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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 86 del 27-4-2000.htm

  
Il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che per l'accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l'invalidità civile, debbano essere applicati i criteri previsti prima del compimento del 65mo anno.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 aprile 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 86

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF.

SOMMARIO:

Il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che per l‘accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l’invalidità civile, debbano essere applicati i criteri previsti prima del compimento del 65mo anno.

 

In sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali ai fini del diritto alla pensione sociale o all’assegno sociale sostitutivi dell’invalidità civile, l’Istituto ha applicato sinora la disciplina seguita per la concessione degli stessi trattamenti in favore della generalità dei soggetti.

In particolare , fermi restando i limiti di reddito previsti per gli invalidi civili, ai fini di cui sopra si è fatto riferimento al reddito presunto dell’anno in cui cade la decorrenza della prestazione (ossia dell’anno di compimento del 65° anno di età), rapportato al limite previsto per l’anno stesso ed in tale reddito sono state comprese le prestazioni aventi carattere risarcitorio (rendite INAIL, pensioni di guerra).

Il Ministero del Lavoro, con nota del 27 marzo 2000, ha espresso l’avviso che per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni la titolarità della prestazione sostitutiva ex articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, continui a trovare esclusivo fondamento nello status di invalido civile, mentre l’INPS funge da mero ente erogatore del beneficio stesso.

Ciò nella considerazione che la titolarità della pensione di invalidità civile costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’ammissione al godimento della pensione o dell’assegno sociale e per il mantenimento del relativo diritto; pertanto, stante la diversa natura dei due istituti, occorre prescindere dalle condizioni specificatamente prescritte per farsi luogo alla liquidazione delle pensioni assistenziali in favore della generalità dei soggetti.

Secondo il Ministero del Lavoro sarebbe assolutamente illogico che l’invalido, dopo il compimento dei 65 anni di età venisse penalizzato a causa dell’applicazione di criteri di verifica stabiliti per l’erogazione dell’assegno o pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, ma che invalidi non sono.

In conformità alle direttive del Ministero del Lavoro, in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali nei confronti degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà fare riferimento al reddito percepito dall’interessato nell’anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della prestazione.

Dovranno inoltre essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti ( pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’articolo 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

A domanda degli interessati dovranno essere riesaminate, sulla base dei criteri suesposti, anche le posizioni già definite negativamente in applicazione delle precedenti istruzioni con erogazione degli arretrati nei limiti prescrizionali ordinari.

Del pari dovranno essere esaminati e definiti in conformità ai nuovi criteri i ricorsi o le richieste di riesame non ancora decisi, mentre dovranno essere sospesi i recuperi di prestazioni considerate indebite sulla base delle precedenti disposizioni provvedendo altresì al rimborso agli interessati di quanto eventualmente recuperato nel frattempo.

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità con le quali le Sedi dovranno acquisire i dati reddituali per le prestazioni in argomento in attuazione dei criteri innanzi riportati.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

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