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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 6 del 18-01-2018


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 18/01/2018
Circolare n. 6
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare s’illustra lo schema di convenzione, adottato con Determinazione presidenziale n. 184/2017, tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome.

 

Indice

 

1.        Premessa e quadro normativo

2.        Oggetto della Convenzione

3.        Istruzioni operative: adempimenti preliminari alla stipula della Convenzione

4.        Adempimenti delle parti

5.        Costi del servizio

6.        Regime fiscale

7.        Monitoraggio e rendicontazione

8.        Istruzioni contabili

1.   Premessa e quadro normativo

 

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, ha previsto anche per gli anni 2013-2016 la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In attuazione della citata disposizione normativa, il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, all’art. 6, comma 3, ha previsto che le Regioni e le Province Autonome possano concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e, comunque, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art. 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

 

Con il D.Lgs. n. 148/2015, all’art. 44, comma 6, è stato stabilito che per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.

 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai citati criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/ 2014, prevedendo che gli effetti dei suddetti trattamenti non possano prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

 

Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, all’art.2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato, infine, il D.Lgs. n.148/2015, aggiungendo all’art. 44, il comma 6-bis, in base al quale, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Tale norma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), ha stabilito che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”.

 

Con Determinazione presidenziale numero 164 dell’ 8 novembre 2017 (all.1) è stato approvato lo schema di convenzione che regolamenta la corresponsione da parte dell’INPS, per conto delle Regioni/Province autonome, dell’importo per l’intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al D.Lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati dalla Regione/Provincia autonoma come destinatari delle citate misure.

 

La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie destinate e successivamente comunicate all’INPS dalla Regione/Provincia autonoma.

 

Si allega (all. 2) il file word con il testo dello schema di convenzione, che dovrà essere completato con l’indicazione delle parti, dei relativi rappresentanti, della necessaria documentazione e che dovrà essere sottoscritto digitalmente da entrambi le parti.

 

2.   Oggetto della Convenzione

 

Oggetto della Convenzione è l’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati dalle risorse di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione/Provincia autonoma quali destinatari delle citate misure.

 

Le risorse sono garantite dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, come confermato dalla nota del 13 luglio u.s. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali.

 

3.   Istruzioni operative: adempimenti preliminari alla stipula della Convenzione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 4822 del 22 marzo 2017, ha chiarito che per l’avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015, è necessaria la previa chiusura, da parte di Regioni e Province autonome, delle decretazioni relative alle situazioni ancora pendenti riguardanti gli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Con successiva nota n. 6077 del 10 aprile 2017, il predetto Ministero ha ulteriormente ribadito che, solo una volta completato il processo di decretazione da parte di Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva, assumendosi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non definite e stipulando un’apposita convenzione con l’Istituto, in qualità di mero ente erogatore.

 

Com’è noto, le somme disponibili sono date dalla differenza tra lo stanziato ministeriale e l’importo che la Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga. L’Istituto per poter quantificare l’ammontare delle risorse finanziarie residue, ancora a disposizione delle singole Regioni e Province autonome, oltre alla dichiarazione di chiusura delle decretazioni relative alla concessione di integrazioni salariali in deroga e di mobilità in deroga relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, deve essere in possesso di una dichiarazione, della Regione o Provincia autonoma, che attesti l’invio, con esito positivo, di tutti i predetti decreti all’Inps tramite il Sistema Informativo dei Percettori (di seguito SIP).

 

A tal fine l’Istituto ha inviato a ciascuna Regione/Provincia autonoma un elenco contenente i decreti emanati dalle medesime, completi della relativa spesa stimata per ognuno di essi, che risultano inviati all’Inps, con esito positivo, tramite il SIP. Solo a seguito della validazione da parte della Regione/Provincia autonoma delle liste conclusive, l’Istituto sarà in grado di calcolare l’importo che ogni singola Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e, conseguentemente, le risorse residue.

 

Si fa presente che nelle liste già inviate alle Regioni e Province autonome non sono ricompresi tutti i decreti di concessione di CIG o mobilità in deroga il cui invio in SIP non è andato a buon fine a causa della presenza di errori di varia natura (matricola azienda errata, codici fiscali dei beneficiari errati, periodi concessi non in linea con il decreto di finanziamento a cui si fa riferimento ecc.). Non sono, altresì, ricompresi nella lista tutti i decreti di concessione di CIG e di mobilità in deroga che non sono stati inviati dalle Regioni tramite SIP, ma con altre modalità (ad esempio a mezzo PEC). L’effettivo inserimento in SIP anche di questi decreti è imprescindibile per la corretta quantificazione delle risorse residue.

 

Pertanto, ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente circolare, sono necessari i seguenti preliminari adempimenti:

 

  • la formale comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma, sotto la propria responsabilità, di aver completato la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017; di aver trasmesso tutti i decreti, con esito positivo, in Banca Dati Percettori (SIP) e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati, assumendosi, al contempo, la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
  • la successiva quantificazione da parte dell’INPS delle quote regionali disponibili;
  • l’adozione dell’atto da parte della Regione/Provincia autonoma con il quale la stessa accerta ed individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro, oggetto della convenzione. Tale atto deve essere coerente con la quantificazione delle risorse disponibili fornita dall’Istituto e deve indicare esplicitamente che le somme individuate saranno finalizzate all’erogazione delle prestazioni di politica attiva.

 

In mancanza di tali atti non potrà darsi luogo alla sottoscrizione della Convenzione.

 

4.   Adempimenti delle parti

 

La Regione/Provincia autonoma ha la responsabilità esclusiva, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabilita, dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’azione di politica attiva e della comunicazione, alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano competente, dei dati necessari per il pagamento degli importi stabiliti nei limiti delle risorse individuate.

 

La Regione/Provincia autonoma ha, in particolare, il compito di controllare la correttezza e completezza dei dati tramessi all’INPS, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, della Convenzione (codice IBAN, ove indicato; dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco; indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviata la comunicazione nel caso di eventuale disposizione del bonifico domiciliato; codice di avviamento postale dei beneficiari; nonché l’importo dell’indennità correlata all’azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e il relativo periodo di riferimento).

 

La trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno effettuate secondo modalità telematiche precisate con successivo messaggio dell’Istituto.

 

L’Istituto, in qualità di mero ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma.

 

Si precisa, altresì, che l’Istituto:

 

-      non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto;

-      non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma;  

-      non effettuerà alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, fatta eccezione per l’esistenza in vita del beneficiario.

 

Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dalla stipula della Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione/Provincia autonoma.

 

Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità oggetto della Convenzione, la Regione/Provincia autonoma è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

 

Infine, come previsto dall’articolo 2, comma 3, della Convenzione, la Regione/Provincia autonoma può chiedere all’INPS di procedere nei pagamenti a favore di beneficiari dalla stessa individuati, per importi ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal Ministero. In tal caso la Regione/Provincia autonoma dovrà provvedere, con risorse a proprio carico, a costituire specifica provvista a copertura delle somme da erogare, da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano. Anche in questo caso l’Istituto si impegna ad effettuare, previa verifica della provvista, i pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma, nel rispetto delle modalità e dei limiti sopra descritti (cfr art. 2, comma 2, della Convenzione).

 

5.   Costi del servizio

 

Per ogni pagamento effettuato dall’INPS nei confronti dei singoli beneficiari, la Regione/Provincia autonoma riconosce, a titolo di compenso per l’erogazione del servizio, euro 4,86. Per tale compenso sarà emessa fattura elettronica, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, de D.P.R. n. 633/1972, a cura della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano competente.

 

6.   Regime fiscale

 

I trattamenti economici, a qualunque titolo erogati, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir. L'INPS in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall’art. 24 del DPR n. 600/73 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo per le quali spetta il trattamento economico. E’ tenuto altresì ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

 

7.   Monitoraggio e rendicontazione

 

L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla Regione/Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

 

L’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione/Provincia autonoma, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto. La Regione/Provincia autonoma risulta garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto.

 

8.   Istruzioni contabili

 

L’onere per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione di azioni di politica attiva per il lavoro avviate dalle Regioni/Province autonome, è a carico dello Stato, pertanto sarà rilevato contabilmente, in maniera automatizzata, dalla procedura in uso per i pagamenti accentrati, nell’ambito della contabilità GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, ai conti di nuova istituzione:

 

-      GAU30281 per l’imputazione dell’erogazione delle prestazioni finalizzate al azioni di politica attiva per il lavoro, ai sensi dell’art.44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 avviate dalle Regioni/Province autonome;

 

-      GAU10281 per l’imputazione del debito relativo alle prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il lavoro, ai sensi dell’art.44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 avviate dalle Regioni/Province autonome;

 

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito del partitario contabile GPA 10031 con il codice in uso “03074 - Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)” .

 

Il recupero dei costi di gestione a carico delle Regioni/Province autonome è da imputarsi in AVERE al conto GPA24150.

 

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione delle prestazioni in argomento sulla base delle convenzioni stipulate tra INPS e Regioni/Province autonome, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Nel caso in cui le Regioni/Province autonome volessero sostenere ulteriori misure a proprie spese, già previste nell’ambito delle Convenzione, le contabilizzazioni rientreranno nell’ambito delle partite di giro e saranno rilevate  nella Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (GPZ).

 

A tal fine vengono appositamente istituiti i seguenti conti:

 

GPZ00282, GPZ10282, GPZ11282, GPZ25282 e GPZ35282.

 

L’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte delle Regioni/Province autonome, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale o della Provincia autonoma, necessaria alla copertura dell’onere per l’erogazione delle prestazioni di politica attiva del lavoro, nonché del corrispettivo riconosciuto all’Istituto, per il servizio reso, dovrà essere rilevato contabilmente, mediante imputazione in AVERE del nuovo conto GPZ10282.

 

La procedura informatica che consentirà di liquidare la prestazione in argomento, attraverso la procedura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà la seguente scrittura contabile, sulla contabilità di Sede:

 

 GPZ35282         a      GPZ11282

                         a     GPA27009 (per le ritenute erariali)

 

Il nuovo conto GPZ11282 è abbinato alla causale di cassa 21002.

 

Successivamente, sarà generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità di Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito dell’avvenuto pagamento delle prestazioni di politica attiva per il lavoro ai soggetti beneficiari.

 

Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Regione/Provincia autonoma della prestazione interessata erogata per suo conto, mediante la scrittura in DARE del nuovo conto GPA00282 ed in AVERE del conto GPZ25282, anch’esso di nuova istituzione, per un importo pari al saldo del conto GPZ35282.

 

I saldi dei conti GPZ25282 e GPZ35282, pertanto, dovranno costantemente concordare.

 

Le Sedi territoriali, cui compete l’erogazione delle prestazioni di politica attiva per il lavoro, dovranno trasferire il credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma interessata alla Direzione regionale Inps competente per territorio che ha ricevuto la provvista, mediante modello SC10/R, contenente l’indicazione della seguente causale:

 

 “Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma, per oneri relativi alle prestazioni di politica attiva per il lavoro   avviate dalla Regione/Provincia autonoma, a proprio carico (c/GPZ10282)”.

 

Ricevuti i modelli SC10/R, la Direzione Regionale competente per territorio, provvederà ad assumere manualmente il credito e ad addebitare alla Regione/Provincia autonoma gli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni in parola, nonché il rimborso spese per il servizio reso, con la seguente scrittura contabile:

 

GPZ10282  a      GPZ00282

             a      GPA24150 (per il rimborso dei costi a carico della Regione/Provincia autonoma)

 

avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10282, la congruità della provvista ricevuta che, come già accennato, dovrà essere sufficiente a coprire anche il rimborso dei costi di gestione.

 

Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d’Italia, verranno rilevate, sulla contabilità di Direzione generale, al conto d’interferenza in uso GPA55180, movimentabile da procedura automatizzata.

 

La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:

 

“03176- Somme non riscosse dai beneficiari dell’erogazione delle prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il lavoro, avviate dalle Regioni/Province autonome a loro carico– GPZ”.

 

In entrambe le casistiche, come già indicato, il recupero degli oneri di gestione debbono essere contabilizzati al conto GPA24150.

 

Nell’allegato n. 3 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato