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Circolare numero 79 del 03-06-2019


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 03/06/2019
Circolare n. 79
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2019

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2019, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni

 

INDICE

 

Premessa

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2019

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2019, per altre prestazioni

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2019

 

 

Premessa

 

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 e il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.

Il decreto 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 in misura pari a +1,1% dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Ciò considerato, si riporta la misura per l’anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr. la circolare n. 6/2019).

 

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2019

 

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all’indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2019, alla circolare n. 4/2019.

 

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

 

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019[1], sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, a 48,74 euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 1).

 

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

 

Come precisato con il messaggio n. 29676/2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a 43,35 euro (cfr. la circolare n. 6/2019, allegati 1, tabella A, operaio agricoltura).

 

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

 

Con la circolare n. 86/2018 e relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere sulla cui base sono state determinate, per l’anno 2018, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 4/2019) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2018 e già pubblicate con la circolare n. 83/2018.

I salari definitivi per l’anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo saranno utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2018.

Come comunicato con la citata circolare n. 86/2018, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2019, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2018 pari a 57,60 euro (cfr. la circolare n. 81/2018).

 

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

 

Con decreto 21 dicembre 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019), ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2019, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2019, sono riportate nella circolare n. 13/2019.

  

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

 

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 16/2019):

 

7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06 euro;

8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 euro e fino9,81 euro;

9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81 euro;

5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

 

L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

 

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,35 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2019 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2018 (articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

 

Artigiani: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

 

Commercianti: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

 

Pescatori: 27,07 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2019 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 3 - tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2019.

 

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2019, per altre prestazioni

 

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2019 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2019 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

 

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

 

Per l’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 19/2019):

  • 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 34,23% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2019, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a 15.878,00 euro (cfr. la circolare n. 19/2019).

 

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

  • 340,32 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;
  • 446,17 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • 452,92 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00.  

Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia[2] corrisponde a 70.998,90 euro (pari al 70% del massimale 2018, pari a 101.427,00 euro;cfr. la circolare n. 18/2018).

 

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

 

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2019, il massimale contributivo suddetto risulta pari a 102.543,00 euro (cfr. la circolare n. 19/2019); l’indennità viene calcolata su 280,94 euro (102.543,00 euro diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 11,24 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 16,86 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

 

Secondo i criteri vigenti (cfr. la circolare n. 147/2001), l’indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, come sopra indicato, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • 33,71 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 

2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

 

Come comunicato con la circolare n. 51/2019, la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2019, è pari a +1,1%. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

  •  assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 346,39 euro mensili per complessivi 1.731,95 euro; 
  •  indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.330,01 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

 

L’importo dell’assegno di maternitàper lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, è pari, nella misura intera, a 2.132,39 euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice Istat per il 2019 risultata pari a +1,1%[3].  

 

4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

 

Come detto in premessa, in base al decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze - che stabilisce nella misura del +1,1% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2019 - il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a 6.669,13 euro (cfr. la circolare n. 122/2018 – allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

 

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2019

 

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2019, sulla base della variazione dell’indice Istat del +1,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

 

TABELLA 1

Valori massimi dell’indennità economica

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo indennità

Importo massimo giornaliero indennità

2019

48.495,36 €

36.463,00 €

99,90 €

  

 

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

Retribuzione figurativa massima annua

Retribuzione figurativa massima settimanale

Retribuzione figurativa massima giornaliera

2019

36.463,00 €

701,21 €

99,90 €

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2019, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2019, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2019 (cfr. la circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).

[2]L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento” (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).

 

[3] Si rammenta che per il 2018 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a 2.109,19 euro.

[4] Circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.