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Circolare numero 38 del 07-03-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Servizi agli Utenti
Roma, 07/03/2019
Circolare n. 38
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO:

Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.

INDICE

 

1. Premessa

2. Oggetto della convenzione

3. Adempimento delle parti

4. Provvista finanziaria e costi del servizio

5. Regime fiscale

6. Istruzioni contabili

1. Premessa

 

L’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto, per l’anno 2017, in favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il riconoscimento di un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

 

Il successivo comma 347 ha demandato all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) e con il Ministro dell’Economia e finanze, la disciplina delle modalità relative al pagamento dell’indennità in commento.

 

In attuazione del citato comma 347, il decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 5 (Allegato n. 1), agli articoli 2 e 3, ha disciplinato le modalità di presentazione delle istanze aziendali di concessione dell’indennità al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, competente sull’istruttoria delle singole richieste, e ha disposto che il MIPAAF e l’Inps stabiliscano, con apposita convenzione, la relativa copertura finanziaria sia per le prestazioni erogate che per i costi concernenti i servizi resi attraverso specifiche procedure amministrative.

 

Con la Determinazione presidenziale n. 118 del 19 settembre 2018 (Allegato n. 2) è stata approvata la convenzione tra l’Inps e il MIPAAF per la corresponsione dell’indennità giornaliera omnicomprensiva, pari a 30,00 euro, spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in relazione alle sospensioni dell’attività lavorativa avvenute nel corso dell’anno 2017.

 

Gli oneri di tale convenzione sono a carico del MIPAAF, che provvede al finanziamento delle indennità versando anticipatamente all’Inps le risorse per il pagamento dei suddetti emolumenti.

 

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 26 novembre 2018, n. 19 (Allegato n. 3), infine, ha autorizzato la corresponsione dell’indennità in parola in favore di n. 7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380 giornate indennizzabili, pari a 8.313.260,16 euro, comprensivi dell’aggio a favore dell’Istituto, così come previsto dalla convenzione in commento.

 

Riguardo al periodo di fermo pesca obbligatorio per il pesce spada, relativo all’anno 2017, l’articolo 2 del citato decreto direttoriale dispone l’indennizzo esclusivamente per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate indennizzabili.

 

Inoltre, all’articolo 3, con riferimento ai marittimi riportati nell’elenco “Allegato 2” del citato decreto n. 19/2018, in ordine ai quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alle imprese i decreti di rigetto per mancanza di uno o più requisiti essenziali all’istruttoria delle istanze, è stato previsto un accantonamento delle risorse, pari a 23.451,84 euro, per la liquidazione delle spettanze in caso di contenzioso favorevole al lavoratore, comprensivo di aggio a favore dell’Inps.

 

L’Istituto, quindi, è autorizzato a provvedere al pagamento delle indennità in oggetto fino ad un massimo di 8.171.400,00 euro al netto dell’aggio a suo favore, previsto dalla convenzione.

 

Al pagamento delle indennità, le cui modalità operative saranno dettagliate con successivo messaggio interno, provvedono le Strutture territoriali competenti in base alla residenza dei beneficiari.

 

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano le relative istruzioni operative e contabili.

 

2. Oggetto della convenzione  

 

Con la convenzione in commento l’Inps e il MIPAAF danno seguito a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto interministeriale n. 5/2017.

 

L’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è erogata dall’Inps per conto del MIPAAF in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche e deve intendersi, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del citato D.I. n. 5/2017, come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.

 

L’Istituto eroga l’indennità al netto delle trattenute fiscali, previo invio da parte del MIPAAF all’Inps dell’elenco dei beneficiari autorizzati con apposito decreto, corredato delle domande di indennità. Il predetto elenco è compilato dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che effettua l’istruttoria delle domande allo stesso trasmesse dalle imprese ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 5/2017.

 

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019.

 

 

 

3. Adempimenti delle parti

 

Il MIPAAF versa la provvista finanziaria all’Inps e trasmette all’Istituto il decreto concessorio corredato dell’elenco dei beneficiari. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni indispensabili all’Istituto per procedere ad ogni singolo pagamento: codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza e CAP, giorni di sospensione, importo totale da erogare, codice IBAN.

 

L’Istituto, previo svolgimento della necessaria attività di “data entry” delle informazioni contenute nei documenti ricevuti, in qualità di ente erogatore, si impegna ad effettuare i pagamenti di cui trattasi entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dal MIPAAF, qualora contenenti tutte le informazioni previste.

 

L’Inps non effettua alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura e non assume responsabilità alcuna nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento, né per pagamenti degli importi coerenti con le informazioni trasmesse dal MIPAAF.

 

Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall’attuazione della convenzione in oggetto e le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità non sono di competenza dell’Istituto, che svolge la mera funzione di ente erogatore sulla base delle informazioni contenute nei documenti pervenuti dal Ministero.

 

L’Istituto s’impegna a fornire al MIPAAF, a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’indennità in commento a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa. L’istituto, inoltre, fornirà al MIPAAF il dettaglio degli eventuali importi, da rimborsare al medesimo Ministero, relativo ai pagamenti non effettuati.

 

 

4. Provvista finanziaria e costi del servizio

 

Le risorse finanziarie per il pagamento delle indennità sono accreditate preventivamente presso l’Inps, a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale.

 

Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti per il servizio di “data entry” delle informazioni necessarie all’erogazione delle indennità e per l’effettivo pagamento delle somme ai soggetti individuati nell’elenco trasmesso. L’accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento della misura e dei compensi dovuti all’Istituto costituisce condizione in assenza della quale non potrà essere effettuato il pagamento delle indennità. Si precisa che il MIPAAF ha stabilito che le risorse finanziarie previste per l’erogazione delle indennità, comprensive del compenso spettante all’Inps, sono pari a 8.313.260,00 euro (ottomilionitrecentotredicimiladuecentosessanta,00).

 

5. Regime fiscale

 

Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.I. n. 5/2017, l’indennità in argomento deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione, ed è pertanto imponibile ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

L'Inps, in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento è tenuto ad operare le ritenute Irpef, così come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, e ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti. L’Istituto è tenuto altresì ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

 

Tenuto conto che il decreto autorizzativo è intervenuto nell’anno di imposta successivo al periodo di riferimento delle indennità, a queste ultime si applica il regime della tassazione separata, previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR.  

 

6. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento delle indennità relative al fermo pesca obbligatorio, di cui alla Determinazione presidenziale n. 118/2018, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per mantenimento del salario):

 

GAU30290 – Indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da impresa di pesca marittima e ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, per sospensione obbligatoria della pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Art. 1, comma 346, L. 232/2016 – Decreto direttoriale MLPS n. 19/2018.

 

La contabilizzazione dell’erogazione di tali prestazioni, disposta mediante procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto GPA55170.

 

Analogamente, il debito derivante dall’erogazione della suddetta prestazione ai beneficiari, dovrà essere imputato al conto in uso GPA10029. I pagamenti a favore dei soggetti individuati, da effettuarsi mediante la medesima procedura, devono essere imputati in DARE al citato conto di debito.

 

Le procedure che consentono la liquidazione di tale prestazione dovranno essere opportunamente aggiornate.

 

Le trattenute fiscali saranno imputate ai conti in uso.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il seguente nuovo conto:

 

GAU24290 –Entrate varie - recuperi e reintroiti delle indennità giornaliere omnicomprensive spettanti ai lavoratori dipendenti da impresa di pesca marittima e ai soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, per sospensione obbligatoria della pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Art. 1, comma 346, L. 232/2016 – D.MLPS n. 19/2018.

 

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero crediti per prestazioni”.

 

Il codice bilancio “01094”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del GPA10031, dal codice in uso “3074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni di sostegno al reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

La provvista anticipata, già accreditata sul conto di tesoreria centrale, è contabilizzata a cura della Direzione generale ed è comprensiva della quota a rimborso delle spese, riconosciuta all’Inps per il servizio di erogazione.

 

L’ammontare che risulterà spettare all’Istituto, per il rimborso delle spese di erogazione delle prestazioni effettuate per conto del MIPAAF, sarà imputato al conto già in uso GPA24150, sempre a cura della Direzione generale, che curerà anche gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione.

 

Si riportano in allegato le variazioni intervenute al piano dei conti (Allegato n. 4).

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele