951202 DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E C.P.P. Circolare n. 285 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Artt. 2 e 3 del D.L. 4 agosto 1995 n.326 reiterato con modifiche nel D.L. 2 Ottobre 1995 n. 416. Modulistica prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 settembre 1995. Disposizioni operative. DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E C.P.P. Roma, 21 novembre 1995 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 285 Ai Coordinatori centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Ai Presidenti dei Comitati Regionali Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati Provinciali OGGETTO: Artt. 2 e 3 del D.L. 4 agosto 1995 n.326 reiterato con modifiche nel D.L. 2 Ottobre 1995 n. 416. Modulistica prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 settembre 1995. Disposizioni operative. SOMMARIO: Innovazioni introdotte dalle nuove norme nel campo del collocamento in agricoltura e ruolo dell'Istituto articolato nei seguenti punti: - Premessa 1. Caratteristiche dell'operazione 1.1 Approvvigionamento alle Sedi 1.2 Distribuzione alle aziende 1.3 Attivita' di comunicazione 1.4 Individuazione della struttura addetta alla distribuzione 2. Descrizione della modulistica 2.1 Denuncia aziendale 2.2 Aspetti normativi 3. Registro di impresa e registro di impresa semplificato 3.1 Registro di impresa a) sezione matricola e paghe b) sezione presenze 3.2 Registro di impresa semplificato 3.3 Vidimazione dei registri 3.4 Autorizzazioni 3.5 Modalita' di registrazione 4. Norme in materia di collocamento 5. Sanzioni amministrative. PREMESSA Con la circolare n. 249 del 25 settembre 1995, trasmessa con messaggio T.P. in pari data, sono state diramate le nuove disposizioni in merito alla normativa sul collocamento in agricoltura di cui ai Decreti Legge citati in oggetto. La stessa circolare preannunciava l'istituzione della nuova modulistica da distribuire alle aziende agricole per la raccolta delle informazioni agro-economiche (modello di denuncia aziendale) e per adempiere alle disposizioni in materia di collocamento (modello registro di impresa). Con il Decreto Ministeriale del 29 settembre 1995 sono state determinate le caratteristiche della modulistica del registro di impresa, prevedendone una versione semplificata per le aziende che occupano mano d'opera per meno di 150 giornate all'anno. Sono stati, in tal modo, realizzati gli elementi fondamentali per l'attuazione della revisione delle modalita' di collo camento in agricoltura, presupposto indispensabile per la realizzazione di un nuovo sistema di previdenza agricola ispirato a criteri di trasparenza e di coerenza tra l'accertamento della prestazione e la costituzione della posizione assicurativa. L'avvio di tale innovazione normativa, che attribuisce all'Istituto un ruolo centrale nella gestione delle diverse fasi operative, coincide con il trasferimento delle competenze in materia di previdenza agricola del soppresso SCAU. Cio' dovra' indurre le strutture dell'Istituto a sviluppare il massimo impegno operativo per assicurare il positivo esito dell'operazione nel quadro di una progressiva integrazione di funzioni e di risorse. 1. CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE 1.1 APPROVVIGIONAMENTO ALLE SEDI La complessa operazione e' stata avviata con l'invio al domicilio dell'azienda di un modello di denuncia aziendale preintestato con i dati aziendali distintivi dell'azienda stessa. Un congruo numero di modelli in bianco e' stato inviato alle Sedi, per le esigenze delle aziende: - attive che non hanno ricevuto il modulo prestampato o lo hanno ricevuto deteriorato, - di nuova istituzione, - che, per inserire i dati completi relativi all'attivita' aziendale, hanno bisogno di piu' modelli. I modelli di registro di impresa, sono anch'essi in corso di spedizione e si prevede di completare le dotazioni previste, entro la prima decade del prossimo mese di dicembre. Anche di tale tipologia di modulistica e' stata predisposta una fornitura prestampata con i dati aziendali a disposizione delle Sedi provinciali per la distribuzione alle aziende interessate. E' stato predisposto, inoltre, un congruo quantitativo di modulistica in bianco a striscia continua per le esigenze delle aziende che dovranno avviare al lavoro un numero di dipendenti superiore a quello previsto e per le aziende che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o che la inizieranno dal 1996. Il numero dei modelli di registro di impresa preintestato a ciascuna azienda e' stato determinato considerando il numero dei presumibili avviamenti al lavoro che si effettueranno nel corso del 1996. A tal fine sono stati presi a riferimento i dati relativi ai soggetti risultanti dalle dichiarazioni trimestrali relative all'anno 1994, maggiorati secondo specifici coefficienti in considerazione del fatto che uno stesso lavoratore puo' essere assunto piu' volte nello stesso trimestre. Per il rilascio di ulteriori forniture a richiesta delle aziende, le Sedi avranno, entro i primi giorni della prossima settimana, a disposizione l'archivio delle aziende ed entro la prima decade del mese di dicembre, la procedura automatizzata che consentira' la prestampa e la numerazione della modulistica in bianco. Con messaggio a parte sara' data comunicazione del rilascio della relativa procedura automatizzata e saranno impartite le disposizioni operative. Tutta la modulistica predisposta, nei formati prestampati e in bianco, verra' consegnata, a carico della ditta fornitrice, alle Sedi Regionali che provvederanno alla tempestiva distribuzione alle Sedi provinciali di propria competenza. I quantitativi della modulistica prestampata sono riportati in allegato mentre quelli relativi alla modulistica in bianco saranno consegnati dal vettore allegati alla bolla. Considerata l'elevata consistenza di tale modulistica, soprattutto per le Regioni del centro-Sud, le Sedi in indirizzo sono interessate a predisporre tutti gli strumenti piu' adeguati per lo smistamento e la consegna dei modelli. Tale modulistica sara', per motivi tecnici collegati alla prestampa e confezionamento, predisposta ed inviata con precedenza per le aziende che avviano al lavoro un numero di dipendenti inferiore o pari a tre; tali aziende costituiscono circa il 90% dei datori di lavoro complessivi. Le successive emissioni di modelli saranno effettuate nei confronti delle aziende che occupano da quattro a cento dipendenti. La modulistica e' confezionata in buste ordinate per numero di lavoratori, per CAP e progressivo di emissione. Per i quantitativi di modelli superiori a 100, per singola azienda, relativi ad un numero di aziende inferiore a 1000 su tutto il territorio nazionale, la distribuzione sara' effettuata confezionata in apposite scatole che recheranno una etichetta con l'indicazione dell'azienda e del numero dei modelli. 1.2 DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE L'operazione di emissione della modulistica, effettuata entro l'anno in corso, consentira' alle aziende di presentare all'INPS la denuncia aziendale per ottenere il rilascio del registro di impresa nella versione ordinaria o semplificata, ottemperando alla disposizione contenuta nell'art. 3 comma 3 del DL 416/95, che subordina alla presentazione della denuncia la consegna della modulistica necessaria per l'avviamento al lavoro in agricoltura (sez. matricola del registro di impresa). Per facilitare la distribuzione dei registri di impresa, all'atto della riconsegna della denuncia aziendale, i modelli intestati alla stessa ditta sono contrassegnati dallo stesso numero distintivo che e' riportato: - nel modello D.A. nel campo in alto a destra del primo foglio; - nel modello di registro di impresa nel campo "numero progressivo" in alto a destra del foglio matricola e paga e del primo foglio del formato semplificato. Detto numero progressivo del registro di impresa e' stato altresi' riportato sulla busta o sulla scatola contenitrice. Il numero progressivo si compone di 13 caratteri di cui: - due indicano la Sede provinciale; - quattro sono in bianco (riservati successivamente al codice SAP e C.O.); - sei indicano il numero progressivo; - l'ultimo e' un controcodice di controllo. Le Sedi, per la consegna della modulistica, dovranno predisporre un apposito punto di incontro collocato nel front- office, adeguato al quantitativo di modulistica da distribuire e dotato di posto di lavoro collegato direttamente ai sistemi centrali o in emulazione 3270 tramite AS 400 di Sede; dovra' essere, inoltre, predisposta segnaletica idonea alla individuazione del punto di distribuzione da parte degli utenti. Per le aziende interessate ad un numero di modelli molto elevato che sara' possibile rilevare da una apposita comunicazione che verra' trasmessa con messaggio TP nei prossimi giorni, le Sedi provvederanno a programmare le operazioni di consegna dopo aver fissato con l'azienda stessa la data e le modalita' di consegna delle denunce e di ritiro dei registri. Il funzionario della Sede, al momento della consegna all'incaricato dell'azienda, dovra', oltre che provvedere alle operazioni di vidimazione secondo quanto riportato nel capoverso "vidimazione", staccare la parte della busta o del contenitore dove sono prestampati i dati del contenuto della stessa e far apporre, dall'azienda o suo delegato, la firma per ricevuta. Qualora l'azienda, dovesse presentare la denuncia aziendale prima dalla distribuzione alle Sedi dei registri di impresa, la Sede ne curera' il ritiro e raccogliera' le denunce in apposita evidenza, preannunciando all'azienda che, appena in possesso dei registri, provvedera' ad avvertirla per effettuare la consegna che, in base alle disposizioni in precedenza citate, dovra' avvenire entro il termine del 1 gennaio 1996. Qualora le denunce siano state spedite o consegnate a Sedi Zonali, Centri Operativi o uffici ex-SCAU le stesse dovranno essere raccolte ed inviate alle Sedi Provinciali, dopo aver avvertito le aziende che il ritiro dei registri potra' essere effettuato solo presso tali Sedi. 1.3 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE Le Sedi, in funzione del carico di lavoro rilevabile dal piano di distribuzione allegato, attiveranno tutte le iniziative utili alla maggiore diffusione delle innovazioni normative e delle misure organizzative adottate, tenendo conto anche dei canali comunicazionali piu' congeniali alla categoria degli operatori agricoli. A tale proposito, si raccomanda di far conoscere le nuove disposizioni anche ai Comuni che, direttamente o tramite le associazioni di categoria, possono costituire un utile tramite con le piccole realta' aziendali. Per una migliore pianificazione delle attivita' ed anche al fine di instaurare un rapporto di reciproco interesse, i Dirigenti delle Sedi, in particolare di quelle caratterizzate da un rilevante carico di aziende, attiveranno contatti con le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, che a livello nazionale sono gia' state sensibilizzate a fornire la piu' ampia collaborazione per questa operazione. 1.4 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA ADDETTA ALLA DISTRIBUZIONE Considerato che i moduli di denuncia aziendale preintestati recano come struttura di riferimento la Sede provinciale dell'INPS, i Dirigenti di queste ultime dovranno costituire un apposito nucleo per la gestione dell'operazione avvalendosi oltre che del personale ex SCAU anche dell'apporto di risorse delle altre strutture operanti nel territorio della provincia. A tale fine si richiama l'attenzione dei dirigenti delle Sedi sulla necessita' di effettuare, preliminarmente alla costituzione dei nuclei, una attenta verifica dello stato degli adempimenti concernenti la previdenza agricola, con particolare riferimento alla attivita' di acquisizione dei dati delle denunce trimestrali, presupposto indispensabile per una tempestiva emissione dei bollettini di conto corrente di pagamento, alle previste scadenze, dei contributi. 2. DESCRIZIONE DELLA MODULISTICA 2.1 DENUNCIA AZIENDALE Il modulo e' stato predisposto aggiornando il formato gia' in uso per dare applicazione all'art. 5 del D.L.vo 11 agosto 1993 n. 375. La nuova versione, che sostituisce il mod. Agr1 e il modello DA precedentemente distribuito dallo SCAU, si compone di due parti: - la prima per la raccolta delle informazioni relative alle colture, agli allevamenti, alle attivita' complementari ed accessorie, al parco macchine; - la seconda per la rilevazione dei dati catastali. Qualora gli spazi previsti nel modulo base non fossero sufficienti per l'esposizione di tutte le caratteristiche dell'azienda, non essendo stato previsto un apposito intercalare diverso dal 1 foglio, dovranno essere compilati tanti modelli nel formato descritto fino a completare le informazioni circa le caratteristiche aziendali. I modelli aggiuntivi saranno consegnati dalla Sede dopo aver provveduto a riportare, con procedura automatizzata appena disponibile o per il momento a mano, sugli stessi tutti i dati contenuti sui campi prestampati. Il modello di Denuncia Aziendale e' stato stampato in 800.000 copie distribuite con le seguenti modalita': - 350.000 modelli, prestampati con i dati anagrafici e distintivi dell'azienda nel primo e nel secondo foglio, sono stati spediti per posta al recapito dell'azienda; la postalizzazione e' iniziata il 30 ottobre ed e' stata completata l'8 c.m.. - 450.000 modelli, sono stati distribuiti in bianco nel formato a striscia continua alle Sedi Regionali che ne cureranno tempestivamente l'inoltro alle Sedi Provinciali secondo un piano di distribuzione effettuato sulla base del numero delle aziende contenute negli archivi ex SCAU relativi al 1994. Il modulo e' stato predisposto per la lettura ottica e la piegatura per l'imbustamento e' stata programmata in modo da non pregiudicare il successo della lettura stessa. La modulistica in bianco potra' essere distribuita nelle quantita' necessarie sia alle aziende che avessero necessita' di trasmettere informazioni che non trovano capienza nel formato base, che alle Associazioni di categoria ed ai Consulenti del lavoro che, muniti di apposita delega, di cui si trasmette l'allegato facsimile per il ritiro del modulo, dovessero farne richiesta. L'intestazione di questi ultimi, potra' essere direttamente effettuata dai Consulenti e dalle associazioni che, utilizzatori di sistemi informatici, dovranno essere sensibilizzati a riportare fedelmente tutti i dati cosi' come prestampati sulle denunce inviate al domicilio delle aziende. Per le aziende di nuova costituzione o che non hanno ricevuto la denuncia prestampata, si provvedera' rispettivamente ad attivare una apposita procedura di iscrizione aziendale per la quale si fa riserva di impartire apposite istruzioni ed a consegnare la modulistica di denuncia aziendale in bianco dopo aver provveduto ad intestare manualmente i dati aziendali. Le Denunce Aziendali, la cui presentazione verra' attestata apponendo il timbro sulla seconda copia, dovranno essere archiviate per data di presentazione e possibilmente in tale ambito ordinate alfabeticamente, avendo cura di non apporre sul primo foglio a lettura ottica timbri o punti di cucitura e di non piegare i fogli stessi per non pregiudicarne le successive operazioni di lettura ottica. 2.2 ASPETTI NORMATIVI. I datori di lavoro agricolo entro 30 giorni dall'inizio dell'attivita' agricola, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo. 375/93, sono tenuti a presentare, alla Sede INPS competente per territorio la "denuncia aziendale", attestante la composizione agro-economica dell'azienda stessa indispensabile anche ad ottenere il rilascio del registro di impresa necessario per poter effettuare le assunzioni di mano d'opera a decorrere dal 1 gennaio 1996. La denuncia aziendale va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro di impresa di cui al punto 3. La spedizione dei modelli di denuncia aziendale e' stata effettuata tenendo conto delle unita' di produzione presenti sul territorio per ciascuna azienda e pertanto l'azienda stessa dovra' compilare una distinta denuncia per ciascuna delle unita' contrassegnate dal numero progressivo di azienda (campo A2). Analogamente l'azienda che opera su unita' produttive dislocate su province diverse dovra' compilare una denuncia per ciascuna delle unita' da presentare alla rispettiva Sede provinciale. Per l'esatta compilazione delle denunce aziendali si fa rinvio alle istruzioni ed alle codifiche che sono riportate a tergo del modello stesso. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.L.vo 375/93 l'omessa o l'infedele o reticente attestazione degli elementi contenuti nella denuncia aziendale e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a œ 200.000 e non superiore a œ 500.000. 3. REGISTRO DI IMPRESA E REGISTRO DI IMPRESA SEMPLIFICATO. All'atto delle ricezione della denuncia aziendale debitamente compilata la Sede ha l'obbligo di rilasciare il "registro di impresa", che consente al datore di lavoro agricolo di effettuare direttamente le assunzioni di mano d'opera. In sede di prima applicazione delle nuove norme in materia di collocamento in agricoltura, per ogni lavoratore, denunciato con i modd. ACC1 OTI ed OTD relativi al 1 trimestre 1996, dovra' essere effettuato o rieffettuato l'avviamento compilando ed inviando il registro di impresa secondo la procedura descritta di seguito. 3.1 REGISTRO DI IMPRESA. Complessivamente, sono stati approvvigionati 7 milioni di modelli di registro di impresa, che dovrebbe costituire il fabbisogno per un anno, cosi' suddivisi: - 3 milioni per la sezione presenze di cui 2 milioni di modelli prestampati ed uno non prestampato; - 4 milioni per la sezione matricola e paga di cui 2 prestampati e due in bianco. Per il formato semplificato sono stati predisposti 1 milione di modelli prestampati ed 1 milione di modelli in bianco. Il registro di impresa si compone di: a) - una " sezione matricola e paga ", predisposta per la lettura ottica, ciascun foglio riprodotto in 5 esemplari, le cui singole pagine a ricalco contengono: le prime tre la sola parte matricola e le ultime due anche la parte paga con la seguente destinazione: - il primo foglio deve essere inviato all'INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione; - il secondo deve essere inviato alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro 5 giorni dalla data di assunzione; - il terzo deve essere consegnato al lavoratore al momento dell'assunzione; - il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro; - il quinto, in caso di rapporti di durata non superiore al mese puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.4 del D.Lvo. n. 375/93 (prospetto di paga). - La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore ed in essa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. La registrazione deve essere, in questo caso, effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi a condizione che gli stessi siano stati preventivamente indicati (campo "durata del rapporto" con la specifica del periodo complessivo per tutte le fasi o periodi; campo "giorni" il numero delle giornate effettivamente prestate) e che la prestazione non sia interrotta tra una fase e l'altra o tra un periodo e l'altro, da un intervallo superiore a sette giorni di calendario. Qualora l'assunzione avvenga a seguito di convenzione, stipulata ai sensi dell'art.17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, il datore di lavoro potra' effettuare la registrazione e la comunicazione della data di prima assunzione e del numero complessivo di giornate previste, in conformita' al programma concordato. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresi' indicate il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa. La sezione matricola e paga del registro d'impresa deve essere disponibile sul posto di lavoro e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte. b) - una "sezione presenze", predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare e nella quale devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione, effettuati nel trimestre e relativi allo stesso lavoratore. La sezione presenze va compilata giornalmente prima dell'inizio della prestazione lavorativa e deve essere tenuta sul luogo di lavoro indicato nella sezione matricola e paga. 3.2. REGISTRO DI IMPRESA SEMPLIFICATO. I datori di lavoro, che assumono per un numero di giornate annue non superiore a 150, hanno la facolta' di optare per il rilascio del modello semplificato del registro di impresa. Il registro di impresa semplificato e' composto di fogli a lettura ottica, ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti le informazioni piu' significative del prospetto paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro il medesimo termine, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro, il quinto, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo'essere utilizzato in sostituzione del "prospetto di paga" previsto dal citato art.4 del D.L.vo n.375/1993. In caso di rapporti superiori al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro di impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento. Il registro di impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore ed in esso devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. 3.3 VIDIMAZIONE DEI REGISTRI. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro di impresa, nonche' il registro di impresa semplificato, devono essere numerati in ogni pagina e contenere nell'ultima la dichiarazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del primo e dell'ultimo numero progressivo, la data e la sottoscrizione di un funzionario incaricato dell'Istituto. Tali operazioni saranno effettuate sia sui modelli prestampati che su quelli richiesti per esigenze aggiuntive. La modulistica in distribuzione nella versione prestampata reca la numerazione progressiva dei fogli ed il totale degli stessi rispettivamente per la sezione matricola e paga e per la sezione presenze e per il registro semplificato; tali dati sono riportati sulla busta o per quantitativi superiori a 300 fogli sulle scatole contenitore. Pertanto in questa prima fase, solo per i modelli prestampati, l'incaricato dovra' limitarsi, per validare il registro di impresa (semplificato, sezione matricola e paga e sezione presenze), ad apporre, sull'ultima pagina di ciascun kit da consegnare, un timbro ed una firma in quanto il numero complessivo coincide con l'ultimo progressivo della pagina del registro. Tale operazione sara' effettuata al margine inferiore del foglio con un timbro di piccole dimensioni ed in modo da non pregiudicare le successive operazioni di lettura ottica. 3.4 AUTORIZZAZIONI. Il datore di lavoro puo' essere autorizzato, dalla sede INPS competente per territorio, a tenere la sezione matricola e paga del registro di impresa o parti di detto documento ovvero copia del registro di impresa semplificato presso i soggetti di cui all'art.1 della legge 11 gennaio 1979 n.12 o presso l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Copia dell'eventuale autorizzazione rilasciata dovra' essere archiviata in apposita evidenza in attesa di poterne trasmettere i dati agli archivi centrali. L'autorizzazione in originale o in copia autenticata deve essere tenuta sul luogo di lavoro. Tale autorizzazione non puo' riguardare la sezione presenze la quale va sempre tenuta sul luogo di lavoro. 3.5 MODALITA' DI REGISTRAZIONE. I sistemi di registrazione devono sempre e comunque garantire la inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro di impresa, rilasciato dall'INPS, o sue sezioni con altri sistemi equipollenti, in conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalita' stabilite dall'INPS. Per sistemi equipollenti devono intendersi i sistemi elettronici o magnetici, per i quali i datori di lavoro non sono obbligati alla tenuta del libro di matricola e di paga, nel formato cartaceo rilasciato dall'INPS. Tale autorizzazione, come gia' detto al punto 3.4, non puo' riguardare la sezione presenze perche' tale sezione va sempre tenuta sul luogo di lavoro. Nei confronti della categoria di datori di lavoro informatizzati o per coloro che si avvalgono di associazioni di categoria e consulenti del lavoro, la richiesta e l'autorizzazione ad avvalersi di sistemi "equipollenti" sara' rilasciata dalla Sede sulla base di una dichiarazione che assicuri la tempestiva consultabilita' dei dati soggetti alle registrazioni obbligatorie. L'individuazione degli utenti informatizzati sul territorio potra' consentire di programmare azioni intese al superamento dei flussi informativi cartacei. Tale strategia effettuata attraverso la diffusione di programmi di controllo e di modalita' standard di raccolta delle informazioni della modulistica in argomento e via via anche a quella relativa ad altri flussi informativi permettera' di ridurre l'onerosa attivita' di acquisizione dei dati. 4 . NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non essere momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che e' tenuto a riportare sul registro di impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicita'. 5. SANZIONI AMMINISTRATIVE. Nei casi di: - omessa o infedele compilazione della sezione matricola e paga e della sezione presenze del registro d'impresa e del registro di impresa semplificato; - mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione; - mancato invio alla commissione circoscrizionale per l'impiego e all'INPS della comunicazione di assunzione entro cinque giorni dalla data di assunzione; - omessa tenuta o esibizione dei documenti sul luogo di lavoro o della loro copia; e' prevista la sanzione amministrativa da lire 500.000 a 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 DISTRIBUZIONE DEI MODELLI DI REGISTRO DI IMPRESA PRESTAMPATI REGIONE PROVINCIA N.AZIENDE MATR.e PAGA SEMPLIFIC. ABRUZZO PESCARA 892 5.315 4.252 TERAMO 534 4.583 1.337 L'AQUILA 465 6.972 737 CHIETI 668 4.842 1.524 Totale 2.550 21.712 7.850 BASILICATA POTENZA 8.126 29.256 20.137 MATERA 2.245 32.926 4.188 Totale: 10.371 62.182 24.325 CALABRIA COSENZA 22.709 88.819 53.022 CATANZARO 27.411 116.827 75.008 REGGIO C 15.866 83.207 28.910 Totale: 65.986 288.853 156.940 CAMPANIA AVELLINO 2.116 4.613 4.943 NAPOLI 16.875 40.266 45.554 SALERNO 15.506 161.214 58.133 BENEVENTO 4.924 6.520 10.210 CASERTA 11.393 31.128 26.801 Totale: 50.814 243.741 145.641 EMILIA R PARMA 933 7.942 3.954 BOLOGNA 2.072 20.856 7.980 FORLI' 2.541 27.543 11.319 REGGIO E 1.877 10.856 9.326 RAVENNA 2.078 28.909 13.306 FERRARA 2.922 26.476 10.284 PIACENZA 1.278 9.804 5.257 MODENA 2.731 22.214 10.286 Totale: 16.432 154.600 71.712 FRIULI VG TRIESTE 33 270 89 UDINE 667 8.505 1.345 GORIZIA 122 2.458 297 PORDENONE 503 6.140 1.738 Totale: 14.824 50.916 33.445 LAZIO VITERBO 3.552 16.604 12.182 FROSINONE 666 1.024 1.219 RIETI 653 2.674 1.497 ROMA 6.428 17.041 11.886 LATINA 3.125 13.573 6.661 Totali: 14.824 50.916 33.445 LIGURIA LA SPEZIA 146 621 250 GENOVA 108 873 110 SAVONA 395 3.345 1.216 IMPERIA 588 2.448 763 Totale: 1.237 7.287 2.339 REGIONE PROVINCIA N. AZIENDE MATR.e PAGA SEMPLIFIC LOMBARDIA PAVIA .260 13.522 4.014 CREMONA 1.547 15.905 5.567 BERGAMO 459 4.194 333 BRESCIA 1.187 12.391 1.559 VARESE 334 2.193 225 MANTOVA 1.552 13.882 7.129 SONDRIO 224 2.490 378 MILANO 1.369 13.544 1.303 COMO 427 2.735 229 Totale: 8.359 80.856 20.737 MARCHE ASCOLI P. 571 5.553 2.118 ANCONA 679 9.075 2.800 PESARO 791 5.971 2.913 MACERATA 704 5.016 2.751 Totale: 2.745 25.615 10.582 MOLISE ISERNIA 234 1.749 731 CAMPOBASSO 998 9.673 3.649 Totale: 1.232 11.422 4.380 PIEMONTE TORINO 612 6.284 1.340 ASTI 541 3.267 2.579 VERCELLI 563 4.687 1.903 NOVARA 446 4.974 925 ALESSANDRIA 767 6.785 2.372 CUNEO 1.395 9.746 8.452 totale: 4.324 35.743 17.571 PUGLIA LECCE 17.954 55.890 69.830 BARI 20.168 99.684 58.685 BRINDISI 10.529 49.328 31.200 TARANTO 11.378 101.693 31.308 FOGGIA 13.232 79.511 35.112 Totale: 73.261 386.106 226.135 SARDEGNA CAGLIARI 2.279 10.950 2.746 SASSARI 2.586 9.205 4.085 ORISTANO 709 3.865 1.142 NUORO 11.655 13.807 21.648 totale: 17.229 37.827 29.621 SICILIA CALTANISSETTA 1.816 11.026 2.878 AGRIGENTO 5.019 26.871 12.547 TRAPANI 3.488 16.986 9.081 ENNA 2.298 17.962 3.712 RAGUSA 4.821 52.005 9.647 MESSINA 19.668 60.789 41.038 PALERMO 13.338 42.680 29.219 SIRACUSA 2.969 30.372 7.388 CATANIA 11.904 64.939 28.285 Totale: 65.371 323.630 143.795 REGIONE PROVINCIA N. AZIENDE MATR.e PAGA SEMPLIFIC TOSCANA PISTOIA 438 4.836 698 LUCCA 387 2.853 698 LIVORNO 354 2.700 917 FIRENZE 1.258 15.086 2.576 AREZZO 719 8.519 2.079 PISA 576 4.612 1.201 MASSA C. 141 473 207 SIENA 1.214 22.182 3.815 GROSSETO 1.156 12.557 3.573 Totale: 6.243 73.818 15.764 TRENTINO A BOLZANO 2.467 16.670 10.103 TRENTO 2.062 12.161 10.035 Totale: 4.529 28.831 20.138 UMBRIA TERNI 563 5.167 1.550 PERUGIA 2.053 27.883 6.276 Totale: 2.626 33.050 7.826 V. D'AOSTA AOSTA 298 2.898 315 Totale: 298 2.898 315 VENETO TREVISO 711 9.081 1.275 BELLUNO 196 2.169 205 PADOVA 760 8.022 2.162 VERONA 1.829 20.502 5.520 ROVIGO 1.133 9.595 3.880 VENEZIA 596 7.099 963 VICENZA 493 4.855 812 Totale: 5.718 61.323 14.817 Totale generale 355.483 1.947.783 957.402 Allegato n. 2 ATTO DI DELEGA EX D.L. 2 OTTOBRE 1995, N.416 Il sottoscritto.............................................. nato a .............. il ......... residente a .............. titolare/legale rappresentante dell'Azienda ................. intende avvalersi della facolta' di mandato di cui al comma sesto art.2 D.L. 2 ottobre 1995, n.416, ed a tale scopo conferisce delega alla propria Associazione Sindacale: ............................................................. di .................... con sede in ......................... per l'effettuazione delle dichiarazioni e comunicazioni pre scritte ai commi 2-3-4 e 5 dell'art.2 nonche', per cio' che riguarda il settore agricolo, degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 dell'art.3. La presente delega sara' comunicata dall'Associazione Sindacale all'Ufficio Provinciale del Lavoro secondo le modalita' previste dalla circolare Ministero del Lavoro n. 84/95 del 10.7.95. In fede Data .................. .......................... ( Firma ) Il Responsabile Territoriale dell'Associazione dichiara di aver ricevuto il mandato dalla persona che ha firmato la delega. Data .................. ............................... ( Firma )