sezione
indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.:
gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo,
secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno), nel campo "II MESE DEL TRIMESTRE"
della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.:
febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III MESE DEL TRIMESTRE" della
terza sezione indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o
dicembre).
Campo "NUM. LAVORATORI"
Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati
e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.
Colonna "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)
La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei
contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo
l'ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.
In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per
ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo
contratto dei lavoratori, secondo le modalita' precedentemente descritte.
Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due
sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con
diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in
entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.
Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative al
paragrafo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima
parte.
Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)
Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il
rapporto di lavoro dell'operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei
contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di
contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.
Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona
tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il
tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria.
I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima
parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D paragrafo "colonna tipo
contratto".
Nel caso in cui il codice contratto sia preceduto da un altro codice
numerico la sommatoria dei dati deve essere effettuata in base ad entrambi i codici (ad
esempio i dati relativi ai lavoratori con contratto 301 devono essere aggregati nel caso
in cui la zona tariffaria sia la stessa).
Non sono soggette a riepilogo le ore dichiarate nel foglio DMAG/D per
il part-time orizzontale.
Colonna "NUM. GIORNATE"
La colonna e' predisposta per la dichiarazione dei dati
occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie
effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.
In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona
tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il numero totale
delle giornate lavorate nel mese.
Colonna "RETRIBUZIONI"
In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei
lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva,
risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.
In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona
tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il totale delle
retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.
Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario
convenzionale il campo non dovra' essere compilato, ad eccezione degli operai con
contratto part-time per i quali, invece, il datore di lavoro deve indicare la base
imponibile, calcolata secondo le modalità precedentemente descritte (campo
"retribuzioni" del quadro B, foglio DMAG/D).
Riga "TOT" (Totale)
In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici
riportati in ciascuna colonna.
Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del
trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di
lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.
QUADRO E
Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103,
convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1/6/1991 n. 166, i datori di lavoro
tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da
contratti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali
e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a
loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il
numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme e' dovuto un contributo
di solidarieta' pari al 10% delle somme stesse.
QUADRO E1
L'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella L. 23.5.1997 n.
135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di
competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati (vedi circ. INPS n. 132 del 12.6.97).
Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del
10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano
iscritti i lavoratori.
Il datore di lavoro dovra' procedere, per ciascun mese di competenza
della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non
assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensi' alla prevista aliquota ridotta. Nel
campo "N. lav." dovra' essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel
trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione.
Nel campo "Importi" sara' indicato cumulativamente il totale
delle suddette erogazioni.
QUADRO E2
Ai sensi dell'art. 2 commi 18,19,20 e 21, L. 29.12.1995 n. 549 le
imprese con piu' di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni
Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente
il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circ. n. 246 del 10.12.96).
Nel campo "N. Lav." il datore di lavoro dovra' indicare il
numero dei lavoratori per i quali e' dovuto il pagamento di tale contributo.
Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato
l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro
straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo
indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.
QUADRO F
Nel quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione
per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre
agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e
di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti
collettivi.
Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza
inoltre l'INPS a riscuotere i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative
previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni
stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12.03.68, n. 334.
La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di
lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione
(v. circ. n. 119 del 27.05.97).
Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza
integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i
contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori
di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.03.68, n. 334.
Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle
con codifica 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 16, 17 e 18 (tipo ditta 1) e 20 e 39 (tipo ditta
2), il contributo non e' riscosso, ancorche' sia stato barrato dal datore di Lavoro il
campo "SI" del quadro F.
In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo
"tipo ditta" del quadro A, in merito ai codici 06, 13, 14 e 15.
Nel quadro F stesso barrare il campo "SI" della seconda
sezione per autorizzare l'INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale
nazionale e di assistenza contrattuale provinciale previsti dai contratti collettivi di
lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, della
legge 12.03.68, n. 334.
La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Negli appositi campi del quadro F il datore di lavoro deve indicare la
data di presentazione della dichiarazione di manodopera, sottoscrivere la dichiarazione
stessa ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui e' composta la
dichiarazione.
Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei
fogli della dichiarazione.
Le sezioni del quadro F con le colonne "num.",
"cod.", "num.giornate" e "retribuzioni" sono inattive e non
devono essere compilate.
A V V E R T E N Z E
La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare
dimpresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione
la dichiarazione sara' considerata nulla in quanto carente della attestazione di
veridicita' dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilita'.
I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita
casella a partire dai fogli DMAG/D.
Nell'ultimo foglio DMAG/R nell'apposito campo verra' indicato il numero
totale di pagine di cui e' composta la dichiarazione.
S A N Z I O N I
Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti
incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici
fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, e' passibile di sanzioni amministrative
cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti e' derivata la mancata od una
minore imposizione di contributi, il datore di lavoro e' tenuto altresi' al pagamento,
oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle
vigenti disposizioni legislative e, nei casi previsti, al pagamento di una somma "una
tantum" secondo la normativa vigente.
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
EX ART. 8, C. 19, LEGGE 537 DEL 24.12.1993
Le aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi
antecedenti il quarto trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di
solidarieta' al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al
lavoratore eccedente l'importo di £.40.000.000 fino al limite di £. 150.000.000 annue,
per effetto di quanto disposto dall'art. 8 c.19, legge 537/93, devono osservare le
seguenti specifiche istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina
il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente
il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far
precedere il codice contratto dal codice numerico 4;
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto
innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro
"D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice
4.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo
contratto con le altre retribuzioni.
DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTE ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA
EX ART. 3 TER, LEGGE 438 DEL 14.11.1992
Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un
punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo:
- per il 1998 di Lire 64.126.000
- per il 1999 di Lire 65.280.000 (euro 33.714,30)
il datore di lavoro dovra' attenersi alle seguenti istruzioni.
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il
datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il
limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 6.
Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle
successive retribuzioni mensili.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto
innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro
"D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice
6.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo
contratto con le altre retribuzioni.
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX
ART.2, COMMA 18, LEGGE 8.8.1995 N. 335.
L'art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995 (cir. n. 177 del 7.9.96)
ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti
successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianita'
contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art. 1, opteranno per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e':
- per il 1998 L. 139.480.000
- per il 1999 L. 141.991.000 (euro 73.332,23).
Per una corretta applicazione dellaliquota contributiva per i
lavoratori che rientrano nelle fattispecie, i datori di lavoro dovranno dichiarare le
retribuzioni eccedenti l'importo del massimale annuo attenendosi alle seguenti specifiche
istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina
il superamento del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata
distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 1.
Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive
retribuzioni percepite dal lavoratore nell'anno.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 1 posto
innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro D
del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice numerico 1.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo
contratto con le altre retribuzioni.
Naturalmente, poiché sugli importi eccedenti il predetto limite
retributivo, nelle fattispecie previste dallart. 2, comma 18 precitato, non è
dovuta laliquota contributiva IVS, ma sono dovute solo le contribuzioni cosiddette
minori, il codice numerico 1 sostituisce, dal momento in cui si verifica il superamento
del limite fissato, il codice numerico 6 di cui al paragrafo precedente.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI
"DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"
Il presente modello puo' essere utilizzato dai datori di lavoro
che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale,
intendano denunciare spontaneamente variazioni:
a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento
della base imponibile;
b) variazioni di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2.
SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA
MANODOPERA OCCUPATA A DECORRERE DALL'1.1.1998; PERTANTO ESSO E' UTILIZZABILE, A QUESTO
FINE, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE '98 PER LE VARIAZIONI DEL PRIMO TRIMESTRE '98; LE
VARIAZIONI RICADENTI SU PERIODI TRIMESTRALI ANTERIORI AL 31.12.97 SARANNO EFFETTUATE CON
APPOSITE COMUNICAZIONI ALLA COMPETENTE SEDE INPS (VEDI OLTRE).
VARIAZIONI SUB a)
L'azienda, nella fattispecie sub a), per la compilazione del nuovo
modello seguira' le seguenti istruzioni:
compilare i Quadri "A" e "C" del modello,
riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo "tipo
denuncia", seconda casella, dovra' essere indicato il codice "V"
(variazione).
Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D
Nel quadro "B" del foglio DMAG/D nelle apposite sezioni
devono essere riportati tutti i dati riguardanti l'anagrafica del lavoratore gia'
denunciati con la precedente dichiarazione.
Dovra', inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione
mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.
In relazione al mese interessato alla variazione devono essere
compilati i campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo
Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia
interessata alla procedura di variazione.
Per la compilazione dei campi "Giornate" e
"Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno
osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:
1) l'azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:
nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono
indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse.
2) L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:
nel campo "Giornate" indichera' a caratteri numerici la cifra
"0"; nel campo "Retribuzioni" denuncera' le retribuzioni omesse.
3) L'azienda denuncia solo le giornate omesse:
questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo
determinato a salario convenzionale.
In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le
giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".
Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di
operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi
oltre).
4) Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso:
il datore di lavoro compilera' integralmente una delle sezioni del
quadro "B" del foglio DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.
Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R
Per la compilazione del quadro "D" e' necessario che
l'azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti
modalita' di compilazione.
VARIAZIONI SUB b)
L'azienda nella fattispecie sub b) per la denuncia di dati relativi ai
quadri E, E1 e E2 dovra':
- compilare i quadri "A" ed "C" riportando i dati
della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo tipo denuncia, nella seconda
casella, dovra' essere indicata la sigla "V".
Compilera' il quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i
restanti campi del modello.
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non e'
ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come
si e' piu' volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e
delle retribuzioni.
L'azienda dovra' invece presentare un'apposita comunicazione alla
competente sede dell'INPS quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti
ipotesi:
- variazioni antecedenti 1998;
- giornate o retribuzioni in diminuzione;
- numero di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a
tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione non sia
interessata a variazione.
Allegato a)
CODICE SEDE (*) |
DENOMINAZIONE SEDE |
PROV. |
0100 |
AGRIGENTO |
AG |
0101 |
SCIACCA |
AG |
0200 |
ALESSANDRIA |
AL |
0300 |
ANCONA |
AN |
0400 |
AOSTA |
AO |
0500 |
AREZZO |
AR |
0600 |
ASCOLI PICENO |
AP |
0700 |
ASTI |
AT |
0800 |
AVELLINO |
AV |
0900 |
BARI |
BA |
0901 |
ANDRIA |
BA |
1000 |
BELLUNO |
BL |
1100 |
BENEVENTO |
BN |
1200 |
BERGAMO |
BG |
1300 |
BOLOGNA |
BO |
1301 |
IMOLA |
BO |
1400 |
BOLZANO |
BZ |
1500 |
BRESCIA |
BS |
1600 |
BRINDISI |
BR |
1700 |
CAGLIARI |
CA |
1701 |
IGLESIAS |
CA |
1800 |
CALTANISSETTA |
CL |
1900 |
CAMPOBASSO |
CB |
2000 |
CASERTA |
CE |
2001 |
AVERSA |
CE |
2100 |
CATANIA |
CT |
2200 |
CATANZARO |
CZ |
2201 |
LAMEZIA TERME |
CZ |
2202 |
VIBO VALENZIA |
VV |
2203 |
CROTONE |
KR |
2300 |
CHIETI |
CH |
2400 |
COMO |
CO |
2401 |
LECCO |
LC |
2500 |
COSENZA |
CS |
2501 |
ROSSANO CALABRO |
CS |
2600 |
CREMONA |
CR |
2700 |
CUNEO |
CN |
2791 |
ALBA |
CN |
2800 |
ENNA |
EN |
2900 |
FERRARA |
FE |
3000 |
FIRENZE |
FI |
3001 |
PRATO |
PO |
3090 |
EMPOLI |
FI |
3100 |
FOGGIA |
FG |
3200 |
FORLI' |
FO |
3201 |
RIMINI |
RN |
3290 |
CESENA |
FO |
3300 |
FROSINONE |
FR |
3301 |
CASSINO |
FR |
3400 |
GENOVA |
GE |
3401 |
SESTRI LEVANTE |
GE |
3402 |
SESTRI PONENTE |
GE |
3500 |
GORIZIA |
GO |
3600 |
GROSSETO |
GR |
3700 |
IMPERIA |
IM |
3800 |
L'AQUILA |
AQ |
3801 |
SULMONA |
AQ |
3802 |
AVEZZANO |
AQ |
3900 |
LA SPEZIA |
SP |
4000 |
LATINA |
LT |
4100 |
LECCE |
LE |
4101 |
CASARANO |
LE |
4200 |
LIVORNO |
LI |
4201 |
PIOMBINO |
LI |
4300 |
LUCCA |
LU |
4400 |
MACERATA |
MC |
4500 |
MANTOVA |
MN |
4600 |
MASSA CARRARA |
MS |
4700 |
MATERA |
MT |
4800 |
MESSINA |
ME |
4900 |
MILANO |
MI |
4901 |
MONZA |
MI |
4995 |
DESIO |
MI |
4902 |
MILANO NORD |
MI |
4903 |
MILANO MISSORI |
MI |
4904 |
MILANO FIORI |
MI |
4905 |
MILANO CORVETTO |
MI |
4908 |
MILANO LEGNANO |
MI |
4909 |
MILANO SEREGNO |
MI |
4927 |
LODI |
LO |
5000 |
MODENA |
MO |
5100 |
NAPOLI |
NA |
5101 |
CASTELLAMMARE DI STABIA |
NA |
5102 |
NOLA |
NA |
5103 |
NAPOLI ARZANO |
NA |
5104 |
NAPOLI SOCCAVO |
NA |
5105 |
NAPOLI VOMERO |
NA |
5106 |
POZZUOLI |
NA |
5200 |
NOVARA |
NO |
5290 |
V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA |
VB |
5300 |
NUORO |
NU |
5400 |
PADOVA |
PD |
5500 |
PALERMO |
PA |
5502 |
PALERMO SUD OVEST |
PA |
5600 |
PARMA |
PR |
5700 |
PAVIA |
PV |
5800 |
PERUGIA |
PG |
5801 |
CITTA' DI CASTELLO |
PG |
5900 |
PESARO |
PS |
6000 |
PESCARA |
PE |
6100 |
PIACENZA |
PC |
6200 |
PISA |
PI |
6300 |
PISTOIA |
PT |
6400 |
POTENZA |
PZ |
6500 |
RAGUSA |
RG |
6600 |
RAVENNA |
RA |
6700 |
REGGIO CALABRIA |
RC |
6800 |
REGGIO EMILIA |
RE |
6900 |
RIETI |
RI |
7000 |
ROMA |
RM |
7001 |
ROMA EUR |
RM |
7002 |
ROMA MONTEVERDE |
RM |
7003 |
ROMA OSTIA LIDO |
RM |
7004 |
ROMA MONTESACRO |
RM |
7005 |
ROMA CENTRO |
RM |
7006 |
CIVITAVECCHIA |
RM |
7009 |
ROMA CASILINO PRENESTINO |
RM |
7010 |
ROMA TUSCOLANO |
RM |
7012 |
ROMA AURELIO |
RM |
7013 |
ROMA TIBURTINO |
RM |
7014 |
ROMA FLAMINIO |
RM |
7015 |
POMEZIA |
RM |
7100 |
ROVIGO |
RO |
7200 |
SALERNO |
SA |
7201 |
NOCERA INFERIORE |
SA |
7202 |
BATTIPAGLIA |
SA |
7300 |
SASSARI |
SS |
7400 |
SAVONA |
SV |
7500 |
SIENA |
SI |
7600 |
SIRACUSA |
SR |
7601 |
NOTO |
SR |
7700 |
SONDRIO |
SO |
7800 |
TARANTO |
TA |
7900 |
TERAMO |
TE |
8000 |
TERNI |
TR |
8100 |
TORINO |
TO |
8101 |
MONCALIERI |
TO |
8102 |
IVREA |
TO |
8103 |
TORINO NORD |
TO |
8104 |
TORINO SUD |
TO |
8105 |
PINEROLO |
TO |
8106 |
COLLEGNO |
TO |
8110 |
TORINO LINGOTTO |
TO |
8200 |
TRAPANI |
TP |
8300 |
TRENTO |
TN |
8400 |
TREVISO |
TV |
8490 |
CONEGLIANO |
TV |
8500 |
TRIESTE |
TS |
8600 |
UDINE |
UD |
8700 |
VARESE |
VA |
8790 |
BUSTO ARSIZIO |
VA |
8800 |
VENEZIA |
VE |
8801 |
SAN DONA' DI PIAVE |
VE |
8900 |
VERCELLI |
VC |
8901 |
BIELLA |
BI |
9000 |
VERONA |
VR |
9100 |
VICENZA |
VI |
9200 |
VITERBO |
VT |
9300 |
PORDENONE |
PN |
9400 |
ISERNIA |
IS |
9500 |
ORISTANO |
OR |
Allegato b)
BASI IMPONIBILI AI FINI CONTRIBUTIVI
La retribuzione che il datore di lavoro e' tenuto a dichiarare e'
la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e
previdenziale. In proposito con l'art. 6 del D.lvo 2.9.97 n. 314 e' stato introdotto il
principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di
lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per
redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri.
Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e' costituito, a norma dell'art. 48 del
T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro,
salve alcune deroghe e particolarita' previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della
legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.lvo n.314/97 e modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56 (si veda circolare n. 263 del
24.12.97 e circolare n. 104 del 14 maggio 1998).
Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle
retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la
retribuzione mensile effettivamente dovuta in base al contratto di lavoro applicato,
anziche' l'importo dell'acconto versato.
Nel caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso, la retribuzione
corrisposta a titolo di indennita' di mancato preavviso e le relative giornate non
lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in
cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.
Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la
tredicesima o la quattordicesima mensilita', gratifiche, premi, conguagli di retribuzione
per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.-
deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi
dell'art. 12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall'art. 6, c.9, D.lvo n. 314/97.
Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti
emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non ha svolto
alcuna attivita', oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0
(zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella
casella delle retribuzioni.
Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme
corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i
proventi e le indennita' conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento
danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per
legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a
decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni
dalla legge 23.5.97 n. 135, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del
T.U.I.R, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento
di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi.
Si ricorda che su questi ultimi e' dovuto un contributo di solidarieta'
nella misura del 10 per cento ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n.
103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1/6/1991 n. 166, cosi' come
confermato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997.
Nel ricordare che l'elencazione dei casi di esclusione e' tassativa, si
fa presente che per la loro individuazione e' necessario fare riferimento alle
disposizioni contenute nella predetta circolare n. 263/97.
L'esenzione dall'imponibile dell'indennita' di cassa e di maneggio di
denaro, gia' prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno
1998. A partire dall'1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese, fatta salva
la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base
imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Per le trasferte iniziate dal 1^ gennaio 1998 trova applicazione il
nuovo regime contributivo a norma dell'art. 48 comma 5 del T.U.I.R. (si veda circ. n. 263
del 24 dicembre 1997).
Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme
corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte
eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva.
Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal
lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo
retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.
