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Circolare numero 86 del 15-07-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15/07/2020
Circolare n. 86
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga. Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

   

 

INDICE

 

1. Premessa

2. Cassa integrazione in deroga

3. Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

3.1. Modifiche apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

4. Destinatari

5. Lavoratori beneficiari

5.1. Trattamento di cassa integrazione in deroga a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

6. Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’INPS

7. Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

8. Risorse finanziarie

9. Istruzioni operative e modalità di pagamento

10. Modalità e termini di presentazione della domanda; autorizzazione della prestazione

11. Prestazioni in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano

12. Monitoraggio della spesa

13. Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi

14. Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha modificato, estendendole, le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Successivamente, il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, ha apportato modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, che hanno interessato anche i trattamenti in deroga.

 

Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/2020, e si forniscono indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.

 

2. Cassa integrazione in deroga

 

L’articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020 ha modificato l’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga cui possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il novellato articolo 22 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 6.

 

3. Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

 

Il medesimo articolo 22, così come modificato dal citato articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020, prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.

 

Nella previsione originaria del decreto-legge n. 34/2020, soltanto i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potevano accedere al trattamento di CIGD, per le predette quattro settimane, anche per periodi con decorrenza antecedente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi avessero interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente autorizzate.

 

3.1. Modifiche apportate dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

 

Successivamente, sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 52/2020, che ha introdotto una serie di disposizioni speciali relativamente ai trattamenti di integrazione salariale.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto ha stabilito che - in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni - tutti i datori di lavoro (e non soltanto, quindi, quelli dei settori sopra indicati) che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020.

 

Con il decreto interministeriale n. 9 del 2020 (art. 3, comma 1, lett. c) sono state assegnate all’INPS risorse per 900 milioni di euro, cui si aggiungeranno le ripartizioni dedicate alla CIGD stanziate dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 52/2020.

 

L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’Istituto non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

 

Riguardo agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, si precisa che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti, avendo il nuovo testo soppresso la dispensa dall’accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza a provvedimenti d’urgenza.  

 

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare (ANF), ove spettanti. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

 

Si ribadisce che, per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

 

 

4. Destinatari

 

La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

 

In linea con gli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 8/2020 del citato Dicastero), in considerazione dell’eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

 

Si conferma, infine, che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

 

Resta altresì confermato che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente).

 

Restano, invece, esclusi dall’applicazione della misura i datori di lavoro domestico.

 

 

5. Lavoratori beneficiari

 

Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.

 

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, si richiama quanto già precisato con la circolare n. 47/2020 in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda e di assunzioni a seguito di cambio di appalto. Pertanto, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

 

Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, si precisa che sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste dall’articolo 41, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.

 

Possono essere parimenti destinatari della misura i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo.

 

Sono ammessi al trattamento anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI. Al riguardo si osserva che l’articolo 193 del decreto-legge n. 34/2020 ha regolamentato le modalità di trasferimento della contribuzione figurativa all’INPGI, prevedendo che, con cadenza mensile, l’Istituto trasmetta l’elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga all’INPGI che, entro il mese successivo, invia all’Istituto la rendicontazione necessaria al fine di ottenere gli importi relativi alla contribuzione figurativa da accreditare ai lavoratori cui è stato riconosciuto il trattamento di integrazione salariale in deroga.

 

Si conferma, infine, che possono accedere alla prestazione in deroga anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015, occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (cfr. la circolare n. 47/2020).

 

5.1 Trattamento di cassa integrazione in deroga a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

 

Nell’ambito delle novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia che l’articolo 80 del citato decreto, nel modificare l’articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020, ha aggiunto il comma 1-bis.

 

La nuova disposizione prevede che “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”.

 

Riguardo all’operatività della norma, si precisa che – stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020 - i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD, potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

 

6. Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto

 

L’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha inserito al decreto-legge n. 18/2020 gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

 

In particolare, il primo comma dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

 

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma - provvederà all'autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

 

Si precisa che le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020  – c.d. zone rosse - nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive).

 

I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 – c.d. regioni gialle - nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).

 

Ne deriva che l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione dell’istanza pervenuta, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33191 o 33192 di ventidue settimane complessive per le zone rosse, di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33192 di tredici settimane per le regioni gialle e di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33193 di nove settimane per il resto d’Italia.

 

Ai fini dell’ammissione al trattamento, si precisa che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.

 

Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime nove settimane, è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che al medesimo Dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.

 

La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

 

Al fine di consentire all’Istituto sia di erogare celermente le prestazioni inerenti alle prime nove settimane, sia di gestire in modo fluido le richieste di Cassa integrazione in deroga di propria competenza, le Regioni devono inviare in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall’adozione, i decreti di concessione ancora adottati, unitamente alla lista dei beneficiari.

 

Inoltre, in relazione alla previsione di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, è necessario che le Regioni comunichino e inviino all’Istituto, al più presto, sempre tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), i decreti di concessione relativi ai periodi ricompresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

 

 

7. Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga

 

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane - che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

 

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane come complessivamente indicate al precedente paragrafo 6, ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle.

 

 

8. Risorse finanziarie

 

Per la copertura degli oneri complessivi connessi ai trattamenti in deroga, comprensivi di contribuzione figurativa e relativi ANF, sono stanziati 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Con il decreto interministeriale n. 9 del 2020 sono state ripartite le somme tra i differenti soggetti istituzionali (Regioni, INPS, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Province autonome) preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui trattasi. Nel medesimo decreto è stabilito il numero di Regioni o Province autonome (cinque o più) in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Si precisa che le risorse finanziarie relative ai trattamenti in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, che, previa istruttoria delle domande, autorizzano le relative prestazioni.

 

 

9. Istruzioni operative e modalità di pagamento

 

In merito alla attività a carico delle Regioni, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo G) della circolare n. 47/20.

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020, le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

 

Il medesimo comma prevede, inoltre, che le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. 

 

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, il trattamento di cassa integrazione in deroga, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate così come definito dal comma 6-bis dello stesso articolo 22, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

Al riguardo si osserva che l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 52/2020 ha rivisitato la disciplina che ne regolamenta l’iter, per l’illustrazione della quale si rinvia alla circolare n. 78/2020.

 

Riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori cinque settimane autorizzate dall’Istituto che, per le aziende plurilocalizzate, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22, comma-6-bis del decreto-legge n. 18/2020, può avvenire con il sistema del conguaglio contributivo, si fa riserva di ulteriori istruzioni.

 

 

10.    Modalità e termini di presentazione della domanda; autorizzazione della prestazione

 

Come anticipato, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro.

 

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

 

La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

 

Ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, la domanda può essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).

 

Successivamente, l’istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data.

 

Gli interventi di cassa integrazione in deroga sono definiti con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla Struttura territoriale INPS competente in relazione alla singola unità produttiva.

 

 

11. Prestazioni in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano

 

Come illustrato nella circolare n. 61 del 23 maggio 2020, il comma 5 dell’articolo 22 ha previsto che le risorse finanziarie relative ai trattamenti in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che autorizzano le relative prestazioni.

 

Il comma 2 dell’articolo 22-quater del decreto in esame ha confermato tale impianto, pertanto i Fondi di solidarietà autorizzeranno anche le successive cinque settimane e le ulteriori quattro con le modalità illustrate nella presente circolare.

 

12. Monitoraggio della spesa

 

L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa e, in linea con la previsione di cui all’articolo 3, comma 5, del citato decreto interministeriale n. 9 del 2020, fornisce settimanalmente, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze, le risultanze dell’attività svolta per il tramite di reports che sono messi a disposizione nel SIP. In particolare, con riferimento alle prestazioni Covid-19, i reports sono distinti così come indicato al paragrafo f.1) della circolare n. 47/2020.

 

Le schede di monitoraggio riporteranno la stima dell’impegnato di CIGD effettuata sulle domande di CIG in deroga concesse a fronte delle domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione.

 

Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG. Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

 

Laddove un’autorizzazione INPS, per effetto dell’applicazione dell’articolo 44, comma 6-ter, del D. lgs n. 148/2015, è conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva.

 

Qualora il totale della stima dei provvedimenti di CIGD adottati dall’INPS, raggiunga l’importo stanziato dal decreto interministeriale n. 9 del 2020, di ripartizione delle risorse, non sarà più possibile emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso, illustrato al periodo precedente, in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva.

 

13. Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi

 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoratori sportivi, l’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019, possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, limitatamente ad un periodo massimo di nove settimane.

 

In considerazione della specificità della nuova disposizione normativa e della particolarità delle condizioni di accesso alla nuova misura, la prestazione sarà autorizzata e gestita dall’Istituto a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo lo schema che verrà a breve reso disponibile.

 

Le Strutture territoriali provvederanno all’istruttoria delle istanze e alla verifica del rispetto delle condizioni di accesso alla prestazione con particolare riguardo al requisito reddituale.

 

Al riguardo, si precisa che la retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, che condiziona l’accesso alla prestazione, è da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali) ed è relativa all’ultimo anno solare trascorso, ossia all’anno 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Nella determinazione dei 50.000 euro annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell’anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni sportivi professionisti.

 

Ai fini dell’identificazione dei soggetti cui si rivolge la disposizione transitoria introdotta dalla norma in commento, si richiama la previsione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. Attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro.

 

Con riferimento al periodo oggetto di CIGD, in relazione al richiamo operato dalla norma all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, come novellato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020, si precisa che il trattamento in deroga può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020.

 

I provvedimenti di concessione, per un massimo di nove settimane per ogni singola unità produttiva, potranno essere inviati esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33194”.

 

Per il finanziamento delle suddette prestazioni sono stanziati 21,1 milioni di euro (per il 2020), che rappresentano il limite massimo di spesa da rispettare ai fini della concessione della misura di cui trattasi.

 

14. Istruzioni contabili

 

Con riferimento alle rilevazioni contabili relative alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, permangono i conti e le istruzioni fornite con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, al quale si fa espresso rinvio.

 

Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dall’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, riferite ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, 00 euro, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

 

Tali oneri verranno posti in pagamento ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”, che utilizzerà i consueti schemi di contabilizzazione.

 

A tale fine, si istituisce il conto:

 

GAU30325 – per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariare in deroga e relativi Anf, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti – art. 98, comma 7, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

I debiti per le prestazioni in argomento, erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto in uso GAU10160.

 

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

 

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3219”.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il conto:

 

GAU24325 – per il recupero e/o il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti – art. 98, comma 7, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

A tale conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1171”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.

 

Il codice bilancio “1171” sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale, così come il trasferimento della contribuzione figurativa all’INPGI.

 

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele