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Versione Testuale
951202
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E C.P.P.
Circolare n. 285
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori centrali e periferici dei
   Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
      e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di
   Indirizzo e Vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Artt.  2  e 3 del D.L. 4 agosto 1995 n.326 reiterato
con  modifiche  nel  D.L. 2  Ottobre  1995  n.  416.
Modulistica  prevista dal Decreto del Ministero  del
Lavoro  e  della Previdenza Sociale del 29 settembre
1995. Disposizioni operative.
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E C.P.P.
Roma, 21 novembre 1995     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 285           Ai Coordinatori centrali e periferici dei
                              Rami professionali
                           Ai Primari Coordinatori generali e
                              Primari Medico legali
                                 e, per conoscenza,
                           Al Presidente
                           Ai Consiglieri di Amministrazione
                           Al Presidente e ai Membri del Consiglio di
                              Indirizzo e Vigilanza
                           Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Allegati 2                 Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO:  Artt.  2  e 3 del D.L. 4 agosto 1995 n.326 reiterato
          con  modifiche  nel  D.L. 2  Ottobre  1995  n.  416.
          Modulistica  prevista dal Decreto del Ministero  del
          Lavoro  e  della Previdenza Sociale del 29 settembre
          1995. Disposizioni operative.
SOMMARIO:
  Innovazioni  introdotte  dalle  nuove  norme  nel  campo  del
collocamento  in  agricoltura e ruolo dell'Istituto  articolato
nei seguenti punti:
-   Premessa
1. Caratteristiche dell'operazione
     1.1 Approvvigionamento alle Sedi
     1.2 Distribuzione alle aziende
     1.3 Attivita' di comunicazione
     1.4 Individuazione  della  struttura   addetta
         alla distribuzione
2. Descrizione della modulistica
     2.1 Denuncia aziendale
     2.2 Aspetti normativi
3.   Registro di impresa e registro di impresa semplificato
     3.1 Registro di impresa
         a) sezione matricola e paghe
         b) sezione presenze
     3.2 Registro di impresa semplificato
     3.3 Vidimazione dei registri
     3.4 Autorizzazioni
     3.5 Modalita' di registrazione
4. Norme in materia di collocamento
5. Sanzioni amministrative.
PREMESSA
      Con  la circolare n. 249 del 25 settembre 1995, trasmessa
con  messaggio T.P. in pari data, sono state diramate le  nuove
disposizioni  in  merito  alla normativa  sul  collocamento  in
agricoltura di cui ai Decreti Legge citati in oggetto.
      La  stessa  circolare preannunciava  l'istituzione  della
nuova  modulistica da distribuire alle aziende agricole per  la
raccolta   delle  informazioni  agro-economiche   (modello   di
denuncia  aziendale)  e  per  adempiere  alle  disposizioni  in
materia di collocamento (modello registro di impresa).
      Con  il  Decreto Ministeriale del 29 settembre 1995  sono
state  determinate  le  caratteristiche della  modulistica  del
registro di impresa, prevedendone una versione semplificata per
le  aziende che occupano mano d'opera per meno di 150  giornate
all'anno.
       Sono   stati,  in  tal  modo,  realizzati  gli  elementi
fondamentali  per l'attuazione della revisione delle  modalita'
di collo camento in agricoltura, presupposto indispensabile per
la  realizzazione  di  un nuovo sistema di previdenza  agricola
ispirato   a   criteri  di  trasparenza  e  di   coerenza   tra
l'accertamento  della  prestazione  e  la  costituzione   della
posizione assicurativa.
      L'avvio  di  tale innovazione normativa, che  attribuisce
all'Istituto  un  ruolo centrale nella gestione  delle  diverse
fasi  operative, coincide con il trasferimento delle competenze
in materia di previdenza agricola del soppresso SCAU.
       Cio'   dovra'  indurre  le  strutture  dell'Istituto   a
sviluppare  il  massimo  impegno operativo  per  assicurare  il
positivo  esito  dell'operazione nel quadro di una  progressiva
integrazione di funzioni e di risorse.
1. CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE
1.1 APPROVVIGIONAMENTO ALLE SEDI
La  complessa  operazione  e'  stata  avviata  con  l'invio  al
domicilio  dell'azienda  di un modello  di  denuncia  aziendale
preintestato  con  i  dati  aziendali  distintivi  dell'azienda
stessa.
Un  congruo  numero di modelli in bianco e' stato inviato  alle
Sedi, per le esigenze delle aziende:
-  attive  che  non hanno ricevuto il modulo prestampato  o  lo
hanno ricevuto deteriorato,
- di nuova istituzione,
-  che,  per  inserire  i dati completi relativi  all'attivita'
aziendale, hanno bisogno di piu' modelli.
I  modelli di registro di impresa, sono anch'essi in  corso  di
spedizione  e  si prevede di completare le dotazioni  previste,
entro la prima decade del prossimo mese di dicembre.
Anche di tale tipologia di modulistica e' stata predisposta una
fornitura prestampata con i dati aziendali a disposizione delle
Sedi provinciali per la distribuzione alle aziende interessate.
E'  stato  predisposto,  inoltre, un  congruo  quantitativo  di
modulistica in bianco a striscia continua per le esigenze delle
aziende  che dovranno avviare al lavoro un numero di dipendenti
superiore a quello previsto e per le aziende che hanno iniziato
l'attivita' nel 1995 o che la inizieranno dal 1996.
Il  numero  dei  modelli di registro di impresa preintestato  a
ciascuna  azienda e' stato determinato considerando  il  numero
dei  presumibili avviamenti al lavoro che si effettueranno  nel
corso del 1996.
A  tal  fine sono stati presi a riferimento i dati relativi  ai
soggetti  risultanti  dalle dichiarazioni trimestrali  relative
all'anno  1994,  maggiorati secondo specifici  coefficienti  in
considerazione del fatto che uno stesso lavoratore  puo' essere
assunto piu' volte nello stesso trimestre.
Per  il  rilascio  di ulteriori forniture  a  richiesta  delle
aziende,  le Sedi avranno, entro i primi giorni della prossima
settimana,  a disposizione l'archivio delle aziende  ed  entro
la   prima   decade  del  mese  di  dicembre,   la   procedura
automatizzata  che consentira' la prestampa e  la  numerazione
della modulistica in bianco.
Con  messaggio a parte sara' data comunicazione  del  rilascio
della relativa procedura automatizzata e saranno impartite  le
disposizioni operative.
Tutta la modulistica predisposta, nei formati prestampati e in
bianco,  verra'  consegnata, a carico della ditta  fornitrice,
alle   Sedi   Regionali  che  provvederanno  alla   tempestiva
distribuzione alle Sedi provinciali di propria competenza.
I quantitativi della modulistica prestampata sono riportati in
allegato  mentre  quelli relativi alla modulistica  in  bianco
saranno consegnati dal vettore allegati alla bolla.
Considerata   l'elevata  consistenza  di   tale   modulistica,
soprattutto  per  le  Regioni  del  centro-Sud,  le  Sedi   in
indirizzo  sono interessate a predisporre tutti gli  strumenti
piu' adeguati per lo smistamento e la consegna dei modelli.
Tale  modulistica  sara', per motivi  tecnici  collegati  alla
prestampa  e  confezionamento,  predisposta  ed  inviata   con
precedenza per le aziende che avviano al lavoro un  numero  di
dipendenti  inferiore o pari a tre; tali aziende costituiscono
circa il 90% dei datori di lavoro complessivi.
Le  successive  emissioni di modelli saranno  effettuate   nei
confronti  delle  aziende  che occupano  da  quattro  a  cento
dipendenti.
La modulistica e' confezionata in buste ordinate per numero di
lavoratori, per CAP e progressivo di emissione.
Per  i  quantitativi di modelli superiori a 100,  per  singola
azienda, relativi ad un numero di aziende inferiore a 1000  su
tutto   il   territorio  nazionale,  la  distribuzione   sara'
effettuata confezionata in apposite scatole che recheranno una
etichetta  con  l'indicazione dell'azienda e  del  numero  dei
modelli.
1.2 DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE
L'operazione di emissione della modulistica, effettuata  entro
l'anno  in  corso,  consentira'  alle  aziende  di  presentare
all'INPS  la  denuncia aziendale per ottenere il rilascio  del
registro  di  impresa nella versione ordinaria o semplificata,
ottemperando alla disposizione contenuta nell'art. 3  comma  3
del DL 416/95, che subordina alla presentazione della denuncia
la  consegna della modulistica necessaria per l'avviamento  al
lavoro   in  agricoltura  (sez.  matricola  del  registro   di
impresa).
Per  facilitare  la  distribuzione dei  registri  di  impresa,
all'atto della riconsegna della denuncia aziendale, i  modelli
intestati  alla stessa ditta sono contrassegnati dallo  stesso
numero distintivo che e' riportato:
-  nel  modello  D.A.  nel campo in alto a  destra  del  primo
foglio;
-  nel  modello  di  registro  di  impresa  nel  campo  "numero
progressivo" in alto a destra del foglio matricola e paga e del
primo foglio del formato semplificato.
Detto  numero  progressivo del registro  di  impresa  e'  stato
altresi' riportato sulla busta o sulla scatola contenitrice.
Il numero progressivo si compone di 13 caratteri di cui:
- due indicano la Sede provinciale;
-  quattro sono in bianco (riservati successivamente al  codice
SAP e C.O.);
- sei indicano il numero progressivo;
- l'ultimo e' un controcodice di controllo.
Le   Sedi,   per   la  consegna  della  modulistica,   dovranno
predisporre un apposito punto di incontro collocato nel  front-
office,  adeguato al quantitativo di modulistica da distribuire
e  dotato di posto di lavoro collegato direttamente ai  sistemi
centrali  o  in emulazione 3270 tramite AS 400 di Sede;  dovra'
essere,   inoltre,   predisposta   segnaletica   idonea    alla
individuazione  del  punto  di  distribuzione  da  parte  degli
utenti.
Per  le  aziende  interessate ad un  numero  di  modelli  molto
elevato   che   sara'  possibile  rilevare  da   una   apposita
comunicazione  che  verra'  trasmessa  con  messaggio  TP   nei
prossimi  giorni,  le  Sedi  provvederanno  a  programmare   le
operazioni  di consegna dopo aver fissato con l'azienda  stessa
la  data  e le modalita' di consegna delle denunce e di  ritiro
dei registri.
Il   funzionario   della   Sede,  al   momento   della   consegna
all'incaricato  dell'azienda, dovra', oltre che  provvedere  alle
operazioni di vidimazione secondo quanto riportato nel  capoverso
"vidimazione",  staccare la parte della busta o  del  contenitore
dove  sono  prestampati i dati del contenuto della stessa  e  far
apporre, dall'azienda o suo delegato, la firma per ricevuta.
Qualora l'azienda, dovesse presentare la denuncia aziendale prima
dalla distribuzione alle Sedi dei registri di impresa, la Sede ne
curera' il ritiro e raccogliera' le denunce in apposita evidenza,
preannunciando all'azienda che, appena in possesso dei  registri,
provvedera' ad avvertirla per effettuare la consegna che, in base
alle disposizioni in precedenza citate, dovra' avvenire entro  il
termine del 1 gennaio 1996.
Qualora  le  denunce  siano state spedite  o  consegnate  a  Sedi
Zonali,  Centri  Operativi o uffici ex-SCAU  le  stesse  dovranno
essere  raccolte  ed  inviate alle Sedi  Provinciali,  dopo  aver
avvertito  le  aziende che il ritiro dei registri  potra'  essere
effettuato solo presso tali Sedi.
1.3 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
Le  Sedi, in funzione del carico di lavoro rilevabile dal piano
di  distribuzione  allegato, attiveranno  tutte  le  iniziative
utili  alla  maggiore diffusione delle innovazioni normative  e
delle  misure organizzative adottate, tenendo conto  anche  dei
canali  comunicazionali piu' congeniali  alla  categoria  degli
operatori  agricoli.  A tale proposito, si  raccomanda  di  far
conoscere   le   nuove  disposizioni  anche  ai   Comuni   che,
direttamente  o  tramite le associazioni di categoria,  possono
costituire un utile tramite con le piccole realta' aziendali.
Per  una  migliore pianificazione delle attivita' ed  anche  al
fine  di  instaurare  un  rapporto di  reciproco  interesse,  i
Dirigenti  delle Sedi, in particolare di quelle  caratterizzate
da  un rilevante carico di aziende, attiveranno contatti con le
rappresentanze  locali delle associazioni di categoria,  che  a
livello  nazionale sono gia' state sensibilizzate a fornire  la
piu' ampia collaborazione per questa operazione.
1.4 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA ADDETTA ALLA DISTRIBUZIONE
Considerato  che i moduli di denuncia aziendale  preintestati
recano  come  struttura di riferimento  la  Sede  provinciale
dell'INPS,  i Dirigenti di queste ultime dovranno  costituire
un   apposito   nucleo   per   la  gestione   dell'operazione
avvalendosi   oltre   che  del  personale   ex   SCAU   anche
dell'apporto  di risorse delle altre strutture  operanti  nel
territorio della provincia.
A tale fine si richiama l'attenzione dei dirigenti delle Sedi
sulla   necessita'   di   effettuare,  preliminarmente   alla
costituzione  dei  nuclei, una attenta verifica  dello  stato
degli  adempimenti  concernenti la previdenza  agricola,  con
particolare  riferimento alla attivita' di  acquisizione  dei
dati  delle  denunce trimestrali, presupposto  indispensabile
per una tempestiva emissione dei bollettini di conto corrente
di pagamento, alle previste scadenze, dei contributi.
2. DESCRIZIONE DELLA MODULISTICA
2.1  DENUNCIA AZIENDALE
Il  modulo e' stato predisposto aggiornando il formato gia' in
uso per dare applicazione all'art. 5 del D.L.vo 11 agosto 1993
n. 375.
La  nuova versione, che sostituisce il mod. Agr1 e il  modello
DA  precedentemente distribuito dallo SCAU, si compone di  due
parti:
- la  prima  per la raccolta delle informazioni relative  alle
  colture,  agli allevamenti, alle attivita' complementari  ed
  accessorie, al parco macchine;
- la seconda per la rilevazione dei dati catastali.
Qualora  gli  spazi  previsti  nel  modulo  base  non  fossero
sufficienti  per  l'esposizione di  tutte  le  caratteristiche
dell'azienda,   non   essendo  stato  previsto   un   apposito
intercalare  diverso dal 1 foglio, dovranno  essere  compilati
tanti  modelli  nel  formato descritto fino  a  completare  le
informazioni  circa  le caratteristiche aziendali.  I  modelli
aggiuntivi  saranno consegnati dalla Sede dopo aver provveduto
a  riportare, con procedura automatizzata appena disponibile o
per il momento a mano, sugli stessi tutti i dati contenuti sui
campi prestampati.
Il  modello di Denuncia Aziendale e' stato stampato in 800.000
copie distribuite con le seguenti modalita':
  -  350.000  modelli,  prestampati con i  dati  anagrafici  e
  distintivi dell'azienda nel primo e nel secondo foglio, sono
  stati  spediti  per  posta  al  recapito  dell'azienda;   la
  postalizzazione  e'  iniziata il  30  ottobre  ed  e'  stata
  completata l'8 c.m..
  -  450.000  modelli, sono stati distribuiti  in  bianco  nel
  formato  a  striscia  continua alle Sedi  Regionali  che  ne
  cureranno  tempestivamente l'inoltro alle  Sedi  Provinciali
  secondo un piano di distribuzione effettuato sulla base  del
  numero  delle  aziende  contenute  negli  archivi  ex   SCAU
  relativi al 1994.
Il  modulo  e'  stato predisposto per la lettura  ottica  e  la
piegatura  per l'imbustamento e' stata programmata in  modo  da
non pregiudicare il successo della lettura stessa.
La  modulistica  in  bianco  potra'  essere  distribuita  nelle
quantita'  necessarie sia alle aziende che avessero  necessita'
di  trasmettere  informazioni  che  non  trovano  capienza  nel
formato  base,  che  alle  Associazioni  di  categoria  ed   ai
Consulenti del lavoro che, muniti di apposita delega, di cui si
trasmette  l'allegato  facsimile  per  il  ritiro  del  modulo,
dovessero farne richiesta.
L'intestazione  di  questi ultimi, potra'  essere  direttamente
effettuata   dai   Consulenti   e   dalle   associazioni   che,
utilizzatori   di   sistemi   informatici,   dovranno    essere
sensibilizzati a riportare fedelmente tutti i dati  cosi'  come
prestampati sulle denunce inviate al domicilio delle aziende.
Per  le  aziende di nuova costituzione o che non hanno ricevuto
la  denuncia  prestampata,  si provvedera'  rispettivamente  ad
attivare una apposita procedura di iscrizione aziendale per  la
quale  si  fa  riserva di impartire apposite  istruzioni  ed  a
consegnare la modulistica di denuncia aziendale in bianco  dopo
aver provveduto ad intestare manualmente i dati aziendali.
Le  Denunce  Aziendali, la cui presentazione  verra'  attestata
apponendo  il  timbro  sulla  seconda  copia,  dovranno  essere
archiviate  per data di presentazione e possibilmente  in  tale
ambito ordinate alfabeticamente, avendo cura di non apporre sul
primo foglio a lettura ottica timbri o punti di cucitura  e  di
non  piegare i fogli stessi per non pregiudicarne le successive
operazioni di lettura ottica.
2.2  ASPETTI NORMATIVI.
      I  datori  di lavoro agricolo entro 30 giorni dall'inizio
dell'attivita'  agricola,  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.Lvo.
375/93, sono tenuti a presentare, alla Sede INPS competente per
territorio  la "denuncia aziendale", attestante la composizione
agro-economica  dell'azienda  stessa  indispensabile  anche  ad
ottenere  il  rilascio del registro di impresa  necessario  per
poter effettuare le assunzioni di mano d'opera a decorrere  dal
1  gennaio 1996.
La   denuncia   aziendale  va  rinnovata  solo  nel   caso   di
modificazioni  aventi  significativa rilevanza  sul  fabbisogno
lavorativo  dell'azienda  entro trenta giorni  dall'intervenuta
modificazione  e  comunque quando si  chieda  il  passaggio  al
modello semplificato del registro di impresa di cui al punto 3.
La  spedizione  dei  modelli  di denuncia  aziendale  e'  stata
effettuata  tenendo  conto delle unita' di produzione  presenti
sul territorio per ciascuna azienda e pertanto l'azienda stessa
dovra'  compilare  una  distinta denuncia  per  ciascuna  delle
unita'  contrassegnate dal numero progressivo di azienda (campo
A2).
Analogamente l'azienda che opera su unita' produttive dislocate
su  province diverse dovra' compilare una denuncia per ciascuna
delle unita' da presentare alla rispettiva Sede provinciale.
Per  l'esatta compilazione delle denunce aziendali si fa rinvio
alle  istruzioni ed alle codifiche che sono riportate  a  tergo
del modello stesso.
Ai  sensi  dell'art.  5 comma 5 del D.L.vo  375/93  l'omessa  o
l'infedele  o  reticente attestazione degli elementi  contenuti
nella    denuncia   aziendale   e'   soggetta   alla   sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non  inferiore  a  œ
200.000 e non superiore a œ 500.000.
3. REGISTRO DI IMPRESA E REGISTRO DI IMPRESA SEMPLIFICATO.
All'atto  delle ricezione della denuncia aziendale  debitamente
compilata  la  Sede ha l'obbligo di rilasciare il "registro  di
impresa",  che  consente  al  datore   di  lavoro  agricolo  di
effettuare direttamente le assunzioni di mano d'opera.
In  sede di prima applicazione delle nuove norme in materia  di
collocamento  in  agricoltura, per ogni lavoratore,  denunciato
con  i  modd.  ACC1 OTI ed OTD relativi al 1   trimestre  1996,
dovra' essere effettuato o rieffettuato l'avviamento compilando
ed  inviando  il  registro  di  impresa  secondo  la  procedura
descritta di seguito.
3.1 REGISTRO DI IMPRESA.
      Complessivamente, sono stati approvvigionati 7 milioni di
modelli  di  registro  di impresa, che dovrebbe  costituire  il
fabbisogno per un anno, cosi' suddivisi:
- 3 milioni per la sezione presenze di cui 2 milioni di modelli
prestampati ed uno non prestampato;
-  4  milioni  per  la  sezione  matricola  e  paga  di  cui  2
prestampati e due in bianco.
Per  il  formato semplificato  sono stati predisposti 1 milione
di modelli prestampati ed 1 milione di modelli in bianco.
Il registro di impresa si compone di:
a)  -  una  " sezione  matricola e paga ", predisposta  per  la
  lettura ottica, ciascun foglio riprodotto in 5 esemplari,  le
  cui singole pagine a ricalco contengono: le prime tre la sola
  parte  matricola e le ultime due anche la parte paga  con  la
  seguente destinazione:
   -  il  primo  foglio deve essere inviato  all'INPS  entro  5
   giorni dalla data di assunzione;
   -    il   secondo   deve   essere   inviato   alla   sezione
   circoscrizionale per l'impiego entro 5 giorni dalla data  di
   assunzione;
   -  il  terzo deve essere consegnato al lavoratore al momento
   dell'assunzione;
   - il quarto,  denominato foglio sezione matricola e paga, va
   conservato a cura del datore di lavoro;
   -  il quinto, in caso di rapporti di durata non superiore al
   mese  puo' essere utilizzato in sostituzione  del  documento
   previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.4 del
   D.Lvo. n. 375/93 (prospetto di paga).
   -   La  sezione  matricola  e  paga  va  compilata  all'atto
   dell'assunzione  del  lavoratore ed in essa  debbono  essere
   iscritti  tutti  gli operai, nell'ordine  cronologico  della
   loro  assunzione,  con  l'indicazione dei  dati  anagrafici,
   codice  fiscale,  luogo  di svolgimento  della  prestazione,
   mansioni,  contratto  collettivo  applicato  e  livello   di
   inquadramento   ovvero   retribuzione   lorda    giornaliera
   convenuta, data di assunzione.
   Per  i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate
   la  tipologia  della  lavorazione,  le  giornate  di  lavoro
   previste   ed   il  relativo  periodo  di  svolgimento.   La
   registrazione  deve essere, in questo caso,  effettuata  con
   riferimento  a  ciascuna  fase  o  periodo  lavorativo.   E'
   consentita    altresi'   un'unica   registrazione    qualora
   l'assunzione  riguardi  piu' fasi  o  periodi  lavorativi  a
   condizione   che  gli  stessi  siano  stati  preventivamente
   indicati  (campo "durata del rapporto" con la specifica  del
   periodo  complessivo  per tutte le  fasi  o  periodi;  campo
   "giorni" il numero delle giornate effettivamente prestate) e
   che la prestazione non sia interrotta tra una fase e l'altra
   o  tra  un  periodo e l'altro, da un intervallo superiore  a
   sette giorni di calendario.
   Qualora  l'assunzione  avvenga  a  seguito  di  convenzione,
   stipulata ai sensi dell'art.17 della legge 28 febbraio 1987,
   n.56, il datore di lavoro potra' effettuare la registrazione
   e  la  comunicazione della data di prima  assunzione  e  del
   numero  complessivo di giornate previste, in conformita'  al
   programma concordato.
   Per  i  lavoratori  assunti con contratto  di  formazione  e
   lavoro vanno altresi' indicate il tipo di contratto e la sua
   durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, e gli
   estremi dell'autorizzazione amministrativa.
   La  sezione  matricola  e paga del registro  d'impresa  deve
   essere disponibile sul posto di lavoro e deve essere esibita
   ad  ogni  richiesta dei funzionari preposti  alla  vigilanza
   sull'osservanza   delle   disposizioni   in    materia    di
   legislazione  sociale  e del lavoro nonche'  in  materia  di
   imposte.
b) -  una  "sezione  presenze", predisposta  per  registrazioni
   relative  a  ciascun trimestre solare e nella  quale  devono
   essere  trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno,
   il  mese  e  il  giorno in cui si svolge la  prestazione  di
   lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei  fogli
   di  assunzione,  effettuati nel trimestre  e  relativi  allo
   stesso lavoratore.
   La   sezione   presenze  va  compilata  giornalmente   prima
   dell'inizio  della  prestazione  lavorativa  e  deve  essere
   tenuta  sul luogo di lavoro indicato nella sezione matricola
   e paga.
3.2. REGISTRO DI IMPRESA SEMPLIFICATO.
I  datori  di  lavoro, che assumono per un numero  di  giornate
annue  non superiore a 150, hanno la facolta' di optare per  il
rilascio del modello semplificato del registro di impresa.
Il  registro  di impresa semplificato e' composto  di  fogli  a
lettura   ottica,  ciascun  foglio  e'  riprodotto  in   cinque
esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui  i
primi  tre contenenti soltanto la parte matricola e gli  ultimi
due contenenti le informazioni piu' significative del prospetto
paga.
Il  primo  esemplare  va inviato all'INPS entro  cinque  giorni
dalla   data   di   assunzione,   il   secondo   alla   sezione
circoscrizionale  per l'impiego entro il medesimo  termine,  il
terzo  consegnato  al  lavoratore all'atto dell'assunzione,  il
quarto,   denominato  foglio  sezione  matricola  e  paga,   va
conservato a cura del datore di lavoro, il quinto, in  caso  di
rapporti di durata non superiore al mese, puo'essere utilizzato
in  sostituzione  del "prospetto di paga" previsto  dal  citato
art.4 del D.L.vo n.375/1993.
In caso di rapporti superiori al mese, fermo restando l'obbligo
di indicare nel registro di impresa la retribuzione complessiva
corrisposta  per  l'intero rapporto di  lavoro,  il  datore  di
lavoro  e'  tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare  al
lavoratore analogo documento.
Il  registro  di  impresa semplificato  va  compilato  all'atto
dell'assunzione  del  lavoratore  ed  in  esso  devono   essere
iscritti  tutti gli operai nell'ordine cronologico  della  loro
assunzione,  con  l'indicazione  dei  dati  anagrafici,  codice
fiscale,  luogo  di  svolgimento della  prestazione,  mansioni,
tipologia  della  lavorazione,  giornate  previste  e  relativo
periodo  di  svolgimento,  contratto  collettivo  applicato   e
livello  di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera
convenuta, data di assunzione.
3.3 VIDIMAZIONE DEI REGISTRI.
La  sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
di impresa, nonche' il registro di impresa semplificato, devono
essere  numerati  in  ogni  pagina e contenere  nell'ultima  la
dichiarazione  del numero dei fogli che li compongono,  nonche'
del  primo  e  dell'ultimo numero progressivo,  la  data  e  la
sottoscrizione di un funzionario incaricato dell'Istituto. Tali
operazioni  saranno effettuate sia sui modelli prestampati  che
su quelli richiesti per esigenze aggiuntive.
La modulistica in distribuzione nella versione prestampata reca
la  numerazione progressiva dei fogli ed il totale degli stessi
rispettivamente  per  la sezione matricola  e  paga  e  per  la
sezione presenze e per il registro semplificato; tali dati sono
riportati sulla busta o per quantitativi superiori a 300  fogli
sulle scatole contenitore.
Pertanto  in questa prima fase, solo per i modelli prestampati,
l'incaricato  dovra'  limitarsi, per validare  il  registro  di
impresa  (semplificato,  sezione matricola  e  paga  e  sezione
presenze),  ad  apporre, sull'ultima pagina di ciascun  kit  da
consegnare,  un  timbro  ed  una  firma  in  quanto  il  numero
complessivo coincide con l'ultimo progressivo della pagina  del
registro.
Tale  operazione  sara'  effettuata al  margine  inferiore  del
foglio  con un timbro di piccole dimensioni ed in modo  da  non
pregiudicare le successive operazioni di lettura ottica.
3.4 AUTORIZZAZIONI.
Il  datore di lavoro puo' essere autorizzato, dalla  sede  INPS
competente per territorio, a tenere la sezione matricola e paga
del registro di impresa o parti di detto documento ovvero copia
del  registro di impresa semplificato presso i soggetti di  cui
all'art.1   della  legge  11  gennaio  1979   n.12   o   presso
l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla  quale  egli
aderisca    o    conferisca   mandato.   Copia   dell'eventuale
autorizzazione rilasciata dovra' essere archiviata in  apposita
evidenza  in attesa di poterne trasmettere i dati agli  archivi
centrali.
L'autorizzazione  in  originale o  in  copia  autenticata  deve
essere tenuta sul luogo di lavoro.
Tale  autorizzazione non puo' riguardare la sezione presenze la
quale va sempre tenuta sul luogo di lavoro.
3.5 MODALITA' DI REGISTRAZIONE.
I  sistemi di registrazione devono sempre e comunque garantire
la  inalterabilita' e la indelebilita' dei dati  assunti;  ove
siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo
che le registrazioni corrette siano leggibili.
Il  datore di lavoro puo' sostituire il registro  di  impresa,
rilasciato   dall'INPS,  o  sue  sezioni  con  altri   sistemi
equipollenti, in conformita' a quanto previsto per i datori di
lavoro   extra   agricoli,  secondo  le  modalita'   stabilite
dall'INPS.
Per   sistemi   equipollenti  devono   intendersi   i   sistemi
elettronici  o  magnetici, per i quali i datori di  lavoro  non
sono  obbligati alla tenuta del libro di matricola e  di  paga,
nel formato cartaceo  rilasciato dall'INPS.
Tale  autorizzazione, come gia' detto al  punto  3.4,  non puo'
riguardare la sezione presenze perche' tale sezione  va  sempre
tenuta sul luogo di lavoro.
Nei   confronti   della   categoria   di   datori   di   lavoro
informatizzati o per coloro che si avvalgono di associazioni di
categoria   e   consulenti   del   lavoro,   la   richiesta   e
l'autorizzazione  ad avvalersi di sistemi "equipollenti"  sara'
rilasciata  dalla  Sede  sulla base di  una  dichiarazione  che
assicuri  la tempestiva consultabilita' dei dati soggetti  alle
registrazioni obbligatorie.
L'individuazione  degli  utenti informatizzati  sul  territorio
potra'  consentire di programmare azioni intese al  superamento
dei flussi informativi cartacei.
Tale  strategia effettuata attraverso la diffusione di programmi
di   controllo  e  di  modalita'  standard  di  raccolta   delle
informazioni della modulistica in argomento e via  via  anche  a
quella  relativa  ad  altri  flussi informativi  permettera'  di
ridurre l'onerosa attivita' di acquisizione dei dati.
4 . NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO.
All'atto  dell'assunzione, in attuazione delle norme in  materia
di  iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di  lavoro
deve  ritirare  dal  lavoratore  l'attestato  di  disoccupazione
(modello  C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione  da
inviare  alla sezione circoscrizionale per l'impiego, salvo  che
il lavoratore medesimo dichiari di non essere momentaneamente in
possesso  indicandone  i motivi. Il datore  di  lavoro,  che  e'
tenuto  a  riportare  sul  registro di  impresa  e  sul  modello
semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della
loro veridicita'.
5.  SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Nei casi di:
-  omessa o infedele compilazione della sezione matricola e paga
 e  della sezione presenze del registro d'impresa e del registro
 di impresa semplificato;
-    mancata  consegna  al  lavoratore  della  dichiarazione  di
 assunzione;
-   mancato  invio alla commissione circoscrizionale  per
 l'impiego  e all'INPS della comunicazione di  assunzione
 entro cinque giorni dalla data di assunzione;
-   omessa tenuta o esibizione dei documenti sul luogo di
 lavoro o della loro copia;
e'  prevista  la  sanzione amministrativa da  lire  500.000  a
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                           TRIZZINO
                                                  Allegato 1
 DISTRIBUZIONE DEI MODELLI DI REGISTRO DI IMPRESA PRESTAMPATI
 REGIONE   PROVINCIA        N.AZIENDE   MATR.e PAGA  SEMPLIFIC.
ABRUZZO    PESCARA                  892        5.315       4.252
           TERAMO                   534        4.583       1.337
           L'AQUILA                 465       6.972         737
           CHIETI                   668       4.842       1.524
           Totale                 2.550      21.712       7.850
BASILICATA POTENZA                8.126      29.256      20.137
           MATERA                 2.245      32.926       4.188
           Totale:               10.371      62.182      24.325
CALABRIA   COSENZA               22.709      88.819      53.022
           CATANZARO             27.411     116.827      75.008
           REGGIO C              15.866      83.207      28.910
           Totale:               65.986     288.853     156.940
CAMPANIA   AVELLINO               2.116       4.613       4.943
           NAPOLI                16.875      40.266      45.554
           SALERNO               15.506     161.214      58.133
           BENEVENTO              4.924       6.520      10.210
           CASERTA               11.393      31.128      26.801
           Totale:               50.814     243.741     145.641
EMILIA R   PARMA                    933       7.942       3.954
           BOLOGNA                2.072      20.856       7.980
           FORLI'                 2.541      27.543      11.319
           REGGIO E               1.877      10.856       9.326
           RAVENNA                2.078      28.909      13.306
           FERRARA                2.922      26.476      10.284
           PIACENZA               1.278       9.804       5.257
           MODENA                 2.731      22.214      10.286
           Totale:               16.432     154.600      71.712
FRIULI VG  TRIESTE                   33         270          89
           UDINE                    667       8.505       1.345
           GORIZIA                  122       2.458         297
           PORDENONE                503       6.140       1.738
           Totale:               14.824      50.916      33.445
LAZIO      VITERBO                3.552      16.604      12.182
           FROSINONE                666       1.024       1.219
           RIETI                    653       2.674       1.497
           ROMA                   6.428      17.041      11.886
           LATINA                 3.125      13.573       6.661
           Totali:               14.824      50.916      33.445
LIGURIA    LA SPEZIA                146         621         250
           GENOVA                   108         873         110
           SAVONA                   395       3.345       1.216
           IMPERIA                  588       2.448         763
           Totale:                1.237       7.287       2.339
REGIONE    PROVINCIA         N. AZIENDE MATR.e PAGA  SEMPLIFIC
LOMBARDIA  PAVIA                   .260       13.522      4.014
           CREMONA                1.547       15.905      5.567
           BERGAMO                  459        4.194        333
           BRESCIA                1.187       12.391      1.559
           VARESE                   334        2.193        225
           MANTOVA                1.552       13.882      7.129
           SONDRIO                  224        2.490        378
           MILANO                 1.369       13.544      1.303
           COMO                     427        2.735        229
           Totale:                8.359       80.856     20.737
MARCHE     ASCOLI P.                571        5.553      2.118
           ANCONA                   679        9.075      2.800
           PESARO                   791        5.971      2.913
           MACERATA                 704        5.016      2.751
           Totale:                2.745       25.615     10.582
MOLISE     ISERNIA                  234        1.749        731
           CAMPOBASSO               998        9.673      3.649
           Totale:                1.232       11.422      4.380
PIEMONTE   TORINO                   612        6.284      1.340
           ASTI                     541        3.267      2.579
           VERCELLI                 563        4.687      1.903
           NOVARA                   446        4.974        925
           ALESSANDRIA              767        6.785      2.372
           CUNEO                  1.395        9.746      8.452
           totale:                4.324       35.743     17.571
PUGLIA     LECCE                 17.954       55.890     69.830
           BARI                  20.168       99.684     58.685
           BRINDISI              10.529       49.328     31.200
           TARANTO               11.378      101.693     31.308
           FOGGIA                13.232       79.511     35.112
           Totale:               73.261      386.106    226.135
SARDEGNA   CAGLIARI               2.279       10.950      2.746
           SASSARI                2.586        9.205      4.085
           ORISTANO                 709        3.865      1.142
           NUORO                 11.655       13.807     21.648
           totale:               17.229       37.827     29.621
SICILIA    CALTANISSETTA          1.816       11.026      2.878
           AGRIGENTO              5.019       26.871     12.547
           TRAPANI                3.488       16.986      9.081
           ENNA                   2.298       17.962      3.712
           RAGUSA                 4.821       52.005      9.647
           MESSINA               19.668       60.789     41.038
           PALERMO               13.338       42.680     29.219
           SIRACUSA               2.969       30.372      7.388
           CATANIA               11.904       64.939     28.285
           Totale:               65.371      323.630    143.795
REGIONE    PROVINCIA         N. AZIENDE MATR.e PAGA  SEMPLIFIC
TOSCANA    PISTOIA                  438        4.836        698
           LUCCA                    387        2.853        698
           LIVORNO                  354        2.700        917
           FIRENZE                1.258       15.086      2.576
           AREZZO                   719        8.519      2.079
           PISA                     576        4.612      1.201
           MASSA C.                 141          473        207
           SIENA                  1.214       22.182      3.815
           GROSSETO               1.156       12.557      3.573
           Totale:                6.243       73.818     15.764
TRENTINO A BOLZANO                2.467       16.670     10.103
           TRENTO                 2.062       12.161     10.035
           Totale:                4.529       28.831     20.138
UMBRIA     TERNI                    563        5.167      1.550
           PERUGIA                2.053       27.883      6.276
           Totale:                2.626       33.050      7.826
V. D'AOSTA AOSTA                    298        2.898        315
           Totale:                  298        2.898        315
VENETO     TREVISO                  711        9.081      1.275
           BELLUNO                  196        2.169        205
           PADOVA                   760        8.022      2.162
           VERONA                 1.829       20.502      5.520
           ROVIGO                 1.133        9.595      3.880
           VENEZIA                  596        7.099        963
           VICENZA                  493        4.855        812
           Totale:                5.718       61.323     14.817
           Totale generale      355.483    1.947.783    957.402
                                             Allegato n. 2
         ATTO DI DELEGA EX D.L. 2 OTTOBRE 1995, N.416
Il sottoscritto..............................................
nato a .............. il ......... residente a ..............
titolare/legale rappresentante dell'Azienda .................
intende  avvalersi della facolta' di mandato di cui al  comma
sesto  art.2  D.L. 2 ottobre 1995, n.416,  ed  a  tale  scopo
conferisce delega alla propria Associazione Sindacale:
.............................................................
di .................... con sede in .........................
per  l'effettuazione delle dichiarazioni e comunicazioni  pre
scritte  ai commi 2-3-4 e 5 dell'art.2 nonche', per cio'  che
riguarda il settore agricolo, degli adempimenti previsti  dai
commi 1 e 2 dell'art.3.
La   presente   delega  sara'  comunicata   dall'Associazione
Sindacale  all'Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  secondo  le
modalita'  previste dalla circolare Ministero del  Lavoro  n.
84/95 del 10.7.95.
                                             In fede
Data  ..................           ..........................
                                             ( Firma )
Il  Responsabile Territoriale dell'Associazione  dichiara  di
aver  ricevuto  il mandato dalla persona che  ha  firmato  la
delega.
Data  ..................      ...............................
                                        ( Firma )