MINIMI CONTRATTUALI E MINIMALI DI LEGGE
In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui
all'art. 6 del D.lvo 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1
della legge 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Detta retribuzione non deve altresi' essere inferiore al minimale
giornaliero previsto dalla legge n. 537 del 26.9.81, art.1, o al minimale orario ex
articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
I predetti minimali di legge devono essere rispettati anche quando
il datore di lavoro abbia corrisposto retribuzioni inferiori ai minimali stessi, ancorche'
tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Si ricorda che: "Ai fini della determinazione del minimale
giornaliero od orario, la retribuzione da prendere in considerazione e' data dalla media
di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Si intende che, solo nei casi di
retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a prescindere dal numero
delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la suddetta media si ottiene dividendo
la retribuzione per 26, 13, 12, 6; nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se
ad una scadenza periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute,
la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente
lavorate" (punto 3.a della circ. n. 507 R.C.V./1 del 3 gennaio 1980).
Il rispetto del minimale di legge di cui trattasi non è richiesto per
le giornate per le quali il datore di lavoro ha corrisposto esclusivamente retribuzioni
integrative delle indennità erogate dagli enti previdenziali per malattia generica,
malattia professionale, infortunio, integrazione salariale e per particolari categorie di
lavoratori quali: apprendisti, soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali Legge
n. 381/1991, lavoratrici madri, compartecipanti individuali e soci lavoratori di
cooperative sociali Legge n. 381/1991 per le province nelle quali, con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano stati fissati i salari medi
giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti
contributivi.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Per gli operai a tempo determinato si hanno due diverse modalità di
determinazione delle retribuzioni ai fini contributivi:
- OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro non ha
superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
- tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è il salario medio
provinciale determinato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 1996 e non deve essere indicata dal datore di lavoro, che si limiterà ad indicare il
numero delle giornate nel modello DMAG
- part-time: la retribuzione da assoggettare a contribuzione si ottiene rapportando alle
giornate o alle ore di lavoro il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995
per il 1996
- OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il
salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
- tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella effettivamente
dovuta, nel rispetto del minimale di legge
- part-time: il datore di lavoro deve indicare la retribuzione effettivamente dovuta in
ragione delle ore o giornate lavorate, nel rispetto del minimale di legge, orario o
giornaliero
PART-TIME
Il part-time può esplicare i suoi effetti solo se formalizzato
(confronta circolare numero 274 del 2 dicembre 1993). In caso di mancata formalizzazione
non e' applicabile la normativa di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. 726/1984
convertito con Legge n. 863/1984 (minimale orario).
Per la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a
tempo parziale (v. circ. n. 233 del 6 novembre 1998) il datore di lavoro deve far
precedere il codice contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici
numerici:
Codice |
Descrizione |
3 |
per dichiarare i dati
retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale; |
5 |
Per dichiarare i dati
retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico. |
Per una corretta compilazione della dichiarazione
trimestrale si precisa che i codici identificativi del part - time non possono precedere
per incompatibilità, i codici contratti 05 (socio svantaggiato di cooperative sociali),
14 (lavoratore impiegato in lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative
sociali), 20 (compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale
extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento
professionale).
In particolare il datore di lavoro, per dichiarare ai fini contributivi
rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la
compilazione dei campi "tipo contratto", "giornate"
"retribuzioni" del modello DMAG/D.
PART - TIME ORIZZONTALE
Nel campo "tipo contratto" deve far precedere il codice
identificativo del tipo contratto del lavoratore dal codice part - time 3.
Nel campo "gg" dichiarerà il numero di giornate lavorate
parzialmente.
Esclusivamente per questo tipo di rapporto part - time, nel rigo
successivo dovrà indicare sempre nel campo "gg" il numero delle ore
effettivamente lavorate nelle giornate denunciate; i restanti campi del rigo utilizzato
per indicare le ore non dovranno essere compilati.
Nel campo della colonna "retribuzione" il datore di lavoro
dovrà indicare per tutti i lavoratori assunti con contratto part - time le retribuzioni;
più specificatamente per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo
determinato - la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva - dovrà
essere indicata la retribuzione erogata per le ore lavorate e dichiarate.
Per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è calcolata
sulla base del salario medio provinciale, il datore di lavoro per stabilire l'esatta base
imponibile, dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del
ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 1996, per sei e dividere il
prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto
collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.
La retribuzione convenzionale "oraria" moltiplicata per il
numero delle ore indicate nella casella "gg" consente di determinare la
retribuzione che il datore di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni"
per il calcolo del contributo.
Non sono soggette a riepilogo, e pertanto non devono essere riportate
nel mod. DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" nella dichiarazione di un
rapporto part - time orizzontale.
PART-TIME VERTICALE O CICLICO
Nel campo "tipo contratto" il codice identificativo del tipo
contratto deve essere preceduto dal codice part - time '5'.
Nel campo "gg" il datore di lavoro indicherà le giornate
lavorate nel mese a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel campo "retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato
e per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla
retribuzione effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate
lavorate nel mese.
Per gli operai, la cui contribuzione è calcolata sul valore del
salario convenzionale, l'ammontare della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella
si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle
giornate denunciate.
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Per i datori di lavoro agricolo che hanno recepito accordi di
riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196
cosi 'come modificato dall'art. 75 della legge 23/12/98 n.448, dall'art.58, comma 10, e
dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n, 144, e' sospesa la condizione
di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a, b,
c del decreto legge 338/1989.
Pertanto la retribuzione da sottoporre a contribuzione previdenziale, a
partire dalla data di recepimento del contratto di riallineamento, sara' quella prevista
dai contratti di riallineamento, nel rispetto dei minimali di legge ex articolo 1, comma 2
del decreto legge n. 338/1989, convertito con Legge 389/1989 ridotti del 50 per cento,
fino al completamento del programma di riallineamento stesso.
Si richiamano in proposito la circ. n. 119 del 27 maggio 1997, la circ.
n. 202 del 9 ottobre 1997 e la circ. n. 224 del 14 novembre 1997.
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I SOGGETTI
INSERITI NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI
PUBBLICA UTILITA'.
La base imponibile di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti
per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (L.S.U. - legge 451/94 e successive
modificazioni - codice contratto 14) e dai lavoratori impiegati nei progetti di cui alle
lettere A e B art. 15, comma 1, della Legge 451/94 e successive modificazioni (P.I.P.-
codice contratto 38), per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e' costituita, dal primo gennaio 1998 dal minimale giornaliero di Lire
64.670 e dal primo gennaio 1999 dal minimale giornaliero di Lire 71.273.
Il contributo dovuto si ricava applicando alla predetta base imponibile
le aliquote dovute per l'assicurazione infortuni sul lavoro (10,80 per cento per l'anno
1998 e 11,772 per cento per l'anno 1999) e riducendo il contributo lordo del 50 per cento
laddove non siano applicabili maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Sull'argomento vedere la circ. n. 159 del 21 luglio 1998, la circ. n.
160 del 21 luglio 1998, la circ. n. 145 del 5 luglio 1999.
MINIMALE DI LEGGE PER GLI OPERAI AGRICOLI (1)
Operaio a: |
1998 |
1999 |
Tempo Pieno |
Lire 58.950 giornaliero |
Lire 60.020 giornaliero |
Part-time orizzontale |
Lire 66.282 * giorni lavoro
settimanale ad orario normale / ore settimanali ad orario normale (2) |
Lire 67.474 * giorni lavoro
settimanale ad orario normale / ore settimanali ad orario normale |
Riallineamento |
Lire 33.141 giornaliero |
Lire 33.737 giornaliero |
(1) OTI e OTD per i quali la retribuzione contrattuale
per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale
rilevato nel 1995 per il 1996. I predetti minimali non sono validi per gli apprendisti, i
soci svantaggiati e volontari di cooperative sociali, i P.I.P, gli L.S.U., le lavoratrici
madri, i compartecipanti individuali.
(2) ad esempio per gli operai agricoli e florovivaisti ( circolare. n.
233 del 6 novembre 1998 ): Lire 66.282 * 6 / 39 = Lire 10.197 di minimale orario valido
per l'anno 1998. |