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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 212 del 02-12-2016


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Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 02/12/2016
Circolare n. 212
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.

SOMMARIO:

 

Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione  dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nell’assicurazione generale obbligatoria.

 

INDICE

Premessa

1.   Quadro di riferimento

2.   Malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi ex D. Lgs. n. 151/2001 e L. n. 104/1992

3.   Cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione, Aspi, mini-ASpI e Naspi, mini ASpI 2012, Naspi, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

4.   Enti morali ed aziende speciali

Premessa

 

Come noto, il processo di privatizzazione delle aziende industriali dello Stato, delle aziende municipalizzate e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività economica, avviato già a partire dagli anni 90 in Italia, ha progressivamente mutato il sistema economico del paese.

 

La disciplina dettata in materia, peraltro, è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, tanto che, anche in ambito previdenziale, sono state affrontate in passato, da parte delle amministrazioni competenti, talune problematiche connesse alla erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore di lavoratori dipendenti degli enti privatizzati.

 

In particolare, le questioni esaminate hanno riguardato gli aspetti previdenziali correlati alla erogazione di ammortizzatori sociali e di prestazioni economiche assistenziali a lavoratori dipendenti di aziende pubbliche privatizzate già iscritti alle gestioni IVS dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) qualora detti soggetti, all’atto della privatizzazione dell’ente, abbiano mantenuto il rapporto previdenziale preesistente presso le gestioni medesime.

 

La progressiva estensione delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni dell’Inps (GPT - Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.), ha determinato criticità in merito al riconoscimento e alla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di percezione delle relative prestazioni (indennità di disoccupazione ordinaria, indennità in ambito ASPI e NASpI, indennità di malattia e maternità e per congedi parentali, mobilità, CIG, CIGS, etc.), nella gestione di iscrizione dei soggetti interessati.

 

Tali criticità sono emerse con  maggiore evidenza con la soppressione dell’Inpdap[1] e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, ed a seguito delle attività di consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. Al riguardo, è bene ribadire che il trasferimento delle funzioni dall’Inpdap all’Inps non ha modificato le regole di concessione delle prestazioni previdenziali Inps in argomento: tali prestazioni, infatti, continuano ad essere concesse dall’Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori dipendenti da aziende pubbliche privatizzate cui si riferisce la presente circolare, i quali pertanto accedono alle prestazioni in argomento secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori del settore privato.

 

Premesso quanto sopra, con la presente circolare, anche al fine di rendere l’azione amministrativa dell’Istituto uniforme, si riassume il quadro normativo di riferimento  e si individuano le modalità di accredito – riferite, si ribadisce, ai lavoratori dipendenti da aziende private iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, per i quali è dovuta all’Inps la contribuzione “minore” - della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, ove dovute sulla base della normativa di riferimento, che derivano dall’insorgenza dei seguenti eventi assicurati:

 

a)   eventi di malattia, maternità, CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale, L. n. 104/92 con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro;

b)   eventi di malattia e maternità , L. n. 104/92  avvenuti all’interno del rapporto di lavoro,  con pagamento diretto;

c)     eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;

d)   eventi di malattia e maternità, non in costanza  di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;

e)   eventi di CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga con pagamento diretto;

f)    evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:

-        disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;

-        disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;

-        c.d. mini ASpI 2012 - per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;

-        ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;

-        NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;

-        disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli;

-        indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;

-        Mobilità in deroga.

 

1. Quadro di riferimento

 

Come noto, i lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini IVS già esistente con le gestioni ex Inpdap. In tali casi rimane fermo l’obbligo dell’azienda di versare nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps la c.d. contribuzione minore.

 

Essendo il personale dei predetti organismi beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, si è posta la questione relativa all’accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, in relazione agli eventi tutelati, presso la gestione ex Inpdap.

 

Peraltro, va evidenziato che a causa del progressivo ampliamento del fenomeno delle privatizzazioni, dette problematiche previdenziali e contributive hanno assunto sempre maggiore rilievo, tanto da divenire oggetto di numerosi approfondimenti svolti anche con il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Nelle predette circostanze la ricostruzione operata dalle amministrazioni interessate ha condotto a riconoscere nel fondo pensioni lavoratori dipendenti il diritto all’accredito della contribuzione figurativa connessa alla prestazione anche in assenza, laddove previsto, del requisito contributivo nonché la possibilità di ricongiungere i periodi assicurativi e la relativa contribuzione presso la gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979[2]

 

In proposito, si evidenzia che, alla luce della  avvenuta incorporazione delle gestioni ex Inpdap nell’Inps, la soluzione individuata relativa all’accredito nel FPLD della contribuzione figurativa prevista per periodi in cui il soggetto assicurato sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito e successivo trasferimento di detta contribuzione alla gestione dipendenti pubblici, va adeguata allo scopo di semplificare l’azione amministrativa dell’Istituto, di assicurare estratti conto aggiornati e consolidati ed erogare tempestivamente le prestazioni pensionistiche.

 

Pertanto, al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici di detti periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza.

 

Si illustrano di seguito, con specifico riguardo alle distinte tipologie di prestazioni, le modalità attraverso cui l’Istituto provvederà al riconoscimento diretto di detta contribuzione figurativa nelle casse pensioni ex Inpdap mediante aggiornamento automatizzato delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati con evidenza della gestione (Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, gestione IVS ex Inpdap, Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a, del Dl 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2.) alla quale è imputato l’onere derivante dall’accredito.

 

Detto onere è modulato, infatti, tra le diverse gestioni interessate sulla base delle norme che in materia disciplinano gli accrediti figurativi ancorché, in taluni casi, le medesime facciano esclusivo riferimento al personale iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti o a fondi sostitutivi.

 

Difatti, in relazione agli istituti di cui in premessa, l’assenza di specifiche regolamentazioni con riferimento alle gestioni pensionistiche pubbliche porta necessariamente a mutuare l’assetto dell’accredito figurativo afferente al rapporto assicurativo previdenziale di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps.

 

2. Malattia, maternità, congedi parentali, riposi e permessi ex D.Lgs. n. 151/2001 e L. n. 104/1992

 

La necessità di assicurare la valorizzazione figurativa dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito si pone anche con riferimento al personale dipendente delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, posto che l’art. 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto per tali datori di lavoro l’obbligo del versamento della contribuzione per maternità e della contribuzione per malattia a decorrere dall’1/01/2009[3].

 

Le aziende destinatarie dei citati obblighi contributivi sono le imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché le imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., che sono state interessate da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni 90 e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative. Analogamente, in quanto già assoggettate a regimi speciali, sono state ritenute incluse le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico[4].

 

Ciò premesso, posto che a decorrere dall’1/01/2009, i dipendenti delle imprese di cui si tratta, sono beneficiari delle prestazioni previdenziali Inps di maternità - riferite ai congedi di maternità/paternità, ai congedi parentali, ai riposi “per allattamento” -  nonché delle indennità per permessi di cui alla L. n. 104/1992 (art. 33) e di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 – e, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese da cui dipendono, delle indennità di malattia, il medesimo personale ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui si collocano gli eventi tutelati nella gestione pensionistica di appartenenza salvaguardando, così, l’unicità della posizione assicurativa dei lavoratori interessati.

 

L’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica pubblica del personale dipendente delle aziende destinatarie degli obblighi di cui all’art. 20, c. 2, D.L. n. 112/2008, deve essere operato con le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti privati, posto che la ratio della citata norma è quella di uniformare la disciplina dettata in materia di obblighi contributivi connessi alle prestazioni di maternità e malattia con quella prevista per la generalità dei datori di lavoro privati.

 

In assenza di specifica previsione normativa, l’imputazione dell’onere derivante dall’accredito figurativo nelle gestioni pensionistiche ex Inpdap segue le regole previste in materia di accrediti figurativi per il personale iscritto al FPLD.

 

Pertanto, gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di malattia relativi al personale di cui all’oggetto, alla luce delle disposizioni dettate dal legislatore in materia - che, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, prevedono l’addebito alla relativa gestione pensionistica - sono imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento (cfr. D.Lgs. n. 564/1996).

 

Parimenti, per i periodi di congedo per maternità, riposi, permessi e congedi parentali, in forza delle citate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 564/1996 (art. 2) che regolano la materia anche con riferimento ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, oggi contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 (cfr., in particolare, artt. 25 e 35), gli oneri derivanti dal riconoscimento della correlata contribuzione figurativa, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

 

Con le predette disposizioni risultano, pertanto, rimodulate le indicazioni fornite, al riguardo, con il messaggio n. 15680/2009 e con analoghe istruzioni diramate dall’ex Inpdap.

 

Si rammenta, in proposito, che al fine di garantire la valorizzazione degli eventi di malattia, maternità, permessi, riposi e congedi parentali per il predetto personale nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive delle gestioni pubbliche (DMA, lista PosPA, etc.) da trasmettere ai fini previdenziali, sono state fornite istruzioni operative che prevedono l’utilizzo di appositi codici identificativi delle assenze per gli eventi di cui si tratta (cfr. nota operativa Inpdap n. 18/2009, circolari n. 81/2015 e n. 40/2016, etc.).

 

Per assicurare l’implementazione automatica delle relative posizioni previdenziali, saranno fornite le disposizioni necessarie alla trattazione delle informazioni aggiuntive provenienti da flusso UniEmens <PosContributiva> da valorizzare nelle posizioni individuali dei lavoratori iscritti alla gestione pensionistica pubblica.

 

Per la sistemazione dei periodi pregressi, l’accredito figurativo dei periodi di malattia, maternità, congedi parentali, riposo e permessi ex D.Lgs. n. 151/2001 e L. n. 104/1992 sulla posizione previdenziale ex Inpdap, sarà effettuata combinando l’estrazione dei codici identificativi delle assenze per gli eventi di cui si tratta con i corrispondenti dati dichiarati nelle denunce Emens/UniEmens, al fine di determinare l’esatto valore retributivo da assegnare a ciascun evento. Seguiranno istruzioni di dettaglio per l’accredito del corrispondente periodo sulla posizione assicurativa dell’iscritto.

 

Si rammenta che le eventuali integrazioni dei periodi di malattia e maternità previsti dai contratti collettivi restano assoggettate a contribuzione obbligatoria presso la gestione pubblica. Pertanto l’accredito figurativo, in tali ipotesi, è riferito alla sola quota residua di retribuzione “persa”.

 

 

3. Cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli

 

Come noto, l’accredito della contribuzione figurativa del personale dipendente delle imprese dello Stato e degli enti pubblici trasformate in società di capitali opera in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di CIG, CIGS e mobilità sulla base della specifica disciplina, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica[5](cfr. circolari Inps nn. 86/2002, 63/2005, messaggio Inps n. 4167/2008, circolare ex Inpdap n. 9/2009, nota operativa Inpdap n. 19/2009).

 

In ordine alla imputazione dell’onere relativo all’accredito figurativo, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 8, co. 5, L. n. 155/1981, in forza delle quali le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d’orario, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazioni guadagni – cassa confluita in GPT (Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti) con l’intervento della L. n. 88/1989, al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dette disposizioni si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi alle gestioni IVS ex Inpdap (art. 8, co. 9,  L. n. 155/1981).

 

In linea con le disposizioni predette, il D.Lgs. n. 148/2015 ha confermato che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. In proposito, si fa presente che i trattamenti di integrazione salariale afferiscono alla GPT (Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti) ovvero alla GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) istituite presso l’Inps a seconda che il tipo di integrazione salariale sia rispettivamente di tipo ordinario o straordinario, anche nell’attuale vigenza del D.Lgs. n. 148/2015.

 

A seguito dell’implementazione delle procedure informatiche che supportano la trasmissione delle relative informazioni nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, saranno fornite apposite istruzioni finalizzate all’alimentazione automatica del conto assicurativo individuale. Fino ad allora, per l’accredito in argomento, le modalità saranno quelle descritte nella presente circolare.

 

Tenuto conto della ravvisata necessità di effettuare il riconoscimento figurativo dei  periodi pregressi oggetto di integrazione salariale mediante valorizzazione diretta nella gestione pensionistica pubblica, gli accrediti saranno effettuati mediante estrazione, nelle dichiarazioni retributive e contributive delle gestioni pubbliche (DMA, lista PosPA del flusso UniEmens, etc.), dei codici identificativi dell’assenza di prestazione per la fruizione di integrazione salariale.

 

Sulla base dei dati acquisiti sarà effettuata l’individuazione, negli archivi relativi alle prestazioni erogate per cassa integrazione, dei periodi da accreditare figurativamente. Seguiranno istruzioni di dettaglio per l’accredito del corrispondente periodo sulla posizione assicurativa dell’iscritto.

 

Come premesso, il problema del riconoscimento della contribuzione figurativa si pone anche con riferimento ai periodi di percezione di indennità di disoccupazione involontaria (disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti,  ASpI, mini ASpI, c.d. mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli). In tali fattispecie l’onere relativo all’accredito figurativo dei periodi indennizzati di disoccupazione nella gestione pensionistica di riferimento è a carico di GPT (Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti) con concorrenza di GIAS. Per i periodi in cui il lavoratore sia percettore di indennità di mobilità, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 9 e 11 dell’art. 7 della L. n. 223/1991, l’onere relativo al riconoscimento della predetta assicurazione nella gestione pensionistica competente è a carico della GIAS.

 

Saranno posti in essere gli interventi procedurali necessari affinché l’implementazione automatica del conto assicurativo individuale avvenga attraverso le informazioni presenti negli archivi di pagamento diretto delle prestazioni medesime.

 

Sul piano operativo, con riferimento alle assicurazioni di disoccupazione e mobilità in argomento, ai fini dell’aggiornamento delle posizioni assicurative mediante copertura figurativa dei periodi in cui sono intervenuti gli eventi tutelati, occorre preliminarmente individuare la platea dei soggetti aventi titolo all’accredito in quanto percettori delle relative prestazioni. Trattandosi, in tal caso, di trattamenti erogati direttamente dall’Istituto, l’individuazione di tali soggetti sarà effettuabile mediante comparazione degli archivi anagrafici degli assicurati alle gestioni ex Inpdap con gli archivi della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell’Istituto riferiti ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione e mobilità. Analogamente si procederà per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di integrazione salariale per i quali è intervenuto il pagamento diretto della relativa prestazione, non essendo possibile, in tal caso, avvalersi dei flussi informativi Emens/UniEmens.

 

Nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per i soggetti in argomento che presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito di cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS), mobilità e disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali o ridotti,  ASpI, mini ASpI, c.d. mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli, non valorizzati nella gestione dipendenti pubblici, le sedi di competenza opereranno secondo la soluzione individuata in passato: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, dovrà essere trasferita alla gestione dipendenti pubblici, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979.

 

 

         4. Enti morali e aziende speciali

 

Si rammenta che possono essere iscritti alle gestioni pubbliche i dipendenti delle aziende speciali ex art. 114 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, trasformate o meno in società. Infatti, nell’ipotesi di trasformazione delle suddette aziende in società per azioni, avvenuta conformemente alle previsioni di cui all’art. 115 del citato D.Lgs. n. 267/2000, i lavoratori possono avere esercitato il diritto di opzione per preservare detta assicurazione.

 

Inoltre, ai sensi del combinato disposto delle previsioni di cui all’art. 39, L. n. 379/1955 e all’art. 5, co. 7, L. n. 274/1991, si può configurare l’iscrizione alle gestioni ex Inpdap per il personale degli enti morali qualora gli enti medesimi abbiano esercitato, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, la facoltà di assicurare a tali gestioni i loro dipendenti.

 

In tali casi, ai lavoratori dipendenti dei predetti soggetti giuridici, iscritti ai soli fini IVS presso le gestioni pubbliche, è riconosciuto il diritto relativo alle altre assicurazioni sociali obbligatorie previdenziali ed assistenziali, salvo il caso in cui i medesimi non siano destinatari delle relative tutele in forza di specifiche disposizioni normative.

 

Pertanto, in linea generale, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti degli enti morali e delle aziende speciali (ex art. 114 e 115, D.Lgs. n. 267/2000), si intendono riferite le precisazioni fornite nell’ambito della presente circolare, in particolare al par. 2 in ordine alle modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni ivi elencate:  disoccupazione, ASpI, mini ASpI e NASpI nonché - con esclusivo riferimento alle aziende speciali svolgenti attività industriale trasformate in società con capitale non interamente pubblico, nonché agli Enti morali - Cassa integrazione guadagni e mobilità, anche in deroga alla normativa vigente. Parimenti, l’accredito della contribuzione figurativa relativo ai periodi in cui si sono verificati gli eventi tutelati per legge di malattia, maternità, permessi, riposi e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001 e L. n. 104/1992 seguirà le stesse regole individuate al par. 3.

 

Infatti, sui soggetti giuridici che abbiano in forza detti lavoratori grava l’obbligo di versare nell’assicurazione generale obbligatoria la relativa contribuzione. Rimane salvo il caso in cui sussistano fattispecie di non debenza dall’obbligo contributivo ovvero di esclusione di alcune contribuzioni di finanziamento giustificate dalla normativa vigente.

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato  

 

 

 



[1] Si rammenta che la soppressione dell’Inpdap e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inps è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2012 (cfr. decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011).

 

[2] cfr. Conferenze dei servizi del 24 marzo 2009 e del 27 maggio 2009 (siglate dal Ministero del lavoro, dal MEF e dagli enti previdenziali interessati).

[3] Si sottolinea che sebbene il dato letterale della norma faccia riferimento al versamento della contribuzione di malattia per i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, l’Istituto ha chiarito che  l’indennità di malattia spetta ai “lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e apprendista, nonché per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese medesime”. Tale orientamento è poi stato condiviso dal Ministero del lavoro (cfr. risposta all’Interpello n. 14/2013, con la quale è stato precisato che “sebbene una prima lettura dell’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112/2008 lascerebbe intendere che solo in relazione ai dipendenti con qualifica di operaio sia prevista la contribuzione per malattia, proprio le evidenziate esigenze di armonizzazione consentono di ritenere applicabile l’obbligo di versamento in questione anche per i dipendenti delle imprese dello Stato privatizzate e a capitale misto con qualifica di impiegato”).

[4] Cfr. circolare n. 114/2008 e messaggi nn. 3352/2009, 5730/2009 e 15680/2009. Con le predette disposizioni amministrative sono stati illustrati i contenuti della disposizione legislativa, fornite le istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche di malattia, maternità, per congedi parentali e di quelle ex lege n. 104/1992, e stabilite le modalità operative per il versamento della relativa contribuzione.

 

[5] Si rammenta che in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, permane l’esclusione dall’obbligo contributivo per CIG e CIGS unicamente nel caso in cui il capitale delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente in mano pubblica.