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Circolare numero 2 del 3-1-2007.htm

  
Iscrizione azienda con dipendenti: servizio on-line per l’apertura di posizioni INPS.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

 

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale Organizzazione

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 Gennaio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  2

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Iscrizione azienda con dipendenti: servizio on-line per l’apertura di posizioni INPS.

 

SOMMARIO:

  Premessa.

1) Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della denuncia di iscrizione.

2) Servizio on-line di iscrizione azienda.

3) Iscrizione di una nuova azienda. Richiamo delle disposizioni esistenti e innovazioni in materia.

4) Provvedimento di iscrizione (modello DM80).

5) Invio di documentazione e di comunicazioni.

6) Avvio della sperimentazione del servizio on-line di “Richiesta variazione dati aziendali”.

7) Tempistica.

8) Contatti.

 

 

 

 

Premessa

 

L’esponenziale evoluzione tecnologica avutasi negli ultimi tempi ha costituito, per il complesso sistema legislativo vigente, uno degli impulsi per rivisitare le modalità di scambio di informazioni esistenti nel circuito cittadini-imprese-intermediari-INPS.

In tale ambito, le sinergie poste in essere tra i soggetti coinvolti sono ormai irrinunciabili e si pongono per l’Istituto come leva gestionale strategica fondamentale per conseguire uno dei suoi più importanti obiettivi: rendere sempre più efficace la propria azione amministrativa.

Nello scenario di riferimento sopra descritto si inserisce la recente adozione della nuova metodologia di lavoro denominata “Tempo Reale” (1).

Tra gli obiettivi di maggiore rilevanza si evidenziano:

-          l’accrescimento e il miglioramento della qualità dei servizi erogati, in modo da rendere gli stessi sempre più rispondenti alle esigenze del cliente esterno;

-          la semplificazione dell’azione amministrativa nel suo complesso, mediante l’adozione di innovazioni tecnologiche e organizzative che valorizzino le attività ad elevato valore aggiunto insite nei processi di gestione del Conto Aziendale.

Per quanto sopra, al fine di incrementare l’interazione telematica esistente tra azienda, intermediari e INPS, con il messaggio n. 7432 dell’8.3.2006, in attuazione del Protocollo di collaborazione operativa INPS – Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, è stata avviata la sperimentazione del servizio on-line di iscrizione azienda con dipendenti.

In parallelo è stata realizzata e resa operativa una nuova versione dell’applicativo interno di gestione delle informazioni aziendali; lo stesso è stato reingegnerizzato oltre che per la ricezione delle istanze telematiche di iscrizione anche per adattarsi, in maniera dinamica, ad un più ampio portafoglio di servizi che l’INPS intende offrire in futuro (messaggio n. 19487 del 7.7.2006).

Infine sono state individuate e rese disponibili, con il successivo messaggio n. 21398 del 1.8.2006, alcune implementazioni procedurali emerse nel corso della sperimentazione. Ciò ha consentito di armonizzare sia le esigenze specifiche dell’utente interno sia le richieste rappresentate dal cliente esterno.

In considerazione dell’esito positivo delle risultanze ottenute, si può ritenere conclusa la fase di sperimentazione.

Pertanto, con la presente circolare, viene rilasciato e quindi reso disponibile il nuovo servizio on-line di trasmissione telematica dell’iscrizione azienda con dipendenti. Si forniscono altresì le istruzioni sulle modalità operative e sugli aspetti tecnici attinenti la presentazione telematica della denuncia di iscrizione.

Tale nuova modalità ha imposto anche l’aggiornamento della modulistica cartacea con la quale si richiede l’assegnazione della matricola aziendale (modello DM68), al fine di renderla coerente con le logiche di semplificazione e di snellimento indicate nella metodologia di lavoro “Tempo Reale”, con il conseguente adeguamento a quanto disciplinato dalle normative vigenti in materia di documentazione amministrativa (2).

 

 

 

1. Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione.

 

La trasmissione telematica delle denunce di iscrizione, oggetto della presente circolare, è consentita alle sottoelencate categorie:

-         datori di lavoro;

-         intermediari incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L’accesso al servizio on-line in argomento è consentito solo previa registrazione dell’utente e assegnazione, da parte dell’Istituto, di un apposito PIN (Personal Identification Number). Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono state fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17 febbraio 2004, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

Si precisa che i soggetti già titolari di PIN cosiddetto “aziendale” (titolari/legali rappresentanti e intermediari sopra indicati) non dovranno effettuare alcun adempimento; il servizio on-line sarà aggiunto automaticamente al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.

 

 

2. Servizio on-line di iscrizione azienda.

 

2.1 Descrizione della procedura.

L’accesso alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi online” presenti sul sito INTERNET dell’Istituto (http://www.inps.it).

Individuando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” nel menù “Per tipologia di utente” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione dell’utentemediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” i soggetti abilitati potranno accedere al servizio “Iscrizione Nuova Azienda”.

La prima informazione richiesta è il codice fiscale dell’azienda.

Il codice fiscale inserito viene sottoposto ai seguenti controlli:

-         congruità ed esattezza formale;

-         verifica della presenza dello stesso nell’archivio aziende dell’Istituto.

Nel caso in cui il codice fiscale risulti corretto e non presente, si accederà alle pagine successive. Ove previsto, il codice in questione verrà riportato automaticamente.

Nel caso in cui il codice fiscale risulti corretto e presente, si precisa che è consentito procedere all’apertura di più posizioni purchè le medesime rientrino nelle competenze territoriali di province diverse da quella o quelle già note.

Nel caso in cui si abbia la necessità di iscrivere un’azienda in una provincia in cui già esiste una posizione aziendale (tipo azienda “A3” o “B3”), la modalità telematica non potrà al momento essere utilizzata, ma sarà necessario seguire il canale ordinario descritto al punto 3.

Le pagine successive propongono l’inserimento delle informazioni aziendali più significative quali, ad esempio, la forma giuridica, la denominazione/ragione sociale, l’indirizzo della sede legale e operativa, il numero di dipendenti assunti e la relativa data di assunzione, la dichiarazione dell’attività economica esercitata nonché le notizie relative ai soggetti obbligati e collegati all’azienda.

Per una corretta valorizzazione delle informazioni richieste, è stata realizzata un’apposita Guida Operativa che viene allegata alla presente circolare (allegato 1).

Una particolare attenzione richiede il dato relativo all’indicazione della sede operativa dell’impresa. In materia, nella guida operativa è stata evidenziata l’elevata importanza che rivestono, ai fini del rispetto degli attuali criteri di competenza territoriale, le informazioni relative al CAP e al Comune della sede operativa dell’impresa che, com’è noto, si riferisce all’indirizzo nel quale viene svolta l’attività lavorativa con dipendenti.

Espletata la fase di compilazione, viene proposto a video un riepilogo delle informazioni, propedeutico alla funzione di “Iscrivi Azienda”; selezionando quest’ultima, sarà assegnata la matricola aziendale e rilasciata la ricevuta dell’iscrizione telematica.

La ricevuta riporterà la matricola assegnata, la sede INPS cui farà riferimento l’Azienda, tutte le informazioni trasmesse dall’utente abilitato nonché il numero di protocollo informatico previsto ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il protocollo generato dal sistema centrale è espresso nella forma “INPS.FFAA.GG.MM.AAAA.NNNNNNN”, nel quale “giorno/mese/anno” indicano la data di ricezione della domanda, mentre “NNNNNNN” indica il progressivo numerico attribuito.

I soggetti che hanno iscritto telematicamente un’azienda faranno sempre riferimento alla numerazione indicata nella ricevuta di iscrizione in loro possesso per qualsiasi segnalazione o per l’invio di ulteriori comunicazioni (come illustrato al punto 5), anche se il protocollo in questione verrà “riversato” nel registro del protocollo della Direzione INPS cui fa carico la posizione aziendale prenotata, secondo quanto già precisato nel citato messaggio n. 21398/2006.

Per quanto ovvio, per gli utenti che si avvarranno della modalità telematica di iscrizione viene meno l’obbligo della presentazione, alle Direzioni INPS di competenza, del relativo modello cartaceo DM68 appresso descritto.

 

2.2 Attività a cura degli utenti abilitati al servizio.

Per i soggetti abilitati all’iscrizione con modalità telematica, come anticipato nel punto precedente, è stata realizzata una guida operativa della procedura (versione 2.0).

Si raccomanda di inserire l’indirizzo del sito web dell’Istituto (www.inps.it) tra i siti da cui consentire i “popup”, al fine di evitare la possibile mancata emissione della stampa della ricevuta di iscrizione on-line (messaggio n. 21398/2006).

 

2.3 Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda

Al fine di recepire le istanze di iscrizione inviate dai soggetti abilitati si rinvia alle istruzioni fornite nei messaggi n. 7432/2006, n. 19487/2006, n.21398/2006 e a quanto già chiarito nella guida operativa a disposizione nella INTRANET aziendale (macrocategoria “Utilità”, “Area di Download” - sezione “Manualistica di procedure informatiche” – sottosezione “Aziende”).

 

 

 

3. Iscrizione di una nuova azienda. Richiamo delle disposizioni esistenti e innovazioni in materia.

 

3.1 Osservazioni preliminari.

L’innovata modalità telematica di iscrizione sopra descritta si inserisce nel quadro della rivisitazione del processo di iscrizione azienda con dipendenti che, partendo dalla riformulazione della modulistica cartacea attualmente in uso, comporta una diversa modalità di gestione dell’attività istruttoria della domanda di iscrizione e dell’eventuale richiesta di notizie a corredo della stessa.

 

3.2 Principi di carattere generale.

Il provvedimento di iscrizione delle aziende è un atto amministrativo dovuto, avente valore puramente dichiarativo, che rende attuabile l’obbligo contributivo delle aziende stesse. Tale obbligo nasce, com’è noto, nel momento in cui il datore di lavoro assume personale alle proprie dipendenze che, in base alla disciplina attualmente vigente, è soggetto ad una delle assicurazioni gestite dall’INPS.

Pertanto, per quanto ovvio, il rapporto assicurativo sorge indipendentemente dall’inoltro formale della domanda di iscrizione; esso deriva dall’obbligatorietà “ope legis” dell’assicurazione sociale.

 

3.3 Cenni sulla competenza territoriale.

Di norma, l’instaurazione dei rapporti tra l’INPS e le aziende avviene tramite apposita domanda da parte di queste ultime alla Direzione INPS nella cui circoscrizione le aziende stesse svolgono la loro attività lavorativa con dipendenti. A tal proposito è opportuno ricordare che le sedi legali, senza personale dipendente, di aziende che svolgano la loro attività operativa nell’ambito territoriale di una diversa Direzione INPS, non devono avanzare istanza di iscrizione.

Qualora le aziende siano strutturate su più unità operative rientranti nell’ambito di competenza di province diverse, sono tenute ad iscriversi presso ciascuna delle Direzioni INPS competenti per territorio.

Tale principio può essere derogato in presenza di provvedimento di autorizzazione all’accentramento contributivo rilasciato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro (3).

In presenza di Direzioni sub-provinciali (istituite nell’ambito di una provincia e precedentemente denominate “Sedi zonali”, presenti in alcune città quali, ad esempio, Roma, Milano e Napoli), l’istanza di iscrizione dovrà essere inoltrata alla Direzione sub-provinciale nella cui competenza territoriale rientra l’unità operativa dell’azienda.

Nell’ipotesi di apertura di eventuali successive dipendenze, filiali o stabilimenti che insistono nella competenza territoriale di più Direzioni sub-provinciali, l’azienda dovrà inoltrare le relative domande di iscrizione alla Direzione INPS che ha in carico la posizione “principale”, cioè la prima aperta in ordine di tempo; le nuove posizioni contributive dovranno essere collegate alla posizione principale.

In assenza di posizione principale, nel caso di contemporanea apertura di dipendenze, filiali o stabilimenti che insistono nella competenza territoriale di più Direzioni sub-provinciali, l’azienda dovrà inoltrare le domande relative ad ogni singola unità presso la Direzione INPS nel cui territorio opera la dipendenza con il maggior numero di personale occupato. Nel caso in cui tale criterio non possa essere utilizzato per parità numerica dei dipendenti occupati, la domanda andrà inoltrata alla Direzione sub-provinciale nella cui competenza territoriale ricade la sede legale con personale dipendente.

 

3.3.1 Particolarità: aziende straniere.

a) Azienda straniera che opera in Italia.

L’azienda straniera che opera in Italia con una succursale regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e che assume personale dipendente, è tenuta ai medesimi adempimenti previsti per i datori di lavoro di nazionalità italiana (punto 3.3).

L’azienda straniera che non ha strutture né altri punti di riferimento nel territorio nazionale all’infuori di uno o più lavoratori dipendenti (es. appalti di prestazioni di servizi), stante l’obbligo assicurativo totale o parziale in Italia (fatta eccezione per le ipotesi di distacco disciplinato dalla normativa comunitaria), dovrà iscriversi presso la Direzione INPS nella cui competenza territoriale il personale dipendente svolge l’attività lavorativa subordinata.

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro straniero dovrà richiedere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per l’assolvimento dei soli obblighi previdenziali.

Il datore di lavoro straniero che, in materia di assolvimento dei predetti obblighi, intenda avvalersi di un soggetto terzo, dovrà conferire mandato con rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece.

 

b) Azienda straniera operante in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale tenuta ad assicurare i lavoratori italiani ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n.398 (art.1 comma 3).

In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà inoltrare la domanda di iscrizione alla Direzione INPS capoluogo della regione dell’ultima residenza dei lavoratori stessi.

Anche in questo caso, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro straniero dovrà richiedere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per l’assolvimento dei soli obblighi previdenziali.

Come nell’ipotesi precedente lo stesso datore di lavoro che, in materia di assolvimento dei predetti obblighi, intenda avvalersi di un soggetto terzo, dovrà conferire mandato con rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece.

 

3.4 Nuovo modello DM68.

In tutti i casi in cui non potrà essere utilizzata la modalità telematica di iscrizione è presente, nella home page del sito internet dell’Istituto (www.inps.it), alla voce “Moduli”, il nuovo formulario avente titolo “Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro all’I.N.P.S.”, identificato come modello DM68 (codice SC06).

Lo stesso è reperibile nella sottosezione “Aziende e Contributi”, ovvero inserendo nel campo “Ricerca modulo per parola chiave” la dicitura “DM68” ed è inoltre allegato alla presente circolare (allegato 2).

Il modulo si presenta con una nuova veste grafica e contiene, tra l’altro, alcune nuove informazioni ormai indispensabili per rendere sempre più telematico il rapporto tra l’INPS e i clienti esterni quali, ad esempio, l’indirizzo e-mail dell’azienda e dell’intermediario aziendale ove presente.

Sono state nel contempo eliminate le seguenti sezioni:

-         la comunicazione di eventuali altre dipendenze nella provincia (4);

-         la comunicazione di richiesta di autorizzazione alla presentazione delle denunce contributive su supporto magnetico in quanto sostituita dalla trasmissione telematica (5);

-         la parte riservata alle attività amministrative INPS;

-         la sezione dei “Documenti da presentare”.

Il modulo, conformemente agli standards previsti dall’Istituto per la modulistica, è stato realizzato in formato PDF; i campi sono editabili e consentono di inserire le informazioni aziendali.

 

3.5 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

Le domande di iscrizione possono essere avanzate all’INPS con una delle seguenti modalità:

-         trasmissione telematica (opzione rilasciata con la presente circolare);

-         tramite “Portale delle Imprese”;

-         direttamente allo sportello della Direzione INPS territorialmente competente;

-         a mezzo posta;

-         utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione “Modulistica on-line”(6).

Tale ultima opzione, anche se non rappresenta una vera e propria iscrizione on-line in quanto non viene automaticamente assegnato il numero di matricola, costituisce tuttavia un canale telematico di trasmissione di informazioni veloce e diretto con la Direzione INPS di competenza. È prevista la protocollazione automatica della richiesta inviata.

In considerazione di quanto sopra, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la procedura on-line di iscrizione, sono previste, nella sezione ove risiede il nuovo formulario DM68, le opzioni di seguito descritte:

-         “scarica”: il modello viene scaricato, in formato compresso, sul personal computer dell’utente ed è quindi a sua disposizione anche off-line;

-         “compila”: il modello viene proposto a video per essere compilato, stampato e/o salvato;

-         “invia”: viene richiesta l’identificazione dell’utente che sta utilizzando il servizio per la modulistica on-line e, compilato il modello con tutte le informazioni aziendali richieste, viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office – Contact Center che provvederà a smistare in automatico il file prodotto alla Direzione competente per l’iscrizione dell’azienda.

Per la gestione dei servizi di back office, le suddette Direzioni si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2.12.2004, con particolare riferimento al “livello 3”.

 

3.6 Istruttoria della domanda.

Gli operatori del processo gestione Conto Azienda faranno riferimento al “Manuale per lavorare in tempo reale” allegato al messaggio n. 10167 del 3.4.2006 per l’espletamento in modo tempestivo di tutte le attività connesse alla fase istruttoria.

 

3.6.1 Documentazione.

Qualora, in relazione alle particolarità aziendali, gli operatori del processo gestione Conto Azienda, al fine di attribuire al datore di lavoro la classificazione nei settori di cui ai commi 1 e 2 dell’art.49 della legge 9 marzo 1989, n.88, riterranno necessario procedere ad una integrazione di istruttoria che richieda l’invio di documentazione, si rammentano, in linea con i principi dettati nel “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni), le indicazioni in materia di semplificazione e di dichiarazioni sostitutive contenute nella circolare n. 12 del 10.1.2002.

In relazione a ciò, quanto disciplinato ai punti 2 (Documentazione obbligatoria) e 3 (Documentazione aggiuntiva) – pag. 17/23 - del “Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende” allegato alla circolare n. 218 del 28.10.1988 si intende adeguato ai principi sopra esposti.

La documentazione in esame potrà essere trasmessa con le modalità indicate nel successivo punto 5.

 

3.6.2 Elenco dei dipendenti

L’elencazione delle generalità dei dipendenti assunti (come peraltro precisato nel già citato”Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende” allegato alla circolare n. 218 del 28.10.1988 – pagina 17 – nota 1) non costituisce un documento obbligatorio per la definizione dell’istruttoria della domanda.

Tuttavia, l’Unità di Processo Aziende che istruisce la domanda di iscrizione può valutare, in particolari situazioni o per eventi eccezionali, l’opportunità di richiedere al datore di lavoro o all’intermediario il suddetto elenco, privilegiando la modalità telematica di scambio delle informazioni, avvalendosi anche delle indicazioni fornite al punto 5.

 

3.7 Fascicolo aziendale.

In attesa di una reingegnerizzazione dei sistemi di archiviazione, le Direzioni INPS continueranno ad utilizzare le modalità attualmente in uso, con riferimento alla creazione e alla gestione del fascicolo aziendale.

 

 

4. Provvedimento di iscrizione (modello DM80).

 

Le Direzioni INPS provvederanno a notificare al datore di lavoro il provvedimento di attribuzione dell’inquadramento aziendale (modello DM80) con le consuete modalità. Al riguardo si precisa che è in corso di realizzazione l’invio del provvedimento in questione mediante il servizio di “Posta Ibrida”.

Come anticipato con il messaggio n. 21398/2006, i soggetti che trasmettono on-line le domande di iscrizione nuova azienda riceveranno, come riscontro telematico alle istanze inoltrate e per conoscenza, nella propria casella di posta elettronica, un’e-mail contenente copia del suddetto provvedimento (allegato 3).

Si precisa che l’e-mail non riveste carattere sostitutivo degli ordinari canali di comunicazione esistenti tra l’INPS e l’Azienda.

Gli operatori del processo aziende non dovranno effettuare alcun particolare adempimento; l’e-mail sarà inviata automaticamente dal sistema centrale alla conclusione della fase di “Validazione”.

 

 

5. Invio di documentazione e di comunicazioni.

 

Per la trasmissione di documentazione e di comunicazioni riguardanti la domanda di iscrizione nuova azienda, è stato realizzato un formulario denominato “Modulo per l’invio di documenti aziendali”.

Lo stesso è presente nella sezione “Moduli” del sito INTERNET dell’Istituto e viene allegato anche alla presente circolare (allegato 4).

Il modulo costituisce una copertina di accompagnamento di documentazione, la cui compilazione consentirà sia di canalizzare correttamente la comunicazione alla Direzione INPS di competenza, sia di ricondurre gli allegati alla domanda telematica inoltrata.

Si precisa che gli eventuali documenti da allegare alla domanda di iscrizione on-line possono essere in formato elettronico o cartaceo.

 

Per l’invio degli allegati in formato elettronico, gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per “Aziende, Consulenti e Professionisti” possono utilizzare, previa autenticazione, il servizio “Invio Moduli on-line” presente nella stessa sezione nella quale risiede il servizio di “Iscrizione nuova azienda”.

Solo al primo accesso, sarà necessario compilare una scheda informativa.

Nella pagina “Servizi per modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per l’invio telematico, anche il formulario “Modulo per l’invio di documenti aziendali” che dovrà essere selezionato per la trasmissione dei files.

Il modulo potrà essere compilato on-line; potrà essere altresì allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio.

Gli utenti dovranno provvedere all’esatta indicazione della Direzione INPS cui recapitare gli allegati.

Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, i soggetti abilitati potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Per la gestione dei servizi di back office, le suddette Direzioni si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2.12.2004, con particolare riferimento al “livello 3”.

 

Per l’invio degli allegati in formato cartaceo, gli utenti possono utilizzare il servizio di “Fax server”.

Il formulario in trattazione sarà compilato e utilizzato come copertina del fax da inviare al numero verde 800.803.164.

Per la gestione dei servizi di back office, le Direzioni INPS si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 17670 del 5.5.2005, con particolare riferimento a quanto specificato in relazione alle attività di secondo livello.

Entrambi i servizi favoriranno la circolazione di documenti elettronici, centralizzandone la gestione e riducendo la circolazione della carta. Inoltre la documentazione inviata sarà automaticamente protocollata.

 

 

6. Avvio della sperimentazione del servizio on-line di “Richiesta variazione dati aziendali”.

 

6.1 Cenni preliminari.

La seconda fase del progetto prevede la possibilità di trasmettere telematicamente anche alcune delle più ricorrenti comunicazioni di variazione dell’anagrafica aziendale.

La sperimentazione sarà condotta dagli stessi consulenti che hanno proficuamente collaborato per la realizzazione del servizio on-line di iscrizione nuova azienda.

Le richieste di variazione che al momento possono essere trasmesse telematicamente sono:

-         richiesta di variazione dell’indirizzo dell’azienda, sia della sede legale che della sede operativa;

-         richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;

-         richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);

-         richiesta di cessazione dell’attività con dipendenti.

 

L’accesso alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi on-line” presenti sul sito INTERNET dell’Istituto (http://www.inps.it). Scegliendo la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti”, gli sperimentatori avranno disponibile il servizio di “Richiesta variazione dati aziendali”.

Le informazioni per la gestione delle richieste di variazione on-line sono riportate nella guida operativa allegata.

L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico.

I consulenti potranno operare unicamente sulle aziende delle quali risultano essere i delegati.

Il riscontro sarà comunicato, a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi on-line. L’inoltro di detta comunicazione avverrà automaticamente nel momento in cui la variazione sarà accolta o respinta dall’operatore della Direzione INPS di competenza (allegato 5).

 

6.2 Attività dei consulenti abilitati alla sperimentazione.

Per i consulenti abilitati alla sperimentazione, come anticipato nel punto precedente, è stata realizzata una guida operativa della procedura (versione 2.0).

Si raccomanda di inserire l’indirizzo del sito web dell’Istituto (www.inps.it) tra i siti da cui consentire i “popup”, evitando una possibile mancata emissione della stampa della ricevuta di richiesta di variazione on-line (messaggio n. 21398/2006).

 

6.3 Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda

Al fine di recepire le richieste di variazione inviate dai consulenti sperimentatori, nella procedura di iscrizione e variazione azienda operante nella INTRANET aziendale è stata inserita una nuova funzione presente nel menu “Variazioni”, denominata “Variazioni da internet”.

Per la relativa gestione si rimanda a quanto precisato nell’apposito capitolo della Guida Operativa (versione 2.0) disponibile nella macrocategoria “Utilità”, “Area di Download” - sezione “Manualistica di procedure informatiche” della INTRANET aziendale.

Per quanto attiene l’attività di protocollazione delle richieste in trattazione, si precisa che, come per le domande di iscrizione, il sistema centrale assegna un numero di protocollo informatico che viene giornalmente "riversato" nel registro di protocollo in entrata della Direzione INPS cui fa carico la richiesta di variazione avanzata.

Le istruzioni sono state già impartite con messaggio 21398/2006.

I titolari interessati dalle attività descritte al punto 6.1 sono i seguenti:

-         080.040.020 = richiesta di cessazione attività con dipendenti;

-         080.040.030 = richiesta di sospensione attività con dipendenti;

-         080.040.040 = richiesta di ripresa attività con dipendenti;

-         080.040.050 = richiesta di variazione indirizzo (dati anagrafici).

Pertanto, per effettuare la ricerca del protocollo delle richieste di variazione occorre utilizzare uno dei titolari sopra indicati.

 

 

7. Tempistica.

Le procedure oggetto della presente circolare saranno rese disponibili dal 10 gennaio 2007.

La nuova modulistica e le guide operative saranno fruibili nelle rispettive aree informatiche.

 

 

8. Contatti

Gli utenti esterni potranno inviare a mezzo e-mail eventuali segnalazioni o richieste di informazioni e di chiarimento, in ordine alle istanze telematiche in trattazione, agli indirizzi di posta elettronica già istituiti presso ciascuna delle Direzioni territoriali INPS.

L’indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento).

Le Direzioni INPS avranno cura di presidiare adeguatamente la casella di posta elettronica di propria pertinenza, al fine di evadere con la massima tempestività le richieste prevenute.

Gli operatori del processo di gestione del Conto Azienda potranno inviare le eventuali segnalazioni al consueto indirizzo di posta elettronica:

iscrizionevariazione.azienda@inps.it .

 

 

Il Direttore Generale

Crecco


Note

1)       Al riguardo si richiamano la circolare n. 50 del 28.3.2006, il messaggio
n. 10167 del 3.4.2006 e il messaggio n. 33737 del 20.12.2006.

2)       D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

3)       Per la disciplina quadro si rinvia alla circolare n. 476 del 30.11.1978 e alle successive modifiche di cui alla circolare n. 56 del 11 marzo 1996.

4)       Le informazioni relative al comune in cui il lavoratore svolge prevalentemente la propria attività lavorativa sono rilevabili attraverso i flussi EMens – elemento <CodiceComune>.

5)       Al riguardo si richiama la circolare n. 32 del 17.2.2004.

6)       Al riguardo si richiama il messaggio n. 18546 del 11.6.2004

 

                                                                                                                                                                      

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5