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Circolare numero 85 del 14-07-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14/07/2020
Circolare n. 85
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31. Obbligo di informazioni in merito alle trattenute sui trattamenti pensionistici relative alle quote associative sindacali

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

 

 

INDICE:

 

Premessa

1. Modalità di informazione delle quote associative sindacali

2. Prestazioni pensionistiche liquidate a decorrere dall’anno 2020 e attivazione o variazione di trattenuta sindacale

2.1 Nuovi titolari di trattamenti pensionistici

2.2 Soggetti già pensionati che attivano o variano la trattenuta sindacale

3. Modalità di presentazione della delega sindacale

3.1 Principali riferimenti normativi

3.2. Acquisizione delle trattenute sindacali su pensione

3.3. Comunicazione e visualizzazione delle informazioni relative alla presenza della trattenuta sindacale

3.4. Revoca della trattenuta sindacale

4. Indicazioni alle Strutture territoriali

 

 

 

Premessa

 

L'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2020, n. 31 (Allegato n. 1), emanato ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 2, sono state disciplinate le modalità di attuazione del suddetto obbligo, che di seguito si illustrano.

 

1. Modalità di informazione delle quote associative sindacali

 

L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 31/2020 stabilisce, quale prioritaria e generalizzata, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

 

Tale modalità deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima e nello specifico:

 

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

 

Nell’evidenziare la ratio della norma introdotta e del relativo decreto attuativo, che è quella di garantire la massima trasparenza dei trattamenti pensionistici ai rispettivi percettori, si rileva come la stessa sia riscontrabile nelle linee gestionali già adottate dall’Istituto che, coerentemente al principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nonché a quello di riduzione della spesa pubblica, da tempo informa i propri pensionati della eventuale presenza di trattenute su pensione e, tra queste, di quelle correlate all’acquisizione di deleghe sindacali.

 

Con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.

 

Nella circostanza in cui la delega venga trasmessa direttamente per via telematica dall’Organizzazione sindacale per essere applicata su una pensione vigente, il relativo percettore viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica, associata al suo PIN, registrata nella sezione anagrafica del data base. Con tale invio il pensionato viene anche informato della facoltà di consultare sul sito www.inps.it la procedura "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici" - che consente, peraltro, la revoca della delega stessa - al fine di visualizzare il modulo presentato e l'esito dell'operazione.

 

Infine, a prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

  • la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell’organizzazione sindacale e l’importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell’anno (Allegato n. 2); 
  • il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento (Allegato n. 2).

 

 

2. Prestazioni pensionistiche liquidate a decorrere dall’anno 2020 e attivazione o variazione di trattenuta sindacale

 

Il potenziamento della conoscibilità delle informazioni è contemplato negli articoli 2 e 3 del decreto attuativo in commento.

 

In particolare, l’articolo 2 prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’obbligo a carico degli enti erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale ed importo, a favore:

 

  • dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici;
  • dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale.

 

Il successivo articolo 3 nel richiamare espressamente l’articolo 2 stabilisce, sempre con riferimento alla platea dei soggetti specificati al precedente capoverso, che le comunicazioni sono inviate:

 

  • esclusivamente in via telematica ai pensionati in possesso di PIN personale;
  • a mezzo posta ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale. 

 

2.1 Nuovi titolari di trattamenti pensionistici

 

Come già precisato al paragrafo 1, nel caso di presentazione della delega sindacale contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione.

 

Sul punto si evidenzia che la domanda di pensione all’Inps può essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal cittadino in possesso delle apposite credenziali (PIN, SPID, CNS, Carta di Identità Elettronica 3.0) o tramite gli Enti di Patronato.

 

Ne consegue che, anche per le pensioni erogate a decorrere dall’anno 2020, l’Istituto rende disponibile il suddetto prospetto di liquidazione in via telematica:

 

  • al cittadino che ha presentato la domanda di pensione ed è pertanto provvisto delle suddette credenziali;
  • all’Ente di Patronato cui lo stesso ha conferito mandato di rappresentanza, che avrà cura di trasmettere il prospetto di liquidazione al pensionato.

 

2.2 Soggetti già pensionati che attivano o variano la trattenuta sindacale

 

Si precisa che, in caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato dell’acquisizione della delega con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.

 

Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’Inps invierà un’apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.

 

3. Modalità di presentazione della delega sindacale

 

Per completezza di informazione, si riepilogano di seguito i principali riferimenti normativi e amministrativi che disciplinano le modalità attraverso le quali i pensionati possono presentare ed eventualmente revocare la delega sindacale.

 

3.1 Principali riferimenti normativi

 

L’applicazione da parte dell’Inps delle trattenute su pensione relative alle quote associative sindacali è disciplinata dall’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, in base al quale: “I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.”

 

L’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, ha esteso anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità degli enti pubblici la suddetta norma, disponendo che: “Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, numero 485.”

 

In conformità a quanto previsto dal dettato normativo, l’Inps sottoscrive apposite convenzioni con le diverse Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche, attualmente sottoscritte sulla base dello schema di convenzione approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018.

 

Nell’articolo 2 dello schema convenzionale si prevede, tra l’altro, che “l’Inps mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota” e, nell’articolo 4, che “dell’avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l’INPS ne dà comunicazione al pensionato, in via telematica”.

 

3.2. Acquisizione delle trattenute sindacali su pensione

 

Attualmente le trattenute sindacali vengono acquisite attraverso le seguenti modalità:

 

  • per le pensioni da liquidare, tramite presentazione della delega contestualmente alla domanda di pensione;
  • per le pensioni vigenti, tramite trasmissione telematica della delega inviata direttamente dalle Organizzazioni sindacali all’Inps.

 

Al riguardo, si ricorda che le Strutture territoriali acquisiscono le deleghe sindacali in via residuale e limitatamente ai soli casi in cui la delega sia stata presentata contestualmente alla domanda di pensione e si siano verificate anomalie nell’acquisizione.

 

3.3. Comunicazione e visualizzazione delle informazioni relative alla presenza della trattenuta sindacale

 

Per le modalità di comunicazione relative all’acquisizione della delega sindacale si rinvia ai precedenti paragrafi.

 

Si informa inoltre, che il cittadino, accedendo al sito dell’Istituto tramite il proprio PIN, può utilizzare una serie di servizi presenti nella sezione “My Inps” tra i quali quello denominato “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” (Allegato n. 2).

 

Tramite il suddetto servizio il cittadino:

 

  • viene informato della presenza/assenza di trattenute sindacali;
  • in caso vi siano trattenute sindacali applicate sulla/e pensione/i, può procedere autonomamente alla revoca.

 

3.4. Revoca della trattenuta sindacale

 

Come indicato nel citato schema convenzionale, il pensionato può comunicare all’Inps la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, sia direttamente sia attraverso le Organizzazioni sindacali.

 

La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite il servizio on-line sopra descritto o, in alternativa, con la presentazione della revoca alla competente Struttura territoriale con accesso in sede o mediante invio, con posta ordinaria o raccomandata AR, della revoca stessa unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

 

4. Indicazioni alle Strutture territoriali

 

Coerentemente con il citato principio di trasparenza in materia di trattamenti pensionistici, ad integrazione delle modalità informative descritte nei precedenti paragrafi, le Strutture territoriali, sulla base della propria articolazione organizzativa interna, nell’ambito dell’ordinaria attività consulenziale all’utenza avranno cura di informare i pensionati dell’eventuale presenza di una trattenuta sindacale sulla propria pensione.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele