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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 37 del 12-03-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12/03/2020
Circolare n. 37
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

INDICE

 

Premessa

 

1.  Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

 

1.1  Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

 

1.2  Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

 

2.  Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

 

3.  Modalità di sospensione


3.1 Aziende con dipendenti 


3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative 


3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria


3.2 Artigiani e commercianti


3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995


3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera


3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico


3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

4.  Modalità di recupero dei contributi sospesi

 

4.1. Soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

 

4.2. Soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020

 

5. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 9/2020

 

6. Sospensione dei termini disposta dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020

 

7. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

 

8. Disposizioni per i dipendenti pubblici

 

9. Istruzioni contabili

 

 

Premessa

 

Con la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In data 24 febbraio 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica, è stato emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2020, n. 45.

In particolare, nei confronti dei predetti contribuenti interessati dall’emergenza, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ha previsto ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei territori dei comuni interessati dal diffondersi del virus COVID-2019; analogamente, il suddetto decreto ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell’intero territorio dello Stato.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal suddetto decreto-legge. A tal fine si evidenzia che tali istruzioni saranno attualizzate alla luce delle nuove ulteriori norme emanate dal Governo, in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-2019.

 

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

 

L’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

L’articolo 8, comma 1, lett. b), del medesimo decreto-legge, prevede altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

 

1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni come sopra individuati e riportati, per completezza, nell’allegato 1 alla presente circolare.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall’art. 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica.

Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione.

Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori di cui al predetto allegato.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

 

1.2. Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi (commercianti);
  • i committenti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.

Per completezza si segnala che, per espressa previsione legislativa, per le medesime imprese resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.

 

2. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

 

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenutadal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).

 

3. Modalità di sospensione

 

3.1 Aziende con dipendenti

 

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale aziende.

Di seguito, si riportano le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020.  

CSC 70501

Alberghi (ATECO 55.10.00):

  • fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

 

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

  • inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

 

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

  • fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
  • cottage senza servizi di pulizia.

CSC

50102

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC

70501

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

  • fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

 

Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

 

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

 

  • case dello studente;
  • pensionati per studenti e lavoratori;
  • altre infrastrutture n.c.a.

 

 

CSC 70401

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

  • attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
  • attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

  • attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

 

Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 5 decreto-legge n. 9/2020, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

 

3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative

 

La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.

Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia nei comuni di cui all’allegato 1 che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento in trattazione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con le causali “N966”, ”N967” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive – all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento di cui si tratta – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

 

3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

 

Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva, non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

 

3.2 Artigiani e commercianti

 

L’articolo 5 prevede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali da parte dei titolari di qualsiasi attività ubicata nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Tuttavia, si rileva che per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

L’articolo 8, invece, individua quali destinatari i titolari di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (per l’individuazione sono presi a riferimento i codici Ateco indicati al precedente paragrafo 3.1), che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale. Si evidenzia che per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto. Si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 1.1.

 

3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

 

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:

articolo 5 decreto-legge n. 9/2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) e articolo 8 decreto-legge n. 9/2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):

 

  • compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
  • compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

 

Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 24: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020”.

Per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 25: “sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020”.

Nell’ipotesi di azienda committente avente sedi operative sia nei comuni di cui all’allegato 1 che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione agli adempimenti e ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Il flusso Uniemens andrà compilato con le indicazioni sopra riportate esclusivamente per i parasubordinati impiegati nelle unità operative oggetto della sospensione.

Pertanto, nel caso di aziende committenti con più unità produttive – all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento di cui si tratta – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens per i soli lavoratori non operanti nelle aree sopra indicate.

Con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 5 del decreto-legge in oggetto, si rileva che per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto. Si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 1.1.

 

3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Considerati gli adempimenti cui sono tenute le aziende assuntrici di manodopera, la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3° trimestre 2019.

La sospensione opera altresì per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto. Si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 1.1.

Per le aziende autorizzate all’accentramento contributivo con posizioni attive nei comuni indicati nell’allegato 1, la sospensione afferisce il solo versamento della contribuzione, fermo restando l’invio completo delle denunce di manodopera.

 

3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Considerati i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali cui sono tenuti i contribuenti in esame, la sospensione non produce alcun effetto sulla contribuzione corrente.

La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto. Si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 1.1.

 

3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico

 

Nell’arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30/04/2020.

 

3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica, di cui si riporta di seguito un’elencazione a titolo meramente esemplificativo:

 

  • aziende con personale iscritto alla Gestioni pubblica per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa della Gestioni pubblica per la facoltà attribuita dal legislatore;
  • scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L. n. 176/41;
  • associazioni o fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della L. n. 389/89.

 

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, nel periodo oggetto di sospensione contributiva, dovranno continuare a trasmettere la denuncia mensile UNIEMENS- ListaPosPA relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 valorizzando i campi relativi agli  imponibili e  ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi <ContributoSospesoCalam> e <ContributoSospesoPrev>.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data 30/04/2020.

Al momento della restituzione della contribuzione sospesa, quindi a partire dalla denuncia del mese di maggio 2020, dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> avendo cura di indicare nel campo <AnnoMese> quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo <Gestione> il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo <TipologiaDovuto> il Codice 33 “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi” e nel campo<ImportoDovuto> il valore del contributo  restituito.

 

4. Modalità di recupero dei contributi sospesi

 

4.1. Soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

 

In relazione alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, l’articolo 5, del citato decreto-legge n. 9/2020 dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

 

4.2. Soggetti destinatari della sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020

 

Con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista per le imprese turistico-ricettive, le  agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 9/2020 prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

 

5. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 9/2020

 

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020 sospende, nel territorio dei comuni di cui al citato allegato 1, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps.

La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

L'articolo 2, comma 3, relativamente ai soggetti indicati al comma 1, differisce al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti come sopra individuati, l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, , con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., aventi almeno un destinatario (ivi compresi gli obbligati in solido) residente nei comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020.

 

6. Sospensione dei termini disposta dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020

 

Per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, l’articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 9/2020 ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali:

  • i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi e quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Per quanto sopra esposto, per i soggetti contribuenti, come sopra individuati, è sospesa fino al 31 marzo 2020 la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi ed i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.

Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione (22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono comunque sospesi per il periodo 22 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

 

7. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

 

In presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 21 febbraio 2020 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore, restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto 30 gennaio 2015.

Infatti, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse dall’Inps ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere attestata ai sensi del comma 2, lett. a), del citato articolo 3.

La disposizione dell’articolo 3, comma 2, lett. b), sopra richiamato, ha invece validità con riguardo agli adempimenti e ai versamenti interessati dalla sospensione.

 

8. Disposizioni per i dipendenti pubblici

 

Il decreto-legge n. 9/2020, all’articolo 19 ha previsto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, quanto segue.

In particolare, se l’assenza dal servizio dovuta al COVID-19 è correlata a malattia, quarantena con sorveglianza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, essa è equiparata al periodo di ricovero ospedaliero, usufruito in strutture del Servizio Sanitario Nazionale istituite per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA); inoltre, per tali assenze il dipendente pubblico non subisce la decurtazione retributiva prevista dal primo comma dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto espressamente esclusa dal decreto-legge n. 9/2020.

Negli altri casi di assenza dal servizio diversi da quelli per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, imposti da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (su proposta del Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale), emanati sempre per il contenimento del detto fenomeno epidemiologico, queste sono considerate servizio effettivo prestato a tutti gli effetti di legge, con l’eccezione della non corresponsione, se prevista, dell’indennità di mensa (cfr. art. 19, comma 3, del D.L. n. 9).

Infine, una particolarità è prevista per identificate categorie di dipendenti in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165: per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti diagnostici propedeutici all’accertamento dello stato di malattia o alla messa in quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono eseguiti dalle strutture sanitarie interne di tali categorie di personale pubblico (cfr. art. 19, comma 4, del D.L. n. 9).

 

9. Istruzioni contabili

 

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento “N966” e “N967”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 3.1 della presente circolare, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00133 e GPA00134.

Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM”, provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

 

Nell’allegato 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele