Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Circolare numero 64 del 09-05-2019


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09/05/2019
Circolare n. 64
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in materia di riduzione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Chiarimenti

SOMMARIO:

Con la presente circolare l’Istituto fornisce chiarimenti relativamente agli effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali conseguenti all’applicazione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Superamento del limite retributivo
  3. Cessazioni entro il 30 aprile 2014

 

 1. Premessa

 

L’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, incluso il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Dal 1° gennaio 2014 tale limite è stato esteso anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti. L’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha infatti ampliato la platea dei destinatari dell’articolo 23-ter citato, comprendendovi “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo”.

Il successivo comma 489 prevede che “ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici […] non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. […]”.

Da ultimo, l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, ha ridotto a 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.

Con la circolare n. 153/2015 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento e sono state fornite le istruzioni operative in materia, con riguardo all’ambito di applicazione del limite retributivo, alla misura del limite e ai suoi effetti ai fini previdenziali. In particolare, per il caso di riduzione di retribuzione, l’Istituto ha illustrato, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014, le modalità per la determinazione della retribuzione di riferimento della c.d. quota A di pensione, nonché le modalità di calcolo del trattamento di fine servizio.

 

2. Superamento del limite retributivo

 

Rispetto alle istruzioni sopra richiamate, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione alla fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013 e in particolare ai casi in cui gli iscritti non percepiscano alcun emolumento a seguito del superamento del suddetto limite.

Al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 8 del 3 agosto 2012 ha previsto che “nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di un rapporto o di contratto in corso, percepiscono, al netto delle riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, un trattamento economico complessivo superiore al limite, si procederà al calcolo della differenza tra la retribuzione in godimento e quella fissata dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. Si evidenzia che tale importo non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale e dovrà essere evidenziato sul cedolino come "trattenuta ex art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011".

Con riferimento alle fattispecie per le quali l’iscritto non percepisca alcun emolumento a seguito del superamento del suddetto limite, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 0001434/2018, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha precisato che “a decorrere dalla entrata in vigore delle leggi che hanno introdotto il limite retributivo, il periodo in cui non viene corrisposta una retribuzione assoggettata alla relativa contribuzione non può essere valutato ai fini del calcolo e della liquidazione delle correlate prestazione previdenziali”.

Per effetto di quanto sopra, pertanto, i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali, stante la non valutabilità, ai sensi della normativa vigente, di periodi non coperti da contribuzione.

Ciò posto, qualora l’iscritto per effetto del superamento dei limiti retributivi non abbia percepito alcun emolumento retributivo, il trattamento pensionistico e previdenziale (connesso alla contribuzione successiva a quella che ha dato luogo al precedente trattamento pensionistico, qualora l’interessato sia già pensionato)  viene determinato non valorizzando, nell’anzianità contributiva utile, l’arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione; conseguentemente la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza e previdenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti retributivi.

Resta fermo che, ai fini dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, l’anzianità contributiva relativa al periodo durante il quale l’iscritto non ha percepito alcuna retribuzione non deve essere valorizzata. Alla determinazione dell’indennità una tantum concorrono le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.

Qualora queste siano state corrisposte in misura ridotta a decorrere dal 1° maggio 2014, trovano applicazione le indicazioni di cui alla circolare n. 153/2015.

 

3. Cessazioni entro il 30 aprile 2014

 

Si precisa altresì che, per le sole cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia stata ridotta ma non azzerata a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto del citato articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013, la stessa costituirà la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.

Ciò in quanto la diversa modalità di calcolo delle prestazioni in esame (illustrata nella più volte richiamata circolare n. 153/2015) è stata introdotta dal citato articolo 13, del decreto-legge n. 66/2014, a valere solo sulle anzianità maturate dal 1° maggio 2014; per tale motivo non è ipotizzabile un calcolo pro quota del trattamento pensionistico e previdenziale.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele